Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato dall' articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , in L. 1.500.000, successivamente elevato con legge 5 dicembre 1975, n. 703 , di L. 100.000.000, e' ulteriormente aumentato di L. 500.000.000.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato dall' articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , in L. 1.500.000, successivamente elevato con legge 5 dicembre 1975, n. 703 , di L. 100.000.000, e' ulteriormente aumentato di L. 500.000.000.