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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2015/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, del tutto privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 26/3/2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034844338000 notificata in data 15/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.631,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di
TO SI 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione: decadenza;
difetto di motivazione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO SI 1.
Si costituiva TO SI 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 282160 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 18/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, tuttavia l'assunto non appare provato, dal momento che nella caotica documentazione riversata in atti non pare rinvenirsi la prova di detta notifica, cioè la relata di notifica.
Va detto che l'avere gettato nel fascicolo processuale una quantità di documenti in assenza di specifica descrizione ed elenco, sarebbe già causa di inammissibilità Comunque tra tali documenti, non pare possibile rinvenire la prova di detta notifica.
Deve, dunque, affermarsi l'omessa notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo. Ne discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'avvenuta prescrizione, risalendo le pretese ad epoca anteriore al 2013.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese di lite seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, ai fini della determinazione delle spese di lite deve aversi riguardo alla eccessiva ridondanza del ricorso e dunque della violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza, conformemente ai principi di cui all'art. 15 c.
2-nonies d.Lv.
546/97. Sicchè, nella specie, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2015/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034844338000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, del tutto privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 26/3/2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034844338000 notificata in data 15/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.631,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di
TO SI 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione: decadenza;
difetto di motivazione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO SI 1.
Si costituiva TO SI 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 282160 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 18/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, tuttavia l'assunto non appare provato, dal momento che nella caotica documentazione riversata in atti non pare rinvenirsi la prova di detta notifica, cioè la relata di notifica.
Va detto che l'avere gettato nel fascicolo processuale una quantità di documenti in assenza di specifica descrizione ed elenco, sarebbe già causa di inammissibilità Comunque tra tali documenti, non pare possibile rinvenire la prova di detta notifica.
Deve, dunque, affermarsi l'omessa notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo. Ne discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'avvenuta prescrizione, risalendo le pretese ad epoca anteriore al 2013.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese di lite seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, ai fini della determinazione delle spese di lite deve aversi riguardo alla eccessiva ridondanza del ricorso e dunque della violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza, conformemente ai principi di cui all'art. 15 c.
2-nonies d.Lv.
546/97. Sicchè, nella specie, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.