Art. 12.
I privati datori di lavoro che non presentino nel termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.
I privati datori di lavoro che non presentino nel termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.