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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
N. 4013/2024 R.G.A.C.
Udienza del 27 giugno 2025
Sono presenti l'avv. Marco De Chiara per delega dell'avv. Alfredo
Guarino per parte attrice e per parte convenuta l'avv. Rosario Puopolo.
L'avv. De Chiara si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate rappresentando, quanto alla proposta conciliativa formulata in sede di mediazione, che la stessa non era economicamente soddisfacente, non essendo la somma offerta pari ad un terzo del valore dell'appartamento e, altresì, aggiungendo che la somma non era comprensiva di accessori e che neppure erano stati indicati i termini del pagamento.
L'avv. Puopolo si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e, in particolare, al contenuto della propria memoria conclusionali.
L'avv. De Chiara impugna e contesta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, a tanto autorizzato dalle parti, dà lettura in pubblica udienza della sentenza che segue.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Roberta De
Luca, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4031 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] a C.F._1 Parte_2
Cremano l'8.7.2003 ( ), rappresentate e difese C.F._2 dall'avv. Alfredo Guarino, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia 90, giusta procura in atti.
ATTORI
E
nato a [...] il [...] CP_1
) e nato a [...] C.F._3 CP_2
l'8.7.1971 ), e, per esso, il tutore sig. C.F._4 Per_1
), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
Rosario Puopolo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli, alla Calata San Marco 13, giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: azione di rivendicazione e risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio e , esponendo che:
[...] CP_1 CP_2
- quali eredi legittime del sig. deceduto il Persona_2
28.1.2019 (rispettivamente coniuge e figlia), queste erano comproprietarie della quota di 1/3 dell'immobile sito in Napoli, Corso
Sirena 85, unitamente ai convenuti, fratelli del de cuius, e titolari ciascuno della quota di 1/3 a seguito dell'apertura della successione del loro genitore in data 2.8.1992;
- l'immobile era abitato dai convenuti, i quali rifiutavano di ospitare in casa le attrici, impedendo di fatto che queste potessero godere del bene ai sensi dell'art. 1102 c.c., benché l'immobile consenta un uso promiscuo di tutti i comproprietari.
Chiedevano pertanto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare la loro qualità di comproprietarie del predetto immobile;
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag.
3 - condannare i convenuti a consentire il godimento anche ad opera delle attrici;
- condannare i convenuti al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, quantificato in € 3.900,00, quale somma risultante dal valore locativo del bene (450 € mensili), diviso per la quota di 1/3 e moltiplicato per il numero di mesi intercorsi tra la richiesta delle attrici di accedere all'immobile e la domanda (dal dicembre 2021).
3. Si costituivano in giudizio i convenuti e - CP_1 CP_2 quest'ultimo in persona del suo tutore in virtù del Persona_1
decreto di interdizione del Tribunale di Napoli del 20.12.2004 – i quali, in via preliminare, formulavano eccezione di giudicato esterno per essere la medesima domanda stata già proposta e rigettata dall'ordinanza del 27.10.2023 del Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al R.G. 113/2023, ordinanza avverso la quale le attrici proponevano atto di appello con notifica del 21.11.2023, ma poi non iscrivevano la causa a ruolo, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
Nel merito, i convenuti eccepivano la mancanza di prova in ordine all'acquisto delle attrici della quota iure hereditatis, nonché
l'insussistenza dei presupposti per un diritto di abitare la casa non già quale comproprietarie, ma quale coniuge superstite ai sensi dell'art. 540
c.c., in quanto esso opererebbe solo laddove la casa familiare sia di proprietà esclusiva del coniuge defunto, oppure quale coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di separazione ex art. 337 sexies c.c., in quanto a seguito della separazione le attrici avevano smesso di abitare nella casa familiare ed avevano trovato un nuovo alloggio.
In via subordinata, in relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, i convenuti spiegavano eccezione riconvenzionale di compensazione per la presenza di contro crediti relativi alle spese di manutenzione del predetto immobile e le spese funerarie e cimiteriali del defunto padre.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 4 4. Alla prima udienza di comparizione il 13.9.2024 veniva rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e la causa veniva rinviata per l'udienza del 3.6.2025, all'esito della quale il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il
27.6.2025 l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
5. La domanda principale di rivendica va rigettata in rito in quanto è fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti. Ad essa segue il rigetto nel merito della domanda accessoria di risarcimento del danno per difetto di prova del diritto leso.
5.1. Ai fini della verifica sulla sussistenza di un giudicato esterno, ostativo ai sensi dell'art. 2909 c.c. di una seconda pronuncia nel merito della domanda, va confrontato il decisum del provvedimento giudiziale passato in giudicato nel primo giudizio con la domanda proposta nel secondo giudizio: qualora vi sia precisa identità oggettiva e soggettiva tra i suddetti riferimenti, allora il giudice è tenuto a rigettare la domanda in rito in virtù dell'art. 2909 c.c.
Il primo termine di paragone è rappresentato dalla ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli in data 27.10.2023, nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C. 113/2023, provvedimento che risulta passato in giudicato per espressa ammissione di parte attrice, che nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto di aver notificato l'atto di citazione in appello ma di non aver iscritto a ruolo la causa, lasciando estinguere il giudizio con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (art. 338 c.p.c.).
Come può constatarsi dalla motivazione della predetta ordinanza, le attrici avevano richiesto: accertare e dichiarare la comproprietà di 1/3 dell'immobile sito in Napoli, Corso Sirena 85, in virtù dell'apertura della successione del loro de cuius , con conseguente Persona_2 condanna dei medesimi resistenti a consentire l'accesso nell'appartamento.
Tale domanda, qualificata nell'ordinanza come domanda di rivendicazione della quota di comproprietà con conseguente richiesta di n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 5 restituzione, veniva dal Tribunale rigettata nel merito, per difetto di prova sulla effettiva titolarità dell'immobile.
Orbene, nel presente giudizio risulta presentata una domanda dall'identico tenore rispetto a quella già proposta e rigettata, avendo anche in questa sede le attrici richiesto di accertare la propria qualità di comproprietarie della quota di 1/3 del predetto immobile e di condannare i resistenti a consentire l'uso promiscuo, salvo aggiungere in questa sede la domanda accessoria di risarcimento del danno da occupazione.
Sussiste pertanto una perfetta identità tra la prima domanda, per come proposta e decisa dal provvedimento passato in giudicato, e quella odierna: le parti sono le stesse;
la causa petendi è sempre fondata sul diritto di comproprietà; il petitum consiste nell'accertamento del diritto e nella condanna alla riespansione del godimento.
Né risultano dedotti fattori nuovi, maturati successivamente alla formazione del giudicato, che abbiano inciso sulla struttura del diritto azionato.
Tanto è sufficiente per giustificare il rigetto in rito della domanda principale di rivendica e restituzione del bene.
5.2. A nulla rilevano i riferimenti a diritti di diversa natura (come quello di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. o quello di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.), che sono stati evocati a puro scopo preventivo dalla difesa dei convenuti, ma non costituiscono oggetto del presente giudizio, come peraltro ha espressamente chiarito l'attore nella prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c. (“la domanda fatta valere nel presente giudizio attiene, com'è di tutta evidenza, al titolo e della sig.ra e della sig.ra di Pt_1 Per_1 comproprietarie, iure hereditatis”).
Infondate sono poi le ulteriori deduzioni della difesa delle attrici svolte nella medesima memoria e variamente argomentate, secondo cui:
- il giudice del primo giudizio avrebbe rigettato per carenza di presupposto processuale e non per una valutazione di merito che abbia accertato la carenza del diritto delle istanti. Trattasi di argomentazione n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 6 infondata in quanto il rigetto è avvenuto per difetto di prova e, dunque, per la insussistenza nel merito del diritto azionato;
- la prima pronuncia è avvenuta all'esito di un procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., del tutto diverso dal presente giudizio ordinario. Trattasi di argomentazione ugualmente infondata in quanto il legislatore espressamente prevedeva all'art. 702 quater che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pur non avendo la veste di sentenza, produce gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.;
- la domanda odierna sarebbe diversa in quanto solo nel presente giudizio le attrici hanno specificato di: aver compiuto l'atto di accettazione dell'eredità; essere in situazione di difficoltà economica;
aver precisato che la coabitazione può avvenire assegnando loro la stanza indicata nella relazione in atti. Trattasi di circostanze fattuali del tutto inconferenti rispetto alla struttura del diritto azionato, che è sempre quello di (com)proprietà dell'immobile, diritto peraltro autodeterminato e quindi indifferente rispetto alle eventuali modifiche del titolo d'acquisto azionato (modifica peraltro qui neppure avvenuta, dal momento che risulta fondata sempre sull'acquisto ereditario).
5.3. L'unica differenza tra i due giudizi risulta essere la domanda di risarcimento del danno, proposta unicamente nel presente giudizio, ma comunque fondata sulla lesione del diritto di proprietà e sulla richiesta di ottenere il risarcimento da mancato godimento del bene, commisurato al valore locativo.
Come anticipato, tale domanda va rigettata non in quanto coperta dal giudicato, ma in quanto infondata nel merito, dal momento che la preclusione all'accertamento della sussistenza del diritto di proprietà determina di conseguenza la mancanza di uno dei presupposti dell'azione risarcitoria promossa, ossia il diritto leso.
È infatti pacifico che il giudicato possa esplicare i propri effetti non solo quando tra i diritti azionati nei diversi giudizi vi è un rapporto di totale identità (come è il caso della domanda principale di rivendica), ma anche quando tra gli stessi vi è un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, nel senso che l'accertamento sulla situazione pregiudiziale n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 7 (nel caso di specie, l'assenza della proprietà), dev'essere recepito nel giudizio sulla situazione dipendente (nel caso di specie, il risarcimento del danno da lesione della proprietà), pur non potendo invece operare il giudicato nella situazione inversa (ove il giudicato si è formato sulla situazione dipendente, e l'azione viene promossa sulla situazione pregiudiziale), in virtù del disposto dell'art. 34 c.p.c. (cfr., ad es.
Cassazione civ., sez. III, 20.02.2013, n. 4241).
In mancanza di prova sul diritto di proprietà, di conseguenza, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da lesione della stessa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si determinano d'ufficio, in forma dei parametri introdotti dal DM 55/14 e modificati dal DM
147/2022, in € 4.344,00, valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi del giudizio e per la fase di negoziazione nel procedimento di mediazione obbligatoria, senza decurtazione alcuna stante la decisione anche nel merito sulle domande proposte, tenuto conto di un valore della controversia di € 28.518,00 (rendita catastale risultante dalla visura in atti di € 369,27, diviso la quota di 1/3 e moltiplicato per duecento ex art. 15 c.p.c., sommato ex art. 10 c.p.c. alla somma di € 3.900,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
6.1. A causa del comportamento processuale delle attrici, sussistono i presupposti per emettere d'ufficio una duplice condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 e co. 4, c.p.c.: è infatti evidente la colpa grave - se non la mala fede - nell'aver deciso di proporre una domanda avente un oggetto identico rispetto a quella già proposta e rigettata dal Tribunale
a distanza di neppure due anni, tenuto in considerazione che la difesa delle attrici, in spregio alle regole processuali che governano il passaggio in giudicato dei provvedimenti, ha espressamente dichiarato di aver preferito reiterare la domanda, piuttosto che proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto per carenza di prova, al fine di “poter disporre della documentazione che nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. era
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 8 stata necessaria per coltivare la domanda” (cfr., pag. 3, prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Ai fini della relativa liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570). Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. può essere quantificata in misura pari alla metà di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.
6.2. Per le medesime ragioni, si procede con separato decreto alla revoca del patrocinio a spese dello stato per manifesta infondatezza della domanda (art. 74, co. 2, D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di rivendicazione e di godimento promiscuo dell'immobile sito in Napoli al Corso Sirena n. 85, isolato F, scala P, int. 152, piano 5°;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna le attrici e in solido al pagamento, Parte_1 Parte_2
in favore dei convenuti e delle spese del CP_2 CP_1
presente giudizio che liquida in € 4.344,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), oltre che dell'ulteriore importo di € 2.172,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
4) condanna le attrici e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il Giudice
dott.ssa Roberta De Luca
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo
ufficio.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 10
6 SEZIONE CIVILE
N. 4013/2024 R.G.A.C.
Udienza del 27 giugno 2025
Sono presenti l'avv. Marco De Chiara per delega dell'avv. Alfredo
Guarino per parte attrice e per parte convenuta l'avv. Rosario Puopolo.
L'avv. De Chiara si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate rappresentando, quanto alla proposta conciliativa formulata in sede di mediazione, che la stessa non era economicamente soddisfacente, non essendo la somma offerta pari ad un terzo del valore dell'appartamento e, altresì, aggiungendo che la somma non era comprensiva di accessori e che neppure erano stati indicati i termini del pagamento.
L'avv. Puopolo si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e, in particolare, al contenuto della propria memoria conclusionali.
L'avv. De Chiara impugna e contesta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, a tanto autorizzato dalle parti, dà lettura in pubblica udienza della sentenza che segue.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Roberta De
Luca, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4031 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] a C.F._1 Parte_2
Cremano l'8.7.2003 ( ), rappresentate e difese C.F._2 dall'avv. Alfredo Guarino, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia 90, giusta procura in atti.
ATTORI
E
nato a [...] il [...] CP_1
) e nato a [...] C.F._3 CP_2
l'8.7.1971 ), e, per esso, il tutore sig. C.F._4 Per_1
), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
Rosario Puopolo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli, alla Calata San Marco 13, giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: azione di rivendicazione e risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio e , esponendo che:
[...] CP_1 CP_2
- quali eredi legittime del sig. deceduto il Persona_2
28.1.2019 (rispettivamente coniuge e figlia), queste erano comproprietarie della quota di 1/3 dell'immobile sito in Napoli, Corso
Sirena 85, unitamente ai convenuti, fratelli del de cuius, e titolari ciascuno della quota di 1/3 a seguito dell'apertura della successione del loro genitore in data 2.8.1992;
- l'immobile era abitato dai convenuti, i quali rifiutavano di ospitare in casa le attrici, impedendo di fatto che queste potessero godere del bene ai sensi dell'art. 1102 c.c., benché l'immobile consenta un uso promiscuo di tutti i comproprietari.
Chiedevano pertanto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare la loro qualità di comproprietarie del predetto immobile;
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag.
3 - condannare i convenuti a consentire il godimento anche ad opera delle attrici;
- condannare i convenuti al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, quantificato in € 3.900,00, quale somma risultante dal valore locativo del bene (450 € mensili), diviso per la quota di 1/3 e moltiplicato per il numero di mesi intercorsi tra la richiesta delle attrici di accedere all'immobile e la domanda (dal dicembre 2021).
3. Si costituivano in giudizio i convenuti e - CP_1 CP_2 quest'ultimo in persona del suo tutore in virtù del Persona_1
decreto di interdizione del Tribunale di Napoli del 20.12.2004 – i quali, in via preliminare, formulavano eccezione di giudicato esterno per essere la medesima domanda stata già proposta e rigettata dall'ordinanza del 27.10.2023 del Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al R.G. 113/2023, ordinanza avverso la quale le attrici proponevano atto di appello con notifica del 21.11.2023, ma poi non iscrivevano la causa a ruolo, con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
Nel merito, i convenuti eccepivano la mancanza di prova in ordine all'acquisto delle attrici della quota iure hereditatis, nonché
l'insussistenza dei presupposti per un diritto di abitare la casa non già quale comproprietarie, ma quale coniuge superstite ai sensi dell'art. 540
c.c., in quanto esso opererebbe solo laddove la casa familiare sia di proprietà esclusiva del coniuge defunto, oppure quale coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di separazione ex art. 337 sexies c.c., in quanto a seguito della separazione le attrici avevano smesso di abitare nella casa familiare ed avevano trovato un nuovo alloggio.
In via subordinata, in relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, i convenuti spiegavano eccezione riconvenzionale di compensazione per la presenza di contro crediti relativi alle spese di manutenzione del predetto immobile e le spese funerarie e cimiteriali del defunto padre.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 4 4. Alla prima udienza di comparizione il 13.9.2024 veniva rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e la causa veniva rinviata per l'udienza del 3.6.2025, all'esito della quale il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il
27.6.2025 l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
5. La domanda principale di rivendica va rigettata in rito in quanto è fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti. Ad essa segue il rigetto nel merito della domanda accessoria di risarcimento del danno per difetto di prova del diritto leso.
5.1. Ai fini della verifica sulla sussistenza di un giudicato esterno, ostativo ai sensi dell'art. 2909 c.c. di una seconda pronuncia nel merito della domanda, va confrontato il decisum del provvedimento giudiziale passato in giudicato nel primo giudizio con la domanda proposta nel secondo giudizio: qualora vi sia precisa identità oggettiva e soggettiva tra i suddetti riferimenti, allora il giudice è tenuto a rigettare la domanda in rito in virtù dell'art. 2909 c.c.
Il primo termine di paragone è rappresentato dalla ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli in data 27.10.2023, nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C. 113/2023, provvedimento che risulta passato in giudicato per espressa ammissione di parte attrice, che nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto di aver notificato l'atto di citazione in appello ma di non aver iscritto a ruolo la causa, lasciando estinguere il giudizio con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (art. 338 c.p.c.).
Come può constatarsi dalla motivazione della predetta ordinanza, le attrici avevano richiesto: accertare e dichiarare la comproprietà di 1/3 dell'immobile sito in Napoli, Corso Sirena 85, in virtù dell'apertura della successione del loro de cuius , con conseguente Persona_2 condanna dei medesimi resistenti a consentire l'accesso nell'appartamento.
Tale domanda, qualificata nell'ordinanza come domanda di rivendicazione della quota di comproprietà con conseguente richiesta di n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 5 restituzione, veniva dal Tribunale rigettata nel merito, per difetto di prova sulla effettiva titolarità dell'immobile.
Orbene, nel presente giudizio risulta presentata una domanda dall'identico tenore rispetto a quella già proposta e rigettata, avendo anche in questa sede le attrici richiesto di accertare la propria qualità di comproprietarie della quota di 1/3 del predetto immobile e di condannare i resistenti a consentire l'uso promiscuo, salvo aggiungere in questa sede la domanda accessoria di risarcimento del danno da occupazione.
Sussiste pertanto una perfetta identità tra la prima domanda, per come proposta e decisa dal provvedimento passato in giudicato, e quella odierna: le parti sono le stesse;
la causa petendi è sempre fondata sul diritto di comproprietà; il petitum consiste nell'accertamento del diritto e nella condanna alla riespansione del godimento.
Né risultano dedotti fattori nuovi, maturati successivamente alla formazione del giudicato, che abbiano inciso sulla struttura del diritto azionato.
Tanto è sufficiente per giustificare il rigetto in rito della domanda principale di rivendica e restituzione del bene.
5.2. A nulla rilevano i riferimenti a diritti di diversa natura (come quello di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. o quello di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.), che sono stati evocati a puro scopo preventivo dalla difesa dei convenuti, ma non costituiscono oggetto del presente giudizio, come peraltro ha espressamente chiarito l'attore nella prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c. (“la domanda fatta valere nel presente giudizio attiene, com'è di tutta evidenza, al titolo e della sig.ra e della sig.ra di Pt_1 Per_1 comproprietarie, iure hereditatis”).
Infondate sono poi le ulteriori deduzioni della difesa delle attrici svolte nella medesima memoria e variamente argomentate, secondo cui:
- il giudice del primo giudizio avrebbe rigettato per carenza di presupposto processuale e non per una valutazione di merito che abbia accertato la carenza del diritto delle istanti. Trattasi di argomentazione n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 6 infondata in quanto il rigetto è avvenuto per difetto di prova e, dunque, per la insussistenza nel merito del diritto azionato;
- la prima pronuncia è avvenuta all'esito di un procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., del tutto diverso dal presente giudizio ordinario. Trattasi di argomentazione ugualmente infondata in quanto il legislatore espressamente prevedeva all'art. 702 quater che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pur non avendo la veste di sentenza, produce gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.;
- la domanda odierna sarebbe diversa in quanto solo nel presente giudizio le attrici hanno specificato di: aver compiuto l'atto di accettazione dell'eredità; essere in situazione di difficoltà economica;
aver precisato che la coabitazione può avvenire assegnando loro la stanza indicata nella relazione in atti. Trattasi di circostanze fattuali del tutto inconferenti rispetto alla struttura del diritto azionato, che è sempre quello di (com)proprietà dell'immobile, diritto peraltro autodeterminato e quindi indifferente rispetto alle eventuali modifiche del titolo d'acquisto azionato (modifica peraltro qui neppure avvenuta, dal momento che risulta fondata sempre sull'acquisto ereditario).
5.3. L'unica differenza tra i due giudizi risulta essere la domanda di risarcimento del danno, proposta unicamente nel presente giudizio, ma comunque fondata sulla lesione del diritto di proprietà e sulla richiesta di ottenere il risarcimento da mancato godimento del bene, commisurato al valore locativo.
Come anticipato, tale domanda va rigettata non in quanto coperta dal giudicato, ma in quanto infondata nel merito, dal momento che la preclusione all'accertamento della sussistenza del diritto di proprietà determina di conseguenza la mancanza di uno dei presupposti dell'azione risarcitoria promossa, ossia il diritto leso.
È infatti pacifico che il giudicato possa esplicare i propri effetti non solo quando tra i diritti azionati nei diversi giudizi vi è un rapporto di totale identità (come è il caso della domanda principale di rivendica), ma anche quando tra gli stessi vi è un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, nel senso che l'accertamento sulla situazione pregiudiziale n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 7 (nel caso di specie, l'assenza della proprietà), dev'essere recepito nel giudizio sulla situazione dipendente (nel caso di specie, il risarcimento del danno da lesione della proprietà), pur non potendo invece operare il giudicato nella situazione inversa (ove il giudicato si è formato sulla situazione dipendente, e l'azione viene promossa sulla situazione pregiudiziale), in virtù del disposto dell'art. 34 c.p.c. (cfr., ad es.
Cassazione civ., sez. III, 20.02.2013, n. 4241).
In mancanza di prova sul diritto di proprietà, di conseguenza, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da lesione della stessa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si determinano d'ufficio, in forma dei parametri introdotti dal DM 55/14 e modificati dal DM
147/2022, in € 4.344,00, valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi del giudizio e per la fase di negoziazione nel procedimento di mediazione obbligatoria, senza decurtazione alcuna stante la decisione anche nel merito sulle domande proposte, tenuto conto di un valore della controversia di € 28.518,00 (rendita catastale risultante dalla visura in atti di € 369,27, diviso la quota di 1/3 e moltiplicato per duecento ex art. 15 c.p.c., sommato ex art. 10 c.p.c. alla somma di € 3.900,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
6.1. A causa del comportamento processuale delle attrici, sussistono i presupposti per emettere d'ufficio una duplice condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 e co. 4, c.p.c.: è infatti evidente la colpa grave - se non la mala fede - nell'aver deciso di proporre una domanda avente un oggetto identico rispetto a quella già proposta e rigettata dal Tribunale
a distanza di neppure due anni, tenuto in considerazione che la difesa delle attrici, in spregio alle regole processuali che governano il passaggio in giudicato dei provvedimenti, ha espressamente dichiarato di aver preferito reiterare la domanda, piuttosto che proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto per carenza di prova, al fine di “poter disporre della documentazione che nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. era
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 8 stata necessaria per coltivare la domanda” (cfr., pag. 3, prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Ai fini della relativa liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570). Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. può essere quantificata in misura pari alla metà di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.
6.2. Per le medesime ragioni, si procede con separato decreto alla revoca del patrocinio a spese dello stato per manifesta infondatezza della domanda (art. 74, co. 2, D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di rivendicazione e di godimento promiscuo dell'immobile sito in Napoli al Corso Sirena n. 85, isolato F, scala P, int. 152, piano 5°;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna le attrici e in solido al pagamento, Parte_1 Parte_2
in favore dei convenuti e delle spese del CP_2 CP_1
presente giudizio che liquida in € 4.344,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), oltre che dell'ulteriore importo di € 2.172,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
4) condanna le attrici e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.
n. 4031/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il Giudice
dott.ssa Roberta De Luca
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo
ufficio.
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