TAR Bolzano, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 95
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Fehlende bzw. unzureichende Begründung, Verletzung bzw. fehlerhafte Anwendung von Art. 7 LG Nr. 17/1993, Unlogik und Irrationalität der getroffenen Entscheidungen sowie Befugnisüberschreitung. Verletzung von Art. 103 Abs. 5 LG Nr. 9/2018

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'approvazione della modifica delle norme attuative del piano regolatore, basando il proprio interesse su mere prospettazioni ipotetiche e non provate.

  • Rigettato
    Verletzung bzw. fehlerhafte Anwendung von Art. 41, Abs. 5 i.V.m. Art. 53 und Art. 54, Abs. 2 L.G. 9/2018, Art. 6 und ff. L.G. 17/2017, von Art. 4 und 6 Leitfaden zur strategischen Umweltprüfung SUP für die Raumplanungsinstrumente der Gemeinden vom Juli 2023 sowie der Richtlinie 2001/42/EG; Befugnisüberschreitung wegen Verkennung von Tatsachen und fehlender bzw. unzureichender Ermittlungstätigkeit; fehlende bzw. unzureichende Begründung.

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'approvazione della modifica delle norme attuative del piano regolatore, basando il proprio interesse su mere prospettazioni ipotetiche e non provate.

  • Rigettato
    Verletzung des Gefahrenzonenplans der Gemeinde AL, zuletzt abgeändert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 731 vom 16.09.2025, Verletzung von Art. 56 Abs. 2 LG Nr. 9/2018

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'approvazione della modifica delle norme attuative del piano regolatore, basando il proprio interesse su mere prospettazioni ipotetiche e non provate. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove concrete riguardo all'aumento del rischio idraulico e ha contestato parametri urbanistici che non sono stati modificati.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire e prescrizione

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'approvazione della modifica delle norme attuative del piano regolatore, basando il proprio interesse su mere prospettazioni ipotetiche e non provate. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove concrete riguardo all'aumento del rischio idraulico e ha contestato parametri urbanistici che non sono stati modificati. Infine, la mancata notifica al vicino proprietario del compendio immobiliare adiacente ha reso il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire e prescrizione

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'approvazione della modifica delle norme attuative del piano regolatore, basando il proprio interesse su mere prospettazioni ipotetiche e non provate. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove concrete riguardo all'aumento del rischio idraulico e ha contestato parametri urbanistici che non sono stati modificati. Infine, la mancata notifica al vicino proprietario del compendio immobiliare adiacente ha reso il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 95
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 95
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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