Art. 22.
L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Irreperibilita' di valori bollati. - E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalita'".
L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Irreperibilita' di valori bollati. - E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalita'".