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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1147/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5949/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94331/2024 TARI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, dà avviso della possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Difensore_1 nulla osta al riguardo.
Il ricorso, quindi, è posto in decisione. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è fondato poiché nell'avviso di accertamento non emergono le ragioni di fatto (visure castatali, denuncia del contribuente) ecc. in grado di comprovare il presupposto impositivo della TARI, ossia la detenzione qualificata di un immobile, sicché il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, e preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 100,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5949/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94331/2024 TARI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, dà avviso della possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Difensore_1 nulla osta al riguardo.
Il ricorso, quindi, è posto in decisione. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è fondato poiché nell'avviso di accertamento non emergono le ragioni di fatto (visure castatali, denuncia del contribuente) ecc. in grado di comprovare il presupposto impositivo della TARI, ossia la detenzione qualificata di un immobile, sicché il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, e preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 100,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.