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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 12/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14637/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 730 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13206/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte del Comune di Roma Capitale in data 12 giugno 2024, dell' avviso di accertamento esecutivo in rettifica n.730 per Imu anno 2019 , in relazione alle unita' immobiliari, così come indicate nell' atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, difetto di motivazione ed infondatezza, non avendo l'ente locale tenuto conto dell'esenzione prevista per gli immobili ex art.2, decreto legge 102/13 , concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si osserva che il Comune di Roma Capitale ha provveduto a controdedurre , avendo consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta Imu, indicando la superficie accertata per le unita' immobiliari per cui risulta in parte omessa la imposta e chiarendo le ragioni di fatto e diritto, tali da consentire alla contribuente un'efficace difesa, trattandosi di immobili per i quali è indicata una motivazione adeguata.
In particolare l'opponente non ha provato la sussistenza dei presupposti ex art.2, decreto legge 102/13, in particolare la non debenza del tributo per l'unita' immobiliare in oggetto, trattandosi di cd. beni merce,;in particolare, quanto all'eccepita mancata applicazione dell'esenzione , non ha fornito elementi esaustivi e tali da dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, non essendo stati provati gli interventi tali da determinare l'esonero, così come invece richiesti dal suddetto art.11 della Risoluzione ministeriale, fermo restando l'omessa presentazione della dichiarazione Imu, condizione indefettibile per poter usufruire della detta agevolazione fiscale , oltre al fatto che il patrimonio immobiliare risulta pervenuto in due atti di compravendita in cui risultano gli immobili acquistati nel 2011, dunque in data antecedente all'anno 2015.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimita' in materia (Cass., 10392/25).
Né sussiste violazione di legge quanto al contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali, ai sensi della giurisprudenza di legittimita' in materia(ex multis, Cass., 69579/18).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Roma
Capitale liquidate in Euro 650,00 oltre accessori. ROMA, 11.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14637/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 730 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13206/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte del Comune di Roma Capitale in data 12 giugno 2024, dell' avviso di accertamento esecutivo in rettifica n.730 per Imu anno 2019 , in relazione alle unita' immobiliari, così come indicate nell' atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, difetto di motivazione ed infondatezza, non avendo l'ente locale tenuto conto dell'esenzione prevista per gli immobili ex art.2, decreto legge 102/13 , concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si osserva che il Comune di Roma Capitale ha provveduto a controdedurre , avendo consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta Imu, indicando la superficie accertata per le unita' immobiliari per cui risulta in parte omessa la imposta e chiarendo le ragioni di fatto e diritto, tali da consentire alla contribuente un'efficace difesa, trattandosi di immobili per i quali è indicata una motivazione adeguata.
In particolare l'opponente non ha provato la sussistenza dei presupposti ex art.2, decreto legge 102/13, in particolare la non debenza del tributo per l'unita' immobiliare in oggetto, trattandosi di cd. beni merce,;in particolare, quanto all'eccepita mancata applicazione dell'esenzione , non ha fornito elementi esaustivi e tali da dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, non essendo stati provati gli interventi tali da determinare l'esonero, così come invece richiesti dal suddetto art.11 della Risoluzione ministeriale, fermo restando l'omessa presentazione della dichiarazione Imu, condizione indefettibile per poter usufruire della detta agevolazione fiscale , oltre al fatto che il patrimonio immobiliare risulta pervenuto in due atti di compravendita in cui risultano gli immobili acquistati nel 2011, dunque in data antecedente all'anno 2015.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimita' in materia (Cass., 10392/25).
Né sussiste violazione di legge quanto al contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali, ai sensi della giurisprudenza di legittimita' in materia(ex multis, Cass., 69579/18).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Roma
Capitale liquidate in Euro 650,00 oltre accessori. ROMA, 11.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti