CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2744/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI IU, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2374/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1359/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento TARI e TEFA n. 112401525857 relativo agli anni 2018–2023, notificato il 7 novembre 2024 per un importo complessivo di € 3.341,00, emesso per asserita omessa dichiarazione di due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1 ( Daticatastali_1.
La ricorrente deduce: Insussistenza dell'omessa dichiarazione, sostenendo di aver regolarmente presentato la dichiarazione TARI e versato il tributo per tutte le annualità; Errore di fatto dell'Ufficio, in quanto l'immobile avrebbe doppio accesso (Indirizzo_1 e Indirizzo_2) e i pagamenti effettuati si riferirebbero al medesimo cespite, seppure individuato con diverso indirizzo;
Violazione dell'art. 49 D.Lgs. 22/1997;
Conseguente nullità o annullabilità dell'atto per falsità ed inesattezza dei presupposti.
Chiede l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese.
Roma Capitale si è costituita sostenendo la legittimità dell'accertamento per evasione totale, affermando l'omessa iscrizione in tariffa e richiamando l'onere dichiarativo in capo al contribuente (art. 1, comma 641,
L. 147/2013).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che le controdeduzioni di Roma Capitale risultano depositate in data 21 gennaio 2026, giorno fissato per l'udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine ha natura perentoria ed è posto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il deposito effettuato il giorno stesso dell'udienza è pertanto tardivo.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la contribuente aveva già provveduto alla dichiarazione ed al pagamento della TARI con riferimento all'immobile in questione, sebbene individuato con diverso accesso (Indirizzo_2 anziché Indirizzo_1), trattandosi del medesimo cespite catastale.
L'Amministrazione non ha fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva omessa dichiarazione né la sussistenza di un autonomo presupposto impositivo distinto da quello già dichiarato e assoggettato a tassazione. Nel caso di specie non si verte in ipotesi di evasione totale, bensì in una contestazione fondata su una differente individuazione toponomastica dell'immobile, circostanza che non integra omissione dichiarativa ove il bene risulti comunque censito e regolarmente tassato. L'atto impugnato risulta pertanto affetto da errore nei presupposti di fatto e deve essere annullato.
La soccombenza di Roma Capitale comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese di lite pari ad € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI IU, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2374/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525857 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1359/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento TARI e TEFA n. 112401525857 relativo agli anni 2018–2023, notificato il 7 novembre 2024 per un importo complessivo di € 3.341,00, emesso per asserita omessa dichiarazione di due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1 ( Daticatastali_1.
La ricorrente deduce: Insussistenza dell'omessa dichiarazione, sostenendo di aver regolarmente presentato la dichiarazione TARI e versato il tributo per tutte le annualità; Errore di fatto dell'Ufficio, in quanto l'immobile avrebbe doppio accesso (Indirizzo_1 e Indirizzo_2) e i pagamenti effettuati si riferirebbero al medesimo cespite, seppure individuato con diverso indirizzo;
Violazione dell'art. 49 D.Lgs. 22/1997;
Conseguente nullità o annullabilità dell'atto per falsità ed inesattezza dei presupposti.
Chiede l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese.
Roma Capitale si è costituita sostenendo la legittimità dell'accertamento per evasione totale, affermando l'omessa iscrizione in tariffa e richiamando l'onere dichiarativo in capo al contribuente (art. 1, comma 641,
L. 147/2013).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che le controdeduzioni di Roma Capitale risultano depositate in data 21 gennaio 2026, giorno fissato per l'udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine ha natura perentoria ed è posto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il deposito effettuato il giorno stesso dell'udienza è pertanto tardivo.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la contribuente aveva già provveduto alla dichiarazione ed al pagamento della TARI con riferimento all'immobile in questione, sebbene individuato con diverso accesso (Indirizzo_2 anziché Indirizzo_1), trattandosi del medesimo cespite catastale.
L'Amministrazione non ha fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva omessa dichiarazione né la sussistenza di un autonomo presupposto impositivo distinto da quello già dichiarato e assoggettato a tassazione. Nel caso di specie non si verte in ipotesi di evasione totale, bensì in una contestazione fondata su una differente individuazione toponomastica dell'immobile, circostanza che non integra omissione dichiarativa ove il bene risulti comunque censito e regolarmente tassato. L'atto impugnato risulta pertanto affetto da errore nei presupposti di fatto e deve essere annullato.
La soccombenza di Roma Capitale comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese di lite pari ad € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.