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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il
5.12.2024 da
nato a [...] il [...], con l'avv. Masiero Luana Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Masiero Luana CP_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e nel Comune Parte_1 CP_1 di San Giorgio in Bosco (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Giorgio in Bosco (PD), parte II Serie C al numero 22 anno 2020, alle seguenti CONDIZIONI:
1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, seppur Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore;
il padre ha ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, in via quasi paritetica, nel rispetto primario delle di lui esigenze di salute, studio e svago, e comunque indicativamente con le seguenti modalità che tengono conto anche delle esigenze ed orari lavorativi del padre e della madre: il sabato o la domenica di ogni fine settimana, nonché 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dell'asilo nido fino alla mattina quando lo accompagnerà all'asilo nido. Il padre potrà trascorrere metà delle vacanze natalizie e pasquali - alternando di anno in anno, come di consueto, Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta tra i due genitori (a meno che gli stessi non decidano di trascorrere il pranzo con l'uno e la cena con l'altro alternandole di anno in anno); con alternanza tra i genitori di ogni ulteriore ponte e/o vacanza scolastica (eccezione fatta per l'ipotesi in cui lo stesso cadesse nel week end di spettanza dell'altro genitore): il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Il padre potrà trascorrere con il figlio metà delle vacanze estive, anche con settimane non consecutive: i coniugi si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di maggio il periodo di vacanza estiva che trascorreranno con il figlio.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi presi tra i coniugi.
2) tenuto conto del tempo che ciascun genitore trascorrerà con il figlio , il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 50,00 (euro cinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, dopo un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione.
L'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) che spetterebbe al 50% a ciascun genitore, sarà percepito per intero dalla sig.ra . CP_1
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nel tempo in cui starà con lui. Il sig. concorrerà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie per il figlio come qui di seguito indicate:
I) SPESE MEDICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00 annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
II) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e costi per i relativi libri e per dispense richiesti dalla scuola, corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitari iscrizione al conservatorio o scuole formative professionali private;
iscrizioni a master e specializzazioni post universitarie ed eventuale alloggio fuori sede;
tutte le spese necessarie alla preparazione agli esami universitari presso istituti privati o a concorsi privati;
d) centri estivi;
III) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, il cui diritto al rimborso è, in ogni caso, subordinato alla ragionevole sostenibilità di detta spesa in relazione alle concrete capacità economiche del genitore che non ha partecipato alla scelta;
b) spese per la tassa di circolazione e assicurazione del mezzo di trasporto per il figlio, se acquistato di comune accordo tra i genitori.
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese per il conseguimento della patente e per l'acquisto e la manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto del figlio;
d) spese per feste e ricevimenti organizzati per la celebrazione delle ricorrenze concernenti il figlio;
e) spese di custodia, baby-sitter; f) abbigliamento e calzature.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso del 50%, da parte dell'altro, a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione: dette spese straordinarie previamente concordate devono essere documentate, ove possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza dell'altro genitore. In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo, e alle ulteriori eventuali per attività non comprese nelle categorie precedenti, i genitori concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro. Per la regolamentazione di eventuali spese straordinarie non elencate nel presente atto,
i ricorrenti fanno espresso riferimento alle indicazioni ed ai criteri di ripartizione contenuti nel protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione e divorzio sottoscritto in data 17.01.2017 tra il Presidente del Tribunale di Padova ed il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, alle parti ben noto.
Per le spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso di entrambi i coniugi, il coniuge che le proporrà dovrà comunicarle per iscritto all'altro genitore, il quale, nei 7 giorni successivi, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, di talché la mancata risposta entro 7 giorni dalla richiesta scritta equivale ad accettazione.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio andranno intestate allo stesso, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione: qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà poi corrispondere all'altro genitore un importo pari al 50% della detrazione stessa, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da cui risulta l'importo della detrazione goduta.
I coniugi si impegnano a adottare ogni più opportuna cautela nell'introdurre e/o nel consentire la frequentazione di eventuali propri compagni/e con il figlio minore, facendolo nel rispetto dei modi, dei tempi e di ogni ulteriore cautela che fossero necessari nell'esclusivo interesse del figlio minore.
3) i coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento. Ferme tutte le altre condizioni di separazione con cui i coniugi hanno definitivamente regolato ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi esistenti.
5) I sig.ri e dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in San Giorgio in Bosco (PD) in data 19.9.2020, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Giorgio in Bosco (PD) al n. 22 Parte II, Serie C dell'anno 2020. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del
14.1.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 102/2025 pubblicata il
25.1.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e di quelli del figlio , minore e non economicamente Per_1 indipendente, le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
San Giorgio in Bosco (PD) al n. 22 Parte II, Serie C dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il
5.12.2024 da
nato a [...] il [...], con l'avv. Masiero Luana Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Masiero Luana CP_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e nel Comune Parte_1 CP_1 di San Giorgio in Bosco (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Giorgio in Bosco (PD), parte II Serie C al numero 22 anno 2020, alle seguenti CONDIZIONI:
1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, seppur Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore;
il padre ha ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, in via quasi paritetica, nel rispetto primario delle di lui esigenze di salute, studio e svago, e comunque indicativamente con le seguenti modalità che tengono conto anche delle esigenze ed orari lavorativi del padre e della madre: il sabato o la domenica di ogni fine settimana, nonché 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dell'asilo nido fino alla mattina quando lo accompagnerà all'asilo nido. Il padre potrà trascorrere metà delle vacanze natalizie e pasquali - alternando di anno in anno, come di consueto, Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta tra i due genitori (a meno che gli stessi non decidano di trascorrere il pranzo con l'uno e la cena con l'altro alternandole di anno in anno); con alternanza tra i genitori di ogni ulteriore ponte e/o vacanza scolastica (eccezione fatta per l'ipotesi in cui lo stesso cadesse nel week end di spettanza dell'altro genitore): il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Il padre potrà trascorrere con il figlio metà delle vacanze estive, anche con settimane non consecutive: i coniugi si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di maggio il periodo di vacanza estiva che trascorreranno con il figlio.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi presi tra i coniugi.
2) tenuto conto del tempo che ciascun genitore trascorrerà con il figlio , il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 50,00 (euro cinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, dopo un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione.
L'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) che spetterebbe al 50% a ciascun genitore, sarà percepito per intero dalla sig.ra . CP_1
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nel tempo in cui starà con lui. Il sig. concorrerà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie per il figlio come qui di seguito indicate:
I) SPESE MEDICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00 annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
II) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e costi per i relativi libri e per dispense richiesti dalla scuola, corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitari iscrizione al conservatorio o scuole formative professionali private;
iscrizioni a master e specializzazioni post universitarie ed eventuale alloggio fuori sede;
tutte le spese necessarie alla preparazione agli esami universitari presso istituti privati o a concorsi privati;
d) centri estivi;
III) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, il cui diritto al rimborso è, in ogni caso, subordinato alla ragionevole sostenibilità di detta spesa in relazione alle concrete capacità economiche del genitore che non ha partecipato alla scelta;
b) spese per la tassa di circolazione e assicurazione del mezzo di trasporto per il figlio, se acquistato di comune accordo tra i genitori.
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese per il conseguimento della patente e per l'acquisto e la manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto del figlio;
d) spese per feste e ricevimenti organizzati per la celebrazione delle ricorrenze concernenti il figlio;
e) spese di custodia, baby-sitter; f) abbigliamento e calzature.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso del 50%, da parte dell'altro, a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione: dette spese straordinarie previamente concordate devono essere documentate, ove possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza dell'altro genitore. In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo, e alle ulteriori eventuali per attività non comprese nelle categorie precedenti, i genitori concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro. Per la regolamentazione di eventuali spese straordinarie non elencate nel presente atto,
i ricorrenti fanno espresso riferimento alle indicazioni ed ai criteri di ripartizione contenuti nel protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione e divorzio sottoscritto in data 17.01.2017 tra il Presidente del Tribunale di Padova ed il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, alle parti ben noto.
Per le spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso di entrambi i coniugi, il coniuge che le proporrà dovrà comunicarle per iscritto all'altro genitore, il quale, nei 7 giorni successivi, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, di talché la mancata risposta entro 7 giorni dalla richiesta scritta equivale ad accettazione.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio andranno intestate allo stesso, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione: qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà poi corrispondere all'altro genitore un importo pari al 50% della detrazione stessa, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da cui risulta l'importo della detrazione goduta.
I coniugi si impegnano a adottare ogni più opportuna cautela nell'introdurre e/o nel consentire la frequentazione di eventuali propri compagni/e con il figlio minore, facendolo nel rispetto dei modi, dei tempi e di ogni ulteriore cautela che fossero necessari nell'esclusivo interesse del figlio minore.
3) i coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento. Ferme tutte le altre condizioni di separazione con cui i coniugi hanno definitivamente regolato ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi esistenti.
5) I sig.ri e dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in San Giorgio in Bosco (PD) in data 19.9.2020, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Giorgio in Bosco (PD) al n. 22 Parte II, Serie C dell'anno 2020. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del
14.1.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 102/2025 pubblicata il
25.1.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e di quelli del figlio , minore e non economicamente Per_1 indipendente, le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
San Giorgio in Bosco (PD) al n. 22 Parte II, Serie C dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari