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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7644 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2023, promossa da
(C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Capoterra ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Palomba
n.1, presso lo studio degli avvocati Emanuele Spinas ed Enrica Spinas, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità
Parte attrice contro
(C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Capoterra ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Alghero n.4, presso lo studio dell'avvocato Ugo Ugas, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti per morosità nel pagamento delle somme indicate in espositiva;
2) per l'effetto, condannare il resistente intimato al rilascio dell'immobile situato in Capoterra, alla Via Cagliari n. 1, individuato catastalmente al Foglio 12, particella 3439, sub 2, al piano terra;
3) fissare a breve la data dell'esecuzione;
4) condannare il resistente intimato al pagamento della somma capitale indicata in citazione, oggi pari a circa € 14.849,40, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, ed ulteriori consumi che verranno accertati in corso di causa, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c., oltre agli interessi legali da ciascuna scadenza al saldo;
5) in ogni caso condanni il Sig. per il comportamento Parte_2
tenuto stragiudizialmente ed in causa, anche ai fini delle difese rese in atti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Sig.ra da calcolarsi secondo equità Parte_1
nella misura che questo Giudice riterrà di giustizia, tenendo conto anche dei danni arrecati alle proprietà dell'odierna ricorrente.
6) Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Parte_2
ottenere la condanna al rilascio dell'immobile concessogli in locazione e al pagamento dei canoni e delle spese insoluti fino all'effettiva esecuzione dello sfratto.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
2 - di essere proprietaria dell'immobile sito in Capoterra, nella via Cagliari n.1;
- che in data 20/07/2022 aveva stipulato un contratto di locazione, registrato in data 17/08/2023, in forza del quale aveva concesso l'unità immobiliare in godimento a a Parte_2
fronte del pagamento del canone mensile pari ad euro 500,00, oltre aggiornamento ISTAT, per una durata di 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi;
- che il conduttore si era reso moroso per il mancato pagamento di 10 canoni locatizi decorrenti dal mese di dicembre
2022 ad oggi, per la somma complessiva di euro 5.000,00, oltre interessi legali;
- che il conduttore si era reso moroso anche del pagamento di tutte le utenze relative all'immobile, come luce e acqua;
- che, nonostante gli inviti rivoltigli, non Parte_2
aveva sanato la propria morosità.
Tanto premesso, ha manifestato la volontà di Parte_1 valersi della clausola contenuta all'art. 3 del contratto di locazione inerente all'essenzialità del termine di pagamento ex art. 1457 c.c. e della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. di cui all'art. 7 dello stesso contratto.
Inoltre, la parte attrice ha evidenziato che il contratto di locazione aveva comunque concluso i propri effetti in data 19/07/2023, perché ai sensi dell'art. 2 erano decorsi i termini di durata massima pari a 12 mesi.
In conclusione, l'attrice ha evidenziato che, nonostante la lettera trasmessa al conduttore in data 3/05/2023, con la quale gli aveva intimato il rilascio dell'immobile e il saldo della morosità, nonché comunicato la naturale scadenza del contratto, questi non aveva provveduto a riconsegnarle l'immobile né a pagare i canoni insoluti.
***
All'udienza del 6/02/2024, verificato che la notifica dell'atto di intimazione nei confronti del era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, Pt_2
ha disposto il mutamento del rito.
3 Con comparsa di costituzione del 6/05/2024 si è costituito in giudizio il quale si è limitato a eccepire la violazione del Parte_2
contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa di cui agli artt. 24
e 111 Cost. e 6 CEDU.
In particolare, il convenuto ha evidenziato che “la notifica è stata effettuata il 15 febbraio 2024 ma il 13 febbraio 2024 andava a scadere il termine per l'integrazione atti” e che quindi “il patisce la violazione Pt_2
del diritto di difesa, del diritto ad un giusto processo e la violazione del contraddittorio. Si eccepisce, dunque, la nullità dell'ordinanza 6-2-2024 di mutamento del rito che assegna i termini per le attività difensive e di tutti gli atti consecutivi e dipendenti”.
Infine, il convenuto ha evidenziato che tale censura aveva il fine di consentirgli di svolgere le proprie difese in ordine al mancato pieno godimento dell'appartamento locatogli e ai pagamenti effettuati senza che gli avesse rilasciato la ricevuta. Parte_1
Tuttavia, nel prosieguo del giudizio ha rinunciato a Parte_2
depositare le proprie memorie istruttorie e il suo difensore, in data
25/06/2024, ha rinunciato al mandato professionale;
non è stato nominato altro difensore.
___
In occasione delle note conclusionali depositate in data 1°/07/2024,
l'attrice ha dedotto la persistenza della morosità, computabile in 19 canoni locatizi non pagati pari ad euro 9.500,00; all'odierna u.
Inoltre, l'attrice ha quantificato la debenza a titolo di fornitura di acqua della somma di euro 424,38 per consumi accertati con lettura del contatore dal 1°/04/2023 al 30/11/2023 (doc. 6), ai quali mancano circa euro 300,00 per consumi idrici ancora da conteggiare da parte del Controparte_2
per il periodo precedente.
L'attrice ha esposto anche che a titolo di fornitura di energia elettrica le
è dovuta la somma pari ad euro 625,02 per i consumi calcolati dal mese di marzo a quello di agosto 2023 (doc. 7 – 9).
4 ha poi evidenziato che nonostante il conduttore Parte_1 avesse dichiarato che avrebbe rilasciato l'immobile entro due mesi, ancora lo deteneva abusivamente.
Peraltro, l'attrice ha esposto che in più occasioni era stata allertata dai vicini a causa di “continui colpi provenienti dall'immobile” ancora occupato da e che dall'esterno aveva potuto notare la Parte_2
presenza di alcuni vetri rotti delle finestre, nonché di alcuni mobili buttati nel cortile.
Per questa ragione, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni, così come riportato nella parte superiore dell'esposizione.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte attrice.
All'odierna udienza ha dichiarato che occupa ancora Parte_2
l'immobile e che il debito complessivamente maturato è pari a euro
14.849,40.
___
Preliminarmente, osserva questo tribunale che le eccezioni sollevate dal convenuto appaiono del tutto pretestuose e destituite di fondamento.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito la violazione del Parte_2
diritto di difesa, del giusto processo e del contraddittorio, lamentando che nel provvedimento del 6/02/2024 il tribunale aveva disposto il mutamento del rito assegnando il termine di 7 giorni per l'integrazione degli atti;
secondo la prospettazione del convenuto, considerato che la notifica era stata effettuata il 15/02/2024 e che il termine di sette giorni era decorso il
13/02/2024, l'ordinanza doveva considerarsi nulla, con conseguente caducazione di tutti gli atti consecutivi e dipendenti.
Deve appena osservarsi che il termine di 7 giorni era stato fissato da questo tribunale per l'integrazione degli atti a seguito del mutamento del rito, secondo il disposto di cui all'art. 426 c.p.c.; e che per la notifica al resistente di tutti gli atti e i verbali di causa era stato fissato il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza del 16/04/2024.
Dunque, considerato che parte attrice ha notificato l'atto nei termini assegnati, appare evidente che alcuna lesione del diritto di difesa, del giusto
5 processo e del contraddittorio si è verificata in danno del convenuto
SS Pt_2
Quanto al merito, la domanda formulata dalla parte attrice èa fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data
20/07/2022 aveva concesso in locazione a Parte_1 Pt_2
l'immobile di sua proprietà sito Capoterra, nella via Cagliari n.1.
[...]
Le parti avevano convenuto la durata di sei mesi, con possibilità di rinnovo per altri sei mesi.
Il canone della locazione era stato pattuito in euro 3.000,00 da pagare in rate mensili anticipate di euro 500,00 ciascuna entro i primi cinque giorni al domicilio del locatore;
le parti avevano anche previsto che le spese delle varie utenze sarebbero state a carico del conduttore.
Il contratto di locazione era stato regolarmente registrato in data
17/08/2023.
Secondo la prospettazione di parte attrice, a partire dal mese di dicembre 2022 il conduttore aveva omesso di pagare i canoni di locazione;
inoltre, non aveva corrisposto quanto dovuto per i consumi idrici ed energetici.
Poiché il conduttore, nonostante l'intimazione di rilascio dell'immobile e di saldo dei canoni insoluti trasmessa dalla parte locatrice in data 3/05/2023, non aveva provveduto alla riconsegna né al pagamento,
l'attrice ha instaurato il presente procedimento.
Costituitosi il 6/05/2024, si è formalmente opposto Parte_2 all'avversa domanda ma si è limitato a prospettare, genericamente, di non avere goduto pienamente dell'appartamento locatogli e di avere effettuato dei pagamenti senza che l'attrice gli consegnasse una ricevuta.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del conduttore spettava a quest'ultimo fornire la prova di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti a suo carico dal
6 contratto di locazione.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria non è risultato dimostrato alcun pagamento effettuato dal conduttore Parte_2
Considerato che l'attrice ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di dicembre 2022, sussistono i presupposti legali del grave inadempimento, tali da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Per l'effetto, poiché l'attrice ha esposto che il conduttore non ha provveduto a rilasciare l'immobile, nonostante la naturale scadenza del contratto di locazione, lo stesso deve anche essere condannato alla restituzione dell'unità immobiliare, libera dai propri effetti personali, entro il termine di 30 giorni dalla presente decisione.
L'attrice ha esposto che a partire dal mese di dicembre 2022 il conduttore si era reso inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone.
Secondo i già richiamati criteri probatori, spettava alla parte conduttrice fornire la dimostrazione di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di locazione.
All'esito dell'istruttoria tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non avendo il convenuto fornito alcun principio di prova del suo effettivo adempimento.
In assenza di tale prova, la pretesa azionata dalla parte attrice è fondata.
Pertanto, SS deve essere condannato al pagamento Pt_2
della somma pari ad euro 4.000,00 a titoli di canoni insoluti dal mese di dicembre 2022 sino al mese di luglio 2023, naturale scadenza del contratto di locazione (19/07/2023).
Inoltre, considerato che non è risultato che il convenuto Pt_2 abbia rilasciato l'immobile per cui è causa, lo stesso deve essere
[...] condannato alla corresponsione dell'indennità di occupazione sine titulo di cui all'art. 1591 c.c. dal mese di agosto 2023 sino all'effettivo rilascio del bene.
7 Alla data della presente decisione l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione illegittima è pari ad euro 9.500,00 (commisurato al corrispettivo convenuto di euro 500,00 per 19 ratei di canone mensile).
In conclusione, deve essere condannato al Parte_2
pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_1
13.500,00, oltre interessi in misura legale con decorrenza da ciascuna scadenza del rateo del canone locatizio (il giorno 6 di ogni mese) sino al saldo, oltre gli ulteriori canoni a scadere sino all'effettivo rilascio.
La parte locatrice ha evidenziato che il conduttore si era reso inadempiente anche all'obbligazione di pagamento delle spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica.
Dall'esame del contratto di locazione emerge che in forza dell'art. 6
“restano a carico del Conduttore gli allacci e le spese per le varie utenze, come ad esempio quelle per il servizio elettrico, servizio idrico e smaltimento rifiuti. Sono altresì a carico della parte conduttrice gli oneri di ordinaria manutenzione dell'immobile”.
Ancora, in forza dei già richiamati principi e in assenza di ogni principio di prova fornita dal conduttore in ordine all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, la pretesa creditoria è fondata.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che, con riferimento alla spesa per la fornitura di acqua, la società aveva Pt_3
trasmesso alla parte locatrice la fattura n.0100020230221870700 del
15/12/2023 inerente ai consumi per il periodo dal 01/04/2023 al
30/11/2023 (doc. 6 di parte attrice).
Non è invece risultata provata la debenza dell'ulteriore somma genericamente prospettata dalla parte attrice inerente a “circa capitali €
300,00 per consumi idrici ancora da conteggiare da parte del CP_2
per il periodo precedente”.
[...]
Per queste ragioni, deve essere condannato alla Parte_2 rifusione in favore dell'attrice della somma pari ad euro 424,38, oltre interessi legali dalla scadenza (8/02/2024) al saldo.
Quanto alle spese relative alla fornitura di energia elettrica, i
8 documenti prodotti in giudizio attestano la debenza delle seguenti somme: euro 221,87 per il periodo marzo – aprile 2023 con scadenza il
24/05/2023; euro 203,91 per il periodo maggio – giugno 2023 con scadenza il 26/07/2023 ed euro 199,24 per il periodo luglio – agosto 2023 con scadenza il 12/09/2023.
Pertanto, il debito di SS RT per la fornitura di energia elettrica è pari ad euro 625,02, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di spese relative alle utenze idrica ed elettrica, della somma complessiva pari ad euro 1.049,40, oltre interessi in misura legale dalle singole scadenze al saldo.
Infine, l'attrice ha prospettato di avere subito un danno a causa del negligente comportamento del conduttore “in quanto è già visibile dall'esterno la presenza di alcuni vetri rotti alla finestre, nonché, di alcuni suoi mobili buttati nel cortile dietro l'immobile, lasciati all'aperto, in balia delle intemperie”.
Tuttavia, osserva questo tribunale che tale voce risarcitoria è stata prospettata del tutto genericamente dalla parte attrice, che si è limitata a produrre in giudizio una fotografia rappresentante una finestra con un vetro rotto e alcuni mobili abbandonati in un cortile (v. allegato alla comparsa conclusionale).
In assenza di qualsiasi principio di prova inerente alla originaria presenza di tali beni nell'appartamento concesso in locazione, alla data in cui tali fotografie sono state scattate, nonché alla individuazione della entità e del valore degli stessi beni mobili, tale richiesta risarcitoria non può essere accolta.
___
Le spese processuali, in forza del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto SS RT, nella misura liquidata in dispositivo.
9 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
La parte attrice ha formulato domanda di condannata del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. “visto il comportamento processuale tenuto e l'aberrante eccezione sollevata come unica difesa proposta dall'odierno resistente”.
Osserva questo tribunale che, all'esito del mutamento del rito, il convenuto si è presentato all'udienza del 16/04/2024 Parte_2
affermando di avere errato nella individuazione fissata per la trattazione dell'udienza e ha chiesto un differimento al fine di potersi costituire a mezzo di procuratore.
All'udienza del 23/04/2024 il procuratore del convenuto ha rappresentato di non avere potuto formalizzare la sua costituzione in giudizio per indisponibilità dei terminali.
In data 6/05/2024 il convenuto ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta prospettando la lesione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa di cui agli artt.
24, 111 Cost. e 6 CEDU, in ragione dell'asserita inosservanza del termine di notifica dell'ordinanza di mutamento del rito.
Successivamente, il convenuto ha rinunciato a coltivare la propria difesa nel presente giudizio.
La condotta processuale del convenuto è stata caratterizzata da un atteggiamento pretestuoso e dilatorio, tale da giustificare la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. in misura che si reputa equo determinare pari ad un terzo delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
10 1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
20/07/2022 e registrato il 17/08/2023 per grave inadempimento del conduttore;
2. ordina a SS RT il rilascio dell'immobile sito in Capoterra, nella via Cagliari n.1 entro il termine di 30 giorni dalla presente decisione;
3. condanna il convenuto SS RT al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 13.500,00, oltre Parte_1
interessi in misura legale con decorrenza da ciascuna scadenza al saldo e oltre i canoni a scadere sino all'effettivo rilascio;
4. condanna il convenuto SS RT al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.049,40, oltre Parte_1
interessi in misura legale con decorrenza da ciascuna scadenza al saldo;
5. rigetta le altre domande;
6. condanna il convenuto alla rifusione, in favore Parte_2 dell'attrice delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in euro 5.077,00 per compenso al difensore, euro 76,00 di spese, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge;
7. condanna, inoltre, il convenuto SS RT al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.692,00. Parte_1
Cagliari, 20/02/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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