Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 351
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impugnabilità delle comunicazioni di annullamento effetti opzione cessione credito

    La Corte ritiene che gli atti impugnati siano emessi nell'esercizio del potere di controllo ex art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 e che il loro esito negativo impedisca l'efficacia dell'opzione per la cessione del credito, configurandosi come diniego di agevolazioni tributarie devolvibili alla cognizione degli organi del contenzioso tributario.

  • Rigettato
    Legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria nel merito

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prova sufficiente dell'esecuzione dei lavori anche da parte della Resistente_1 S.r.l. e che la documentazione prodotta dal condominio dimostri l'esclusività dell'esecuzione dei lavori da parte della Società_1 S.r.l. in regime di subappalto, con la Resistente_1 S.r.l. che ha svolto il ruolo di contraente generale.

  • Rigettato
    Infondatezza appello principale

    La Corte rigetta l'appello principale, confermando implicitamente la sentenza di primo grado. La richiesta di proroga del termine di utilizzo del credito non è esplicitamente accolta o respinta nel dispositivo, ma è implicito che, con la conferma della legittimità dell'operato del condominio, il credito possa essere utilizzato.

  • Accolto
    Riforma compensazione spese di primo grado

    La Corte accoglie l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado e condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di primo grado, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, in applicazione del criterio della soccombenza.

  • Rigettato
    Temerarietà dell'appello

    La Corte respinge la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenendo che difetti il requisito della temerarietà, non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nell'operato dell'ufficio, data la novità delle norme e la mancanza di consolidati orientamenti giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dei provvedimenti

    La Corte rigetta l'appello principale nel merito, ritenendo che le contestazioni dell'ufficio non siano provate. Non viene esplicitamente affrontata la questione della carenza di motivazione come motivo autonomo di accoglimento dell'appello incidentale, ma la decisione sul merito implica che le ragioni dell'ufficio non fossero fondate.

  • Accolto
    Rifusione spese del grado d'appello

    La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 7.500,00 oltre accessori di legge, in applicazione del criterio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 351
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 351
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo