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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania
n.15, presso l'avv. Benedetta Zerbo, che la rappresenta e difende con l'avv. Angela Condemi;
parte attrice contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Bagheria, via O. Costantino
n. 12, presso l'avv. Luigi Alioto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Trapani;
parte convenuta
OGGETTO: azione di nullità contrattuale e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
premettendo di avere intrattenuto il rapporto di c/c n. 162377 (dal Pt_1
16.6.2006) presso la filiale di (già Controparte_2
), nonché il conto anticipi su contratti riportante Controparte_3
n. 96, entrambi estinti alla data di proposizione del giudizio, ha chiamato in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare la nullità della CP_1
clausola di interessi dei predetti rapporti, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto (cms), l'applicazione di spese, commissione e valute mai pattuite, consequenzialmente ha chiesto la condanna della parte convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente versate, pari ad euro 125.756,77, oltre ad euro 20.000, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità di tali somme.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto la pattuizione di tassi di un interesse debitorio superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 l. 108/96, la violazione del criterio della reciprocità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi e l'indeterminatezza della clausola disciplinante la cms.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le doglianze avversarie CP_1
e ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle somme versate in data antecedente al decennio a titolo solutorio.
Parte attrice con la memoria ex art. 183, c. 6 n.1 cpc ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale e CTU contabile.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Così sinteticamente ricostruiti lo svolgimento processuale e le ragioni delle parti, in primo luogo va disattesa la proposta domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi dei rapporti in esame dal momento che il tasso pattuito non risulta eccedente al tasso soglia vigente all'epoca della pattuizione
(cfr. relazione a firma dott. depositata in data 11.3.2021), circostanza Per_1
non oggetto di specifiche osservazioni delle parti.
Per quanto attiene invece alla contestata capitalizzazione degli interessi passivi va brevemente osservato che l'art. 120 TUB, disciplinante il regime della capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, è stato oggetto di molteplici interventi novellanti da parte del Legislatore, che impongono necessariamente una diversa valutazione in ragione del periodo temporale sottoposto all'esame del decidente.
Per quanto d'interesse si rileva in particolare che la norma su richiamata aveva rimesso al CICR la determinazione dei criteri disciplinanti la capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di c/c il predetto regime dovesse rispettare il principio di reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Con delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata poi adottata la disciplina secondaria regolante il regime della capitalizzazione degli interessi bancari, che ha consentito la capitalizzazione per periodi anche infra-annuali a condizione
(tra le altre) che la medesima periodicità fosse prevista per la capitalizzazione degli interessi attivi.
La giurisprudenza ha poi chiarito che la reciprocità della capitalizzazione non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
imponesse la previsione del medesimo tasso debitorio e creditorio (cfr. Cass. civ. n. 11014/24).
Tale disciplina è stata modificata dal Legislatore con l. 147/13, che ha escluso che gli interessi bancari capitalizzati potessero produrre ulteriori interessi.
La predetta disciplina è stata ulteriormente novellata dal Legislatore con d.l.
18/16, convertito con legge 49/16, che a decorrere dal 15.4.2016 ha previsto che la periodicità del regime di capitalizzazione degli interessi maturati nei rapporti di c/c non possa essere prevista per periodi inferiori all'anno e ha limitato la legittimità dei soli interessi moratori sugli interessi debitori già maturati
Ne consegue che per il periodo successivo alla data predetta non è escluso che sugli interessi capitalizzati possano maturare interessi di mora al ricorrere delle condizioni di cui alla richiamata norma.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato dato mandato al CTU di escludere qualsivoglia capitalizzazione degli interessi passivi sino al 30.6.2000 e con applicazione della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000 – qualora accerti che la banca si è adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000 comunicando al cliente detto adeguamento;
se non risulti prova di quanto sopra indicato, escluderà il consulente qualsivoglia capitalizzazione per l'intera durata del rapporto;
2) a verificare, anche, se l'applicazione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a seguito dell'emanazione della delibera
CICR 9/2000 abbia determinato rispetto alle condizioni contrattuali preesistenti: A) un peggioramento;
B) il mantenimento delle condizioni precedenti;
C) un miglioramento;
Nel caso in cui accerti il verificarsi dell'ipotesi B) o C) proceda all'applicazione della capitalizzazione a partire dall'1.7.2000; 3) non prevedendo alcuna capitalizzazione per il periodo intercorrente dall'1.1.2014 al 14.4.2016 in virtù della modifica dell'art. 120
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
comma 2 lett b del TUB;
4) applicando la capitalizzazione periodica ove espressamente prevista con decorrenza dal 15.4.2016.
All'esito dell'accertamento compiuto, pertanto l'ausiliario, accertata la reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ha espunto ogni annotazione passiva derivante dalla capitalizzazione degli interessi infrannuale per il periodo intercorrente tra l'1.1.2014 e il 14.4.2016.
Giungendo all'esame della domanda di nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della stessa, si evidenzia che il CTU ha verificato che dalla documentazione in atti la cms non risulta sufficientemente determinata. In particolare l'ausiliario ha chiarito che Le aliquote riportate nel suddetto documento di sintesi sono infatti due, una maggiore dell'altra. La semplice indicazione nella sezione “Apercredito”, richiamata dal CTP, relativa al calcolo sul “più alto saldo debitore del trimestre” non consente di determinare in maniera chiara e oggettiva, sulla base degli elementi indicati, quale delle due aliquote andrebbe applicata al più alto saldo debitore e secondo quale meccanismo. Infatti, la previsione relativa all'applicazione dell'aliquota massima “Per utilizzo oltre i limiti del fido” appare in contrasto con le indicazioni della sezione “Apercredito” concernente il solo massimo scoperto del periodo, rendendo indeterminata, anche perché contraddittoria, la modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto (cfr. pag. 27 della relazione depositata in data 7.5.2019).
Sul punto la banca convenuta ha richiesto il richiamo del consulente, sul presupposto che la disciplina della cms, come risultante dall'allegato n. 2 alla produzione di parte convenuta e segnatamente alla pagina 4 e 9 del predetto documento, fosse adeguatamente determinata.
Orbene, la doglianza della banca sull'operato del CTU non può essere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
condivisa. Infatti, come chiarito dall'ausiliario, dal citato documento si apprezza la pattuizione di un doppio tasso di cms, uno (nella misura dell'1%) per utilizzi entro i limiti del fido accordato, e l'altro (nella misura dell'1,20%) per utilizzi extra fido.
Alla pagina 9 del predetto documento alla sezione Apercredito è stato previsto che la cms si applicasse sul più alto saldo debitorio del trimestre.
Tale pattuizione, tuttavia, non disciplina adeguatamente il criterio di calcolo della commissione de qua, dal momento che non è stato specificatamente previsto il criterio di calcolo nel caso in cui il cliente abbia utilizzato fondi extra fido. In particolare, non è chiaro quale dei due tassi applicare e su quale somma (sull'intera cifra o frammentando il saldo debitorio, distinguendo la porzione entro i valori del fido da quelli superiori).
Alla luce di tali considerazioni deve concordarsi con le conclusioni del CTU in ordine al difetto di determinatezza della pattuizione della cms, con la conseguenza che tutte le relative annotazioni a debito vanno espunte dalla quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti, in ossequio al disposto di cui agli artt. 1346, 1419 c.c. e 117 tub.
Parimenti, dal citato ricalcolo, sono stati espunti dal CTU tutti gli addebiti privi di una espressa pattuizione contrattuale, quali “spese a forfait”, “canone mensile” e le spese operazioni indicate come “a costo” e “scritture” (cfr. rel. a firma dott. depositata il 7.5.2019). Per_1
Infondata è risultata, invece, all'esito degli accertamenti tecnici compiuti dall'ausiliario dell'ufficio, la dedotta doglianza relativa all'errato calcolo delle valute, dal momento che le relative iscrizioni sono risultate conformi a quanto pattuito (cfr. rel. cit.).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In conclusione, l'indeterminatezza della pattuizione relativa alla cms e l'applicazione di costi e commissioni non pattuiti hanno imposto un ricalcolo delle spettanze dare-avere tra le parti, essendo resasi necessaria l'espunzione delle predette annotazioni a debito in c/c.
