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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 3367/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3367/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso
(MI), Viale G. Mazzini n. 37;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MA LA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via
D. Alighieri n. 2;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) la signora è autorizzata a restare nella ex casa coniugale, sita in Controparte_1
Robecco Sul Naviglio, Via Aldo Moro, 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
sino a tutto il 31/07/2027, data alla quale rilascerà l'abitazione libera da
[...] persone e cose senza necessità di ulteriori richieste da parte del proprietario, contestualmente immettendo quest'ultimo nel possesso della medesima;
2) il signor autorizza, sin da ora, la signora a portare via con sé, al Pt_1 CP_1 momento del rilascio della casa familiare, i seguenti complementi di arredo presenti nella camera da letto sita nel piano mansardato della casa familiare:
- letto e relativo materasso;
pag. 1 di 4 - n. 2 comodini;
- armadio e cassettiere;
- cassapanca.
Oltre a quanto sopra elencato, la signora potrà portare con sé il divano presente CP_1 nel soggiorno regalatole da terzi.
3) Il signor verserà alla signora contestualmente al rilascio della casa Pt_1 CP_1 familiare di cui al punto precedente ed in unica soluzione, la somma di Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) a mezzo assegno circolare alla medesima intestato, somma che le parti concordano essere corrispondente al 10% del valore commerciale attuale dell'abitazione;
4) nel periodo in cui rimarrà nella casa di proprietà del signor ossia sino a Pt_1 tutto il 31/07/2027, la signora provvederà al pagamento in proprio delle spese CP_1 condominiali ordinarie, nonché quelle relative alle utenze domestiche (a titolo di esempio, le spese relative a acqua, energia elettrica, gas, Tari, ecc.), mentre le spese condominiali straordinarie resteranno a carico del signor in quanto Pt_1 proprietario;
5) entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il signor verserà alla signora l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di saldo degli arretrati relativi al contributo di mantenimento del coniuge ed al relativo aggiornamento istat, nonché all'aggiornamento istat dei contributi al mantenimento dei figli. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate [...];
6) le parti concordano che il contributo di mantenimento per i figli non è più dovuto stante la raggiunta indipendenza economica dei medesimi;
7) la signora rinuncia al contributo di mantenimento in suo favore con CP_1 decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
8) le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni precedente pattuizione tra le parti, le quali concordano e, con la sottoscrizione del presente ricorso e ad avvenuto rispetto delle condizioni di cui sopra, accettano e dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare a qualsivoglia assegno alimentare, di avere definito con reciproca soddisfazione ogni altro rapporto, economico e non, inerente all'intercorso pag. 2 di 4 rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
9) i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
10) le Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c. 3 e 4 c.p.c.;
11) i difensori si riservano il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte delle parti entro la data dell'udienza Presidenziale od il diverso termine all'uopo fissato dal Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 25.1.2017, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia,
R.G.N.A. n. 34/2017 del 26.1.2017 di recepire le diverse statuizioni in punto economico, posto che la Sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento in suo favore e che le CP_1 parti concordano che nulla sia più dovuto ai figli a titolo di contributo al mantenimento, posto che gli stessi sono divenuti maggiorenni e hanno raggiunto la piena indipendenza economica;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
pag. 3 di 4
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 25.1.2017, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, R.G.N.A. n. 34/2017 del 26.1.2017, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 07/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 3367/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 3367/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso
(MI), Viale G. Mazzini n. 37;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MA LA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via
D. Alighieri n. 2;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) la signora è autorizzata a restare nella ex casa coniugale, sita in Controparte_1
Robecco Sul Naviglio, Via Aldo Moro, 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
sino a tutto il 31/07/2027, data alla quale rilascerà l'abitazione libera da
[...] persone e cose senza necessità di ulteriori richieste da parte del proprietario, contestualmente immettendo quest'ultimo nel possesso della medesima;
2) il signor autorizza, sin da ora, la signora a portare via con sé, al Pt_1 CP_1 momento del rilascio della casa familiare, i seguenti complementi di arredo presenti nella camera da letto sita nel piano mansardato della casa familiare:
- letto e relativo materasso;
pag. 1 di 4 - n. 2 comodini;
- armadio e cassettiere;
- cassapanca.
Oltre a quanto sopra elencato, la signora potrà portare con sé il divano presente CP_1 nel soggiorno regalatole da terzi.
3) Il signor verserà alla signora contestualmente al rilascio della casa Pt_1 CP_1 familiare di cui al punto precedente ed in unica soluzione, la somma di Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) a mezzo assegno circolare alla medesima intestato, somma che le parti concordano essere corrispondente al 10% del valore commerciale attuale dell'abitazione;
4) nel periodo in cui rimarrà nella casa di proprietà del signor ossia sino a Pt_1 tutto il 31/07/2027, la signora provvederà al pagamento in proprio delle spese CP_1 condominiali ordinarie, nonché quelle relative alle utenze domestiche (a titolo di esempio, le spese relative a acqua, energia elettrica, gas, Tari, ecc.), mentre le spese condominiali straordinarie resteranno a carico del signor in quanto Pt_1 proprietario;
5) entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il signor verserà alla signora l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di saldo degli arretrati relativi al contributo di mantenimento del coniuge ed al relativo aggiornamento istat, nonché all'aggiornamento istat dei contributi al mantenimento dei figli. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate [...];
6) le parti concordano che il contributo di mantenimento per i figli non è più dovuto stante la raggiunta indipendenza economica dei medesimi;
7) la signora rinuncia al contributo di mantenimento in suo favore con CP_1 decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
8) le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni precedente pattuizione tra le parti, le quali concordano e, con la sottoscrizione del presente ricorso e ad avvenuto rispetto delle condizioni di cui sopra, accettano e dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare a qualsivoglia assegno alimentare, di avere definito con reciproca soddisfazione ogni altro rapporto, economico e non, inerente all'intercorso pag. 2 di 4 rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
9) i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
10) le Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c. 3 e 4 c.p.c.;
11) i difensori si riservano il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte delle parti entro la data dell'udienza Presidenziale od il diverso termine all'uopo fissato dal Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 25.1.2017, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia,
R.G.N.A. n. 34/2017 del 26.1.2017 di recepire le diverse statuizioni in punto economico, posto che la Sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento in suo favore e che le CP_1 parti concordano che nulla sia più dovuto ai figli a titolo di contributo al mantenimento, posto che gli stessi sono divenuti maggiorenni e hanno raggiunto la piena indipendenza economica;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
pag. 3 di 4
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 25.1.2017, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, R.G.N.A. n. 34/2017 del 26.1.2017, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 07/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4