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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
-Cod. fisc Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in PIAZZA MAZZINI 15 MODENA, presso lo studio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, rappresentati e difesi dall'avv.
CARRIERO VINCENZA
ATTORI
nei confronti di
-Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via del Teatro 1 41121 Modena, presso lo studio dell'avv. SETTI MARIA VITTORIA, rappresentato e difeso dall'avv. SETTI MARIA VITTORIA
CONVENUTO
e con l'intervento di
1 -Cod. fisc Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI 15 MODENA, presso lo studio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avv.
CARRIERO VINCENZA
INTERVENIENTE
in punto a: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 14.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con il presente giudizio e deducevano che Parte_1 Parte_2
in data 24.10.1994 padre di aveva Persona_1 Parte_2
acquistato dalla della proprietà contadina con patto Controparte_2
di riservato dominio un fondo rustico con annesso fabbricato sito in
Modena, Località Saliceta san Giuliano, meglio identificato in citazione,
corrispondendo il prezzo di Lire 72502888; che il con atto del Parte_2
21.07.2015 diveniva pieno proprietario degli immobili anzidetti;
che la
[...]
aveva acquistato i beni con Parte_3
rogito immediatamente precedente, sempre in data 24.10.1994, dai sig.ri e i quali a loro volta li avevano ricevuti dal Testimone_1 Parte_4
genitore a titolo di successione ereditaria;
che gli attori Persona_2
avevano “prenotato” in data 3.01.1991, l'acquisto di tali beni,
corrispondendo a mani dell'allora proprietario, la somma di Persona_2
2 Lire 100000000 a mezzo di bonifico bancario (a titolo di acconto); che
[...]
avendo sempre svolto attività di coltivatore diretto, si era Per_1
determinato ad acquistare il podere per cui è causa ma non avendo liquidità
aveva concordato con la figlia ed il genero, Parte_2 Parte_1
che, pur godendolo come ne fossero tutti proprietari lo sarebbero stati, dopo il riscatto del podere, in proporzione alla contribuzione corrisposta, con conseguente liquidazione in favore degli attori, di una somma di denaro,
unitamente all'intestazione di una parte del podere fino a concorrenza del valore corrisposto “in acconto”; che subito dopo l'acquisto, avvenuto a ottobre 1994, i coniugi e col benestare di Pt_1 Parte_2 Persona_1
avevano cominciato, unitamente a quest'ultimo a godere del fondo, e segnatamente della parte non abitativa (laddove il sig. godeva Persona_1
unitamente alla moglie ed al figlio della parte abitativa) con la CP_1
rassicurazione che, una volta riscattato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, la loro partecipazione avrebbe avuto formale riconoscimento;
che in particolare tra le parti era intercorso un negozio fiduciario in forza del quale si era impegnato: ad intestare, Persona_1
alla figlia e al genero, una volta decorso il trentennio del divieto di indivisibilità, la parte ad uso laboratorio e l'area cortiliva antistante, da sempre goduta dagli stessi uti dominus;
a liquidare, agli stessi una somma in danaro pari al differenziale tra il valore degli immobili che sarebbero stati loro intestati e il valore della loro partecipazione all'acquisto rispetto al
3 valore complessivo stimato dell'intero compendio;
a sottoscrivere, nelle more, i progetti e le necessarie autorizzazioni per avviare la trasformazione,
ad uso abitativo, della zona accatastata ad uso laboratorio;
che nonostante il riscatto della proprietà del fondo, il convenuto non aveva dato esecuzione al patto fiduciario ed era dunque inadempiente;
che detto patto non poteva comunque trovare applicazione essendosi i rapporti tra le parti irrimediabilmente incrinati;
che a prescindere dal patto fiduciario intervenuto tra le parti, i coniugi e erano divenuti Pt_1 Parte_2
proprietari, a titolo di usucapione, dei beni identificati al Catasto Fabbricati
del Comune di Modena, Foglio 232, Mappali 93 sub 3 e 93 sub 4; che, in ogni caso, a mezzo del bonifico bancario effettuato dagli Persona_1
attori aveva ottenuto un arricchimento senza causa.
Chiedevano al Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale: - accertato e dichiarato l'intervenuto patto fiduciario intercorso tra i signori nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
ata a San Prospero (MO) il 2.04.1954, da una parte, e il sig Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], dall'altra parte, e preso atto, degli Per_1
accadimenti verificatisi nelle more, che rendono impossibile, allo stato, dare esecuzione all'originario pactum fiduciae in tutte le sue condizioni;
-
condannare il sig. a corrispondere, ai sig.ri e Persona_1 Parte_1
in proporzione alla partecipazione all'acquisto da Parte_2
quest'ultimi effettuata, la somma di €.278.256,00, oltre interessi e
4 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via subordinata: e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -
accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto e pacifico ed esclusivo per oltre venti anni, la proprietà
dei beni posti in Comune di Modena, facenti parte del fondo con annesso fabbricato di proprietà del sig. ed attualmente distinti al Persona_1
Catasto Fabbricati del Comune di Modena a foglio 232, con i mappali 93
sub 3 et 93 sub 4, il corridoio sovrastante il fabbricato da stralciarsi dal mappale 93 sub 5, l'antistante porzione di area cortiliva e la quota proporzionale di terreno, e per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo di usucapione sottoposta al verificarsi della condizione sospensiva dello spirare del termine del vincolo trentennale di indivisibilità
del fondo oggetto di causa di cui al rogito di provenienza. In via subordinata:
nell'ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale e di accoglimento, anche solo parziale, della subordinata di usucapione, prendere atto e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno corrisposto all'allora proprietario dei beni per cui è causa, Parte_2
sig. la somma di Lire 100.000,00, quale acconto sul prezzo Persona_2
di acquisto dei beni medesimi da parte del sig - accertare e Persona_1
dichiarare l'arricchimento senza giusta causa del sig. Persona_1
5 individuato nel differenziale tra la quota di partecipazione, dei coniugi all'acquisto del compendio immobiliare per cui è causa e Persona_3
il valore dei beni dai medesimi usucapiti (€.82.312,50) condannando, il sig.
a corrispondere, ai sig.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2
un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta causa, pari alla somma di €.195.943,50 (€.278.256,00 valore della quota di partecipazione dei coniugi - €.82.312,50 quota dei beni oggetto della Persona_3
domanda di usucapione = €.195.943,50), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- e comunque, in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, sia della domanda relativa al pactum fiduciae, sia della domanda relativa all'acquisto a titolo di usucapione, accertare e dichiarare che il sig. si è arricchito, senza alcuna giusta causa e/o Persona_1
giustificato motivo, in danno dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
con conseguente corrispondente impoverimento di questi ultimi e per l'effetto, quindi, condannarlo al pagamento, in favore dei coniugi di un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta Persona_3
causa, pari alla somma calcolata in proporzione tra il valore attuale dell'intero compendio immobiliare e la somma dagli stessi, in allora,
corrisposta per l'acquisto del compendio medesimo, ovvero la somma di
€.278.256,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In tutti i casi con emissione di ogni conseguente declaratoria di legge, e quant'altro di necessità
per la formalizzazione dell'intestazione al fine di procedere alla trascrizione
6 della sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge e rimborso spese generali”.
Si costituiva il quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Persona_1
In particolare, domandava “quanto alla domanda in via principale, accertato e dichiarato l'intervenuto patto fiduciario intercorso tra le parti così come rappresentato dal sig. in atti quanto a contenuto e limiti, Persona_1
nonché il vincolo di indivisibilità del bene di cui all'art. 8) del contratto di compravendita a ministero Notaio repertorio n. 1821/2968, rigettare Per_4
la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, prescritta e comunque non provata per le ragioni indicate in atti;
quanto alla domanda svolta in via subordinata rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione dell'usucapione dei beni indicati nell'atto di citazione in quanto infondata in fatto e diritto e non provata per le ragioni tutte indicate in atti;
quanto alla domanda svolta in via di ulteriore subordine accertato e dichiarato che non si verificato in capo al convenuto alcun arricchimento senza titolo, peraltro indiretto, e che, in ogni caso, il diritto all'indennizzo è prescritto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, prescritta e comunque non provata per le ragioni indicate in atti. IN OGNI CASO condannare gli esponenti al pagamento delle spese e competenza legali”.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso di in seguito a Persona_1
riassunzione, si costituivano gli eredi e Persona_1 Parte_2
(quest'ultima tramite intervento volontario).
7 Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del
14.03.2025 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via principale volta alla corresponsione agli attori, una volta preso atto dell'impossibilità di dare esecuzione in forma specifica al patto fiduciario, di una somma proporzionata alla partecipazione all'acquisto da quest'ultimi effettuata,
quantificata in €.278.256,00 (57,97 % dell'intero), si osserva quanto segue.
E' provato che:
-in data 03.01.1991 e hanno corrisposto ad Parte_1 Parte_2
la somma di £ 100.000.000 a mezzo di bonifico bancario Persona_2
con la causale acconto podere (doc. 4 CP_3 Parte_1 Parte_2
parte attrice);
- in data 13.07.1992 il sig. ha versato a propria volta al sig. Persona_1
della somma di £ 80.000.000 (doc. 04 parte convenuta); Persona_2
- in data 20.10.1994 la , Parte_3
con rogito a ministero Notaio repertorio n. 1821/2967, ha acquistato Per_4
dai sigg.ri e - che a loro volta li avevano ricevuti Testimone_1 Parte_4
in successione dalla morte del padre – i beni meglio descritti Persona_2
nell'atto introduttivo;
8 - sempre in data 20.10.1994, il sig. ha acquistato i medesimi Persona_1
beni dalla , con rogito a Parte_3
ministero Notaio repertorio n. 1821/2968 con patto di riservato Per_4
dominio;
-l'atto di compravendita finale tra la Parte_3
e il sig. del 1994 era stato quindi anticipato da acconti
[...] Parte_2
ai sigg.ri originari proprietari del fondo, in funzione di un progetto di Per_2
acquisto del podere strutturato in più fasi e in più anni.
Non è contestata dal convenuto la sussistenza di un pactum fiduciae tra
[...]
e la figlia ed il genero bensì il Per_1 Parte_5 Parte_1
suo esatto contenuto, atteso che in base alla prospettazione del convenuto il versamento della somma di £. 100.000.000 al sig. si inseriva Persona_2
in un disegno familiare di acquisto immobiliare per cui, trascorsi i termini di cui all'art. 8 del contratto di compravendita (vincolo di indivisibilità per la durata di anni trenta dal 24.10.1994), avrebbe trasferito agli Persona_1
attori (unicamente) la proprietà di una porzione di detto podere e segnatamente: porzione di laboratorio al piano terra (ex stalla); porzione di unità immobiliare cantina e ripostiglio al piano terra;
porzione di unità
immobiliare loggia al primo piano;
unità immobiliare soffitta ex fienile al primo piano, catastalmente censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Modena, al foglio 232, Mappale 93 sub 3 (laboratorio al piano terra);
Mappale 93 sub 5 (cantina e ripostiglio al piano terra e porzione di unità
9 immobiliare loggia al primo piano); Mappale 93 sub. 2 (soffitta ex fienile al primo piano).
Alla luce di tale puntuale contestazione in ordine al contenuto del pactum fiduciae occorre dunque valutare se possa dirsi provata la ricostruzione degli attori, alla stregua della quale si sarebbe obbligato, in buona Persona_1
sostanza alla liquidazione di una somma pari alla differenza tra il valore degli immobili che sarebbero stati intestati alla figlia ed al genero ed il valore della loro partecipazione all'acquisto complessivo del compendio.
Tale prova non è stata minimamente raggiunta;
nessuna scrittura ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, è stata prodotta dagli attori (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 28/01/2020) 06/03/2020, n. 6459).
Per contro, dalla documentazione in atti pare maggiormente verosimile che il patto raggiunto dalle parti implicasse unicamente un obbligo di trasferimento immobiliare, limitatamente alla parte ad uso laboratorio ed all'antistante cortile.
Come si evince dalla raccomandata del 21.03.2019 (doc. 01 parte attrice)
con cui, in nome e per conto degli attori, si richiedeva o il trasferimento dei beni indicati nella “zona adibita a stalla, fienile, cantina e locale sovrastante il porticato oltre area cortiliva adiacente posto in Comune di Modena, località
Saliceta San Giuliano”, o la liquidazione del valore di detti beni (con raccomandata del 09.05.2019, di cui al doc. 02 parte attrice veniva poi
10 reiterata la medesima istanza).
Così anche i progetti e le autorizzazioni per avviare la trasformazione ad uso abitativo della zona accatastata ad uso laboratorio (doc. 6 parte attrice),
rendono maggiormente verosimile la ricostruzione dei patti intercorsi fornita dal convenuto.
In altre parole, le richieste fatte pervenire dagli attori, riguardavano unicamente la porzione di immobile e relativo laboratorio al piano terra (ex stalla), cantina e ripostiglio al piano terra, loggia al primo piano nonché
soffitta ex fienile al primo piano.
Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla eventuale quota di spettanza degli attori nell'intero compendio, tenuto conto, peraltro, della necessità di rideterminazione alla luce del decesso di e Persona_1
dell'assunzione della qualità di erede da parte di Parte_2
(unitamente al convenuto , deve tuttavia rilevarsi come Controparte_1
parte attrice non abbia domandato l'esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del pactum fiduciae bensì unicamente, in ragione della dedotta “impossibilità” della prestazione, che il convenuto sia condannato a corrispondere una somma proporzionale alla partecipazione degli attori all'acquisto del podere, ossia pari al 57% del valore dei beni immobili valutati tramite perizia di parte.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento della domanda così come formulata dalla parte attrice, non essendo stato provato che il
11 patto fiduciario prevedesse un obbligo di restituzione dell'intera somma corrisposta per l'acquisto del bene.
Né sarebbe possibile invocare l'impossibilità sopravvenuta di adempimento del patto, non potendo in alcun modo la mera difficoltà di dividere gli spazi comuni, asseritamente dovuta al deterioramento dei rapporti tra le parti in causa, integrare i requisiti di cui all'art. 1256 e 1218 c.c., da intendersi in maniera assoluta e rigorosa (ricorre impossibilità della prestazione in presenza di un ostacolo tale da impedire la prestazione in modo assoluto ed oggettivo, cfr. Cassaz. n. 2691/1987; Cassaz. 3844/1980; C. 845/1979).
La domanda di pagamento di una somma di denaro in proporzione alla partecipazione all'acquisto dell'intero podere va disattesa anche in ragione della considerazione che essa implicherebbe un totale stravolgimento della domanda così come formulata;
più nel dettaglio, la corresponsione da parte degli attori della somma di £ 100.000.000 non sarebbe inquadrabile in un pactum fiduciae bensì sarebbe più propriamente qualificabile a titolo di mutuo per l'acquisto dell'intero podere con la conseguenza che, in difetto della prova rigorosa dell'esistenza del contratto di mutuo e del conseguente obbligo di restituzione, la domanda non sarebbe meritevole di accoglimento.
Si aggiunga che la corresponsione della somma di cui si pretende la restituzione è avvenuta nei confronti di soggetto del tutto estraneo al preteso patto fiduciario, ovvero al sig. (al quale erano poi succeduti i Persona_2
12 figli e che a propria volta avevano trasferito il Parte_4 Testimone_1
bene alla per Formazione della Proprietà contadina che aveva poi Pt_3
alienato il bene al sig. . Persona_1
Infondata è altresì la domanda svolta in via subordinata ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni, in virtù del possesso continuato, manifesto pacifico ed esclusivo per oltre 20 anni.
Anche a prescindere dalla circostanza che la parte insta Parte_5
per l'usucapione di un bene che è divenuto (pro quota) di sua proprietà in forza di successione ereditaria, con conseguente (almeno parziale)
cessazione della materia del contendere, dirimente deve ritenersi la circostanza che gli stessi attori nell'atto introduttivo hanno dedotto di non essersi più recati- a seguito delle vicende oggetto di causa, ossia da maggio del 2013 - nei luoghi per cui è causa;
con la conseguenza che è preclusa dalle stesse allegazioni degli attori la prova di un possesso dei cespiti immobiliari,
utile ai fini dell'usucapione.
Nessuna prova è poi stata fornita circa le modalità di tale preteso possesso,
ovvero che lo stesso abbia i connotati di esclusività, pienezza pubblicità e pacificità; né sono stati articolati idonei e specifici mezzi di prova al riguardo.
Anche tale domanda proposta in via subordinata deve dunque essere disattesa.
Venendo infine alla domanda proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. giova ricordare che l'azione generale di
13 arricchimento è una azione autonoma e può essere esperita soltanto nell'ipotesi in cui manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito.
La giurisprudenza ha sempre evitato di fornire una nozione generale di mancanza di giusta causa, limitandosi ad affermare che si ha ingiustificato arricchimento se il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Pertanto, quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. VI, n. 12405/2020).
Nel caso di specie poi, si è in presenza di una fattispecie “arricchimento indiretto” che si verifica quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto.
Ora, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno
14 dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 22/10/2021, n. 29672).
Nel caso che ci occupa gli attori hanno corrisposto £ 100.000.000 ad Per_2
e non ad si tratta quindi di una ipotesi di
[...] Persona_1
arricchimento indiretto, non conseguito a titolo gratuito o di mero fatto, ma in forza di specifico accordo tra le parti con conseguente inammissibilità
dell'azione nei confronti del terzo beneficiario Persona_1
Per le ragioni sopra esposte, tutte le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in Euro 8500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Modena, 30/09/2025
15 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
-Cod. fisc Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in PIAZZA MAZZINI 15 MODENA, presso lo studio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, rappresentati e difesi dall'avv.
CARRIERO VINCENZA
ATTORI
nei confronti di
-Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via del Teatro 1 41121 Modena, presso lo studio dell'avv. SETTI MARIA VITTORIA, rappresentato e difeso dall'avv. SETTI MARIA VITTORIA
CONVENUTO
e con l'intervento di
1 -Cod. fisc Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI 15 MODENA, presso lo studio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avv.
CARRIERO VINCENZA
INTERVENIENTE
in punto a: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 14.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con il presente giudizio e deducevano che Parte_1 Parte_2
in data 24.10.1994 padre di aveva Persona_1 Parte_2
acquistato dalla della proprietà contadina con patto Controparte_2
di riservato dominio un fondo rustico con annesso fabbricato sito in
Modena, Località Saliceta san Giuliano, meglio identificato in citazione,
corrispondendo il prezzo di Lire 72502888; che il con atto del Parte_2
21.07.2015 diveniva pieno proprietario degli immobili anzidetti;
che la
[...]
aveva acquistato i beni con Parte_3
rogito immediatamente precedente, sempre in data 24.10.1994, dai sig.ri e i quali a loro volta li avevano ricevuti dal Testimone_1 Parte_4
genitore a titolo di successione ereditaria;
che gli attori Persona_2
avevano “prenotato” in data 3.01.1991, l'acquisto di tali beni,
corrispondendo a mani dell'allora proprietario, la somma di Persona_2
2 Lire 100000000 a mezzo di bonifico bancario (a titolo di acconto); che
[...]
avendo sempre svolto attività di coltivatore diretto, si era Per_1
determinato ad acquistare il podere per cui è causa ma non avendo liquidità
aveva concordato con la figlia ed il genero, Parte_2 Parte_1
che, pur godendolo come ne fossero tutti proprietari lo sarebbero stati, dopo il riscatto del podere, in proporzione alla contribuzione corrisposta, con conseguente liquidazione in favore degli attori, di una somma di denaro,
unitamente all'intestazione di una parte del podere fino a concorrenza del valore corrisposto “in acconto”; che subito dopo l'acquisto, avvenuto a ottobre 1994, i coniugi e col benestare di Pt_1 Parte_2 Persona_1
avevano cominciato, unitamente a quest'ultimo a godere del fondo, e segnatamente della parte non abitativa (laddove il sig. godeva Persona_1
unitamente alla moglie ed al figlio della parte abitativa) con la CP_1
rassicurazione che, una volta riscattato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, la loro partecipazione avrebbe avuto formale riconoscimento;
che in particolare tra le parti era intercorso un negozio fiduciario in forza del quale si era impegnato: ad intestare, Persona_1
alla figlia e al genero, una volta decorso il trentennio del divieto di indivisibilità, la parte ad uso laboratorio e l'area cortiliva antistante, da sempre goduta dagli stessi uti dominus;
a liquidare, agli stessi una somma in danaro pari al differenziale tra il valore degli immobili che sarebbero stati loro intestati e il valore della loro partecipazione all'acquisto rispetto al
3 valore complessivo stimato dell'intero compendio;
a sottoscrivere, nelle more, i progetti e le necessarie autorizzazioni per avviare la trasformazione,
ad uso abitativo, della zona accatastata ad uso laboratorio;
che nonostante il riscatto della proprietà del fondo, il convenuto non aveva dato esecuzione al patto fiduciario ed era dunque inadempiente;
che detto patto non poteva comunque trovare applicazione essendosi i rapporti tra le parti irrimediabilmente incrinati;
che a prescindere dal patto fiduciario intervenuto tra le parti, i coniugi e erano divenuti Pt_1 Parte_2
proprietari, a titolo di usucapione, dei beni identificati al Catasto Fabbricati
del Comune di Modena, Foglio 232, Mappali 93 sub 3 e 93 sub 4; che, in ogni caso, a mezzo del bonifico bancario effettuato dagli Persona_1
attori aveva ottenuto un arricchimento senza causa.
Chiedevano al Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale: - accertato e dichiarato l'intervenuto patto fiduciario intercorso tra i signori nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
ata a San Prospero (MO) il 2.04.1954, da una parte, e il sig Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], dall'altra parte, e preso atto, degli Per_1
accadimenti verificatisi nelle more, che rendono impossibile, allo stato, dare esecuzione all'originario pactum fiduciae in tutte le sue condizioni;
-
condannare il sig. a corrispondere, ai sig.ri e Persona_1 Parte_1
in proporzione alla partecipazione all'acquisto da Parte_2
quest'ultimi effettuata, la somma di €.278.256,00, oltre interessi e
4 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via subordinata: e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -
accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto e pacifico ed esclusivo per oltre venti anni, la proprietà
dei beni posti in Comune di Modena, facenti parte del fondo con annesso fabbricato di proprietà del sig. ed attualmente distinti al Persona_1
Catasto Fabbricati del Comune di Modena a foglio 232, con i mappali 93
sub 3 et 93 sub 4, il corridoio sovrastante il fabbricato da stralciarsi dal mappale 93 sub 5, l'antistante porzione di area cortiliva e la quota proporzionale di terreno, e per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo di usucapione sottoposta al verificarsi della condizione sospensiva dello spirare del termine del vincolo trentennale di indivisibilità
del fondo oggetto di causa di cui al rogito di provenienza. In via subordinata:
nell'ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale e di accoglimento, anche solo parziale, della subordinata di usucapione, prendere atto e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno corrisposto all'allora proprietario dei beni per cui è causa, Parte_2
sig. la somma di Lire 100.000,00, quale acconto sul prezzo Persona_2
di acquisto dei beni medesimi da parte del sig - accertare e Persona_1
dichiarare l'arricchimento senza giusta causa del sig. Persona_1
5 individuato nel differenziale tra la quota di partecipazione, dei coniugi all'acquisto del compendio immobiliare per cui è causa e Persona_3
il valore dei beni dai medesimi usucapiti (€.82.312,50) condannando, il sig.
a corrispondere, ai sig.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2
un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta causa, pari alla somma di €.195.943,50 (€.278.256,00 valore della quota di partecipazione dei coniugi - €.82.312,50 quota dei beni oggetto della Persona_3
domanda di usucapione = €.195.943,50), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- e comunque, in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, sia della domanda relativa al pactum fiduciae, sia della domanda relativa all'acquisto a titolo di usucapione, accertare e dichiarare che il sig. si è arricchito, senza alcuna giusta causa e/o Persona_1
giustificato motivo, in danno dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
con conseguente corrispondente impoverimento di questi ultimi e per l'effetto, quindi, condannarlo al pagamento, in favore dei coniugi di un indennizzo, a titolo di arricchimento senza giusta Persona_3
causa, pari alla somma calcolata in proporzione tra il valore attuale dell'intero compendio immobiliare e la somma dagli stessi, in allora,
corrisposta per l'acquisto del compendio medesimo, ovvero la somma di
€.278.256,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In tutti i casi con emissione di ogni conseguente declaratoria di legge, e quant'altro di necessità
per la formalizzazione dell'intestazione al fine di procedere alla trascrizione
6 della sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge e rimborso spese generali”.
Si costituiva il quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Persona_1
In particolare, domandava “quanto alla domanda in via principale, accertato e dichiarato l'intervenuto patto fiduciario intercorso tra le parti così come rappresentato dal sig. in atti quanto a contenuto e limiti, Persona_1
nonché il vincolo di indivisibilità del bene di cui all'art. 8) del contratto di compravendita a ministero Notaio repertorio n. 1821/2968, rigettare Per_4
la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, prescritta e comunque non provata per le ragioni indicate in atti;
quanto alla domanda svolta in via subordinata rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione dell'usucapione dei beni indicati nell'atto di citazione in quanto infondata in fatto e diritto e non provata per le ragioni tutte indicate in atti;
quanto alla domanda svolta in via di ulteriore subordine accertato e dichiarato che non si verificato in capo al convenuto alcun arricchimento senza titolo, peraltro indiretto, e che, in ogni caso, il diritto all'indennizzo è prescritto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, prescritta e comunque non provata per le ragioni indicate in atti. IN OGNI CASO condannare gli esponenti al pagamento delle spese e competenza legali”.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso di in seguito a Persona_1
riassunzione, si costituivano gli eredi e Persona_1 Parte_2
(quest'ultima tramite intervento volontario).
7 Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del
14.03.2025 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via principale volta alla corresponsione agli attori, una volta preso atto dell'impossibilità di dare esecuzione in forma specifica al patto fiduciario, di una somma proporzionata alla partecipazione all'acquisto da quest'ultimi effettuata,
quantificata in €.278.256,00 (57,97 % dell'intero), si osserva quanto segue.
E' provato che:
-in data 03.01.1991 e hanno corrisposto ad Parte_1 Parte_2
la somma di £ 100.000.000 a mezzo di bonifico bancario Persona_2
con la causale acconto podere (doc. 4 CP_3 Parte_1 Parte_2
parte attrice);
- in data 13.07.1992 il sig. ha versato a propria volta al sig. Persona_1
della somma di £ 80.000.000 (doc. 04 parte convenuta); Persona_2
- in data 20.10.1994 la , Parte_3
con rogito a ministero Notaio repertorio n. 1821/2967, ha acquistato Per_4
dai sigg.ri e - che a loro volta li avevano ricevuti Testimone_1 Parte_4
in successione dalla morte del padre – i beni meglio descritti Persona_2
nell'atto introduttivo;
8 - sempre in data 20.10.1994, il sig. ha acquistato i medesimi Persona_1
beni dalla , con rogito a Parte_3
ministero Notaio repertorio n. 1821/2968 con patto di riservato Per_4
dominio;
-l'atto di compravendita finale tra la Parte_3
e il sig. del 1994 era stato quindi anticipato da acconti
[...] Parte_2
ai sigg.ri originari proprietari del fondo, in funzione di un progetto di Per_2
acquisto del podere strutturato in più fasi e in più anni.
Non è contestata dal convenuto la sussistenza di un pactum fiduciae tra
[...]
e la figlia ed il genero bensì il Per_1 Parte_5 Parte_1
suo esatto contenuto, atteso che in base alla prospettazione del convenuto il versamento della somma di £. 100.000.000 al sig. si inseriva Persona_2
in un disegno familiare di acquisto immobiliare per cui, trascorsi i termini di cui all'art. 8 del contratto di compravendita (vincolo di indivisibilità per la durata di anni trenta dal 24.10.1994), avrebbe trasferito agli Persona_1
attori (unicamente) la proprietà di una porzione di detto podere e segnatamente: porzione di laboratorio al piano terra (ex stalla); porzione di unità immobiliare cantina e ripostiglio al piano terra;
porzione di unità
immobiliare loggia al primo piano;
unità immobiliare soffitta ex fienile al primo piano, catastalmente censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Modena, al foglio 232, Mappale 93 sub 3 (laboratorio al piano terra);
Mappale 93 sub 5 (cantina e ripostiglio al piano terra e porzione di unità
9 immobiliare loggia al primo piano); Mappale 93 sub. 2 (soffitta ex fienile al primo piano).
Alla luce di tale puntuale contestazione in ordine al contenuto del pactum fiduciae occorre dunque valutare se possa dirsi provata la ricostruzione degli attori, alla stregua della quale si sarebbe obbligato, in buona Persona_1
sostanza alla liquidazione di una somma pari alla differenza tra il valore degli immobili che sarebbero stati intestati alla figlia ed al genero ed il valore della loro partecipazione all'acquisto complessivo del compendio.
Tale prova non è stata minimamente raggiunta;
nessuna scrittura ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, è stata prodotta dagli attori (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 28/01/2020) 06/03/2020, n. 6459).
Per contro, dalla documentazione in atti pare maggiormente verosimile che il patto raggiunto dalle parti implicasse unicamente un obbligo di trasferimento immobiliare, limitatamente alla parte ad uso laboratorio ed all'antistante cortile.
Come si evince dalla raccomandata del 21.03.2019 (doc. 01 parte attrice)
con cui, in nome e per conto degli attori, si richiedeva o il trasferimento dei beni indicati nella “zona adibita a stalla, fienile, cantina e locale sovrastante il porticato oltre area cortiliva adiacente posto in Comune di Modena, località
Saliceta San Giuliano”, o la liquidazione del valore di detti beni (con raccomandata del 09.05.2019, di cui al doc. 02 parte attrice veniva poi
10 reiterata la medesima istanza).
Così anche i progetti e le autorizzazioni per avviare la trasformazione ad uso abitativo della zona accatastata ad uso laboratorio (doc. 6 parte attrice),
rendono maggiormente verosimile la ricostruzione dei patti intercorsi fornita dal convenuto.
In altre parole, le richieste fatte pervenire dagli attori, riguardavano unicamente la porzione di immobile e relativo laboratorio al piano terra (ex stalla), cantina e ripostiglio al piano terra, loggia al primo piano nonché
soffitta ex fienile al primo piano.
Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla eventuale quota di spettanza degli attori nell'intero compendio, tenuto conto, peraltro, della necessità di rideterminazione alla luce del decesso di e Persona_1
dell'assunzione della qualità di erede da parte di Parte_2
(unitamente al convenuto , deve tuttavia rilevarsi come Controparte_1
parte attrice non abbia domandato l'esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. del pactum fiduciae bensì unicamente, in ragione della dedotta “impossibilità” della prestazione, che il convenuto sia condannato a corrispondere una somma proporzionale alla partecipazione degli attori all'acquisto del podere, ossia pari al 57% del valore dei beni immobili valutati tramite perizia di parte.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento della domanda così come formulata dalla parte attrice, non essendo stato provato che il
11 patto fiduciario prevedesse un obbligo di restituzione dell'intera somma corrisposta per l'acquisto del bene.
Né sarebbe possibile invocare l'impossibilità sopravvenuta di adempimento del patto, non potendo in alcun modo la mera difficoltà di dividere gli spazi comuni, asseritamente dovuta al deterioramento dei rapporti tra le parti in causa, integrare i requisiti di cui all'art. 1256 e 1218 c.c., da intendersi in maniera assoluta e rigorosa (ricorre impossibilità della prestazione in presenza di un ostacolo tale da impedire la prestazione in modo assoluto ed oggettivo, cfr. Cassaz. n. 2691/1987; Cassaz. 3844/1980; C. 845/1979).
La domanda di pagamento di una somma di denaro in proporzione alla partecipazione all'acquisto dell'intero podere va disattesa anche in ragione della considerazione che essa implicherebbe un totale stravolgimento della domanda così come formulata;
più nel dettaglio, la corresponsione da parte degli attori della somma di £ 100.000.000 non sarebbe inquadrabile in un pactum fiduciae bensì sarebbe più propriamente qualificabile a titolo di mutuo per l'acquisto dell'intero podere con la conseguenza che, in difetto della prova rigorosa dell'esistenza del contratto di mutuo e del conseguente obbligo di restituzione, la domanda non sarebbe meritevole di accoglimento.
Si aggiunga che la corresponsione della somma di cui si pretende la restituzione è avvenuta nei confronti di soggetto del tutto estraneo al preteso patto fiduciario, ovvero al sig. (al quale erano poi succeduti i Persona_2
12 figli e che a propria volta avevano trasferito il Parte_4 Testimone_1
bene alla per Formazione della Proprietà contadina che aveva poi Pt_3
alienato il bene al sig. . Persona_1
Infondata è altresì la domanda svolta in via subordinata ad accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni, in virtù del possesso continuato, manifesto pacifico ed esclusivo per oltre 20 anni.
Anche a prescindere dalla circostanza che la parte insta Parte_5
per l'usucapione di un bene che è divenuto (pro quota) di sua proprietà in forza di successione ereditaria, con conseguente (almeno parziale)
cessazione della materia del contendere, dirimente deve ritenersi la circostanza che gli stessi attori nell'atto introduttivo hanno dedotto di non essersi più recati- a seguito delle vicende oggetto di causa, ossia da maggio del 2013 - nei luoghi per cui è causa;
con la conseguenza che è preclusa dalle stesse allegazioni degli attori la prova di un possesso dei cespiti immobiliari,
utile ai fini dell'usucapione.
Nessuna prova è poi stata fornita circa le modalità di tale preteso possesso,
ovvero che lo stesso abbia i connotati di esclusività, pienezza pubblicità e pacificità; né sono stati articolati idonei e specifici mezzi di prova al riguardo.
Anche tale domanda proposta in via subordinata deve dunque essere disattesa.
Venendo infine alla domanda proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. giova ricordare che l'azione generale di
13 arricchimento è una azione autonoma e può essere esperita soltanto nell'ipotesi in cui manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito.
La giurisprudenza ha sempre evitato di fornire una nozione generale di mancanza di giusta causa, limitandosi ad affermare che si ha ingiustificato arricchimento se il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Pertanto, quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. VI, n. 12405/2020).
Nel caso di specie poi, si è in presenza di una fattispecie “arricchimento indiretto” che si verifica quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto.
Ora, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno
14 dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 22/10/2021, n. 29672).
Nel caso che ci occupa gli attori hanno corrisposto £ 100.000.000 ad Per_2
e non ad si tratta quindi di una ipotesi di
[...] Persona_1
arricchimento indiretto, non conseguito a titolo gratuito o di mero fatto, ma in forza di specifico accordo tra le parti con conseguente inammissibilità
dell'azione nei confronti del terzo beneficiario Persona_1
Per le ragioni sopra esposte, tutte le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in Euro 8500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Modena, 30/09/2025
15 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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