CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 406/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Monia Parte_1 C.F._1
TERZILLI e dall'avv. Gabriella DI CESARE entrambe del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in S. Nicolò a Tordino presso lo studio della prima giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_2 C.F._2 ai sensi dell'art. 86 cpc;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 6529/24 del Tribunale di Teramo del 15 marzo 2024 nell'ambito del giudizio n. 3179/2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato con domanda riconvenzionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, previo mutamento del rito (disposto, come peraltro meglio si dirà nel prosieguo, giusta ordinanza del 23 marzo 2023), ha definito l'opposizione che ha proposto al decreto n. 991/22 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. della somma complessiva di € 47.554,49 dovuta per l'attività Parte_2
1 professionale da quest'ultimo prestata nell'ambito di ben 13 procedimenti civili (dinanzi al Tribunale di Teramo, a quello di Padova ed anche a questa Corte Territoriale).
1.2.All'esito dell'istruttoria, caratterizzata essenzialmente dall'esame della documentazione prodotta,
è stato per ciascun procedimento riconosciuto il diritto al compenso da parte del professionista nei termini di seguito indicati:
-con riguardo al giudizio n. 1027/2019, celebratosi dinanzi questa Corte, è stato riconosciuto un compenso, invero relativo unicamente alla sola fase giudiziale (con conseguente rigetto dell'ulteriore richiesta di pagamento, pari ad € 2.295,00 a titolo di prestazioni nella fase stragiudiziale della lite e sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) pari ad € 10.107,62; in particolare, infatti, tale importo è conseguente alla detrazione sulla maggior somma di € 15.873,00 (così determinata in ragione del valore della controversia a seguito dell'appello incidentale spiegato dal dell'importo di € Pt_1
6.000,00 da intendersi, come peraltro indicato anche nella fattura n. 2/20 (emessa dal professionista) di un mero acconto;
sempre nell'ambito di questo contenzioso è stata invece rigettata la domanda di pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale muovendo dall'assunto che essa deve comunque ritenersi strettamente connessa con il mandato conferito per il giudizio;
- relativamente al giudizio, definito questa volta dal Tribunale di Teramo (RG 2234/13), l'avv. ha assunto la difesa del in corso di causa;
ciò nondimeno, egli ha comunque diritto Pt_2 Pt_1 al pagamento del compenso per la fase di studio e di trattazione che devono essere liquidate attenendosi al valore della controversia;
non è stata dimostrata l'esistenza di un accordo per il pagamento omnia della somma di € 3.000,00, mentre vi è traccia documentale unicamente della corresponsione di un acconto di € 900,00 (invero € 834,46 oltre accessori); sulla scorta di tali considerazioni il compenso è stato determinato in € 2.476,54;
- per quanto concerne le controversie contro il , l'attività dell'avv. è Controparte_1 Pt_2 consistita nell'intervento nel giudizio n. 3644/15 RG dinanzi al Tribunale di Teramo, nella redazione di due precetti riguardanti le sentenze 26/15 del Giudice di Pace di Teramo (già ) e n. 133/20 Pt_3 del Tribunale di Teramo, nell'intervento nell'ambito del giudizio n. 2753/18 (nel quale è stata depositata istanza di ricusazione del CTU e partecipazione alle udienze), nella redazione dell'atto di appello nel giudizio n. 285/22 presso questa Corte Territoriale;
per ciascuno delle quattro attività svolte sono state liquidate rispettivamente le somme di € 1.215, di € 537, di € 3.231,54 e di € 3.983,00; scendendo più nel dettaglio della motivazione è stato rilevato che: non si tratta di un unico procedimento;
si è tenuto conto per i precetti e il giudizio RG 2753/18 degli acconti corrisposti di €
1.000 e di € 900,00, dell'attività in concreto svolta in ragione del valore della lite;
2 -in merito invece ai cinque contenziosi con e è stato evidenziato quanto segue;
CP_2 CP_3
l'avv. è intervenuto nel giudizio n. 3609/15 definito dal Tribunale di Teramo con sentenza Pt_2
n. 365/20 oggetto di gravame (iscritto al n. 743/20 RG di questa Corte) ed a sua volta deciso con sentenza;
nel primo caso il compenso è stato determinato in base ai valori minimi mentre per il gravame si è tenuto conto dell'acconto di € 1.000,00; il professionista ha redatto ricorso ex art 492 bis cpc e l'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento n. 184/21 definito con sentenza n.
1186/21; ha curato anche la redazione dell'atto di precetto sulla sentenza n. 365/20 oltre a due pignoramenti presso terzi;
nella determinazione degli importi si è tenuto conto dell'acconto (come da fattura 6/20) di € 1.000;
-per l'ultimo giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (RG 4258/20) è stato riconosciuto sia il compenso per l'attività giudiziale (liquidato secondo i parametri medi ed in base all'attività svolta) che per quella stragiudiziale consistente nella redazione della transazione;
Il Collegio ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (da responsabilità professionale) spiegata ritualmente dal nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Pt_1
A tale riguardo, ha rilevato, dopo aver richiamato i principi enunciati in ambito giurisprudenziale ai fini della responsabilità dell'avvocato, che “Solamente nelle note conclusive autorizzate il ricorrente ha dato atto del rigetto dell'appello incidentale nel procedimento (r.g. Controparte_4
1027/2019) – con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa – nonché della soccombenza nel giudizio r.g. 4258/2020 dinanzi al Tribunale di Padova, profili da cui si dovrebbe dedurre la responsabilità professionale del difensore “ aggiungendo altresì che “ Al di là della tardività dell'allegazione – in quanto, a prescindere dalle pronunce intervenute nel corso del presente giudizio la parte era comunque in grado di allegare i presupposti necessari per la sussistenza della responsabilità professionale - la soccombenza in tali giudizi non costituisce, di per sé, prova della sussistenza della responsabilità professionale del difensore né del fatto che qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr pag. 11 del provvedimento impugnato).
Andando in ogni caso oltre e quindi scendendo nella disamina anche del merito, il primo giudice ha rimarcato che per quanto concerne il giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova, l'avv. ha predisposto una transazione mentre “Con riferimento, invece, al procedimento r.g. Pt_2
1027/2019, nelle note conclusive autorizzate parte opponente ha dato atto dell'intervenuta pronuncia della Corte di Appello di L'Aquila che ha accolto l'appello principale e dichiarato inammissibile
l'appello incidentale dallo stesso proposto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, ravvisando la sussistenza della responsabilità professionale della controparte in considerazione della citata declaratoria di inammissibilità” (cfr pag 10).
3 Sulla scorta quindi di quanto esposto, il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il è stato Pt_1 condannato al pagamento degli importi per ciascun procedimento e le spese di lite sono state parzialmente compensate (nella misura di 1/3).
1.3.La pronunzia del Tribunale aprutino è stata impugnata dal mediante l'articolazione di Pt_1 quattro motivi.
La prima censura ha riguardato l'errata o comunque la mancata adeguata valutazione delle eccezioni sollevate e da idonee a paralizzare la pretesa creditoria del professionista da individuarsi sostanzialmente nell'avvenuto pagamento del compenso, nella violazione dell'art. 13 L. 247/12 nonché dell'art. 40 del codice deontologico ed infine nei più ampi e generali doveri di informazione e di diligenza nell'espletamento del mandato.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del credito per ciascuno dei giudizi oggetto di causa evidenziando in particolare che: a) per quanto concerne la controversia in appello contro non CP_4 sono state valutate le seguenti circostanze: inammissibilità dell'impugnazione incidentale, aumento del valore della lite senza preventiva informazione, avvenuto integrale pagamento del compenso;
b) riguardo al contenzioso non è stato considerato l'avvenuto pagamento in contante della Parte_4 somma di € 3.000; c) analogamente per le controversie contro e ditta Controparte_5 [...]
i compensi sono stati integralmente corrisposti mediante dazioni in denaro contante ed CP_6 in base alle fatture prodotte in atti;
d) anche per la controversi dinanzi al Tribunale di Padova vi è stato il pagamento dell'importo complessivo di € 2.900,00 (di cui € 2.000 in contanti).
Il terzo profilo di doglianza ha interessato l'omessa valutazione dell'inadempimento del professionista. In altri termini, in parte richiamando considerazioni già svolte nel primo motivo,
l'appellante ha contestato la violazione dell'art. 13 L 247/12 e quindi sostenendo che il ricorso all'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche è consentito soltanto laddove non vi sia stata una preventiva determinazione del compenso in forza quindi di un accordo tra il cliente ed il singolo professionista.
Con l'ultimo motivo, infine, il ha lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale con Pt_1 cui ha chiesto la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni (stimati nella misura di € Pt_2
60.000 o comunque in quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per la violazione degli obblighi di informazione e di riservatezza.
4 1.4.L'avv. ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_2 dell'impugnazione, la nullità dell'atto di appello per mancato rispetto del termine a comparire, ed infine chiedendone il rigetto.
Ha altresì spiegato appello incidentale sul punto della sentenza relativo al mancato riconoscimento della somma di € 2.295,00 per l'attività stragiudiziale prestata nella fase precedente al procedimento del Tribunale di Teramo che ha portato alla pronuncia della sentenza n. 816 del 2019.
Il giudizio di appello, disposta la rinnovazione della notifica della citazione per consentire il rispetto del termine a comparire e revocata la sospensione giusta ordinanza del 25 marzo 2025 (che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta), è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motivazione nel termine di 30 giorni.
2. In limine litis, va ritenuta l'ammissibilità del gravame.
Ed infatti, se da un lato è indubbio che il giudizio è stato celebrato secondo quanto previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011, deve tuttavia prendersi atto dell'esistenza di un indirizzo interpretativo, oramai consolidato (anche in ambito di merito e che pertanto deve essere condiviso) secondo cui “..Le Sezioni
Unite di questa Corte (n. 4485 del 2018), invero, hanno affermato il principio secondo cui la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur;
soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) ed, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena
(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (cfr
Cass Civ, Sez II, 20.7.2020 n. 15431).
Ed allora, correttamente interpretando la ratio di tale opzione ermeneutica deve ritenersi che: nel caso in cui, nel giudizio per il pagamento dei compensi dell'avvocato, sia sollevata una domanda riconvenzionale (invero è sufficiente anche soltanto un'eccezione) che comunque amplii il perimetro
5 del thema decidendum, resta ferma la competenza del giudice adito e di conseguenza è il Collegio a doversi pronunziare (come in effetti accaduto nel caso di specie), anche su tale domanda;
ai fini, tuttavia, dell'individuazione del corretto regime impugnatorio della decisione assunta,
l'avvenuto ampliamento del thema decidendum comporta che il gravame avverso la domanda riconvenzionale debba seguire le regole ordinarie;
ne discende che l'ammissibilità dell'appello avverso il rigetto di tale domanda, comporta la possibilità
(in deroga rispetto al regime generale previsto dall'art. 14 d.lvo 150/2011) di impugnare secondo la medesima modalità anche la parte della pronunzia che ha direttamente coinvolto il riconoscimento
(tanto in punto di an che di quantum debeatur) del credito del professionista così derogando alla regola della inappellabilità espressamente prevista dalla suddetta norma;
sulla scorta pertanto di tali essenziali considerazioni, entrambi i gravami sono ammissibili in rito e pertanto devono essere partitamente delibati nel merito;
A tal fine, deve, in estrema sintesi, osservarsi quanto segue.
3.1.1. L'appello principale proposto da (così risultando assorbita la questione Parte_1 preliminare in rito sulla sua ammissibilità sulla quale peraltro si omette di addentrarsi per ragioni di economia espositiva) è infondato, in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere trattati congiuntamente in quanto, volendo sintetizzare, hanno inteso contestare, tanto nell'an che pure nel quantum debeatur, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'avv. Pt_2
Ed infatti, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione dell'esistenza di un intercorso accordo sul compenso che non consente quindi di ricorrere ai criteri tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (i cui parametri sono stati pacificamente applicati) e l'avvenuta estinzione del debito mediante i pagamenti in contanti e comprovati dalle fatture prodotte.
Sul punto, è bene sin da subito evidenziare che il Tribunale di Teramo ha così adeguatamente argomentato (potendo in tal modo essere superate le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento impugnato): secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, il professionista che rivendica il pagamento del proprio compenso è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale
(chiaramente sussumibile all'interno dello schema tipico del contratto di prestazione d'opera) ed allegare l'altrui inadempimento;
dal corposo materiale documentale (depositato già in sede monitoria) e comunque non essendovi stata sul punto specifico neppure alcuna puntuale contestazione da parte del può in effetti Pt_1
6 ritenersi assolto tale onere probatorio e dunque deve certamente ritenersi che l'avv. ha Pt_2 svolto l'attività professionale nei vari procedimenti posti a fondamento del ricorso monitorio;
a fronte del quadro così tratteggiato, grava a carico del cliente (debitore) offrire la prova del fattore estintivo che tuttavia nel caso di specie non è stata adeguatamente fornita;
in assenza di un preventivo accordo circa la determinazione del compenso, ai fini della liquidazione si è fatto riferimento ai parametri (principalmente medi salvo in alcuni casi anche minimi) previsti dal citato D.M. 55/14 in ragione dell'attività effettivamente svolta dal professionista;
3.1.2.Il percorso logico ed argomentativo del primo giudice deve essere condiviso.
