Rigetto
Sentenza breve 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 29/08/2025, n. 7135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7135 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07135/2025REG.PROV.COLL.
N. 06010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2025, proposto da
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita De Siena, Santa Durante, Anna Maria Paladino, con domicilio eletto come da Registri PEC;
contro
DA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissario Ad Acta Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01078/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di DA AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Premesso che:
a) si controverte su una sentenza del TAR Calabria la quale ordina la esecuzione di una pronunzia del giudice ordinario (sentenza Tribunale Civile di Catanzaro n. 282 del 2023) con cui si accerta a sua volta il diritto della ditta DA (mandataria ATI in raggruppamento con la ditta RO) ad ottenere il pagamento di somme a titolo di interessi (oltre 196 mila euro) per un appalto illo tempore eseguito in favore del Comune di Catanzaro che, da parte sua, aveva corrisposto i dovuti pagamenti con un certo ritardo rispetto ai termini pattiziamente convenuti;
b) la sentenza del TAR viene impugnata dall’amministrazione comunale per i seguenti motivi:
- il sig. DA AR non avrebbe dimostrato di essere il titolare dell’impresa individuale DA SC, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario e, comunque, oltre il termine decennale previsto per l’esercizio di tale diritto, con conseguente prescrizione del relativo diritto;
- in ogni caso, l’eventuale creditore delle somme oggetto della sentenza in epigrafe non sarebbe l’impresa individuale DA SC in proprio ma l’impresa individuale DA SC, in qualità di mandataria della ATI DA SC e RO RO, come indicato nella sentenza di cui si chiede la esecuzione;
c) si costituiva in giudizio il AR per chiedere il rigetto del gravame;
d) alla camera di consiglio del 28 agosto 2025, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza immediata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che le deduzioni di parte appellante non si rivelano condivisibili per le ragioni di seguito indicate:
1. Si ritiene che il AR DA non sarebbe legittimato a riscuotere la suddetta somma in quanto non erede del defunto titolare della ditta DA. Il motivo non è fondato dal momento che il AR ha a suo tempo (2014) accettato con beneficio di inventario l’eredità del DA sia nel rispetto dei tempi a tal fine prescritti (due anni dalla morte) sia con riguardo alla causa in questione (si veda la documentazione versata in atti). Il motivo di appello deve dunque essere rigettato;
2. La difesa del comune ritiene altresì che AR DA, pur nella qualità di erede della ditta DA, non sarebbe comunque legittimato anche sotto un altro profilo dal momento che il contratto di appalto, da cui era scaturito l’obbligo di pagamento anche degli interessi, era stato stipulato tra il Comune di Catanzaro e l’ATI DA-RO, con DA mandataria. Si ritiene in particolare che l’evento morte avrebbe estinto il rapporto di mandato ai sensi dell’art. 1722 c.c. Si osserva al riguardo che:
2.1. La disposizione del codice dei contratti che regola i rapporti del raggruppamento interno tra mandataria e mandante (cfr. art. 68 decreto legislativo n. 36 del 2023, che ricalca analoghe disposizioni di precedenti codici dei contratti pubblici) prevede che la mandataria agisce in nome e per conto dei mandanti in ogni fase dell’appalto e “sino alla conclusione di ogni rapporto”, il tutto senza operare alcun riferimento all’evento morte quale causa di estinzione del rapporto di mandato interno all’ATI;
2.2. Dunque la predetta norma del codice dei contratti (la quale non prevede l’evento morte quale causa di estinzione dei rapporti obbligatori tra imprese del medesimo raggruppamento) ha natura speciale rispetto all’art. 1722 c.c.;
2.3. Evidentemente, l’evento morte viene regolato con le ordinarie regole di successione e di subentro all’interno delle singole organizzazioni societarie e imprenditoriali;
2.4. Una scelta del genere è peraltro coerente con lo stesso impianto dell’art. 1722 c.c., il quale prevede che l’evento morte non estingue comunque il rapporto di mandato che riguardi l’esercizio di atti di impresa, in caso di continuità aziendale. Continuità aziendale qui comunque garantita, ad una specifica lettura dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, e non altrimenti smentita da più serie e circostanziate allegazioni da parte della difesa comunale;
2.5. Anche tale motivo di appello deve dunque essere rigettato.
3. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve pertanto essere respinto. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) rigetta l’appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO