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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2682/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTIA DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Controparte_1 C.F._2
FLACCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.9.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni, consensualmente determinate, di divorzio Controparte_1
previste nella sentenza n. 1815/2019 del Tribunale di Pescara, nello specifico chiedendo il collocamento del figlio minore RL presso di sé con conseguente revisione del contributo al mantenimento da porre in capo alla CP_1
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.11.2024 nella quale ha chiesto il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal ricorrente.
All'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto dalle medesime e depositato in atti, nel quale hanno concordato le seguenti modifiche alle condizioni previste in sede di divorzio:
“RL sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario nel seguente modo:
RL trascorrerà la prima settimana il lunedì e il martedì con la mamma, il mercoledì e il giovedì con il papà e il venerdì sabato e domenica con la mamma.
La settimana successiva il lunedì e il martedì con il papà, il mercoledì e il giovedì con la mamma e il venerdì sabato e domenica con il papà.
Così via per le settimane successive.
RL si recherà a scuola il giorno successivo di permanenza con un genitore e all'uscita si recherà presso il genitore ove è collocato secondo il sopra riportato schema (ad esempio, quando il lunedì e martedì è con la mamma, il mercoledì mattina successivo si recherà a scuola e all'uscita si recherà dal papà e così viceversa).
Per il periodo non scolastico e/o nelle giornate nelle quali non si tiene la scuola, previo accordo con il ragazzo, in relazione all'orario a lui più comodo, sarà prelevato presso il domicilio dell'altro genitore ove RL non voglia/possa spostarsi con l'autobus.
Resta salva la possibilità per il ragazzo di diversamente gestire le giornate di permanenza presso i genitori previo accordo con questi.
I genitori cureranno tutte le esigenze e necessità di RL per il periodo di permanenza presso di loro e nulla sarà più dovuto dal Sig. alla Sig.ra quale assegno di mantenimento per il Parte_1 CP_1
figlio RL.
Per il periodo estivo resta quanto già concordato in sede di divorzio precisando che le settimane a disposizione dei genitori saranno paritari.
pagina 2 di 3 A prescindere dal periodo di collocamento, RL festeggerà il compleanno di ciascun genitore presso questi.
Natale e Capodanno alternati.
Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati.
Le spese straordinarie saranno al 50% tra i genitori secondo il protocollo del CNF.
Restano ferme le altre condizioni.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
L'accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 1815/2019 del Tribunale di Pescara di cessazione degli effetti civili del matrimonio conformemente all'accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2682/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTIA DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Controparte_1 C.F._2
FLACCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.9.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni, consensualmente determinate, di divorzio Controparte_1
previste nella sentenza n. 1815/2019 del Tribunale di Pescara, nello specifico chiedendo il collocamento del figlio minore RL presso di sé con conseguente revisione del contributo al mantenimento da porre in capo alla CP_1
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.11.2024 nella quale ha chiesto il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal ricorrente.
All'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto dalle medesime e depositato in atti, nel quale hanno concordato le seguenti modifiche alle condizioni previste in sede di divorzio:
“RL sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario nel seguente modo:
RL trascorrerà la prima settimana il lunedì e il martedì con la mamma, il mercoledì e il giovedì con il papà e il venerdì sabato e domenica con la mamma.
La settimana successiva il lunedì e il martedì con il papà, il mercoledì e il giovedì con la mamma e il venerdì sabato e domenica con il papà.
Così via per le settimane successive.
RL si recherà a scuola il giorno successivo di permanenza con un genitore e all'uscita si recherà presso il genitore ove è collocato secondo il sopra riportato schema (ad esempio, quando il lunedì e martedì è con la mamma, il mercoledì mattina successivo si recherà a scuola e all'uscita si recherà dal papà e così viceversa).
Per il periodo non scolastico e/o nelle giornate nelle quali non si tiene la scuola, previo accordo con il ragazzo, in relazione all'orario a lui più comodo, sarà prelevato presso il domicilio dell'altro genitore ove RL non voglia/possa spostarsi con l'autobus.
Resta salva la possibilità per il ragazzo di diversamente gestire le giornate di permanenza presso i genitori previo accordo con questi.
I genitori cureranno tutte le esigenze e necessità di RL per il periodo di permanenza presso di loro e nulla sarà più dovuto dal Sig. alla Sig.ra quale assegno di mantenimento per il Parte_1 CP_1
figlio RL.
Per il periodo estivo resta quanto già concordato in sede di divorzio precisando che le settimane a disposizione dei genitori saranno paritari.
pagina 2 di 3 A prescindere dal periodo di collocamento, RL festeggerà il compleanno di ciascun genitore presso questi.
Natale e Capodanno alternati.
Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati.
Le spese straordinarie saranno al 50% tra i genitori secondo il protocollo del CNF.
Restano ferme le altre condizioni.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
L'accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 1815/2019 del Tribunale di Pescara di cessazione degli effetti civili del matrimonio conformemente all'accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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