Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Qualora il Gip non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., deve restituire gli atti al PM il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che è abnorme il provvedimento del Gip il quale, ricorrendo tale ipotesi, restituisca nuovamente gli atti al PM sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 26480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26480 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Bruno Foscarini Presidente
Dott. Pasquale Perrone Consigliere
Dott. Pier Francesco Marini Consigliere
Dott. Alfonso Amato Consigliere
Dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
nei confronti di
TA ON, nato il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip, richiesto del decreto penale di condanna, ha restituito gli atti al pubblico ministero per mancanza di elementi di prova. L'inquirente, successivamente, ha richiesto l'archiviazione del procedimento e il giudice ha restituito nuovamente gli atti sostenendo che era stata già esercitata l'irretrattabile azione penale.
La Procura della Repubblica ricorre e denunzia l'abnormità del provvedimento che stravolge la ripartizione delle funzioni tra i soggetti del processo e invade i poteri discrezionali della pubblica accusa.
Il ricorso è fondato.
Allorché sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero e quindi, la legittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari in esecuzione di un potere attribuito dalla Legge al giudice, non è più proponibile la questione relativa alla obbligatorietà e irretrattabilità dell'azione penale che è caducata dal provvedimento. Consegue che il pubblico ministero, nuovamente investito dagli originari poteri di iniziativa e di propulsione processuale, non è più vincolato da quel principio e può esercitare liberamente i poteri-doveri attribuitigli dalla legge per quella fase procedimentale In particolare, a norma dell'art.459 c.p.p., nell'ipotesi in cui il gip non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., deve restituire gli atti al pubblico ministero. Questi,
invero, può procedere con il rito ordinario, ma melius re perpensa, può chiedere anche l'archiviazione del procedimento, che non è preclusa dal pregresso esercizio dell'azione penale, ormai caducata dalla legittima restituzione degli atti e dalla facultizzata regressione nella fase delle indagini preliminari. È vero che a norma dell'art. 50 c.p.p., il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, ma è anche vero che la fondatezza della richiesta deve essere apprezzata dal giudice che può restituire gli atti qualora non ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto. I poteri del pubblico ministero non sono senza limiti e senza controlli e non sono mai svincolati dalla verifica giuridica a dal controllo giurisdizionale che deve verificare, anche nella fase procedimentale, la correttezza giuridica e la fondatezza di merito delle richieste del pubblico ministero. Qualora questo sindacato sia negativo, la regressione disposta in attuazione della norma giuridica, facendo ritornare il processo alla fase degli atti preliminari, restituisce al pubblico ministero tutti i poteri attribuitigli in quella fase, previsti dagli artt.405 e segg. c.p.p. (richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione). È interessante notare che le nonne che disciplinano il procedimento monitorio prevedono i poteri del gip ma non quelli del pubblico ministero, nell'ipotesi di restituzione degli atti, perché la previsione è oggettivamente pleonastica) poteri della pubblica accusa sono ricavabili dalle norme che disciplinano la chiusura delle indagini preliminari, fase alla quale il processo legittimamente regredisce. In conseguenza, il provvedimento con il quale il gip respinge l'istanza di archiviazione per preteso esercizio dell'irretrattabile azione penale è abnorme perché si pone, con originalità e stranezza, in contrasto con i principi che regolano entrambi gli istituti, determinando la stasi del procedimento e mirano a sottrarre alla pubblica accusa poteri propri.
Consegue l'annullamento ex art.623 c.p.p. Il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi esposti, deve pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al gip presso il Tribunale di Foggia per nuovo esame sulla richiesta di archiviazione. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.