Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/05/2025, n. 9808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9808 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Centineo, Sergio Casale, Alì Listì Maman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Centineo in Palermo, piazza Principe di Camporeale 26/D;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell'Interno, emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto prot. -OMISSIS- reso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dal signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito, nonché per la sussistenza a carico del richiedente di n. 2 segnalazioni all’Autorità giudiziaria dalla Polizia Giudiziaria per concorso nel reato di abbandono di minori e per i reati di maltrattamenti in famiglia e di impiego di minori in accattonaggio, e per la sussistenza di una segnalazione a carico della moglie del richiedente per i reati di cui agli articoli 449 e 591 del c.p.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l'odierno istante, deducendo “l’eccesso di potere da parte della pubblica amministrazione e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, da intendersi come “ragionevolezza”, “legittimo affidamento” e “certezza del diritto” nonché “buon andamento e imparzialità della P.A. ”.
In sintesi ha sostenuto che la Prefettura non avrebbe rappresentato “ a quale requisito reddituale la stessa si sia appoggiata per determinarne il mancato raggiungimento ”.
In relazione ai “ precedenti penali ” alla base del provvedimento impugnato, ha sostenuto che dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di entrambi i coniugi non risulterebbero condanne.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata quindi introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024), che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “ diritti politici ” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. da ultimo TAR Roma n. 8854/2024).
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “ composita ”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “ cittadinanza sostanziale ” che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024; sez. I ter, n. 3227/2021, n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale “ non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (cfr. TAR Roma n. 8854/2024).
4. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente.
In particolare, dalla documentazione versata in atti non risulta in alcun modo provato il possesso del requisito reddittuale.
Invero, il richiedente non ha allegato alcuna certificazione atta a provare il proprio reddito.
Orbene, per giurisprudenza costante: “ La valutazione del requisito reddituale dello straniero richiedente la cittadinanza va effettuata tenendo conto sia del reddito maturato al momento della presentazione della domanda che di quello successivo ” (Tar Roma n. 8961/2024; 2768/2024; 15435/2023).
Ad ogni modo, il diniego della cittadinanza non preclude all'interessato di ripresentare l'istanza nel futuro e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Come noto, la legittimità di un provvedimento va, infatti, valutata al momento della sua adozione, irrilevanti essendo fatti successivi (in termini sentenza della sezione n. 1487 del 2025 con richiamo a Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8); il che, nondimeno, non pregiudica il positivo esito di una futura valutazione anche nel contesto dell’istruttoria riaperta da parte dell’Amministrazione in prossimità dell’udienza di trattazione della causa in esame.
Per completezza, in relazione ai “ precedenti penali ” contestati al richiedente e alla sua consorte, si rileva che l’Amministrazione ha valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente, risultando a suo carico segnalazioni ad opera della Polizia giudiziaria relative a reati particolarmente gravi quali il concorso nel reato di abbandono di minori, maltrattamenti in famiglia e impiego di minori in accattonaggio, e a carico della moglie una segnalazione per i reati di cui agli articoli 449 e 591 del c.p.
Come noto, “la concessione allo straniero della cittadinanza nazionale è atto ampiamente discrezionale, che deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l'area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato ” (cfr. C. di St. n. 2414/2024; nello stesso senso: C. di St. n. 5489/2023; TAR Roma n.7122/2023).
E’ stato precisato che “ In relazione all'istanza per il riconoscimento della cittadinanza, il comportamento dell'istante è valutabile come fatto storico anche nell'ipotesi di estinzione del reato e, conseguentemente, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ” (TAR Roma n. 7171/2023).
E ancora: “ Al di fuori dell'ipotesi considerata dall'art. 6, in relazione all'art. 5, l. n. 91/1992, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla P.A. la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza; ciò in quanto, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9, l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato disposto con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti, infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status. In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all'interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento ” (cfr. TAR Roma n. 2475/2021).
Parte ricorrente, peraltro, non ha prodotto elementi atti a bilanciare la condotta contestata come l'attuale attività lavorativa, l'integrazione nella collettività, il rispetto delle regole di vita sociale.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.