All'esito della predetta operazione il CTU ha rideterminato il saldo del rapporto di c/c de quo alla data del 27.7.2016 in euro 56.482,62 (cfr. rel. a firma del dott. depositata l'11.3.2021). Per_1
Così ricostruito il saldo del c/c in esame, con le suddette correzioni delle annotazioni a debito, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, in considerazione dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dall'istituto di credito, ha richiesto un'ulteriore verifica in ordine alla sussistenza di rimesse solutorie antecedenti al decennio anteriore alla proposizione della domanda, per ciò intendendosi tutte le rimesse costituenti pagamenti in senso tecnico, ossia determinanti uno spostamento patrimoniale dal debitore al creditore (vds. sul punto Cass. civ.
SS. UU. n. 24418/10).
In altri termini, l'eccezione di prescrizione è idonea a paralizzare la pretesa restitutoria attorea con riferimento alle rimesse, effettuate in data antecedente al decennio anteriore alla proposizione della domanda, finalizzate al pagamento di scoperture non affidate o eccedenti l'affidamento.
Nel caso in esame il CTU ha accertato che in data 14.9.2006 l'attore aveva versato la somma di euro 10.256,48 a copertura di un passivo non affidato, sicchè le stesse non possono essere oggetto di ripetizione da parte dell'istituto di credito.
Conclusivamente, quindi, la parte convenuta va condannata a pagare nei
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
confronti dell'attrice la somma di euro 46.226,14, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Va rigettata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, non essendo stata offerta prova del danno sofferto.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno compensate nella misura del 30% tra le parti, mentre il 70% va posto in capo alla parte convenuta e liquidato come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 52.000.
Le spese di CTU nei rapporti interni vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente
Va infine accolta l'istanza di distrazione del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Pt_1
di euro 46.226,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice, che liquida in complessivi euro 5331,20, oltre spese generali
IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 03/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania
n.15, presso l'avv. Benedetta Zerbo, che la rappresenta e difende con l'avv. Angela Condemi;
parte attrice contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Bagheria, via O. Costantino
n. 12, presso l'avv. Luigi Alioto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Trapani;
parte convenuta
OGGETTO: azione di nullità contrattuale e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
premettendo di avere intrattenuto il rapporto di c/c n. 162377 (dal Pt_1
16.6.2006) presso la filiale di (già Controparte_2
), nonché il conto anticipi su contratti riportante Controparte_3
n. 96, entrambi estinti alla data di proposizione del giudizio, ha chiamato in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare la nullità della CP_1
clausola di interessi dei predetti rapporti, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto (cms), l'applicazione di spese, commissione e valute mai pattuite, consequenzialmente ha chiesto la condanna della parte convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente versate, pari ad euro 125.756,77, oltre ad euro 20.000, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità di tali somme.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto la pattuizione di tassi di un interesse debitorio superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 l. 108/96, la violazione del criterio della reciprocità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi e l'indeterminatezza della clausola disciplinante la cms.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le doglianze avversarie CP_1
e ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle somme versate in data antecedente al decennio a titolo solutorio.
Parte attrice con la memoria ex art. 183, c. 6 n.1 cpc ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale e CTU contabile.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Così sinteticamente ricostruiti lo svolgimento processuale e le ragioni delle parti, in primo luogo va disattesa la proposta domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi dei rapporti in esame dal momento che il tasso pattuito non risulta eccedente al tasso soglia vigente all'epoca della pattuizione
(cfr. relazione a firma dott. depositata in data 11.3.2021), circostanza Per_1
non oggetto di specifiche osservazioni delle parti.
Per quanto attiene invece alla contestata capitalizzazione degli interessi passivi va brevemente osservato che l'art. 120 TUB, disciplinante il regime della capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, è stato oggetto di molteplici interventi novellanti da parte del Legislatore, che impongono necessariamente una diversa valutazione in ragione del periodo temporale sottoposto all'esame del decidente.
Per quanto d'interesse si rileva in particolare che la norma su richiamata aveva rimesso al CICR la determinazione dei criteri disciplinanti la capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di c/c il predetto regime dovesse rispettare il principio di reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Con delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata poi adottata la disciplina secondaria regolante il regime della capitalizzazione degli interessi bancari, che ha consentito la capitalizzazione per periodi anche infra-annuali a condizione
(tra le altre) che la medesima periodicità fosse prevista per la capitalizzazione degli interessi attivi.
La giurisprudenza ha poi chiarito che la reciprocità della capitalizzazione non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
imponesse la previsione del medesimo tasso debitorio e creditorio (cfr. Cass. civ. n. 11014/24).
Tale disciplina è stata modificata dal Legislatore con l. 147/13, che ha escluso che gli interessi bancari capitalizzati potessero produrre ulteriori interessi.
La predetta disciplina è stata ulteriormente novellata dal Legislatore con d.l.
18/16, convertito con legge 49/16, che a decorrere dal 15.4.2016 ha previsto che la periodicità del regime di capitalizzazione degli interessi maturati nei rapporti di c/c non possa essere prevista per periodi inferiori all'anno e ha limitato la legittimità dei soli interessi moratori sugli interessi debitori già maturati
Ne consegue che per il periodo successivo alla data predetta non è escluso che sugli interessi capitalizzati possano maturare interessi di mora al ricorrere delle condizioni di cui alla richiamata norma.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato dato mandato al CTU di escludere qualsivoglia capitalizzazione degli interessi passivi sino al 30.6.2000 e con applicazione della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000 – qualora accerti che la banca si è adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000 comunicando al cliente detto adeguamento;
se non risulti prova di quanto sopra indicato, escluderà il consulente qualsivoglia capitalizzazione per l'intera durata del rapporto;
2) a verificare, anche, se l'applicazione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a seguito dell'emanazione della delibera
CICR 9/2000 abbia determinato rispetto alle condizioni contrattuali preesistenti: A) un peggioramento;
B) il mantenimento delle condizioni precedenti;
C) un miglioramento;
Nel caso in cui accerti il verificarsi dell'ipotesi B) o C) proceda all'applicazione della capitalizzazione a partire dall'1.7.2000; 3) non prevedendo alcuna capitalizzazione per il periodo intercorrente dall'1.1.2014 al 14.4.2016 in virtù della modifica dell'art. 120
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
comma 2 lett b del TUB;
4) applicando la capitalizzazione periodica ove espressamente prevista con decorrenza dal 15.4.2016.
All'esito dell'accertamento compiuto, pertanto l'ausiliario, accertata la reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ha espunto ogni annotazione passiva derivante dalla capitalizzazione degli interessi infrannuale per il periodo intercorrente tra l'1.1.2014 e il 14.4.2016.
Giungendo all'esame della domanda di nullità della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della stessa, si evidenzia che il CTU ha verificato che dalla documentazione in atti la cms non risulta sufficientemente determinata. In particolare l'ausiliario ha chiarito che Le aliquote riportate nel suddetto documento di sintesi sono infatti due, una maggiore dell'altra. La semplice indicazione nella sezione “Apercredito”, richiamata dal CTP, relativa al calcolo sul “più alto saldo debitore del trimestre” non consente di determinare in maniera chiara e oggettiva, sulla base degli elementi indicati, quale delle due aliquote andrebbe applicata al più alto saldo debitore e secondo quale meccanismo. Infatti, la previsione relativa all'applicazione dell'aliquota massima “Per utilizzo oltre i limiti del fido” appare in contrasto con le indicazioni della sezione “Apercredito” concernente il solo massimo scoperto del periodo, rendendo indeterminata, anche perché contraddittoria, la modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto (cfr. pag. 27 della relazione depositata in data 7.5.2019).
Sul punto la banca convenuta ha richiesto il richiamo del consulente, sul presupposto che la disciplina della cms, come risultante dall'allegato n. 2 alla produzione di parte convenuta e segnatamente alla pagina 4 e 9 del predetto documento, fosse adeguatamente determinata.
