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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12219/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rita Musella presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marina Norma Ingrascì presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in QU VI (VA) il 28.7.2007
(anno 2007 atto n. 11 reg. parte 2 serie A volume R01)
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadinanza italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in via Ernesto Breda 140 sarà assegnata alla IG.ra , Parte_1 collocataria in via prevalente della figlia;
3. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto per le questioni inerenti la straordinaria amministrazione (salute, istruzione, educazione) e disgiunto per tutte le altre questioni ordinarie;
4. Il padre vedrà la figlia secondo un calendario prestabilito e condiviso ad inizio dell'anno (ogni Per_ gennaio e compatibilmente con volontà e impegni di che attualmente ha 16 anni);
5. Tutto quanto sopra si intende salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
6. I genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp – ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti- con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute della minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima.
7. Resta inoltre inteso che, laddove i coniugi avessero desiderio di sentire telefonicamente la figlia ciò sia loro concesso quotidianamente e senza restrizione alcuna.
8. I genitori si impegnano a dare all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga la figlia in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé i figli nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività.
9. Le parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita della minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento- apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti della minore, sarà tenuto a pagina 2 di 6 relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi.
10. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse della minore.
11. I coniugi, in tutti i casi succitati, dovranno inoltre comunicare l'uno all'altro, ove differisca dall'attuale residenza dichiarata in atti, il luogo in cui dimoreranno insieme alla figlia.
12. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute della minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico.
13. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di € 360,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
il suddetto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat, come per legge;
Per_ 14. Il sig. si impegna altresì a versare alla figlia come contributo Parte_2
“paghetta” la somma di € 65,00 mensili;
15. I genitori si impegnano a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia.
16. I coniugi onde evitare l'insorgenza di situazioni patologiche, sin d'ora prestano il proprio consenso ad applicare le Linee Guida di cui al Protocollo del Tribunale di Milano in materia di spese ordinarie/straordinarie a cui, dunque, si rimanda integralmente. Ovviamente, stante il carattere non esaustivo del Protocollo suindicato, i coniugi concordano nel ritenere di carattere straordinario gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita della figlia minore fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo ovvero di non lieve entità rispetto alla situazione economica degli stessi.
17. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
18. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
19. Il IG. e la IG.ra si impegnano a chiudere il conto Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 6 corrente cointestato WeBank;
20. Il IG. e la IG.ra si impegnano congiuntamente Parte_3 Parte_1 Per_ ad attivare una carta di credito per la figlia sulla quale entrambi abbiano contezza dei movimenti.
21. Il IG. e la IG.ra stabiliscono che la macchina Parte_4 Parte_1
Yaris Hybrid (GD933WF) rimanga di proprietà di quest'ultima.
22. In riferimento alla casa coniugale di via Ernesto Breda nr. 140 - ad oggi di proprietà al 50% - le parti convengono che la IG.ra ne diventi proprietaria al 67%, e il IG. Parte_1 [...]
ne diventi proprietario al 33%. Parte_2
23. In forza di quanto statuito al punto che precede la IG.ra si impegna a Parte_1 riconoscere in favore del IG. a fronte della cessione della quota di sua Parte_2 Per_ proprietà come sopra ridotta, una volta che la figlia sarà diventata autosufficiente e dunque non risiederà più nell'immobile sito in Milano, via Ernesto Breda n. 140, e comunque non oltre il 31/12/2034, una somma di danaro pari alla quota del 33% del valore in allora dell'immobile. Le parti convengono che la valutazione del cespite verrà eseguita da soggetto terzo ed indipendente rispetto ad entrambi, ma scelto di comune accordo.
24. Il IG. sosterrà, sino alla cessione della sua quota come indicato ai Parte_2 punti che precedono, le eventuali spese straordinarie relative all'ex casa coniugale, nella misura del 33%. La IG.ra procederà ad anticipare l'eventuale intera rata straordinaria con impegno Parte_1 del IG. a rifondere quanto di sua competenza entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento di Parte_2 cui verrà prontamente reso edotto dalla IG.ra In caso di mancato adempimento da parte Parte_1 del IG. agli impegni che precedono le eventuali morosità verranno decurtate dalla somma Parte_2 di cui al punto 23.
25. Ciascuna delle parti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione e/o titolo e di essere economicamente indipendenti
26. I genitori prestano reciprocamente ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio; entrambi, di volta in volta, dovranno prestare il consenso Per_ scritto per l'espatrio della figlia
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in QU VI (VA) il 28/07/2007;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QU VI (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6