Secondo infatti la giurisprudenza di legittimità, “…il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità dall'art. 2233, comma 3, c.c. per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non può essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c., presupponendosene, perciò, sempre la sua preesistenza. Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che l'art. 13della nuova legge professionale forense (la n. 247/2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che
«l'incarico può essere svolto a titolo gratuito» (comma 1°) e che «la pattuizione dei compensi è libera» (comma 3°), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato «come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4°), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri"forensi, i quali «si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta» (comma 6°). Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto
(concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento). Grava, quindi, sul committente-cliente la prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista-avvocato
l'onere della prova di aver pattuito – sempre nella forma per iscritto - un compenso in misura ad essi superiore. Deve, quindi, essere qui ribadito il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell'art. 2233, comma 3 (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi
7 la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato
(con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c” (cfr Cass
Civ, Sez II, 24.10.2023 n. 29432).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il si è limitato nel corso del giudizio a dedurre l'esistenza di un accordo per quanto concerne Pt_1 la determinazione del compenso dovuto al professionista per l'opera svolta.
Non è stata, però, fornita la prova scritta dell'esistenza di un tale accordo né invero nel corso del primo grado sono stati prodotti documenti da cui poter fondatamente desumere tale circostanza né sono state articolate prove orali nei limiti di ammissibilità tratteggiati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Neppure nel corso del presente giudizio, avvalendosi del disposto comunque contenuto all'art. 702 quater cpc, l'appellante ha fornito elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Di certo, non possono valere a sostegno delle proprie ragioni, il richiamo alle fatture emesse per importi certamente minori rispetto a quelli riconosciuti dal Tribunale di Teramo in quanto ( e trattasi all'evidenza di circostanza decisiva) lo stesso Collegio ha sottolineato che tali fatture sono state emesse a titolo di acconto tant'è vero che degli importi in esse contenuti si è tenuto debitamente conto ai fini della quantificazione del compenso.
Tale deduzione ha trovato riscontro dalla disamina delle fatture prodotte peraltro dallo stesso odierno appellante tant'è vero che tutte recano espressamente la dicitura del pagamento in acconto ad eccezione di una soltanto (segnatamente della fattura 4 del 27 novembre dell'importo di € 903,56, di cui € 868,61 a titolo di imponibile recante la causale pagamento CTP) di cui tuttavia il Tribunale (cfr precedente paragrafo 1.2. lettera c) ha tenuto conto nella quantificazione del compenso.
Allo stesso tempo poi, il non ha dimostrato di aver effettuato ulteriori pagamenti in denaro Pt_1 contante.
8 3.1.3. Resta a questo punto da esaminare l'ulteriore profilo costituito dalla violazione dell'art. 13 comma 5 L. 247/12 nonché delle regole generali di condotta in tema nell'esecuzione del contratto e di quelle previste dal codice deontologico.
Infatti, e sempre secondo la prospettazione dell'appellante trattasi di un aspetto che può risultare utile ad escludere (valendo cioè come fattore estintivo) la pretesa creditoria (nell'an) azionata in via monitoria.
Scendendo nel dettaglio, la violazione di tale norma, delle generali regole di condotta e finanche del codice deontologico ha riguardato la transazione nel giudizio n. 4258/20 (Tribunale di Padova) ed il non aver fornito “ informazioni circa la prestazione e soprattutto circa i costi che avrebbero comportato alcune scelte processuali”.
Nell'atto di appello (con il primo motivo) l'appellante ha così dedotto “Il Collegio Giudicante nel decidere la causa non ha minimamente tenuto conto della suddetta contestazione e ha valutato le sole difese svolte dall'Avv. che si è limitato semplicemente a produrre la documentazione Pt_2 relativa alle varie difese svolte in favore del ma non ha assolutamente dimostrato, così come Pt_1 eccepito nell'atto di opposizione, di aver assolto, stante anche la particolarità dei giudizi e considerato il rapporto instaurato con il cliente (peraltro suo cugino) all'obbligo di informazione
(omettendo di fornire al cliente tutte le informazioni circa la prestazione e soprattutto circa i costi che avrebbero comportato alcune scelte processuali) ed all'obbligo di diligenza nonché ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente” (cfr pag 8 dell'atto di appello).
Tanto considerato, merita osservare quanto segue.
L'art. 13 comma 5 L. 247/12 prevede in effetti che “ Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce
l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” .
La giurisprudenza più recente ha stabilito che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe
9 su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (cfr Cass Civ, Sez III, 19.7.2019 n.19520).
Orbene, nel caso di specie, le censure sollevate sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si sono rivelate generiche non avendo il come di contro avrebbe dovuto invece Pt_1 essere, indicato la condotta specifica ritenuta in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 comma 5
L. 247/12.
Risulta infatti di sin troppa chiara evidenza che tale generica allegazione preclude al professionista di poter validatamente controdedurre al fine di dimostrare la condotta tenuta nell'espletamento dell'incarico.
Per spirito di completezza e quindi ancora una volta volendo scendere nel dettaglio, certamente non
è possibile ravvisare alcuna violazione della norma per quanto concerne la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio 1027/19 RG in quanto risulta documentato che l'incarico all'arch. (che Per_1 ha provveduto alla quantificazione del danno posto a fondamento del gravame) è stato conferito direttamente dal dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado tant'è vero che Pt_1
l'elaborato è del dicembre di quello stesso anno.
Per quanto concerne invece il giudizio presso il Tribunale di Padova è la stessa transazione prodotta a dimostrare che il comportamento del professionista non si è posto in contrasto con quanto stabilito dalla normativa citata essendo peraltro certo che l'avv. ha sottoposto tale soluzione al Pt_2 proprio cliente che però non ha inteso aderirvi.
La giurisprudenza menzionata negli scritti difensivi (anche del primo grado) dal non può Pt_1 ritenersi utile ai fini di una diversa soluzione.
La pronunzia della S.C. n. 14594/2004 è relativa infatti all'ipotesi di mancata informazione da parte dell'avvocato della reale situazione economica della controparte (nella specie si trattava di un debitore esecutato). Con la decisione n. 10289/15, invece, sempre la S.C. ha ritenuto ininfluente, ai fini della responsabilità professionale, la condivisione del cliente della scelta di chiamare in garanzia un terzo sebbene il diritto da tutelare fosse prescritto, come poi puntualmente eccepito dal terzo chiamato.
Sulla asserita violazione del dovere di riservatezza il Collegio di primo grado si è così pronunziato
“Per quanto concerne il deposito da parte dell'Avv. nel procedimento r.g. 4258/2020 Pt_2 pendente dinanzi al Tribunale di Padova della rinuncia al mandato (vd. doc. 112 allegato al ricorso monitorio), parte opponente ha contestazione la violazione da parte del difensore dell'obbligo di
10 riservatezza, avendo nell'atto di rinuncia al mandato reso nota alla controparte la discussione avvenuta tra le parti in ordine all'opportunità o meno di sottoscrivere l'atto di transazione predisposto” (cfr pag 11).
La violazione di tale dovere postula la rivelazione di notizie che afferenti al contenzioso non possono essere resi noti.
Nella fattispecie, invece, si imputa all'avv. di aver riportato passaggi o meglio frasi proferite Pt_2 al suo indirizzo dal nel corso di una discussione sulla transazione. Pt_1
Per tale ragione, va certamente condivisa la soluzione del primo giudice.
3.2. Anche l'ultimo motivo di appello sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni deve essere disatteso per le ragioni di seguito meglio indicate.
Secondo la prospettazione dell'appellante, vi sarebbe stata una responsabilità dell'avvocato nell'espletamento del suo mandato che in primo grado è stata ipotizzata essenzialmente con riguardo a due soli procedimenti ovvero a quello n. 1027/19 RG dinanzi a questa Corte Territoriale ed all'altro n. 4258/20 RG presso il Tribunale di Padova per i quali vi sarebbe stata la violazione del dovere di informazione e di riservatezza.
In sede di comparsa conclusionale in primo grado (cfr pag 22 e seguenti), il ha, dopo aver Pt_1 sostanzialmente richiamato le considerazioni già in precedenza svolte, soffermato l'attenzione unicamente sull'esito negativo del giudizio n. 1027/19 RG desumendo che dall'inammissibilità della domanda di risarcimento danni e dall'esito complessivo del gravame è conseguito un danno che consente di escludere il diritto della controparte al pagamento del compenso.
Il Tribunale di Teramo, come peraltro già evidenziato, ha sul punto dapprima richiamato i principi oramai codificati dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dell'avvocato (escludendo, in estrema sintesi, che possa essere desunta in via automatica dall'esito negativo per la parte del giudizio) ed in seguito ha sottolineato la novità di alcuni profili della domanda non introdotti tempestivamente e relativi all'esito dei due giudizi sopra citati.
In sede di gravame, il ha rappresentato di aver tempestivamente prodotto la sentenza di Pt_1 questa Corte Territoriale dopo la sua pubblicazione avvenuta quando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato già incardinato
Da quanto sin qui esposto, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- il motivo di appello riguardante la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ha riguardato unicamente il giudizio n. 1027/19 RG atteso che alcun cenno (nell'articolato motivo) è stato fatto al contenzioso di Piacenza;
11 - è indubbio che al momento dell'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, il giudizio di appello sopra citato non si era concluso e quindi il non avrebbe certamente potuto Pt_1 conoscerne l'esito;
- dunque, con riguardo a tale contenzioso i profili su cui è fondata la domanda riconvenzionale (che comunque non sono stati espressamente ripresi in appello) hanno riguardato la violazione del dovere di informazione, ma su tale aspetto è sufficiente osservare, a completamento di quanto sin qui esposto, che l'appello incidentale si è basato sulle risultanze della perizia tecnica di parte commissiona direttamente dal che pertanto era pienamente a conoscenza del fatto che veniva richiesta una Pt_1 condanna della controparte ad un importo di gran lunga superiore rispetto al valore iniziale della lite;
-l'esito negativo del giudizio, per giurisprudenza oramai granitica, non può rappresentare un indice rivelatore della responsabilità del professionista, occorrendo a tal fine, secondo i parametri ermeneutici del criterio del più probabile che non, la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato e l'esito negativo del giudizio.
- la sentenza di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della sola domanda risarcitoria relativa al lucro cessante in quanto nuova, mentre per il danno emergente l'ha ritenuta infondata nel merito attenendosi essenzialmente alle conclusioni della CTU;
- non vi è di conseguenza, prova circa l'esistenza del nesso causale nei termini sopra indicati;
- ad abundantiam, con riguardo al giudizio n. 4258/20 RG presso il Tribunale di Padova si è già detto che l'avv. si è adoperato per la definizione transattiva della controversia e che il Pt_2 Pt_1 ha ritenuto di dover proseguire egualmente il giudizio;
3.3. Alla luce, pertanto, delle considerazioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato.
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'impugnazione incidentale spiegata dall'appellato per ottenere il pagamento del compenso di € 2.295,00 per l'attività stragiudiziale sempre riferibile al contenzioso n. 1027/19 RG.
Si è già detto che il primo giudice ha escluso il diritto al compenso sull'assunto che “In relazione all'attività stragiudiziale svolta con riferimento al medesimo procedimento – per la quale è stato ingiunto l'importo di € 2.295,00 - essa è consistita nell'invio da parte dell'Avv. di pec ai Pt_2 difensori della società al fine di ottenere l'adempimento della sentenza n. 816/2019 (vd. doc. CP_4
14-23 allegati al ricorso monitorio). In relazione alla suddetta attività, ritiene il Tribunale che trattasi di attività strettamente connessa e complementare a quella giudiziale costituendone il naturale completamento, di talché la stessa deve ritenersi già remunerata nella liquidazione
12 dell'opera professionale svolta nel procedimento che ha portato alla pronuncia della sentenza n.
816/2019” (cfr pag 3).
Nell'atto di gravame, l'avv. non ha introdotto elementi in grado di consentire un diverso Pt_2 inquadramento dei fatti limitandosi a dedurre “In effetti, mancando fino all'anno 2022 una chiara disciplina tariffaria dei compensi forensi stragiudiziali maturati nella fase successiva, ma distinta, da quella giudiziale, parte della giurisprudenza riteneva che i successivi compensi stragiudiziali potessero ritenersi già remunerati con il compenso giudiziale, mentre altre decisioni ritenevano che
i successivi compensi stragiudiziali andassero compensati per “fasi” e, quindi, separatamente riconosciuti;” (cfr pag 15 della comparsa di costituzione) per poi richiamare l'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto n. 147 del 2022 nella parte in cui ha previsto che “Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”.
Tali considerazioni, che comunque non intaccano la ratio decidendi della pronunzia impugnata, non possono essere condivise e pertanto l'appello incidentale non può che essere rigettato.
5. Dall'esito del giudizio, consegue, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza n. 6529/24 del Tribunale di Teramo del 15 marzo 2024 nell'ambito del giudizio n. 3179/22 RG così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali l'appello principale b) rigetta parimenti l'appello incidentale;
13 c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 406/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Monia Parte_1 C.F._1
TERZILLI e dall'avv. Gabriella DI CESARE entrambe del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in S. Nicolò a Tordino presso lo studio della prima giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_2 C.F._2 ai sensi dell'art. 86 cpc;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 6529/24 del Tribunale di Teramo del 15 marzo 2024 nell'ambito del giudizio n. 3179/2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato con domanda riconvenzionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, previo mutamento del rito (disposto, come peraltro meglio si dirà nel prosieguo, giusta ordinanza del 23 marzo 2023), ha definito l'opposizione che ha proposto al decreto n. 991/22 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. della somma complessiva di € 47.554,49 dovuta per l'attività Parte_2
1 professionale da quest'ultimo prestata nell'ambito di ben 13 procedimenti civili (dinanzi al Tribunale di Teramo, a quello di Padova ed anche a questa Corte Territoriale).
1.2.All'esito dell'istruttoria, caratterizzata essenzialmente dall'esame della documentazione prodotta,
è stato per ciascun procedimento riconosciuto il diritto al compenso da parte del professionista nei termini di seguito indicati:
-con riguardo al giudizio n. 1027/2019, celebratosi dinanzi questa Corte, è stato riconosciuto un compenso, invero relativo unicamente alla sola fase giudiziale (con conseguente rigetto dell'ulteriore richiesta di pagamento, pari ad € 2.295,00 a titolo di prestazioni nella fase stragiudiziale della lite e sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) pari ad € 10.107,62; in particolare, infatti, tale importo è conseguente alla detrazione sulla maggior somma di € 15.873,00 (così determinata in ragione del valore della controversia a seguito dell'appello incidentale spiegato dal dell'importo di € Pt_1
6.000,00 da intendersi, come peraltro indicato anche nella fattura n. 2/20 (emessa dal professionista) di un mero acconto;
sempre nell'ambito di questo contenzioso è stata invece rigettata la domanda di pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale muovendo dall'assunto che essa deve comunque ritenersi strettamente connessa con il mandato conferito per il giudizio;
- relativamente al giudizio, definito questa volta dal Tribunale di Teramo (RG 2234/13), l'avv. ha assunto la difesa del in corso di causa;
ciò nondimeno, egli ha comunque diritto Pt_2 Pt_1 al pagamento del compenso per la fase di studio e di trattazione che devono essere liquidate attenendosi al valore della controversia;
non è stata dimostrata l'esistenza di un accordo per il pagamento omnia della somma di € 3.000,00, mentre vi è traccia documentale unicamente della corresponsione di un acconto di € 900,00 (invero € 834,46 oltre accessori); sulla scorta di tali considerazioni il compenso è stato determinato in € 2.476,54;
- per quanto concerne le controversie contro il , l'attività dell'avv. è Controparte_1 Pt_2 consistita nell'intervento nel giudizio n. 3644/15 RG dinanzi al Tribunale di Teramo, nella redazione di due precetti riguardanti le sentenze 26/15 del Giudice di Pace di Teramo (già ) e n. 133/20 Pt_3 del Tribunale di Teramo, nell'intervento nell'ambito del giudizio n. 2753/18 (nel quale è stata depositata istanza di ricusazione del CTU e partecipazione alle udienze), nella redazione dell'atto di appello nel giudizio n. 285/22 presso questa Corte Territoriale;
per ciascuno delle quattro attività svolte sono state liquidate rispettivamente le somme di € 1.215, di € 537, di € 3.231,54 e di € 3.983,00; scendendo più nel dettaglio della motivazione è stato rilevato che: non si tratta di un unico procedimento;
si è tenuto conto per i precetti e il giudizio RG 2753/18 degli acconti corrisposti di €
1.000 e di € 900,00, dell'attività in concreto svolta in ragione del valore della lite;
2 -in merito invece ai cinque contenziosi con e è stato evidenziato quanto segue;
CP_2 CP_3
l'avv. è intervenuto nel giudizio n. 3609/15 definito dal Tribunale di Teramo con sentenza Pt_2
n. 365/20 oggetto di gravame (iscritto al n. 743/20 RG di questa Corte) ed a sua volta deciso con sentenza;
nel primo caso il compenso è stato determinato in base ai valori minimi mentre per il gravame si è tenuto conto dell'acconto di € 1.000,00; il professionista ha redatto ricorso ex art 492 bis cpc e l'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento n. 184/21 definito con sentenza n.
1186/21; ha curato anche la redazione dell'atto di precetto sulla sentenza n. 365/20 oltre a due pignoramenti presso terzi;
nella determinazione degli importi si è tenuto conto dell'acconto (come da fattura 6/20) di € 1.000;
-per l'ultimo giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (RG 4258/20) è stato riconosciuto sia il compenso per l'attività giudiziale (liquidato secondo i parametri medi ed in base all'attività svolta) che per quella stragiudiziale consistente nella redazione della transazione;
Il Collegio ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (da responsabilità professionale) spiegata ritualmente dal nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Pt_1
A tale riguardo, ha rilevato, dopo aver richiamato i principi enunciati in ambito giurisprudenziale ai fini della responsabilità dell'avvocato, che “Solamente nelle note conclusive autorizzate il ricorrente ha dato atto del rigetto dell'appello incidentale nel procedimento (r.g. Controparte_4
1027/2019) – con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa – nonché della soccombenza nel giudizio r.g. 4258/2020 dinanzi al Tribunale di Padova, profili da cui si dovrebbe dedurre la responsabilità professionale del difensore “ aggiungendo altresì che “ Al di là della tardività dell'allegazione – in quanto, a prescindere dalle pronunce intervenute nel corso del presente giudizio la parte era comunque in grado di allegare i presupposti necessari per la sussistenza della responsabilità professionale - la soccombenza in tali giudizi non costituisce, di per sé, prova della sussistenza della responsabilità professionale del difensore né del fatto che qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr pag. 11 del provvedimento impugnato).
Andando in ogni caso oltre e quindi scendendo nella disamina anche del merito, il primo giudice ha rimarcato che per quanto concerne il giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova, l'avv. ha predisposto una transazione mentre “Con riferimento, invece, al procedimento r.g. Pt_2
1027/2019, nelle note conclusive autorizzate parte opponente ha dato atto dell'intervenuta pronuncia della Corte di Appello di L'Aquila che ha accolto l'appello principale e dichiarato inammissibile
l'appello incidentale dallo stesso proposto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, ravvisando la sussistenza della responsabilità professionale della controparte in considerazione della citata declaratoria di inammissibilità” (cfr pag 10).
3 Sulla scorta quindi di quanto esposto, il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il è stato Pt_1 condannato al pagamento degli importi per ciascun procedimento e le spese di lite sono state parzialmente compensate (nella misura di 1/3).
1.3.La pronunzia del Tribunale aprutino è stata impugnata dal mediante l'articolazione di Pt_1 quattro motivi.
La prima censura ha riguardato l'errata o comunque la mancata adeguata valutazione delle eccezioni sollevate e da idonee a paralizzare la pretesa creditoria del professionista da individuarsi sostanzialmente nell'avvenuto pagamento del compenso, nella violazione dell'art. 13 L. 247/12 nonché dell'art. 40 del codice deontologico ed infine nei più ampi e generali doveri di informazione e di diligenza nell'espletamento del mandato.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del credito per ciascuno dei giudizi oggetto di causa evidenziando in particolare che: a) per quanto concerne la controversia in appello contro non CP_4 sono state valutate le seguenti circostanze: inammissibilità dell'impugnazione incidentale, aumento del valore della lite senza preventiva informazione, avvenuto integrale pagamento del compenso;
b) riguardo al contenzioso non è stato considerato l'avvenuto pagamento in contante della Parte_4 somma di € 3.000; c) analogamente per le controversie contro e ditta Controparte_5 [...]
i compensi sono stati integralmente corrisposti mediante dazioni in denaro contante ed CP_6 in base alle fatture prodotte in atti;
d) anche per la controversi dinanzi al Tribunale di Padova vi è stato il pagamento dell'importo complessivo di € 2.900,00 (di cui € 2.000 in contanti).
Il terzo profilo di doglianza ha interessato l'omessa valutazione dell'inadempimento del professionista. In altri termini, in parte richiamando considerazioni già svolte nel primo motivo,
l'appellante ha contestato la violazione dell'art. 13 L 247/12 e quindi sostenendo che il ricorso all'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche è consentito soltanto laddove non vi sia stata una preventiva determinazione del compenso in forza quindi di un accordo tra il cliente ed il singolo professionista.
Con l'ultimo motivo, infine, il ha lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale con Pt_1 cui ha chiesto la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni (stimati nella misura di € Pt_2
60.000 o comunque in quella maggiore o minore accertata in corso di causa) per la violazione degli obblighi di informazione e di riservatezza.
4 1.4.L'avv. ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_2 dell'impugnazione, la nullità dell'atto di appello per mancato rispetto del termine a comparire, ed infine chiedendone il rigetto.
Ha altresì spiegato appello incidentale sul punto della sentenza relativo al mancato riconoscimento della somma di € 2.295,00 per l'attività stragiudiziale prestata nella fase precedente al procedimento del Tribunale di Teramo che ha portato alla pronuncia della sentenza n. 816 del 2019.
Il giudizio di appello, disposta la rinnovazione della notifica della citazione per consentire il rispetto del termine a comparire e revocata la sospensione giusta ordinanza del 25 marzo 2025 (che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta), è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motivazione nel termine di 30 giorni.
2. In limine litis, va ritenuta l'ammissibilità del gravame.
Ed infatti, se da un lato è indubbio che il giudizio è stato celebrato secondo quanto previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011, deve tuttavia prendersi atto dell'esistenza di un indirizzo interpretativo, oramai consolidato (anche in ambito di merito e che pertanto deve essere condiviso) secondo cui “..Le Sezioni
Unite di questa Corte (n. 4485 del 2018), invero, hanno affermato il principio secondo cui la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur;
soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) ed, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena
(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (cfr
Cass Civ, Sez II, 20.7.2020 n. 15431).
Ed allora, correttamente interpretando la ratio di tale opzione ermeneutica deve ritenersi che: nel caso in cui, nel giudizio per il pagamento dei compensi dell'avvocato, sia sollevata una domanda riconvenzionale (invero è sufficiente anche soltanto un'eccezione) che comunque amplii il perimetro
5 del thema decidendum, resta ferma la competenza del giudice adito e di conseguenza è il Collegio a doversi pronunziare (come in effetti accaduto nel caso di specie), anche su tale domanda;
ai fini, tuttavia, dell'individuazione del corretto regime impugnatorio della decisione assunta,
l'avvenuto ampliamento del thema decidendum comporta che il gravame avverso la domanda riconvenzionale debba seguire le regole ordinarie;
ne discende che l'ammissibilità dell'appello avverso il rigetto di tale domanda, comporta la possibilità
(in deroga rispetto al regime generale previsto dall'art. 14 d.lvo 150/2011) di impugnare secondo la medesima modalità anche la parte della pronunzia che ha direttamente coinvolto il riconoscimento
(tanto in punto di an che di quantum debeatur) del credito del professionista così derogando alla regola della inappellabilità espressamente prevista dalla suddetta norma;
sulla scorta pertanto di tali essenziali considerazioni, entrambi i gravami sono ammissibili in rito e pertanto devono essere partitamente delibati nel merito;
A tal fine, deve, in estrema sintesi, osservarsi quanto segue.
3.1.1. L'appello principale proposto da (così risultando assorbita la questione Parte_1 preliminare in rito sulla sua ammissibilità sulla quale peraltro si omette di addentrarsi per ragioni di economia espositiva) è infondato, in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere trattati congiuntamente in quanto, volendo sintetizzare, hanno inteso contestare, tanto nell'an che pure nel quantum debeatur, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'avv. Pt_2
Ed infatti, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione dell'esistenza di un intercorso accordo sul compenso che non consente quindi di ricorrere ai criteri tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (i cui parametri sono stati pacificamente applicati) e l'avvenuta estinzione del debito mediante i pagamenti in contanti e comprovati dalle fatture prodotte.
Sul punto, è bene sin da subito evidenziare che il Tribunale di Teramo ha così adeguatamente argomentato (potendo in tal modo essere superate le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento impugnato): secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, il professionista che rivendica il pagamento del proprio compenso è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale
(chiaramente sussumibile all'interno dello schema tipico del contratto di prestazione d'opera) ed allegare l'altrui inadempimento;
dal corposo materiale documentale (depositato già in sede monitoria) e comunque non essendovi stata sul punto specifico neppure alcuna puntuale contestazione da parte del può in effetti Pt_1
6 ritenersi assolto tale onere probatorio e dunque deve certamente ritenersi che l'avv. ha Pt_2 svolto l'attività professionale nei vari procedimenti posti a fondamento del ricorso monitorio;
a fronte del quadro così tratteggiato, grava a carico del cliente (debitore) offrire la prova del fattore estintivo che tuttavia nel caso di specie non è stata adeguatamente fornita;
in assenza di un preventivo accordo circa la determinazione del compenso, ai fini della liquidazione si è fatto riferimento ai parametri (principalmente medi salvo in alcuni casi anche minimi) previsti dal citato D.M. 55/14 in ragione dell'attività effettivamente svolta dal professionista;
3.1.2.Il percorso logico ed argomentativo del primo giudice deve essere condiviso.
Secondo infatti la giurisprudenza di legittimità, “…il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità dall'art. 2233, comma 3, c.c. per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non può essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c., presupponendosene, perciò, sempre la sua preesistenza. Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che l'art. 13della nuova legge professionale forense (la n. 247/2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che
«l'incarico può essere svolto a titolo gratuito» (comma 1°) e che «la pattuizione dei compensi è libera» (comma 3°), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato «come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4°), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri"forensi, i quali «si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta» (comma 6°). Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto
(concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento). Grava, quindi, sul committente-cliente la prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista-avvocato
l'onere della prova di aver pattuito – sempre nella forma per iscritto - un compenso in misura ad essi superiore. Deve, quindi, essere qui ribadito il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell'art. 2233, comma 3 (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi
7 la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato
(con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c” (cfr Cass
Civ, Sez II, 24.10.2023 n. 29432).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il si è limitato nel corso del giudizio a dedurre l'esistenza di un accordo per quanto concerne Pt_1 la determinazione del compenso dovuto al professionista per l'opera svolta.
Non è stata, però, fornita la prova scritta dell'esistenza di un tale accordo né invero nel corso del primo grado sono stati prodotti documenti da cui poter fondatamente desumere tale circostanza né sono state articolate prove orali nei limiti di ammissibilità tratteggiati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Neppure nel corso del presente giudizio, avvalendosi del disposto comunque contenuto all'art. 702 quater cpc, l'appellante ha fornito elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Di certo, non possono valere a sostegno delle proprie ragioni, il richiamo alle fatture emesse per importi certamente minori rispetto a quelli riconosciuti dal Tribunale di Teramo in quanto ( e trattasi all'evidenza di circostanza decisiva) lo stesso Collegio ha sottolineato che tali fatture sono state emesse a titolo di acconto tant'è vero che degli importi in esse contenuti si è tenuto debitamente conto ai fini della quantificazione del compenso.
Tale deduzione ha trovato riscontro dalla disamina delle fatture prodotte peraltro dallo stesso odierno appellante tant'è vero che tutte recano espressamente la dicitura del pagamento in acconto ad eccezione di una soltanto (segnatamente della fattura 4 del 27 novembre dell'importo di € 903,56, di cui € 868,61 a titolo di imponibile recante la causale pagamento CTP) di cui tuttavia il Tribunale (cfr precedente paragrafo 1.2. lettera c) ha tenuto conto nella quantificazione del compenso.
Allo stesso tempo poi, il non ha dimostrato di aver effettuato ulteriori pagamenti in denaro Pt_1 contante.
8 3.1.3. Resta a questo punto da esaminare l'ulteriore profilo costituito dalla violazione dell'art. 13 comma 5 L. 247/12 nonché delle regole generali di condotta in tema nell'esecuzione del contratto e di quelle previste dal codice deontologico.
Infatti, e sempre secondo la prospettazione dell'appellante trattasi di un aspetto che può risultare utile ad escludere (valendo cioè come fattore estintivo) la pretesa creditoria (nell'an) azionata in via monitoria.
Scendendo nel dettaglio, la violazione di tale norma, delle generali regole di condotta e finanche del codice deontologico ha riguardato la transazione nel giudizio n. 4258/20 (Tribunale di Padova) ed il non aver fornito “ informazioni circa la prestazione e soprattutto circa i costi che avrebbero comportato alcune scelte processuali”.
Nell'atto di appello (con il primo motivo) l'appellante ha così dedotto “Il Collegio Giudicante nel decidere la causa non ha minimamente tenuto conto della suddetta contestazione e ha valutato le sole difese svolte dall'Avv. che si è limitato semplicemente a produrre la documentazione Pt_2 relativa alle varie difese svolte in favore del ma non ha assolutamente dimostrato, così come Pt_1 eccepito nell'atto di opposizione, di aver assolto, stante anche la particolarità dei giudizi e considerato il rapporto instaurato con il cliente (peraltro suo cugino) all'obbligo di informazione
(omettendo di fornire al cliente tutte le informazioni circa la prestazione e soprattutto circa i costi che avrebbero comportato alcune scelte processuali) ed all'obbligo di diligenza nonché ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente” (cfr pag 8 dell'atto di appello).
Tanto considerato, merita osservare quanto segue.
L'art. 13 comma 5 L. 247/12 prevede in effetti che “ Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce
l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” .
La giurisprudenza più recente ha stabilito che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe
9 su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (cfr Cass Civ, Sez III, 19.7.2019 n.19520).
Orbene, nel caso di specie, le censure sollevate sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si sono rivelate generiche non avendo il come di contro avrebbe dovuto invece Pt_1 essere, indicato la condotta specifica ritenuta in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 comma 5
L. 247/12.
Risulta infatti di sin troppa chiara evidenza che tale generica allegazione preclude al professionista di poter validatamente controdedurre al fine di dimostrare la condotta tenuta nell'espletamento dell'incarico.
Per spirito di completezza e quindi ancora una volta volendo scendere nel dettaglio, certamente non
è possibile ravvisare alcuna violazione della norma per quanto concerne la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio 1027/19 RG in quanto risulta documentato che l'incarico all'arch. (che Per_1 ha provveduto alla quantificazione del danno posto a fondamento del gravame) è stato conferito direttamente dal dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado tant'è vero che Pt_1
l'elaborato è del dicembre di quello stesso anno.
Per quanto concerne invece il giudizio presso il Tribunale di Padova è la stessa transazione prodotta a dimostrare che il comportamento del professionista non si è posto in contrasto con quanto stabilito dalla normativa citata essendo peraltro certo che l'avv. ha sottoposto tale soluzione al Pt_2 proprio cliente che però non ha inteso aderirvi.
La giurisprudenza menzionata negli scritti difensivi (anche del primo grado) dal non può Pt_1 ritenersi utile ai fini di una diversa soluzione.
La pronunzia della S.C. n. 14594/2004 è relativa infatti all'ipotesi di mancata informazione da parte dell'avvocato della reale situazione economica della controparte (nella specie si trattava di un debitore esecutato). Con la decisione n. 10289/15, invece, sempre la S.C. ha ritenuto ininfluente, ai fini della responsabilità professionale, la condivisione del cliente della scelta di chiamare in garanzia un terzo sebbene il diritto da tutelare fosse prescritto, come poi puntualmente eccepito dal terzo chiamato.
Sulla asserita violazione del dovere di riservatezza il Collegio di primo grado si è così pronunziato
“Per quanto concerne il deposito da parte dell'Avv. nel procedimento r.g. 4258/2020 Pt_2 pendente dinanzi al Tribunale di Padova della rinuncia al mandato (vd. doc. 112 allegato al ricorso monitorio), parte opponente ha contestazione la violazione da parte del difensore dell'obbligo di
10 riservatezza, avendo nell'atto di rinuncia al mandato reso nota alla controparte la discussione avvenuta tra le parti in ordine all'opportunità o meno di sottoscrivere l'atto di transazione predisposto” (cfr pag 11).
La violazione di tale dovere postula la rivelazione di notizie che afferenti al contenzioso non possono essere resi noti.
Nella fattispecie, invece, si imputa all'avv. di aver riportato passaggi o meglio frasi proferite Pt_2 al suo indirizzo dal nel corso di una discussione sulla transazione. Pt_1
Per tale ragione, va certamente condivisa la soluzione del primo giudice.
3.2. Anche l'ultimo motivo di appello sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni deve essere disatteso per le ragioni di seguito meglio indicate.
Secondo la prospettazione dell'appellante, vi sarebbe stata una responsabilità dell'avvocato nell'espletamento del suo mandato che in primo grado è stata ipotizzata essenzialmente con riguardo a due soli procedimenti ovvero a quello n. 1027/19 RG dinanzi a questa Corte Territoriale ed all'altro n. 4258/20 RG presso il Tribunale di Padova per i quali vi sarebbe stata la violazione del dovere di informazione e di riservatezza.
In sede di comparsa conclusionale in primo grado (cfr pag 22 e seguenti), il ha, dopo aver Pt_1 sostanzialmente richiamato le considerazioni già in precedenza svolte, soffermato l'attenzione unicamente sull'esito negativo del giudizio n. 1027/19 RG desumendo che dall'inammissibilità della domanda di risarcimento danni e dall'esito complessivo del gravame è conseguito un danno che consente di escludere il diritto della controparte al pagamento del compenso.
Il Tribunale di Teramo, come peraltro già evidenziato, ha sul punto dapprima richiamato i principi oramai codificati dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dell'avvocato (escludendo, in estrema sintesi, che possa essere desunta in via automatica dall'esito negativo per la parte del giudizio) ed in seguito ha sottolineato la novità di alcuni profili della domanda non introdotti tempestivamente e relativi all'esito dei due giudizi sopra citati.
In sede di gravame, il ha rappresentato di aver tempestivamente prodotto la sentenza di Pt_1 questa Corte Territoriale dopo la sua pubblicazione avvenuta quando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato già incardinato
Da quanto sin qui esposto, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- il motivo di appello riguardante la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ha riguardato unicamente il giudizio n. 1027/19 RG atteso che alcun cenno (nell'articolato motivo) è stato fatto al contenzioso di Piacenza;
11 - è indubbio che al momento dell'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, il giudizio di appello sopra citato non si era concluso e quindi il non avrebbe certamente potuto Pt_1 conoscerne l'esito;
- dunque, con riguardo a tale contenzioso i profili su cui è fondata la domanda riconvenzionale (che comunque non sono stati espressamente ripresi in appello) hanno riguardato la violazione del dovere di informazione, ma su tale aspetto è sufficiente osservare, a completamento di quanto sin qui esposto, che l'appello incidentale si è basato sulle risultanze della perizia tecnica di parte commissiona direttamente dal che pertanto era pienamente a conoscenza del fatto che veniva richiesta una Pt_1 condanna della controparte ad un importo di gran lunga superiore rispetto al valore iniziale della lite;
-l'esito negativo del giudizio, per giurisprudenza oramai granitica, non può rappresentare un indice rivelatore della responsabilità del professionista, occorrendo a tal fine, secondo i parametri ermeneutici del criterio del più probabile che non, la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato e l'esito negativo del giudizio.
- la sentenza di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della sola domanda risarcitoria relativa al lucro cessante in quanto nuova, mentre per il danno emergente l'ha ritenuta infondata nel merito attenendosi essenzialmente alle conclusioni della CTU;
- non vi è di conseguenza, prova circa l'esistenza del nesso causale nei termini sopra indicati;
- ad abundantiam, con riguardo al giudizio n. 4258/20 RG presso il Tribunale di Padova si è già detto che l'avv. si è adoperato per la definizione transattiva della controversia e che il Pt_2 Pt_1 ha ritenuto di dover proseguire egualmente il giudizio;
3.3. Alla luce, pertanto, delle considerazioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato.
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'impugnazione incidentale spiegata dall'appellato per ottenere il pagamento del compenso di € 2.295,00 per l'attività stragiudiziale sempre riferibile al contenzioso n. 1027/19 RG.
Si è già detto che il primo giudice ha escluso il diritto al compenso sull'assunto che “In relazione all'attività stragiudiziale svolta con riferimento al medesimo procedimento – per la quale è stato ingiunto l'importo di € 2.295,00 - essa è consistita nell'invio da parte dell'Avv. di pec ai Pt_2 difensori della società al fine di ottenere l'adempimento della sentenza n. 816/2019 (vd. doc. CP_4
14-23 allegati al ricorso monitorio). In relazione alla suddetta attività, ritiene il Tribunale che trattasi di attività strettamente connessa e complementare a quella giudiziale costituendone il naturale completamento, di talché la stessa deve ritenersi già remunerata nella liquidazione
12 dell'opera professionale svolta nel procedimento che ha portato alla pronuncia della sentenza n.
816/2019” (cfr pag 3).
Nell'atto di gravame, l'avv. non ha introdotto elementi in grado di consentire un diverso Pt_2 inquadramento dei fatti limitandosi a dedurre “In effetti, mancando fino all'anno 2022 una chiara disciplina tariffaria dei compensi forensi stragiudiziali maturati nella fase successiva, ma distinta, da quella giudiziale, parte della giurisprudenza riteneva che i successivi compensi stragiudiziali potessero ritenersi già remunerati con il compenso giudiziale, mentre altre decisioni ritenevano che
i successivi compensi stragiudiziali andassero compensati per “fasi” e, quindi, separatamente riconosciuti;” (cfr pag 15 della comparsa di costituzione) per poi richiamare l'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto n. 147 del 2022 nella parte in cui ha previsto che “Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”.
Tali considerazioni, che comunque non intaccano la ratio decidendi della pronunzia impugnata, non possono essere condivise e pertanto l'appello incidentale non può che essere rigettato.
5. Dall'esito del giudizio, consegue, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza n. 6529/24 del Tribunale di Teramo del 15 marzo 2024 nell'ambito del giudizio n. 3179/22 RG così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali l'appello principale b) rigetta parimenti l'appello incidentale;
13 c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di quanto indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
14