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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1798/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1798/2022
Oggi 21/10/2025 , ad ore 10.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per con l'avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA , Parte_1 per , con l'avv.Francesca Castelli In sostituzione dell'avv ONEGLIA Controparte_1
MA
L'Avv Barba eccepisce la tardività delle note conclusionali depositate da parte avversa in data 14.10.2025. Precisa le conclusioni come agli atti.
L'avv Castelli si riporta alle conclusioni già precisate e fa presente al Giudice che la Ctu ha notevolmente ridimensionato i danni rispetto alle richieste di controparte e ciò viene evidenziato anche ai fini della pronuncia in ordine alle spese processuali.
L'Avv Barba si riporta al riguardo alla propria nota conclusionale
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. RG 1798/2022, promossa da:
, con l'Avv. Lucrezia F. Barba Parte_1
ATTORE contro
in persona del suo procuratore Dott. , con Controparte_1 CP_2
l'Avv.Massimo Oneglia
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite come precisate all'Udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il Sig conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 in persona del suo procuratore Dott. , innanzi all'intestato Tribunale, per sentir CP_2 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società , ai Controparte_1 sensi dell'art. 1218 C.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno. Nell'atto introduttivo l'attore deduceva: i) di aver, in data 06.06.2028, concluso con la società convenuta, presso il punto vendita sito in Campi Bisenzio, centro commerciale i Gigli, un contratto di acquisto e posa in opera di materiali per il bagno, corrispondendo l'importo di €.7164,88 (ordine n. 003-390628-fattura n. 003-041272 del 22.10.2018 e ordine n. 003-403432 del 30.10.2018, pagina 2 di 7 doc.1 allegato all'atto di citazione); ii) che il contratto de quo stabiliva una durata dei lavori di 8 giorni;
iii) durante la realizzazione dei lavori venivano causati danni all'immobile e la durata non rispettava le pattuizioni contrattuali, iv) terminati i lavori, l'attore collaudava la doccia, rilevando che dalla base fuoriusciva molta acqua;
v) durante l'esecuzione dei lavori venivano danneggiati gli infissi e le pareti del bagno dell'appartamento -doc.2 allegato all'atto di citazione;
vi) di aver denunciato l'accaduto alla prima in data 25.11.2018 (doc.3), senza ricevere Controparte_1 riscontro e poi per tramite del proprio legale in data 04.01.2019, a seguito del quale l'attore veniva contattato da la quale riconosceva i danni causati all'immobile, Controparte_1 impegnandosi a risolvere le problematiche verificatesi durante lo svolgimento della ristrutturazione del bagno e, nel dettaglio, proponendo di mandare professionisti partner ad effettuare riparazioni e sostituzioni (doc.5); viii) che, tuttavia, non sia poi CP_1 intervenuta per riparare i danni;
ix) di aver presentato sia domanda di mediazione davanti all'Organismo di Conciliazione Camera Arbitrale di Milano che si chiudeva con verbale negativo, sia invitato la società convenuta a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (doc.11) cui questa rispondeva di voler aderire, senza però poi firmare la convenzione;
x) che parte attrice aveva diritto al risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i danni nell'esecuzione dei lavori, peraltro riconosciuti dall'odierna convenuta. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società STRADA 8 N, P.IVA Controparte_3 CP_4
e per l'effetto condannare la società convenuta la pagamento della somma di P.IVA_1
€.9374,84 a titolo di risarcimento del danno o della cifra maggiore o minore che risulterà dall'espletata istruttoria. In via subordinata: nella denegata, non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia Ill.mo Tribunale di Prato, accertata la responsabilità contrattuale della società , Controparte_3
STRADA 8 PALAZZO N, P.IVA , risarcire il danno, in via equitativa, al Sig. P.IVA_1 [...]
Con Vittoria di spese e compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali Pt_1 oltre IVA e CPA come per legge.”.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 affermato e dedotto. Parte convenuta deduceva che: a) fornisce tempistiche di CP_1 consegna meramente indicative ed in ogni caso la richiesta di modifica a un ordine da parte del cliente, comporta l'avvio di un nuovo ordine, anche rispetto alle tempistiche di realizzazione del pagina 3 di 7 lavoro;
b) che parte attrice aveva effettuato un ordine in data 6/6/2018, ma aveva provveduto al pagamento solo in data 22/10/2018, ossia più di 4 mesi dopo (cfr. pag. 17 doc.1 dell'Attore) e avrebbe chiesto e pagato ulteriori e diversi materiali in data 30/10/2018, in corso d'opera (cfr. pagg. 24 e 25 doc. 1 dell'Attore); c) che rispetto a detti ulteriori materiali, nell'ordine era specificato che i prodotti potevano essere disponibili in data 3/11/2018 e che la posa sarebbe avvenuta, indicativamente, 19/11/2018; d) che nessun ritardo poteva essere imputato alla condotta della convenuta, anche rispetto a quanto statuito dal Codice del Consumo all'art. 61; e) che non vi era stato alcun riconoscimento dei danni, essendosi limitata parte convenuta semplicemente a dar seguito alla policy “customer care” per la soddisfazione del cliente. CP_1
contestava, altresì, la sussistenza e la quantificazione dei pretesi danni subiti dall'attore.
[...]
Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto. in via subordinata: Ridurre le avverse pretese nella misura che emergerà in corso di causa.”.
La causa veniva istruita mediante prova documentale, prova testimoniale e CTU estimativa.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto .
In via preliminare, occorre rilevare la tardività del deposito in atti della nota conclusionale di parte convenuta depositata in data 14.10.2025, oltre il termine concesso dal Giudice.
Nel merito, la domanda attorea merita parziale accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato, in quanto, all'esito dell'istruttoria è emersa la fondatezza di quanto dedotto dall'attore in ordine all'inadempimento contrattuale della società ER LI Italia sr, in quanto l'installazione di quanto acquistato non è stata eseguita a regola d'arte con conseguenti danni per l'odierna parte attrice.
Al contrario non risulta sussistente un inadempimento rispetto alla tempistica di esecuzione dell'ordine di acquisto ed installazione intercorso tra le Parti, per ciò che il termine di cui alla campagna pubblicitaria ed anche quello apposto sull'ordine non può ritenersi essenziale, in quanto non indicato come tale nelle pattuizioni negoziali intercorse e prima ancora perché
l'attore ha integrato il primo ordine in data 30.10.201, con un'ordine di ulteriore materiale. Nel documento intitolato, “condizioni generali di vendita e consegna a domicilio” versato in atti in cui è specificato che “qualsiasi richiesta di modifica del tuo Ordine verrà considerata come un nuovo pagina 4 di 7 ordine”. In tale ultimo ordine del 30/10/2018 è espressamente specificato che i prodotti sarebbero stati disponibili, indicativamente, solo in data 3/11/2018 e che la posa sarebbe avvenuta, indicativamente, 19/11/2018.
La fattispecie controversa nel presente giudizio è di natura contrattuale, pertanto, l'onere della prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità dell'eventuale inadempimento grava sul preteso debitore convenuto in giudizio, potendosi il creditore limitare alla sola prova del titolo costitutivo del proprio credito (i.e. contratto) unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento (principio di diritto, come noto, ormai consolidato dalle storiche Sezioni Unite civili n. 13533/2001). Orbene, la convenuta è da ritenersi responsabile perché a fronte di una non corretta prestazione di installazione di quanto ordinato, non provvedeva alla risoluzione dei vizi di quanto fornito e montato in ordine alla doccia e non provvedeva alla risoluzione dei danni prodotti in occasione dei lavori sugli infissi di porte e finestre dell'immobile di parte attrice. Detti danni sono stati riconosciuti dalla stessa parte convenuta, la quale con le maile inviate a parte attrice del gennaio 2019, espressamente riconosceva i vizi della doccia e di danni provocati dai lavori (liste di legno della finestra e crepe sulle pareti) impegnandosi a sostituire il box doccia e a mandare propri tecnici per l'installazione della nuova box doccia e per la risoluzione degli altri danni. Visto il tenore delle missive inviate dal risulta priva di pregio la difesa CP_1 secondo cui non si tratterebbe di un riconoscimento delle contestazioni, ma di una policy di trattamento per la soddisfazione del cliente.
Occorre a questo punto analizzare la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice. Al riguardo mette conto evidenziare che nelle domande risarcitorie da inadempimento contrattuale spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno.
Orbene, dalle allegazioni e produzioni documentali in atti e dall'istruttoria testimoniale del presente Giudizio emerge che dall'inadempimento contrattuale di ER LI sono derivati a parte attrice danni consistenti nella difettosità del box doccia e danni determinati ad infissi e pareti dell'abitazione di parte attrice in occasione dell'esecuzione dell'ordine per cui è causa.
Al riguardo è stata disposta CTU tecnica volta ad accertare il costo attuale per sostituire il box doccia con prodotto uguale a quello ordinato da parte attrice, comprensivo dei costi per
l'istallazione, nonché il costo per la remissione in pristino dei danni agli infissi e alle pareti del bagno e della stanza adiacente come dedotti da parte attrice, riferendo in ordine alla congruità del preventivo prodotto al riguardo da parte attrice”. La CTU, nelle conclusioni finali, ha dunque pagina 5 di 7 accertato i seguenti danni: totale stimato sostituzione del box doccia: €1.450,00 oltre IVA ( di cui
Fornitura nuova cabina multifunzione 90x90: € 950,00 oltre IVA;
Smontaggio e smaltimento vecchia cabina: €150,00oltre IVA;
nuova installazione con raccordi idraulici: €350,00 oltre IVA);
Totale stimato interventi complementari: €280,00 oltre IVA ripristino cornice finestra: €280,00.
La scrivente per quanto documentato in atti - in particolare il doc 5 in cui parte convenuta riconosce il danno consistente nella crepa del muro – per quanto confermato in sede di audizione testimoniale e per quanto argomentato anche dal CTU, rileva, altresì, che risultano provati nel presente giudizio anche i danni alla parete del bagno ed alla stanza attigua, che pertanto vengono quantificati come indicato nella relazione peritale(cfr pag 3) in complessivi € 1630,00 ( di cui
€530,00 rifacimento intonaco e pittura parete del bagno e €1100,00 per il ripristino della crepa nella camera adiacente).
Il danno complessivamente risarcibile, dunque, ammonta ad €3360,00, oltre interessi di legge dovuti sino al saldo.
Al contrario, non si ritiene che sia stata fornita adeguata prova in ordine alla sussistenza del danno attinente al dedotto distacco dei sanitari e dei danni attinenti al dedotto mancato utilizzo del bagno. Sul punto non vi sono né foto, né ciò è stato oggetto di capitolazione della prova testimoniale richiesta – e ammessa- di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate, ai sensi del DM 2022 n.147, in base al valore del decisum ed al concreto svolgersi delle fasi processuali.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di condanna parte convenuta a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale, liquidato in euro 3360,00, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.
2. Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2127,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Prato, 21.10.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 14.40 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1798/2022
Oggi 21/10/2025 , ad ore 10.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per con l'avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA , Parte_1 per , con l'avv.Francesca Castelli In sostituzione dell'avv ONEGLIA Controparte_1
MA
L'Avv Barba eccepisce la tardività delle note conclusionali depositate da parte avversa in data 14.10.2025. Precisa le conclusioni come agli atti.
L'avv Castelli si riporta alle conclusioni già precisate e fa presente al Giudice che la Ctu ha notevolmente ridimensionato i danni rispetto alle richieste di controparte e ciò viene evidenziato anche ai fini della pronuncia in ordine alle spese processuali.
L'Avv Barba si riporta al riguardo alla propria nota conclusionale
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. RG 1798/2022, promossa da:
, con l'Avv. Lucrezia F. Barba Parte_1
ATTORE contro
in persona del suo procuratore Dott. , con Controparte_1 CP_2
l'Avv.Massimo Oneglia
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite come precisate all'Udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il Sig conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 in persona del suo procuratore Dott. , innanzi all'intestato Tribunale, per sentir CP_2 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società , ai Controparte_1 sensi dell'art. 1218 C.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno. Nell'atto introduttivo l'attore deduceva: i) di aver, in data 06.06.2028, concluso con la società convenuta, presso il punto vendita sito in Campi Bisenzio, centro commerciale i Gigli, un contratto di acquisto e posa in opera di materiali per il bagno, corrispondendo l'importo di €.7164,88 (ordine n. 003-390628-fattura n. 003-041272 del 22.10.2018 e ordine n. 003-403432 del 30.10.2018, pagina 2 di 7 doc.1 allegato all'atto di citazione); ii) che il contratto de quo stabiliva una durata dei lavori di 8 giorni;
iii) durante la realizzazione dei lavori venivano causati danni all'immobile e la durata non rispettava le pattuizioni contrattuali, iv) terminati i lavori, l'attore collaudava la doccia, rilevando che dalla base fuoriusciva molta acqua;
v) durante l'esecuzione dei lavori venivano danneggiati gli infissi e le pareti del bagno dell'appartamento -doc.2 allegato all'atto di citazione;
vi) di aver denunciato l'accaduto alla prima in data 25.11.2018 (doc.3), senza ricevere Controparte_1 riscontro e poi per tramite del proprio legale in data 04.01.2019, a seguito del quale l'attore veniva contattato da la quale riconosceva i danni causati all'immobile, Controparte_1 impegnandosi a risolvere le problematiche verificatesi durante lo svolgimento della ristrutturazione del bagno e, nel dettaglio, proponendo di mandare professionisti partner ad effettuare riparazioni e sostituzioni (doc.5); viii) che, tuttavia, non sia poi CP_1 intervenuta per riparare i danni;
ix) di aver presentato sia domanda di mediazione davanti all'Organismo di Conciliazione Camera Arbitrale di Milano che si chiudeva con verbale negativo, sia invitato la società convenuta a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (doc.11) cui questa rispondeva di voler aderire, senza però poi firmare la convenzione;
x) che parte attrice aveva diritto al risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i danni nell'esecuzione dei lavori, peraltro riconosciuti dall'odierna convenuta. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società STRADA 8 N, P.IVA Controparte_3 CP_4
e per l'effetto condannare la società convenuta la pagamento della somma di P.IVA_1
€.9374,84 a titolo di risarcimento del danno o della cifra maggiore o minore che risulterà dall'espletata istruttoria. In via subordinata: nella denegata, non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia Ill.mo Tribunale di Prato, accertata la responsabilità contrattuale della società , Controparte_3
STRADA 8 PALAZZO N, P.IVA , risarcire il danno, in via equitativa, al Sig. P.IVA_1 [...]
Con Vittoria di spese e compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali Pt_1 oltre IVA e CPA come per legge.”.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 affermato e dedotto. Parte convenuta deduceva che: a) fornisce tempistiche di CP_1 consegna meramente indicative ed in ogni caso la richiesta di modifica a un ordine da parte del cliente, comporta l'avvio di un nuovo ordine, anche rispetto alle tempistiche di realizzazione del pagina 3 di 7 lavoro;
b) che parte attrice aveva effettuato un ordine in data 6/6/2018, ma aveva provveduto al pagamento solo in data 22/10/2018, ossia più di 4 mesi dopo (cfr. pag. 17 doc.1 dell'Attore) e avrebbe chiesto e pagato ulteriori e diversi materiali in data 30/10/2018, in corso d'opera (cfr. pagg. 24 e 25 doc. 1 dell'Attore); c) che rispetto a detti ulteriori materiali, nell'ordine era specificato che i prodotti potevano essere disponibili in data 3/11/2018 e che la posa sarebbe avvenuta, indicativamente, 19/11/2018; d) che nessun ritardo poteva essere imputato alla condotta della convenuta, anche rispetto a quanto statuito dal Codice del Consumo all'art. 61; e) che non vi era stato alcun riconoscimento dei danni, essendosi limitata parte convenuta semplicemente a dar seguito alla policy “customer care” per la soddisfazione del cliente. CP_1
contestava, altresì, la sussistenza e la quantificazione dei pretesi danni subiti dall'attore.
[...]
Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto. in via subordinata: Ridurre le avverse pretese nella misura che emergerà in corso di causa.”.
La causa veniva istruita mediante prova documentale, prova testimoniale e CTU estimativa.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto .
In via preliminare, occorre rilevare la tardività del deposito in atti della nota conclusionale di parte convenuta depositata in data 14.10.2025, oltre il termine concesso dal Giudice.
Nel merito, la domanda attorea merita parziale accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato, in quanto, all'esito dell'istruttoria è emersa la fondatezza di quanto dedotto dall'attore in ordine all'inadempimento contrattuale della società ER LI Italia sr, in quanto l'installazione di quanto acquistato non è stata eseguita a regola d'arte con conseguenti danni per l'odierna parte attrice.
Al contrario non risulta sussistente un inadempimento rispetto alla tempistica di esecuzione dell'ordine di acquisto ed installazione intercorso tra le Parti, per ciò che il termine di cui alla campagna pubblicitaria ed anche quello apposto sull'ordine non può ritenersi essenziale, in quanto non indicato come tale nelle pattuizioni negoziali intercorse e prima ancora perché
l'attore ha integrato il primo ordine in data 30.10.201, con un'ordine di ulteriore materiale. Nel documento intitolato, “condizioni generali di vendita e consegna a domicilio” versato in atti in cui è specificato che “qualsiasi richiesta di modifica del tuo Ordine verrà considerata come un nuovo pagina 4 di 7 ordine”. In tale ultimo ordine del 30/10/2018 è espressamente specificato che i prodotti sarebbero stati disponibili, indicativamente, solo in data 3/11/2018 e che la posa sarebbe avvenuta, indicativamente, 19/11/2018.
La fattispecie controversa nel presente giudizio è di natura contrattuale, pertanto, l'onere della prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità dell'eventuale inadempimento grava sul preteso debitore convenuto in giudizio, potendosi il creditore limitare alla sola prova del titolo costitutivo del proprio credito (i.e. contratto) unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento (principio di diritto, come noto, ormai consolidato dalle storiche Sezioni Unite civili n. 13533/2001). Orbene, la convenuta è da ritenersi responsabile perché a fronte di una non corretta prestazione di installazione di quanto ordinato, non provvedeva alla risoluzione dei vizi di quanto fornito e montato in ordine alla doccia e non provvedeva alla risoluzione dei danni prodotti in occasione dei lavori sugli infissi di porte e finestre dell'immobile di parte attrice. Detti danni sono stati riconosciuti dalla stessa parte convenuta, la quale con le maile inviate a parte attrice del gennaio 2019, espressamente riconosceva i vizi della doccia e di danni provocati dai lavori (liste di legno della finestra e crepe sulle pareti) impegnandosi a sostituire il box doccia e a mandare propri tecnici per l'installazione della nuova box doccia e per la risoluzione degli altri danni. Visto il tenore delle missive inviate dal risulta priva di pregio la difesa CP_1 secondo cui non si tratterebbe di un riconoscimento delle contestazioni, ma di una policy di trattamento per la soddisfazione del cliente.
Occorre a questo punto analizzare la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice. Al riguardo mette conto evidenziare che nelle domande risarcitorie da inadempimento contrattuale spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno.
Orbene, dalle allegazioni e produzioni documentali in atti e dall'istruttoria testimoniale del presente Giudizio emerge che dall'inadempimento contrattuale di ER LI sono derivati a parte attrice danni consistenti nella difettosità del box doccia e danni determinati ad infissi e pareti dell'abitazione di parte attrice in occasione dell'esecuzione dell'ordine per cui è causa.
Al riguardo è stata disposta CTU tecnica volta ad accertare il costo attuale per sostituire il box doccia con prodotto uguale a quello ordinato da parte attrice, comprensivo dei costi per
l'istallazione, nonché il costo per la remissione in pristino dei danni agli infissi e alle pareti del bagno e della stanza adiacente come dedotti da parte attrice, riferendo in ordine alla congruità del preventivo prodotto al riguardo da parte attrice”. La CTU, nelle conclusioni finali, ha dunque pagina 5 di 7 accertato i seguenti danni: totale stimato sostituzione del box doccia: €1.450,00 oltre IVA ( di cui
Fornitura nuova cabina multifunzione 90x90: € 950,00 oltre IVA;
Smontaggio e smaltimento vecchia cabina: €150,00oltre IVA;
nuova installazione con raccordi idraulici: €350,00 oltre IVA);
Totale stimato interventi complementari: €280,00 oltre IVA ripristino cornice finestra: €280,00.
La scrivente per quanto documentato in atti - in particolare il doc 5 in cui parte convenuta riconosce il danno consistente nella crepa del muro – per quanto confermato in sede di audizione testimoniale e per quanto argomentato anche dal CTU, rileva, altresì, che risultano provati nel presente giudizio anche i danni alla parete del bagno ed alla stanza attigua, che pertanto vengono quantificati come indicato nella relazione peritale(cfr pag 3) in complessivi € 1630,00 ( di cui
€530,00 rifacimento intonaco e pittura parete del bagno e €1100,00 per il ripristino della crepa nella camera adiacente).
Il danno complessivamente risarcibile, dunque, ammonta ad €3360,00, oltre interessi di legge dovuti sino al saldo.
Al contrario, non si ritiene che sia stata fornita adeguata prova in ordine alla sussistenza del danno attinente al dedotto distacco dei sanitari e dei danni attinenti al dedotto mancato utilizzo del bagno. Sul punto non vi sono né foto, né ciò è stato oggetto di capitolazione della prova testimoniale richiesta – e ammessa- di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate, ai sensi del DM 2022 n.147, in base al valore del decisum ed al concreto svolgersi delle fasi processuali.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di condanna parte convenuta a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale, liquidato in euro 3360,00, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.
2. Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2127,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Prato, 21.10.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 14.40 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 7