Orbene, la doglianza della banca sull'operato del CTU non può essere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
condivisa. Infatti, come chiarito dall'ausiliario, dal citato documento si apprezza la pattuizione di un doppio tasso di cms, uno (nella misura dell'1%) per utilizzi entro i limiti del fido accordato, e l'altro (nella misura dell'1,20%) per utilizzi extra fido.
Alla pagina 9 del predetto documento alla sezione Apercredito è stato previsto che la cms si applicasse sul più alto saldo debitorio del trimestre.
Tale pattuizione, tuttavia, non disciplina adeguatamente il criterio di calcolo della commissione de qua, dal momento che non è stato specificatamente previsto il criterio di calcolo nel caso in cui il cliente abbia utilizzato fondi extra fido. In particolare, non è chiaro quale dei due tassi applicare e su quale somma (sull'intera cifra o frammentando il saldo debitorio, distinguendo la porzione entro i valori del fido da quelli superiori).
Alla luce di tali considerazioni deve concordarsi con le conclusioni del CTU in ordine al difetto di determinatezza della pattuizione della cms, con la conseguenza che tutte le relative annotazioni a debito vanno espunte dalla quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti, in ossequio al disposto di cui agli artt. 1346, 1419 c.c. e 117 tub.
Parimenti, dal citato ricalcolo, sono stati espunti dal CTU tutti gli addebiti privi di una espressa pattuizione contrattuale, quali “spese a forfait”, “canone mensile” e le spese operazioni indicate come “a costo” e “scritture” (cfr. rel. a firma dott. depositata il 7.5.2019). Per_1
Infondata è risultata, invece, all'esito degli accertamenti tecnici compiuti dall'ausiliario dell'ufficio, la dedotta doglianza relativa all'errato calcolo delle valute, dal momento che le relative iscrizioni sono risultate conformi a quanto pattuito (cfr. rel. cit.).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In conclusione, l'indeterminatezza della pattuizione relativa alla cms e l'applicazione di costi e commissioni non pattuiti hanno imposto un ricalcolo delle spettanze dare-avere tra le parti, essendo resasi necessaria l'espunzione delle predette annotazioni a debito in c/c.
All'esito della predetta operazione il CTU ha rideterminato il saldo del rapporto di c/c de quo alla data del 27.7.2016 in euro 56.482,62 (cfr. rel. a firma del dott. depositata l'11.3.2021). Per_1
Così ricostruito il saldo del c/c in esame, con le suddette correzioni delle annotazioni a debito, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, in considerazione dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dall'istituto di credito, ha richiesto un'ulteriore verifica in ordine alla sussistenza di rimesse solutorie antecedenti al decennio anteriore alla proposizione della domanda, per ciò intendendosi tutte le rimesse costituenti pagamenti in senso tecnico, ossia determinanti uno spostamento patrimoniale dal debitore al creditore (vds. sul punto Cass. civ.
SS. UU. n. 24418/10).
In altri termini, l'eccezione di prescrizione è idonea a paralizzare la pretesa restitutoria attorea con riferimento alle rimesse, effettuate in data antecedente al decennio anteriore alla proposizione della domanda, finalizzate al pagamento di scoperture non affidate o eccedenti l'affidamento.
Nel caso in esame il CTU ha accertato che in data 14.9.2006 l'attore aveva versato la somma di euro 10.256,48 a copertura di un passivo non affidato, sicchè le stesse non possono essere oggetto di ripetizione da parte dell'istituto di credito.
Conclusivamente, quindi, la parte convenuta va condannata a pagare nei
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
confronti dell'attrice la somma di euro 46.226,14, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Va rigettata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, non essendo stata offerta prova del danno sofferto.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno compensate nella misura del 30% tra le parti, mentre il 70% va posto in capo alla parte convenuta e liquidato come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 52.000.
Le spese di CTU nei rapporti interni vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente
Va infine accolta l'istanza di distrazione del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Pt_1
di euro 46.226,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice, che liquida in complessivi euro 5331,20, oltre spese generali
IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 03/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile