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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 534 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Amato Giusj Katiuscia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
E
nata ad [...] il [...] elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 14 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 14 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 3 aprile 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati due figli,
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e Per_1 [...]
Per
, minorenne.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 settembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Richiesta un'integrazione documentale, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025 innanzi il Giudice relatore, i procuratori delle parti hanno integrato la documentazione e insistito nell'acco- glimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
- 2 - In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa del 29 giugno
2017, divenuto esecutivo il 18 luglio 2017.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le con- dizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei figli.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento,
l'8 agosto 2007, da e trascritto nel regi- Parte_1 Controparte_1
stro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 207, parte II, serie
A, dell'anno 2007 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze
- 3 - di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 534 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Amato Giusj Katiuscia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
E
nata ad [...] il [...] elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 14 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 14 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 3 aprile 2025, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati due figli,
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e Per_1 [...]
Per
, minorenne.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 settembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Richiesta un'integrazione documentale, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025 innanzi il Giudice relatore, i procuratori delle parti hanno integrato la documentazione e insistito nell'acco- glimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
- 2 - In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa del 29 giugno
2017, divenuto esecutivo il 18 luglio 2017.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le con- dizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei figli.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento,
l'8 agosto 2007, da e trascritto nel regi- Parte_1 Controparte_1
stro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 207, parte II, serie
A, dell'anno 2007 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze
- 3 - di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
- 4 -