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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1092 dell'anno 2018
TRA
n. il 30/01/1969 in CASERTA – - Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
NO VE unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Gino Doria n. 130 presso lo studio dell'avv. Clara D'Amora
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli alla via A. Diaz n. 11
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26 febbraio 2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3667 pronunziata in data 30 novembre 2017 dal Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere con cui era stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli con ordinanza ingiunzione n. 409/2013/UALC del 4 ottobre 2013.
Ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. poiché il primo Giudice, nel valutare le dichiarazioni testimoniali, non aveva considerato che esso appellante aveva invocato due cause di forza maggiore: l'improvvisa assenza di due dipendenti e la maturazione della frutta da raccogliere. Il numero di lavoratori per i quali non era stata comunicata la assunzione, dunque, appariva giustificato né le dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, smentivano dette circostanze.
Ai testimoni, infatti, non era stato neppure domandato se fossero stati assunti per urgenze collegate alla assenza di altri lavoratori ovvero per esigenze delle lavorazioni.
Ha, altresì, evidenziato che la sussistenza della causa di forza maggiore rendeva tempestiva la comunicazione di assunzione inoltrata nel termine di 5 giorni dalla instaurazione del rapporto.
Ha dedotto, infine, di avere assunto i lavoratori di cui al verbale ispettivo per prestazioni accessorie per le quali non era prevista la comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego e di non essere tenuto alla corresponsione della sanzione di cui alla legge
183/2010 poiché aveva provveduto alla regolarizzazione nel termine di cinque giorni.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la assunzione di urgenza o per cause di forza maggiore con conseguente rigetto di tutte le pretese azionate dall'appellata Amministrazione, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha insistito per la conferma della gravata sentenza deducendo la infondatezza delle avverse censure.
3. Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la riassegnazione della controversia alle Sezioni lavoro di questa Corte.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e depositate, da parte appellante, le note scritte la causa viene decisa.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che la difesa del non ha riproposto le eccezioni di nullità Pt_1 del verbale ispettivo per genericità della contestazione né quella di contraddittorietà del verbale stesso che riportava una data successiva a quella di notificazione del provvedimento.
Dunque, deve ritenersi irrevocabile l'accertamento della regolarità formale del verbale ispettivo del 10 luglio 2010 operato con la gravata sentenza.
5. Sostiene, per contro, l'appellante con il primo, articolato, motivo di gravame, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha accertato la sussistenza di assunzioni per cause di forza maggiore e per esigenze produttive.
La Corte non ritiene fondato il motivo. La ordinanza ingiunzione impugnata dal infatti, ha ritenuto la sussistenza Pt_1 dell'illecito di cui all'art. 9 bis commi 2 e segg. della legge n. 608/1996 che, nella formulazione applicabile ratione temporis prevedeva: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
All'appellante è stata, altresì, ascritta la violazione di cui al comma 2 dell'art. 4bis del
D. Lvo 181 del 2000 che prevede che: all'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152 . L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Infine, l'appellante è stato sanzionato ex art. 36 bis comma 7 del D.L. 223 del 2006 per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
5.1 Quanto alla prima violazione, si sostiene che la assunzione sarebbe avvenuta in urgenza per esigenze produttive ovvero per causa di forza maggiore precisandosi che l'esigenza produttiva era costituita dalla maturazione della frutta alla cui raccolta ed incassettamento erano addetti i lavoratori per i quali non era stata comunicata la assunzione e che la forza maggiore era rappresentata dalla improvvisa ed imprevedibile assenza di due dipendenti del che avevano comunicato la propria indisponibilità Pt_1 soltanto il giorno prima dell'accesso ispettivo.
Orbene, la previsione normativa è riferita a due diverse ipotesi quella della assunzione di urgenza per esigenze produttive che deve essere preceduta dalla comunicazione sintetica provvisoria e seguita, entro 5 giorni, dalla comunicazione completa e quella per cause di “forza maggiore. In questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
Come precisato dal Ministero del lavoro con le circolari del 4 gennaio e del 14 febbraio
2017, dette eccezioni consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione anche con riguardo a quei settori produttivi, che in ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva.
La prima deroga soccorre, infatti, in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria ma per ragioni produttive non può rinviare l'assunzione.
In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non consente di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.
La seconda deroga soccorre solo in caso di “forza maggiore”, vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori in tali casi infatti può verificarsi un oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente quelle assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata in via esemplificativa, ma non limitativa sono da ricomprendere gli eventi naturali, catastrofici, incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ovvero le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza.
5.2 Nel caso che qui ne occupa, come correttamente affermato con la gravata sentenza, non può ritenersi che il abbia fornito la prova della sussistenza di situazioni Pt_1 riconducibili alle esenzioni previste dalla norma.
Quanto, infatti, alla improvvisa assenza di due lavoratori – ed Pt_2 Parte_3
– confermata anche dai testi escussi, correttamente il primo Giudice ha evidenziato che non può essere posta a sostegno della omessa comunicazione della assunzione dei cinque lavoratori rinvenuti in servizio dagli Ispettori.
La maturazione della frutta, poi, ad avviso della Corte non è avvenimento imprevedibile né straordinario.
L'odierno appellante, per vero, non ha fornito prova di peculiari condizioni meteorologiche o di altra natura che avessero reso non prevedibile, con l'uso della diligenza propria dell'imprenditore agricolo, un evento altrimenti ordinario.
Quel che qui vuol dirsi è che la maturazione dei prodotti agricoli rappresenta la evoluzione ordinaria dell'attività di coltivazione e che, pertanto, non può costituire evento eccezionale od imprevedibile.
5.3 Sostiene, poi, la difesa dell'appellante che la comunicazione dell'assunzione è avvenuta nel termine di cinque giorni e che tanto consente di escludere la sussistenza della infrazione. Ad avviso della Corte atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può configurarsi una causa di forza maggiore, per altro espressamente esclusa dallo stesso nel Pt_1 modello Unilav trasmesso, la comunicazione del 13 luglio non può ritenersi sanante
5.4 Non appare, poi, conferente il richiamo all'art. 70 del D. Lvo 276/2003.
La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva la assunzione per prestazioni di lavoro nel settore agricolo solo per lo svolgimento di attività stagionali per pensionati, casalinghe e giovani ovvero in favore di soggetti esenti da IVA per ragioni di volume di affari e, nel caso di specie, non si è neppure allegata la sussistenza dei predetti requisiti.
Neppure, poi, la difesa del ha comprovato la utilizzazione dei così detti voucher Pt_1 ovvero l'inoltro delle comunicazioni previste dall'art. 72 del D. lvo 276 cit. con ciò privando la allegazione di qualsivoglia supporto probatorio.
6. Sostiene, altresì, la difesa del che erroneamente il primo Giudice avrebbe Pt_1 omesso di considerare il dettato del penultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981.
Le prove poste a sostegno della responsabilità di esso opponente, infatti, non potevano considerarsi sufficienti e, dunque, la opposizione avrebbe dovuto essere accolta.
Anche questo motivo, ad avviso del Collegio, non è fondato.
In atti sono stati versati i ver ali ispettivi e le dichiarazioni rese dai lavoratori intenti alle attività di raccolta ed incassettamento: il fatto costitutivo della infrazione, dunque, è stato compiutamente dimostrato né, per vero, lo stesso censura che i soggetti Pt_1 indicati nel verbale fossero stati da lui assunti per svolgere l'attività agricola.
Quel che non risulta compiutamente provato, per contro, è la scriminante della assunzione per forza maggiore ma la lacuna non può ridondare a danno dell'amministrazione che ha assolto il proprio onere probatorio.
7. Da ultimo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostento con l'atto di appello, al è stata notificata la diffida ex artt. 13 e14 del D. lvo 124/2004 ma che lo stesso Pt_1 non ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta che avrebbe estinto l'illecito.
La gravata sentenza, in conclusione, deve essere confermata ed il condannato Pt_1 alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD. MM. 55/2014 e 147/2022.
Sussistono, per quanto di competenza del Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 4.995,50 Parte_1 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 29 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1092 dell'anno 2018
TRA
n. il 30/01/1969 in CASERTA – - Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
NO VE unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Gino Doria n. 130 presso lo studio dell'avv. Clara D'Amora
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli alla via A. Diaz n. 11
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26 febbraio 2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3667 pronunziata in data 30 novembre 2017 dal Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere con cui era stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli con ordinanza ingiunzione n. 409/2013/UALC del 4 ottobre 2013.
Ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. poiché il primo Giudice, nel valutare le dichiarazioni testimoniali, non aveva considerato che esso appellante aveva invocato due cause di forza maggiore: l'improvvisa assenza di due dipendenti e la maturazione della frutta da raccogliere. Il numero di lavoratori per i quali non era stata comunicata la assunzione, dunque, appariva giustificato né le dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, smentivano dette circostanze.
Ai testimoni, infatti, non era stato neppure domandato se fossero stati assunti per urgenze collegate alla assenza di altri lavoratori ovvero per esigenze delle lavorazioni.
Ha, altresì, evidenziato che la sussistenza della causa di forza maggiore rendeva tempestiva la comunicazione di assunzione inoltrata nel termine di 5 giorni dalla instaurazione del rapporto.
Ha dedotto, infine, di avere assunto i lavoratori di cui al verbale ispettivo per prestazioni accessorie per le quali non era prevista la comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego e di non essere tenuto alla corresponsione della sanzione di cui alla legge
183/2010 poiché aveva provveduto alla regolarizzazione nel termine di cinque giorni.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la assunzione di urgenza o per cause di forza maggiore con conseguente rigetto di tutte le pretese azionate dall'appellata Amministrazione, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha insistito per la conferma della gravata sentenza deducendo la infondatezza delle avverse censure.
3. Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la riassegnazione della controversia alle Sezioni lavoro di questa Corte.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e depositate, da parte appellante, le note scritte la causa viene decisa.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che la difesa del non ha riproposto le eccezioni di nullità Pt_1 del verbale ispettivo per genericità della contestazione né quella di contraddittorietà del verbale stesso che riportava una data successiva a quella di notificazione del provvedimento.
Dunque, deve ritenersi irrevocabile l'accertamento della regolarità formale del verbale ispettivo del 10 luglio 2010 operato con la gravata sentenza.
5. Sostiene, per contro, l'appellante con il primo, articolato, motivo di gravame, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha accertato la sussistenza di assunzioni per cause di forza maggiore e per esigenze produttive.
La Corte non ritiene fondato il motivo. La ordinanza ingiunzione impugnata dal infatti, ha ritenuto la sussistenza Pt_1 dell'illecito di cui all'art. 9 bis commi 2 e segg. della legge n. 608/1996 che, nella formulazione applicabile ratione temporis prevedeva: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
All'appellante è stata, altresì, ascritta la violazione di cui al comma 2 dell'art. 4bis del
D. Lvo 181 del 2000 che prevede che: all'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152 . L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Infine, l'appellante è stato sanzionato ex art. 36 bis comma 7 del D.L. 223 del 2006 per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
5.1 Quanto alla prima violazione, si sostiene che la assunzione sarebbe avvenuta in urgenza per esigenze produttive ovvero per causa di forza maggiore precisandosi che l'esigenza produttiva era costituita dalla maturazione della frutta alla cui raccolta ed incassettamento erano addetti i lavoratori per i quali non era stata comunicata la assunzione e che la forza maggiore era rappresentata dalla improvvisa ed imprevedibile assenza di due dipendenti del che avevano comunicato la propria indisponibilità Pt_1 soltanto il giorno prima dell'accesso ispettivo.
Orbene, la previsione normativa è riferita a due diverse ipotesi quella della assunzione di urgenza per esigenze produttive che deve essere preceduta dalla comunicazione sintetica provvisoria e seguita, entro 5 giorni, dalla comunicazione completa e quella per cause di “forza maggiore. In questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
Come precisato dal Ministero del lavoro con le circolari del 4 gennaio e del 14 febbraio
2017, dette eccezioni consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione anche con riguardo a quei settori produttivi, che in ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva.
La prima deroga soccorre, infatti, in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria ma per ragioni produttive non può rinviare l'assunzione.
In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non consente di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.
La seconda deroga soccorre solo in caso di “forza maggiore”, vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori in tali casi infatti può verificarsi un oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente quelle assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata in via esemplificativa, ma non limitativa sono da ricomprendere gli eventi naturali, catastrofici, incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ovvero le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza.
5.2 Nel caso che qui ne occupa, come correttamente affermato con la gravata sentenza, non può ritenersi che il abbia fornito la prova della sussistenza di situazioni Pt_1 riconducibili alle esenzioni previste dalla norma.
Quanto, infatti, alla improvvisa assenza di due lavoratori – ed Pt_2 Parte_3
– confermata anche dai testi escussi, correttamente il primo Giudice ha evidenziato che non può essere posta a sostegno della omessa comunicazione della assunzione dei cinque lavoratori rinvenuti in servizio dagli Ispettori.
La maturazione della frutta, poi, ad avviso della Corte non è avvenimento imprevedibile né straordinario.
L'odierno appellante, per vero, non ha fornito prova di peculiari condizioni meteorologiche o di altra natura che avessero reso non prevedibile, con l'uso della diligenza propria dell'imprenditore agricolo, un evento altrimenti ordinario.
Quel che qui vuol dirsi è che la maturazione dei prodotti agricoli rappresenta la evoluzione ordinaria dell'attività di coltivazione e che, pertanto, non può costituire evento eccezionale od imprevedibile.
5.3 Sostiene, poi, la difesa dell'appellante che la comunicazione dell'assunzione è avvenuta nel termine di cinque giorni e che tanto consente di escludere la sussistenza della infrazione. Ad avviso della Corte atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può configurarsi una causa di forza maggiore, per altro espressamente esclusa dallo stesso nel Pt_1 modello Unilav trasmesso, la comunicazione del 13 luglio non può ritenersi sanante
5.4 Non appare, poi, conferente il richiamo all'art. 70 del D. Lvo 276/2003.
La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva la assunzione per prestazioni di lavoro nel settore agricolo solo per lo svolgimento di attività stagionali per pensionati, casalinghe e giovani ovvero in favore di soggetti esenti da IVA per ragioni di volume di affari e, nel caso di specie, non si è neppure allegata la sussistenza dei predetti requisiti.
Neppure, poi, la difesa del ha comprovato la utilizzazione dei così detti voucher Pt_1 ovvero l'inoltro delle comunicazioni previste dall'art. 72 del D. lvo 276 cit. con ciò privando la allegazione di qualsivoglia supporto probatorio.
6. Sostiene, altresì, la difesa del che erroneamente il primo Giudice avrebbe Pt_1 omesso di considerare il dettato del penultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981.
Le prove poste a sostegno della responsabilità di esso opponente, infatti, non potevano considerarsi sufficienti e, dunque, la opposizione avrebbe dovuto essere accolta.
Anche questo motivo, ad avviso del Collegio, non è fondato.
In atti sono stati versati i ver ali ispettivi e le dichiarazioni rese dai lavoratori intenti alle attività di raccolta ed incassettamento: il fatto costitutivo della infrazione, dunque, è stato compiutamente dimostrato né, per vero, lo stesso censura che i soggetti Pt_1 indicati nel verbale fossero stati da lui assunti per svolgere l'attività agricola.
Quel che non risulta compiutamente provato, per contro, è la scriminante della assunzione per forza maggiore ma la lacuna non può ridondare a danno dell'amministrazione che ha assolto il proprio onere probatorio.
7. Da ultimo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostento con l'atto di appello, al è stata notificata la diffida ex artt. 13 e14 del D. lvo 124/2004 ma che lo stesso Pt_1 non ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta che avrebbe estinto l'illecito.
La gravata sentenza, in conclusione, deve essere confermata ed il condannato Pt_1 alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD. MM. 55/2014 e 147/2022.
Sussistono, per quanto di competenza del Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 4.995,50 Parte_1 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 29 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa