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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, a seguito della sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1197/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Rosarno per procura in atti,
ricorrente
E
l Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva CP_1
l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 7 aprile 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_1
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie debitamente analizzate dallo stesso consulente.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento effettuato dal dott. Per_1
persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e
[...]
tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso. Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA cod. 6442 con complicanza uremica;
IRC, V stadio in trattamento dialitico tri settimanale, con associate comuni complicanze uremiche cod. cod. 9203 e IC del 100%”.
Il consulente ha precisato che il periziando è “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Relativamente alla richiesta del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento non ricorrono i presupposti. L'IRC comporta per il periziato il regolare accesso alle sedute dialitiche con cadenza tri settimanale. Alle sedute egli, sulla base del riscontro obiettivo, può accedere in modo autonomo. Essendo limitata, ma non totalmente impedita, l'autonomia esclusivamente al periodo dialitico, mancando quini di il carattere di totale e permanente incapacità di adempiere ai normali atti della vita quotidiana, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”.
Ha chiarito inoltre che “trattasi di patologia grave, interessante vari organi ed apparati nell'insieme, le cui limitazione effettiva dell'autonomia, però, si concretizza e si sostanzia nel tempo di effettuazione del trattamento dialitico, in genere 4 – 5 ore e per tre gironi la settimana e non per tutto le fasi della vita del sig. . Questi per le limitazioni apprezzate, seppur Parte_1
significative, presenta una condizione desumibile che non gli impedisce di alimentarsi autonomamente, di muoversi dal proprio domicilio autonomamente, magari utilizzando autovettura, di alimentarsi, vestirsi autonomamente e, inoltre, non è causa di evidente limitazione delle capacità di relazione sociale. Tutto ciò precisato si conferma il giudizio espresso che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento”.
Diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dall'istante, chiarendo che le stesse non comportavano la necessità di un'assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. n.
18 del 1980, art. 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. n.
118 del 1971, art. 12, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”
(v. Cass. n. 36565/2022).
Essendo stato accertato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita, venendo in rilievo una mera limitazione dell'autonomia dell'istante, la domanda va respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_1
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione; 2) compensa le spese del giudizio.
Palmi, 29/09/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos