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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1087/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati: composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3645/2024, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scalmanini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dei motivi d'appello rappresentati ed in totale riforma dell'impugnata decisione, fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., esperiti gli incombenti di rito, accogliere le eccezioni ed istanze già formulate da nel primo grado del giudizio e pertanto, dichiarare inammissibili e/o Pt_1 respingere tutte le domande formulate dalla sig.a nel primo grado del CP_1 giudizio nei confronti di in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in Pt_1 diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio, come per legge”.
Appellata: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigettare l'appello proposto da Controparte_2
, perché infondato in fatto e in diritto, e
[...] confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, n. 3645/2024 pubblicata in data 16.9.2024, con eventuale sola rideterminazione dell'indennizzo dovuto alla dott.ssa a titolo di danno CP_1 permanente, tenuto conto della rivalutazione complessiva dovuta di cui alle norme citate al punto ii) dei motivi di rigetto;
2. con vittoria di competenze professionali da determinarsi sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per il presente grado di appello da distrarsi in favore dell'avv. Paolo M. Angelone che si dichiara antistatario;
3. con sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8308/2023
R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara che la CP_1 Pt_1 ricorrente in data 23 settembre 2020 ha subito un infortunio in occasione di lavoro nonché la sussistenza di postumi invalidanti a carico della stessa tali da determinarne un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari all'8% e, per
l'effetto: condanna a corrispondere alla ricorrente il conseguente indennizzo in Pt_1 capitale dovuto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 e di importo pari a euro €
9.811,86, nonché la somma di € 345,51 per cure mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' al pagamento in favore Pt_1 della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente in capo all' ”. Pt_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: CP_1
- di essere dipendente dell' in Controparte_3 Parte_2 forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 17 settembre 2012 con qualifica di Funzionario Doganale Area III/F6;
- che a partire dall'11 marzo 2020, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con nota prot. 3514/RI era stato attivato lo smart working, con svolgimento della prestazione presso il domicilio;
pag. 2/11 - di avere svolto anche in data 23 settembre 2020 l'attività lavorativa in smart working, presso la propria abitazione in Milano, e di aver avvertito l' , con email delle ore 11:38, come da Controparte_4 procedura, di doversi assentare dalle 12:15 al fine di poter ritirare la figlia minore (di anni sette) da scuola;
- di essere pertanto uscita di casa alle ore 12:15 per andare a ritirare la figlia frequentante la scuola primaria “ , distante dall'abitazione Per_1 circa 1,6 km, percorsi a piedi;
- di essere rovinata improvvisamente al suolo, durante il percorso a piedi, alle ore 12:20/12:25 circa, provocandosi una distorsione al piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro;
- di avere denunciato l'infortunio sul lavoro, ma che, nonostante il grave trauma subito e l'evidente collegamento con lo svolgimento della prestazione lavorativa, in data 13 marzo 2021 l' aveva definito Pt_1 negativamente l'infortunio con la seguente motivazione: “l'infortunio viene definito negativamente in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”;
- di avere proposto il 23 aprile 2021 ricorso contro la definizione negativa della domanda di infortunio, anch'esso riscontrato negativamente dall' in data 18 marzo 2022, utilizzando identica motivazione del CP_2 primo rigetto;
tanto premesso, richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'infortunio in itinere è ricompreso nella tutela anche nell'ipotesi in cui il Pt_1 lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali, nonché la circolare n. 62/2014, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Pt_1 accertare e dichiarare che la dott.ssa in data 23 settembre 2020 ha CP_1 subito un infortunio in occasione di lavoro nonché la sussistenza di postumi invalidanti
a carico della stessa tali da determinarne, un'inabilità temporanea di 867 giorni nonché un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 9% … e, per
l'effetto,
b. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere alla ricorrente il conseguente indennizzo in capitale dovuto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 e di importo pari a Euro 10.766,46….;
c. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere alla dott.ssa , per il periodo dal 23 settembre 2020 sino alla CP_1 data dal 10 febbraio 2023, l'importo di Euro 71.519,58 a titolo di indennità giornaliera da inabilità temporanea per infortunio (ovvero la somma diversa ritenuta di giustizia), nonché l'importo di Euro 345,61 a titolo di rimborso delle spese per farmici e ausili infortunio (ovvero la somma diversa ritenuta di giustizia)….”.
pag. 3/11 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Dopo la rinuncia della ricorrente alla domanda di indennità per invalidità temporanea, il Tribunale, all'esito di CTU medico-legale, ha accolto la domanda di indennizzo del danno biologico e di rimborso delle spese mediche conseguenti all'infortunio. Richiamata ex art. 118 disp att. c.p.c. l'ordinanza n. 18659 dell'8 settembre
2020 della Suprema Corte ed evidenziato che “il lavoratore, secondo la Suprema Corte,
è […] tutelato tutte le volte in cui si allontani dall'azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell'attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi”, il giudice di prime cure ha osservato che, nel caso oggetto di controversia, “il permesso è stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola
[…]: la temporanea sospensione dell'attività lavorativa si ricollega, quindi, all'adempimento dei doveri genitoriali ed è pienamente indennizzabile alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte […]. Non è contestata, d'altra parte, alcuna anomala deviazione dal percorso indicato in ricorso tra l'abitazione della ricorrente e la scuola”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidandosi a due motivi. Pt_1
Con il primo motivo, in punto di an debeatur, denuncia illogicità, contraddittorietà, contrarietà della motivazione ai principi normativi vigenti.
Deduce che il sinistro occorso a “non appartiene alla fattispecie CP_1 dell'infortunio in itinere e, pertanto, non è disciplinato dall'art. 12 d.L.vo n.38/2000”. Evidenzia che l'infortunio in itinere è tale quando si verifica nel tragitto obbligato tra la dimora abituale del lavoratore ed il luogo di lavoro, sia in andata sia in ritorno, e che il 23 settembre 2020 stava lavorando in smart working CP_1 presso la propria abitazione, sicché nessun tragitto di andata e ritorno da casa al luogo di lavoro poteva essere percorso, stante la coincidenza dei due luoghi. Osserva, altresì, che la lavoratrice aveva chiesto un permesso per andare a prendere la figlia a scuola e pertanto, nell'ottica del gravame, una volta chiesto ed ottenuto il permesso di assentarsi dal lavoro, nessuna occasione di lavoro risultava configurabile nelle attività compiute dalla lavoratrice al di fuori dell'ambiente lavorativo. In relazione agli infortuni in itinere – sottolinea parte appellante – l'occasione di lavoro si identifica con l'obbligatorietà del percorso che il lavoratore deve fare per recarsi dal proprio domicilio abituale al luogo di lavoro e viceversa: il tragitto domicilio abituale/luogo di lavoro, in quanto necessitato dall'attività lavorativa, integra l'occasione di lavoro. Per converso, i sinistri che si verifichino durante il tragitto percorso dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro da una località diversa dal domicilio abituale pag. 4/11 non integrano, ad avviso di parte appellante, la fattispecie dell'infortunio in itinere, difettando l'obbligatorietà del percorso e, conseguentemente, l'occasione di lavoro.
Con il secondo motivo, articolato in più punti, l' censura la sentenza di Pt_1 primo grado in ordine al quantum debeatur, denunciando illogicità e contrarietà della motivazione ai principi normativi vigenti.
Sotto un primo profilo l' si duole della quantificazione dell'ammontare CP_2 dell'indennizzo per danno biologico, liquidato dal primo giudice in € 9.811,86, osservando che le ultime tabelle (in ordine cronologico) approvate in attuazione dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 risalgono al 2019 ed associano ad un danno biologico dell'8% (accertato dalla CTU medico-legale) in una persona di età compresa tra i 46 ed i 50 anni (quale , che all'epoca del sinistro aveva 46 anni CP_1 compiuti) un indennizzo dell'importo complessivo di € 8.863,08.
Precisa che, anche applicando i coefficienti di rivalutazione succedutisi all'evento, non sarebbe comunque possibile addivenire all'importo liquidato dal giudice di prime cure.
Sotto ulteriore profilo, lamenta di essere stato condannato a rimborsare le spese sostenute da per cure mediche, senza che la motivazione della CP_1 sentenza rechi argomenti a sostegno di tale statuizione.
Deduce che le spese che l' è stato condannato a rimborsare non sono CP_2 oggetto di copertura assicurativa, in quanto nessuna norma di legge ne prevede il rimborso a suo carico.
Si duole poi dell'omessa liquidazione delle spese di lite in proprio favore, a seguito della rinuncia di , intervenuta in corso di giudizio, alla domanda di CP_1 indennizzo dell'inabilità temporanea, del valore dichiarato di € 71.519,58.
Evidenzia che nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio il giudice deve liquidare le spese di lite ex art. 306, ultimo comma, c.p.c. e che la rinuncia all'azione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda, con tutte le conseguenze del caso in punto spese di lite.
Per altro verso, parte appellante censura come “macroscopicamente eccessiva” la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale in favore di
[...]
, sulla base della generica motivazione della “complessità della causa”. CP_1
Osserva che “in relazione all'unica domanda validamente proposta dalla
in primo grado, il Giudice ha dovuto unicamente valutare in diritto la CP_1 sussistenza o meno dei presupposti giuridici della tutela (trauma, lesione, Pt_1 occasione di lavoro e nesso di causa) nonché valutare gli esiti della Consulenza Medico
Legale espletata per la stima dei postumi”, sicché la liquidazione effettuata sarebbe eccessiva ed ingiustificata.
pag. 5/11 Da ultimo, parte appellante si duole che il primo giudice abbia condannato l'ente a corrispondere alla ricorrente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle sorti capitali dalle singole scadenze al saldo.
Evidenzia che “la denegata mora dell' si sarebbe pacificamente CP_2 formata nel vigore della L. 30/12/1991 n.412 la quale, all'art.16 n.6, pone a carico dell'Ente i soli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza del termine (ovvero, ex art.7 L.533/73, dal 121° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo) previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda” ed insiste affinché gli stessi interessi vengano portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per il diminuito valore del suo credito, con la precisazione che, stante l'attuale tasso di svalutazione, potranno essere addebitati all' i soli interessi legali decorrenti dal CP_2
121° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dall è fondato esclusivamente laddove censura la Pt_1 sentenza di primo grado per avere disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore di , mentre deve essere per il CP_1 resto respinto.
In ordine al primo motivo, il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che l'infortunio di cui si controverte sia da qualificare come infortunio in itinere, indennizzabile dall' ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 30 giugno 1965 n. Pt_1
1124, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nel testo ratione temporis vigente che, per la parte di interesse, così recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. E' pacifico ed incontestato in causa che l'infortunio di cui si controverte è avvenuto il 23 settembre 2020 intorno alle ore 12:20/12:25, lungo il percorso che
[...]
(la quale quel giorno lavorava in smart working presso la propria abitazione) CP_1
pag. 6/11 stava percorrendo, a piedi, dall'abitazione alla scuola primaria “ frequentata Per_1 della figlia di sette anni, per ritirare quest'ultima al termine delle lezioni.
Con email inviata alle ore 11:38 dello stesso giorno, aveva CP_1 chiesto il permesso di assentarsi dalle ore 12:15 proprio per tale motivo (cfr. email allegata sub doc. 3 fascicolo appellata di primo grado).
Contrariamente a quanto opinato dall' il fatto che l'infortunio sia occorso Pt_1 durante un permesso per motivi personali non esclude il nesso con l'attività lavorativa, né, quindi, l'occasione di lavoro.
Come statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dal giudice di prime cure, “non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all'attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell'evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell'art. 2, comma 3, T.U. n.
1124/1965, cit.” (cfr. Cass., 8 settembre 2020 n. 18659). I principi enunciati dalla Suprema Corte - che il Collegio condivide e da cui non ravvisa motivo di discostarsi – sono applicabili anche ove l'attività lavorativa sia svolta in regime di smart working.
In questa ipotesi il luogo di abitazione e quello di lavoro possono coincidere
(così è, ad esempio, nel caso di cui si controverte); ciò, tuttavia, non incide sul principio secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa.
Per altro verso, va condiviso e ribadito quanto affermato dal giudice di primo grado con statuizione non specificatamente aggredita dai motivi di appello, ossia che “i periodi di permesso retribuito consentono […] il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, costituendo una delle forme mediante le quali è data attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza” e che “nel caso di specie il permesso è stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola […]: la temporanea sospensione dell'attività lavorativa si ricollega, quindi, all'adempimento dei doveri genitoriali”. A tale riguardo è significativo osservare come lo stesso nella circolare n. Pt_1
62/2014 richiamata da parte appellata, abbia riconosciuto che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio pag. 7/11 figlio a scuola, possa essere ammesso alla tutela assicurativa, subordinatamente alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (quali l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Nel caso di specie, non può dubitarsi che il permesso di cui ha CP_1 usufruito per recarsi a ritirare la figlia da scuola costituisca adempimento degli obblighi genitoriali, considerata l'età della minore (sette anni).
E' poi incontestato che l'evento infortunistico si sia verificato lungo il percorso normale tra l'abitazione della lavoratrice (nella specie coincidente con il luogo di lavoro, atteso che, come detto, il 23 settembre 2020 la stessa lavorava in modalità di smart working) e la scuola frequentata dalla figlia.
Sussiste dunque, in sintesi, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato da ed il soddisfacimento dei propri obblighi CP_1 genitoriali, sicché, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'infortunio occorso lungo tale tragitto deve ritenersi indennizzabile quale infortunio in itinere.
Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al secondo motivo, non coglie nel segno la censura inerente alla quantificazione dell'ammontare dell'indennizzo per danno biologico, liquidato dal primo giudice in € 9.811,86. Incontestate le risultanze della CTU medico-legale (che ha determinato nella misura dell'8% l'entità dei postumi permanenti residuati a in CP_1 conseguenza dell'infortunio), è corretta la premessa dell' secondo cui in base alla Pt_1 tabella delle menomazioni del 9 gennaio 2019 (allegata sub doc. B fascicolo , Pt_1
l'indennizzo per un danno dell'8% nella fascia di età 46-50 anni è pari a € 8.863,08 ( aveva 46 anni compiuti al momento dell'infortunio). CP_1
L' , tuttavia, omette di considerare che con decreto del Ministro del CP_2 lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023 n. 105, su proposta del Consiglio di amministrazione dell' è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli Pt_1 indennizzi del danno biologico, nella misura dell'8,1%, con decorrenza dall'1 luglio 2023 e che con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
16 luglio 2024 n. 119 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi dei medesimi indennizzi, nella misura del 5,4%, con decorrenza dall'1 luglio 2024.
Applicando all'importo dell'indennizzo calcolato in base alla tabella del 9 gennaio 2019 la rivalutazione annuale introdotta dai decreti ministeriali richiamati, correttamente il Tribunale ha liquidato in favore di l'importo di € CP_1
9.811,86.
pag. 8/11 Corretta è anche la statuizione di condanna dell' a rimborsare Pt_1 all'appellata le spese sostenute per cure mediche, liquidate nell'importo (non contestato nel quantum) di € 345,61.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di gravame, l' è tenuto al
Pt_1 rimborso in forza dell'art. 66 n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che indica tra le prestazioni dell'assicurazione “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici”, nonché dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (secondo cui “Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l' può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le
Pt_1 regioni interessate. L' svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a
Pt_1 legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”), che chiarisce inequivocabilmente come l' continui ad essere l'istituzione garante del diritto degli
Pt_1 infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
Di ciò è conferma anche la circostanza che lo stesso , attraverso le CP_2 proprie disposizioni interne (tra cui la circolare n. 9/2016 richiamata da parte appellata), abbia previsto e disciplinato il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale per l'acquisto di specialità farmaceutiche e di dispositivi medici necessari al recupero dell'integrità psicofisica, non forniti dal
Servizio sanitario nazionale.
ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, i documenti CP_1 giustificativi delle spese sostenute per farmaci ed ausili di cui ha chiesto il rimborso
(cfr. doc. 26 del relativo fascicolo), che non sono stati in alcun modo contestati da parte appellante.
Ne deriva l'infondatezza della censura esaminata.
Parimenti infondata è la doglianza dell' inerente all'omessa liquidazione Pt_1 delle spese di lite in proprio favore, a seguito della rinuncia, da parte della lavoratrice, alla domanda di indennizzo dell'inabilità temporanea.
Come risulta chiaramente dal verbale di udienza del 17 luglio 2024 avanti al
Tribunale (“L'avv. Angelone […] Dichiara di rinunciare alla domanda quanto alla indennità per invalidità temporanea”) e come invero allegato dalla stessa parte appellante, nel caso in esame non è intervenuta una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., bensì una rinuncia alla domanda (ossia all'azione e al diritto sostanziale fatto valere).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nella doglianza in esame, non andavano liquidate le spese a carico della parte rinunciante ex art. 306, ultimo comma,
c.p.c.: l'invocata pronuncia di liquidazione delle spese è, infatti, correlata al provvedimento di estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c.; provvedimento che, del tutto correttamente, il giudice di prime cure non ha emesso, non ricorrendo un'ipotesi di rinuncia agli atti.
pag. 9/11 Neppure merita accoglimento la censura relativa alla liquidazione delle spese di lite in favore di per un importo ritenuto eccessivo. CP_1
Il Tribunale ha liquidato per compensi di avvocato il complessivo importo di €
4.000,00, inferiore ai valori medi dei parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, per cause, tanto in materia di lavoro quanto in materia di previdenza, di valore compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Tali valori medi, comprensivi della fase istruttoria (nella quale, nel presente caso, è stata espletata CTU medico-legale), sono pari, infatti, ad € 5.388,00 per le cause in materia di lavoro e ad € 5.391,00 per le cause in materia di previdenza.
I compensi liquidati appaiono, dunque, del tutto congrui, tenuto conto che:
- nella determinazione del valore della controversia il giudice di prime cure si è attenuto al disposto dell'art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”) ed ha liquidato i compensi in base ai parametri stabiliti per le cause comprese nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, a fronte dell'accoglimento delle domande entro tale limite di valore e della rinuncia, da parte della lavoratrice, alla domanda di indennità per invalidità temporanea (del valore dichiarato di € 71.519,58);
- gli importi liquidati sono sensibilmente inferiori ai valori medi fissati per lo scaglione di riferimento e risultano, pertanto, tutt'altro che eccessivi, tenuto anche conto che la controversia involge questioni di diritto di relativa complessità. Si ritiene, invece, fondata la censura inerente al capo di sentenza che ha condannato l' a pagare, in via cumulativa, interessi e rivalutazione monetaria sulle Pt_1 somme liquidate in favore di . CP_1
Nella fattispecie, infatti, trova applicazione la regola della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dettata dall'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 (sull'applicabilità della disposizione in parola alle prestazioni erogate dall' cfr., ex multis, Cass., 5 luglio 2002 n. 9757). Pt_1
Pertanto, in applicazione della norma anzidetta ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli accessori dovuti sulla somma oggetto della pronuncia di condanna devono essere limitati ai soli interessi legali.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito della sentenza appellata, nonché la statuizione sulle spese di lite, correttamente regolate in base al criterio della soccombenza e, come precedentemente evidenziato, liquidate in misura del tutto congrua dal giudice di prime cure.
Anche le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico dell' i relativi importi sono liquidati Pt_1
pag. 10/11 in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore dell'appellata ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3645/2024 del Tribunale di Milano, limita gli accessori dovuti sulla somma oggetto della pronuncia di condanna di primo grado ai soli interessi legali;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 22 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1087/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati: composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3645/2024, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scalmanini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dei motivi d'appello rappresentati ed in totale riforma dell'impugnata decisione, fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., esperiti gli incombenti di rito, accogliere le eccezioni ed istanze già formulate da nel primo grado del giudizio e pertanto, dichiarare inammissibili e/o Pt_1 respingere tutte le domande formulate dalla sig.a nel primo grado del CP_1 giudizio nei confronti di in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in Pt_1 diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio, come per legge”.
Appellata: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigettare l'appello proposto da Controparte_2
, perché infondato in fatto e in diritto, e
[...] confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, n. 3645/2024 pubblicata in data 16.9.2024, con eventuale sola rideterminazione dell'indennizzo dovuto alla dott.ssa a titolo di danno CP_1 permanente, tenuto conto della rivalutazione complessiva dovuta di cui alle norme citate al punto ii) dei motivi di rigetto;
2. con vittoria di competenze professionali da determinarsi sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per il presente grado di appello da distrarsi in favore dell'avv. Paolo M. Angelone che si dichiara antistatario;
3. con sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8308/2023
R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara che la CP_1 Pt_1 ricorrente in data 23 settembre 2020 ha subito un infortunio in occasione di lavoro nonché la sussistenza di postumi invalidanti a carico della stessa tali da determinarne un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari all'8% e, per
l'effetto: condanna a corrispondere alla ricorrente il conseguente indennizzo in Pt_1 capitale dovuto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 e di importo pari a euro €
9.811,86, nonché la somma di € 345,51 per cure mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' al pagamento in favore Pt_1 della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente in capo all' ”. Pt_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: CP_1
- di essere dipendente dell' in Controparte_3 Parte_2 forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 17 settembre 2012 con qualifica di Funzionario Doganale Area III/F6;
- che a partire dall'11 marzo 2020, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con nota prot. 3514/RI era stato attivato lo smart working, con svolgimento della prestazione presso il domicilio;
pag. 2/11 - di avere svolto anche in data 23 settembre 2020 l'attività lavorativa in smart working, presso la propria abitazione in Milano, e di aver avvertito l' , con email delle ore 11:38, come da Controparte_4 procedura, di doversi assentare dalle 12:15 al fine di poter ritirare la figlia minore (di anni sette) da scuola;
- di essere pertanto uscita di casa alle ore 12:15 per andare a ritirare la figlia frequentante la scuola primaria “ , distante dall'abitazione Per_1 circa 1,6 km, percorsi a piedi;
- di essere rovinata improvvisamente al suolo, durante il percorso a piedi, alle ore 12:20/12:25 circa, provocandosi una distorsione al piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro;
- di avere denunciato l'infortunio sul lavoro, ma che, nonostante il grave trauma subito e l'evidente collegamento con lo svolgimento della prestazione lavorativa, in data 13 marzo 2021 l' aveva definito Pt_1 negativamente l'infortunio con la seguente motivazione: “l'infortunio viene definito negativamente in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”;
- di avere proposto il 23 aprile 2021 ricorso contro la definizione negativa della domanda di infortunio, anch'esso riscontrato negativamente dall' in data 18 marzo 2022, utilizzando identica motivazione del CP_2 primo rigetto;
tanto premesso, richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'infortunio in itinere è ricompreso nella tutela anche nell'ipotesi in cui il Pt_1 lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali, nonché la circolare n. 62/2014, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Pt_1 accertare e dichiarare che la dott.ssa in data 23 settembre 2020 ha CP_1 subito un infortunio in occasione di lavoro nonché la sussistenza di postumi invalidanti
a carico della stessa tali da determinarne, un'inabilità temporanea di 867 giorni nonché un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 9% … e, per
l'effetto,
b. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere alla ricorrente il conseguente indennizzo in capitale dovuto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 e di importo pari a Euro 10.766,46….;
c. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere alla dott.ssa , per il periodo dal 23 settembre 2020 sino alla CP_1 data dal 10 febbraio 2023, l'importo di Euro 71.519,58 a titolo di indennità giornaliera da inabilità temporanea per infortunio (ovvero la somma diversa ritenuta di giustizia), nonché l'importo di Euro 345,61 a titolo di rimborso delle spese per farmici e ausili infortunio (ovvero la somma diversa ritenuta di giustizia)….”.
pag. 3/11 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Dopo la rinuncia della ricorrente alla domanda di indennità per invalidità temporanea, il Tribunale, all'esito di CTU medico-legale, ha accolto la domanda di indennizzo del danno biologico e di rimborso delle spese mediche conseguenti all'infortunio. Richiamata ex art. 118 disp att. c.p.c. l'ordinanza n. 18659 dell'8 settembre
2020 della Suprema Corte ed evidenziato che “il lavoratore, secondo la Suprema Corte,
è […] tutelato tutte le volte in cui si allontani dall'azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell'attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi”, il giudice di prime cure ha osservato che, nel caso oggetto di controversia, “il permesso è stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola
[…]: la temporanea sospensione dell'attività lavorativa si ricollega, quindi, all'adempimento dei doveri genitoriali ed è pienamente indennizzabile alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte […]. Non è contestata, d'altra parte, alcuna anomala deviazione dal percorso indicato in ricorso tra l'abitazione della ricorrente e la scuola”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidandosi a due motivi. Pt_1
Con il primo motivo, in punto di an debeatur, denuncia illogicità, contraddittorietà, contrarietà della motivazione ai principi normativi vigenti.
Deduce che il sinistro occorso a “non appartiene alla fattispecie CP_1 dell'infortunio in itinere e, pertanto, non è disciplinato dall'art. 12 d.L.vo n.38/2000”. Evidenzia che l'infortunio in itinere è tale quando si verifica nel tragitto obbligato tra la dimora abituale del lavoratore ed il luogo di lavoro, sia in andata sia in ritorno, e che il 23 settembre 2020 stava lavorando in smart working CP_1 presso la propria abitazione, sicché nessun tragitto di andata e ritorno da casa al luogo di lavoro poteva essere percorso, stante la coincidenza dei due luoghi. Osserva, altresì, che la lavoratrice aveva chiesto un permesso per andare a prendere la figlia a scuola e pertanto, nell'ottica del gravame, una volta chiesto ed ottenuto il permesso di assentarsi dal lavoro, nessuna occasione di lavoro risultava configurabile nelle attività compiute dalla lavoratrice al di fuori dell'ambiente lavorativo. In relazione agli infortuni in itinere – sottolinea parte appellante – l'occasione di lavoro si identifica con l'obbligatorietà del percorso che il lavoratore deve fare per recarsi dal proprio domicilio abituale al luogo di lavoro e viceversa: il tragitto domicilio abituale/luogo di lavoro, in quanto necessitato dall'attività lavorativa, integra l'occasione di lavoro. Per converso, i sinistri che si verifichino durante il tragitto percorso dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro da una località diversa dal domicilio abituale pag. 4/11 non integrano, ad avviso di parte appellante, la fattispecie dell'infortunio in itinere, difettando l'obbligatorietà del percorso e, conseguentemente, l'occasione di lavoro.
Con il secondo motivo, articolato in più punti, l' censura la sentenza di Pt_1 primo grado in ordine al quantum debeatur, denunciando illogicità e contrarietà della motivazione ai principi normativi vigenti.
Sotto un primo profilo l' si duole della quantificazione dell'ammontare CP_2 dell'indennizzo per danno biologico, liquidato dal primo giudice in € 9.811,86, osservando che le ultime tabelle (in ordine cronologico) approvate in attuazione dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 risalgono al 2019 ed associano ad un danno biologico dell'8% (accertato dalla CTU medico-legale) in una persona di età compresa tra i 46 ed i 50 anni (quale , che all'epoca del sinistro aveva 46 anni CP_1 compiuti) un indennizzo dell'importo complessivo di € 8.863,08.
Precisa che, anche applicando i coefficienti di rivalutazione succedutisi all'evento, non sarebbe comunque possibile addivenire all'importo liquidato dal giudice di prime cure.
Sotto ulteriore profilo, lamenta di essere stato condannato a rimborsare le spese sostenute da per cure mediche, senza che la motivazione della CP_1 sentenza rechi argomenti a sostegno di tale statuizione.
Deduce che le spese che l' è stato condannato a rimborsare non sono CP_2 oggetto di copertura assicurativa, in quanto nessuna norma di legge ne prevede il rimborso a suo carico.
Si duole poi dell'omessa liquidazione delle spese di lite in proprio favore, a seguito della rinuncia di , intervenuta in corso di giudizio, alla domanda di CP_1 indennizzo dell'inabilità temporanea, del valore dichiarato di € 71.519,58.
Evidenzia che nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio il giudice deve liquidare le spese di lite ex art. 306, ultimo comma, c.p.c. e che la rinuncia all'azione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda, con tutte le conseguenze del caso in punto spese di lite.
Per altro verso, parte appellante censura come “macroscopicamente eccessiva” la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale in favore di
[...]
, sulla base della generica motivazione della “complessità della causa”. CP_1
Osserva che “in relazione all'unica domanda validamente proposta dalla
in primo grado, il Giudice ha dovuto unicamente valutare in diritto la CP_1 sussistenza o meno dei presupposti giuridici della tutela (trauma, lesione, Pt_1 occasione di lavoro e nesso di causa) nonché valutare gli esiti della Consulenza Medico
Legale espletata per la stima dei postumi”, sicché la liquidazione effettuata sarebbe eccessiva ed ingiustificata.
pag. 5/11 Da ultimo, parte appellante si duole che il primo giudice abbia condannato l'ente a corrispondere alla ricorrente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle sorti capitali dalle singole scadenze al saldo.
Evidenzia che “la denegata mora dell' si sarebbe pacificamente CP_2 formata nel vigore della L. 30/12/1991 n.412 la quale, all'art.16 n.6, pone a carico dell'Ente i soli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza del termine (ovvero, ex art.7 L.533/73, dal 121° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo) previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda” ed insiste affinché gli stessi interessi vengano portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per il diminuito valore del suo credito, con la precisazione che, stante l'attuale tasso di svalutazione, potranno essere addebitati all' i soli interessi legali decorrenti dal CP_2
121° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dall è fondato esclusivamente laddove censura la Pt_1 sentenza di primo grado per avere disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore di , mentre deve essere per il CP_1 resto respinto.
In ordine al primo motivo, il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che l'infortunio di cui si controverte sia da qualificare come infortunio in itinere, indennizzabile dall' ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 30 giugno 1965 n. Pt_1
1124, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nel testo ratione temporis vigente che, per la parte di interesse, così recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. E' pacifico ed incontestato in causa che l'infortunio di cui si controverte è avvenuto il 23 settembre 2020 intorno alle ore 12:20/12:25, lungo il percorso che
[...]
(la quale quel giorno lavorava in smart working presso la propria abitazione) CP_1
pag. 6/11 stava percorrendo, a piedi, dall'abitazione alla scuola primaria “ frequentata Per_1 della figlia di sette anni, per ritirare quest'ultima al termine delle lezioni.
Con email inviata alle ore 11:38 dello stesso giorno, aveva CP_1 chiesto il permesso di assentarsi dalle ore 12:15 proprio per tale motivo (cfr. email allegata sub doc. 3 fascicolo appellata di primo grado).
Contrariamente a quanto opinato dall' il fatto che l'infortunio sia occorso Pt_1 durante un permesso per motivi personali non esclude il nesso con l'attività lavorativa, né, quindi, l'occasione di lavoro.
Come statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dal giudice di prime cure, “non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all'attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell'evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell'art. 2, comma 3, T.U. n.
1124/1965, cit.” (cfr. Cass., 8 settembre 2020 n. 18659). I principi enunciati dalla Suprema Corte - che il Collegio condivide e da cui non ravvisa motivo di discostarsi – sono applicabili anche ove l'attività lavorativa sia svolta in regime di smart working.
In questa ipotesi il luogo di abitazione e quello di lavoro possono coincidere
(così è, ad esempio, nel caso di cui si controverte); ciò, tuttavia, non incide sul principio secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa.
Per altro verso, va condiviso e ribadito quanto affermato dal giudice di primo grado con statuizione non specificatamente aggredita dai motivi di appello, ossia che “i periodi di permesso retribuito consentono […] il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, costituendo una delle forme mediante le quali è data attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza” e che “nel caso di specie il permesso è stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola […]: la temporanea sospensione dell'attività lavorativa si ricollega, quindi, all'adempimento dei doveri genitoriali”. A tale riguardo è significativo osservare come lo stesso nella circolare n. Pt_1
62/2014 richiamata da parte appellata, abbia riconosciuto che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio pag. 7/11 figlio a scuola, possa essere ammesso alla tutela assicurativa, subordinatamente alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (quali l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Nel caso di specie, non può dubitarsi che il permesso di cui ha CP_1 usufruito per recarsi a ritirare la figlia da scuola costituisca adempimento degli obblighi genitoriali, considerata l'età della minore (sette anni).
E' poi incontestato che l'evento infortunistico si sia verificato lungo il percorso normale tra l'abitazione della lavoratrice (nella specie coincidente con il luogo di lavoro, atteso che, come detto, il 23 settembre 2020 la stessa lavorava in modalità di smart working) e la scuola frequentata dalla figlia.
Sussiste dunque, in sintesi, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato da ed il soddisfacimento dei propri obblighi CP_1 genitoriali, sicché, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'infortunio occorso lungo tale tragitto deve ritenersi indennizzabile quale infortunio in itinere.
Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al secondo motivo, non coglie nel segno la censura inerente alla quantificazione dell'ammontare dell'indennizzo per danno biologico, liquidato dal primo giudice in € 9.811,86. Incontestate le risultanze della CTU medico-legale (che ha determinato nella misura dell'8% l'entità dei postumi permanenti residuati a in CP_1 conseguenza dell'infortunio), è corretta la premessa dell' secondo cui in base alla Pt_1 tabella delle menomazioni del 9 gennaio 2019 (allegata sub doc. B fascicolo , Pt_1
l'indennizzo per un danno dell'8% nella fascia di età 46-50 anni è pari a € 8.863,08 ( aveva 46 anni compiuti al momento dell'infortunio). CP_1
L' , tuttavia, omette di considerare che con decreto del Ministro del CP_2 lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023 n. 105, su proposta del Consiglio di amministrazione dell' è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli Pt_1 indennizzi del danno biologico, nella misura dell'8,1%, con decorrenza dall'1 luglio 2023 e che con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
16 luglio 2024 n. 119 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi dei medesimi indennizzi, nella misura del 5,4%, con decorrenza dall'1 luglio 2024.
Applicando all'importo dell'indennizzo calcolato in base alla tabella del 9 gennaio 2019 la rivalutazione annuale introdotta dai decreti ministeriali richiamati, correttamente il Tribunale ha liquidato in favore di l'importo di € CP_1
9.811,86.
pag. 8/11 Corretta è anche la statuizione di condanna dell' a rimborsare Pt_1 all'appellata le spese sostenute per cure mediche, liquidate nell'importo (non contestato nel quantum) di € 345,61.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di gravame, l' è tenuto al
Pt_1 rimborso in forza dell'art. 66 n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che indica tra le prestazioni dell'assicurazione “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici”, nonché dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (secondo cui “Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l' può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le
Pt_1 regioni interessate. L' svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a
Pt_1 legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”), che chiarisce inequivocabilmente come l' continui ad essere l'istituzione garante del diritto degli
Pt_1 infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
Di ciò è conferma anche la circostanza che lo stesso , attraverso le CP_2 proprie disposizioni interne (tra cui la circolare n. 9/2016 richiamata da parte appellata), abbia previsto e disciplinato il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale per l'acquisto di specialità farmaceutiche e di dispositivi medici necessari al recupero dell'integrità psicofisica, non forniti dal
Servizio sanitario nazionale.
ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, i documenti CP_1 giustificativi delle spese sostenute per farmaci ed ausili di cui ha chiesto il rimborso
(cfr. doc. 26 del relativo fascicolo), che non sono stati in alcun modo contestati da parte appellante.
Ne deriva l'infondatezza della censura esaminata.
Parimenti infondata è la doglianza dell' inerente all'omessa liquidazione Pt_1 delle spese di lite in proprio favore, a seguito della rinuncia, da parte della lavoratrice, alla domanda di indennizzo dell'inabilità temporanea.
Come risulta chiaramente dal verbale di udienza del 17 luglio 2024 avanti al
Tribunale (“L'avv. Angelone […] Dichiara di rinunciare alla domanda quanto alla indennità per invalidità temporanea”) e come invero allegato dalla stessa parte appellante, nel caso in esame non è intervenuta una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., bensì una rinuncia alla domanda (ossia all'azione e al diritto sostanziale fatto valere).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nella doglianza in esame, non andavano liquidate le spese a carico della parte rinunciante ex art. 306, ultimo comma,
c.p.c.: l'invocata pronuncia di liquidazione delle spese è, infatti, correlata al provvedimento di estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c.; provvedimento che, del tutto correttamente, il giudice di prime cure non ha emesso, non ricorrendo un'ipotesi di rinuncia agli atti.
pag. 9/11 Neppure merita accoglimento la censura relativa alla liquidazione delle spese di lite in favore di per un importo ritenuto eccessivo. CP_1
Il Tribunale ha liquidato per compensi di avvocato il complessivo importo di €
4.000,00, inferiore ai valori medi dei parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, per cause, tanto in materia di lavoro quanto in materia di previdenza, di valore compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Tali valori medi, comprensivi della fase istruttoria (nella quale, nel presente caso, è stata espletata CTU medico-legale), sono pari, infatti, ad € 5.388,00 per le cause in materia di lavoro e ad € 5.391,00 per le cause in materia di previdenza.
I compensi liquidati appaiono, dunque, del tutto congrui, tenuto conto che:
- nella determinazione del valore della controversia il giudice di prime cure si è attenuto al disposto dell'art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”) ed ha liquidato i compensi in base ai parametri stabiliti per le cause comprese nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, a fronte dell'accoglimento delle domande entro tale limite di valore e della rinuncia, da parte della lavoratrice, alla domanda di indennità per invalidità temporanea (del valore dichiarato di € 71.519,58);
- gli importi liquidati sono sensibilmente inferiori ai valori medi fissati per lo scaglione di riferimento e risultano, pertanto, tutt'altro che eccessivi, tenuto anche conto che la controversia involge questioni di diritto di relativa complessità. Si ritiene, invece, fondata la censura inerente al capo di sentenza che ha condannato l' a pagare, in via cumulativa, interessi e rivalutazione monetaria sulle Pt_1 somme liquidate in favore di . CP_1
Nella fattispecie, infatti, trova applicazione la regola della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dettata dall'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 (sull'applicabilità della disposizione in parola alle prestazioni erogate dall' cfr., ex multis, Cass., 5 luglio 2002 n. 9757). Pt_1
Pertanto, in applicazione della norma anzidetta ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli accessori dovuti sulla somma oggetto della pronuncia di condanna devono essere limitati ai soli interessi legali.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito della sentenza appellata, nonché la statuizione sulle spese di lite, correttamente regolate in base al criterio della soccombenza e, come precedentemente evidenziato, liquidate in misura del tutto congrua dal giudice di prime cure.
Anche le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico dell' i relativi importi sono liquidati Pt_1
pag. 10/11 in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore dell'appellata ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3645/2024 del Tribunale di Milano, limita gli accessori dovuti sulla somma oggetto della pronuncia di condanna di primo grado ai soli interessi legali;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 22 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11