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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE 1 21100 VARESE presso il difensore avv.
GRANATA SERGIO
APPELLANTE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TO KA e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MORAZZONE 5 21100 VARESE presso il difensore avv.
TO KA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per Parte_1
voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 806/2023 (repertorio n. 1072/2023 del 26 luglio 2023) emessa dal tribunale di RE
(sezione seconda civile;
giudice monocratico dott.ssa Giulia Tagliapietra) in data 25 luglio 2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 26 luglio 2023 e non notificata ed in riforma parziale della stessa
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
· accertare e dichiarare che il relictum alla data del decesso del de cuius sig. era costituito Persona_1 esclusivamente dal saldo di conto corrente n. 78874 presso per l'importo di Euro 3.463,00 CP_2 nonché dal bene immobile sito in RE – via IC GO e contraddistinto in Catasto fabbricati del detto comune – sezione VA, al foglio 11 con la particella n. 5393 sub 7 e con la particella n. 5393 sub 19 (oltre alla quota di un mezzo degli immobili siti Gallarate (VA) – via RE n. 19/A, contraddistinti con la particella n. 1434 sub. 3 e la particella n. 1434 sub. 4, che hanno formato oggetto di vendita e concordata divisione fra i coeredi del relativo netto ricavo);
· accertare e dichiarare che la massa ereditaria (comprendendosi l'immobile di RE – via Della
LD contraddistinto con le particelle n. 8160 sub. 13 e n. 8160 sub. 9, oggetto della disposta collazione a carico di ), non sussistendo ulteriori beni o importi da porre in collazione, ha CP_1
un valore complessivo di Euro 362.099,00 (di cui Euro 3.463,00 quale saldo del conto corrente del de cuius al momento dell'apertura della successione, Euro 155.192,00 corrispondente al valore stimato per l'immobile sito in RE, via Della LD oggetto di obbligo di collazione a carico di CP_1
, ed Euro 203.444,00 corrispondente al valore stimato per l'immobile sito in RE, via
[...]
GO);
· accertare e dichiarare che il conguaglio dovuto dalla sig.ra (cui è stata Parte_1 assegnata la piena proprietà dell'immobile sito in RE – via GO) in favore del sig. CP_1
è pari (alla luce di quanto illustrato nella parte motiva dell'atto di appello) ad Euro 48.252,00.
· condannare il sig. alla rifusione in favore dell'attuale appellante delle spese di lite Ferme CP_1 tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
NEL MERITO, IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA:
· nella denegata ipotesi in cui si ritenesse oggetto di collazione anche la quota del 50% dell'immobile sito in IO e contraddistinto in Catasto fabbricati del detto comune con i mappali n. 2859 sub 1,
pagina 2 di 17 n. 2859 sub. 2 nonché in Catasto terreni con il mappale n. 2859, limitare la collazione medesima al mero diritto di usufrutto;
sempre per tale denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la massaereditaria (comprendendosi l'immobile di RE – via Della LD oggetto della collazione disposta a carico di e l'usufrutto del 50% dell'immobile di IO oggetto della CP_1 collazione disposta a carico di ), ha un valore complessivo di Euro 451.199,00, Parte_1 assegnare alla sig.ra (oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in RE – Parte_1 via GO) il detto diritto di usufrutto sull'immobile sito in IO e dichiarare l'obbligo della stessa di corrispondere in favore del sig. , a titolo di conguaglio, l'importo di Euro CP_1
98.802,00.· in ogni caso, con vittoria di spese. Ferme tutte le altre statuizioni.
IN OGNI CASO
Con riferimento all'appello proposto da , dichiarare il difetto di legittimazione ad causam CP_1 dell'appellante, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione di Parte_1 depositata il 26 giugno 2024 e conseguente dichiarare l'inammissibilità ovvero ed in ogni caso
l'infondatezza del detto gravame. Con vittoria di spese e competenze.”
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello promosso da (rg 600/2024) CP_1
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ferme tutte le altre statuizioni, in riforma del Capo 4 punto c della Sentenza n. 806/2023, resa inter partes dal Tribunale di RE, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra – R.G. n. 2470/2018, pubblicata tramite deposito in cancelleria il 26.07.2023, mai notificata, così statuire e riformare il capo 4:
- In accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito della morte del signor Persona_1
- assegnare a Parte_1
a) omissis;
b) omissis;
c) per imputazione, ex artt. 746 c.2 c.c. e 747 c.c., il controvalore della quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in IO, Via G. Fidanza n 10 – alienati a terzi il 21.01.2013 con atto di donazione- identificati al Catasto Fabbricati del Comune di IO al foglio 9, mappa-2589, sub. 1,
pagina 3 di 17 Cat. A/2, classe 5, rendita 903,80, oltre ad annesso immobile identificato al foglio 9, mappale 2589, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, rendita 91,10 ed oltre all'area sulla quale insiste il fabbricato e la parte scoperta identificata al Catasto Terreni foglio 9, al mappale 2589 di are 06.75;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
B. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la impugnata sentenza n.806/2023 emessa dal Tribunale di RE, Sezione Seconda Civile, Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra, nell'ambito del giudizio N. R.G.2470/2018, depositata in cancelleria in data 26.07.2023, mai notificata, espungendo il capo 4 lettera c dal
P.Q.M
per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello promosso da CP_1
Ferme tutte le altre statuizioni della sentenza n.806/2023 Tribunale di RE oggi impugnata.
C. Respingere tutte le domande e conclusioni formulate da parte appellata e di Parte_1 cui alla sua costituzione in giudizio nel fascicolo RG 600/2024 perché infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO
D. Respingere e rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
806/2023 per tutte le argomentazioni dedotte e articolate nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento rg 587/2024 depositata da CP_1
D. Condannare al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese esenti e accessori di legge se dovuti e anche alle spese dell'espletata C.T.U.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di RE, , relativamente alla Parte_1 CP_1 successione del loro padre, deceduto in data 17.5.2016, per ottenere: Persona_1
- l'accertamento che il padre aveva attuato, in vita, la donazione indiretta, in favore del convenuto, di immobili, siti in RE, contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di
RE (codice L 682) alla sezione Urbana VA, foglio 18 con la particella n. 8160 sub. 13
(categoria A/2, classe 4, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 109, rendita €
783,53 - via della LD n. 12/A, piano T) e con la particella n. 8160 sub. 19 (categoria C/6, classe 9, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq. 15, rendita € 72,82 - via della
LD n. 12/A, piano S1;
pagina 4 di 17 - la collazione ex art. 737 cod. civ di tali immobili;
- la declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria sorta ad esito del decesso del padre
Persona_1
- l'attribuzione, in favore di ciascuno dei condividenti, della proprietà esclusiva di una porzione, pari al 50% dei beni componenti l'asse ereditario, precisando che due unità immobiliari, site in
Gallarate, e già intestate al de cuius per quota di un mezzo, erano state cedute a terzi, e il netto ricavo era stato ripartito in parti uguali;
- il riconoscimento a favore dell'attrice, e ai fini del conguaglio, delle somme relative ai canoni di locazione (relativi ad altro immobile, sito in via GO, RE, contraddistinto in Catasto fabbricati del detto Comune – sezione VA, al foglio 11 con la particella n. 5393 sub. 7
(categoria A/2 – classe 4- vani 5, rendita 671,39) e con la particella n° 5393 sub. 19 (categoria
C/6 – classe 10- mq 20, rendita 113,62), caduto in successione) già percepiti e che verranno ulteriormente conseguiti (sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione) da . CP_1
Si costituiva , CP_1
- affermando che la donazione indiretta dell'immobile, sito in RE, via LD, (asseritamente avvenuta tramite pagamento, da parte del de cuius, del corrispettivo al venditore dell'immobile al momento della compravendita al figlio) non sarebbe provata;
- sostenendo che l'attrice avrebbe ricevuto, con donazione indiretta, la quota di metà di un compendio immobiliare sito in IO, Via G. Fidanza n° 10, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di IO al foglio 9, mappale 2589, sub. 1, Cat. A/2, classe 5, rendita 903,80, oltre ad annesso immobile identificato al 9, mappale 2589, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, rendita 91,10, oltre all'area sulla quale insiste il fabbricato e la parte scoperta identificata al Catasto Terreni foglio 9, al mappale 2589 di are 06.75
- che la sorella avrebbe ricevuto, inoltre, somme di denaro corrispondenti: a) alle giacenze di conto corrente e deposito titoli incassate dalla attrice, per un importo non inferiore ad € 219.094,30; b) un importo non inferiore ad € 38.822,84 (di cui € 25.822,84 come donazione all'attrice, in concomitanza dell'avvio imprenditoriale del marito, ed € 13.000,00 per l'acquisto dell'autovettura
Toyota Yaris).
chiedeva la collazione dei beni mobili ed immobili, asseritamente ricevuti dalla sorella, CP_1 lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione dei beni agli eredi pro quota.
pagina 5 di 17 Il Tribunale, a seguito di istruttoria testimoniale, e di espletamento di CTU per la valutazione degli immobili caduti in successione, con sentenza 806/2023, pubblicata il 26.7.23, accertava che:
- era morto intestato;
pertanto, dichiarava aperta la successione legittima dello stesso;
Persona_1
- eredi legittimi risultavano essere i due figli, in quanto il coniuge separato legalmente, sig.ra
, con dichiarazione ricevuta dal Tribunale di RE il 17.01.2016, dichiarava di Persona_2 rinunciare, puramente e semplicemente, all'eredità dell'ex marito;
- nella dichiarazione di successione, inviata all'Agenzia dell'Entrate in data 05.05.2017, venivano dichiarate le seguenti consistenze:
- 1) Immobile sito in RE, Via IC GO snc, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di RE al foglio 11, mappale 5393, sub. 7, Cat. A/2, classe 4, rendita 617,39, per un valore stimato di € 84.600,00, oltre alla quota proporzionale i 34,02/1000 di comproprietà sugli enti comuni del medesimo fabbricato, per la quota di 1/1 oltre a Immobile sito in RE, Via
IC GO Snc, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di RE, al foglio 11, mappale 5393, sub. 19, Cat. C/6, Classe 10, rendita 113,62, per un valore stimato di 14.320,000, oltre alla quota proporzionale di 4,16/1000 di comproprietà sugli enti comuni del medesimo immobile, per la quota di 1/1;
- 2) Immobile sito in Gallarate, Via RE, n° 19/A, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Gallarate al foglio 7, mappale 1434, sub. 3, Cat. A/3, Classe 2, rendita 650,74, per un valore di 41.000,00, per la quota di 1/2;
- 3) Immobile sito in Gallarate, Via RE, n 19/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gallarate al foglio 7, mappale 1413, sub. 4, Cat. C/6, Classe 5, rendita 49,58, per un valore di
3.124,00, per la quota di 1/2;
- 4) Conto corrente n° 78874 acceso dal de cuius presso la e cointestato con la figlia CP_2
, con un saldo credito all'apertura della successione pari a € 6.926,29 per Parte_1 la quota di ½
- gli immobili siti in Gallarate, di cui ai punti 2) e 3) che precedono, erano stati venduti in corso di giudizio;
pertanto in sentenza non se ne sarebbe tenuto conto, essendo il ricavato stato pacificamente distribuito tra gli eredi, secondo le quote a ciascuno spettanti.
Quanto alla domanda di accertamento delle donazioni e relativa collazione, ritenuto che il bene donato deve essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria, il Tribunale ha statuito che:
pagina 6 di 17 - la donazione indiretta, da parte del de cuius al figlio , dell'immobile sito in RE, via CP_1
LD, risulta provata sulla base dell'istruttoria testimoniale svolta dal Tribunale, avendo i testi concordemente affermato che l'immobile era stato acquistato da con provvista CP_1 fornita dal padre.
- in virtù di quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza legittimità, il conferimento per collazione deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto (“nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra
l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto" ex multis, Cass., n. 13619/2017).
- non essendo stato alienato il bene in questione, i sensi dell' art. 746 c.c. la collazione deve avvenire in natura. Il CTU ha individuato il valore dell'immobile sito in RE, via LD, nella somma di € 138.162,50 per l'appartamento, ed € 17.030,00 per l'autorimessa, valutazione non contestata dalle parti.
Quanto alla collazione del compendio immobiliare sito in IO, richiesta da a CP_1 carico della sorella, il Tribunale riteneva accertato che:
- il padre, aveva versato il prezzo dell'immobile per l'intero al venditore, riservandosi Persona_1
la quota di metà della proprietà del bene, e donando indirettamente la quota della del 50% alla figlia;
- il padre aveva sostenuto integralmente le spese per la ristrutturazione del compendio immobiliare, acquistato a rustico.
- in data 21.01.2013, l'attrice donava la nuda proprietà della sua quota alla PO CP_3
riservandosi il diritto di usufrutto (sempre nella misura del 50%) e con accrescimento in favore del coniuge (doc.
7.1 fasc. primo grado). Tale alienazione, per il Persona_3 Parte_1
Tribunale, è ininfluente ai fini della collazione, dovendosi fare riferimento al valore della donazione e pertanto al 50% della piena proprietà del bene.
- il CTU ha valutato il valore del bene, integralmente, in € 567.882,00, al netto delle spese di sanatoria, per il fabbricato destinato ad abitazione, e in € 30.452,50 per l'autorimessa; il valore della quota in collazione (50% della piena proprietà), pertanto, è pari a 299.167,25. pagina 7 di 17 Avendo l'attrice contestato la metodologia usata dal CTU per la valutazione dell'immobile sito in
IO, (valutazione effettuata con riferimento ad altro immobile ritenuto del tutto analogo dal
CTU), il giudice disponeva integrazione della CTU, nella quale venivano meglio spiegati i metodi utilizzati per la valutazione, e che conduceva al medesime conclusioni. Il Tribunale riteneva la CTU congruamente motivata e utilizzava i valori ivi espressi per la sentenza.
Quanto al conto corrente n. 78874, acceso presso – filiale di RE, cointestato al de Controparte_4 cuius ed a , la quale sosteneva che solo la metà della giacenza dovesse esser posta in Parte_1 collazione (mentre il fratello sosteneva che l'intero importo dovesse essere soggetto a collazione, trattandosi di somme di proprietà interamente del de cuius), il Tribunale osservava che la presunzione di eguaglianza delle quote dei cointestatari, ex art. 1298, co. 2, c.c., può cedere di fronte all'allegazione, da parte di uno tra i cointestatari, di una situazione giuridica diversa, ad esempio relativa alla proprietà esclusiva delle somme giacenti, purché le circostanze evidenziate assumano caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il Tribunale ha affermato che i figli avrebbero congiuntamente ricevuto dal padre, prima del di lui decesso, una donazione corrispondente a tutte le giacenze di cui egli era titolare. Infatti:
- poco prima di morire, trasferiva le proprie consistenze, su di un conto corrente (n. 3157 Persona_1
Contr presso iazza Battistero RE) intestato ai soli figli e;
autorizzava il trasferimento Pt_1 CP_1 del deposito amministrato in capo a detto nuovo conto corrente, che così assumeva la nuova numerazione n. 5853/000200468; successivamente svolgeva operazioni per complessivi 510.753,17, pervenuti al conto n. 3157.
- Dal cc nr 3157 l'attrice prelevava, il 3.07.2018, la somma di € 86.711,45 dichiarandola quale
“scioglimento comunione ereditaria”; percepiva da detto conto corrente, in data CP_1
08.08.2018, una somma pari € 74.000,00 pari al residuo di conto corrente lasciato dalla sorella a seguito dell'operazione anzidetta. Gli eredi poi ponevano in liquidazione il deposito titoli n.
5853/000200468, collegato al c/c 3157, che veniva liquidato in parti uguali tra i due fratelli: per l'effetto di tale operazione, incassava € 131.019,38 ad agosto 2018 e a luglio CP_1 Parte_1
2018 incassava la residua somma di € 132.382,85.
Pertanto, in assenza di prova, circa la proprietà dell'attrice sulla metà del conto corrente cointestato dall'attrice con il de cuius, n. 78874, stante la natura ereditaria perché previamente di proprietà del de cuius, delle somme presenti sui vari conti correnti di cui UI LU era titolare, il Tribunale ha ritenuto pagina 8 di 17 non provate le allegazioni dell'attrice e pertanto che l'intera giacenza sul conto corrente fosse, al momento della morte del de cuius di proprietà del medesimo.
Quanto alla richiesta, avanzata da , di collazione di un importo di € 38.822,84, di cui € CP_1
25.822,84 come donazione all'attrice, da parte del padre, in concomitanza dell'avvio imprenditoriale del marito, il Tribunale ha concluso che essa ha formato oggetto non già di una donazione a
[...]
, ma di un prestito al sig. , nei confronti del quale soltanto potrebbe perciò Pt_1 Persona_3 richiedersi la restituzione.
Quanto alla richiesta, avanzata da , di collazione di un importo di € 13.000,00, per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Toyota Yaris da parte di , il Tribunale ha ritenuto provato che Parte_1
l'importo è stato prelevato da , in data 31.10.2014, e il prezzo versato per l'auto con Parte_1 assegno, senza che l'attrice abbia contestato tale circostanza.
Ciò premesso il Tribunale ha stabilito che il relictum alla data del decesso, costituito dai beni definiti nella dichiarazione di successione, oltre che dai beni in collazione, avesse un valore complessivo pari ad € 1.098.917,48. Pertanto, il valore di ciascuna quota, pari al 50%, essendo le parti gli unici eredi del de cuius, risultava pari ad € 549.458,74 ciascuno.
Non essendo gli immobili divisibili in natura, e non sussistendo un erede con quota maggiore, ex art. 720 c.c., il Tribunale teneva conto delle volontà espresse dagli eredi;
riconosceva a Parte_1
l'immobile sito in RE, via GO, ed il 50% della quota dell'immobile di IO;
a
[...] CP_1
l'immobile sito in RE, via LD, ed il controvalore relativo al 50% della quota
[...] dell'immobile sito in IO.
Quanto ai conguagli, considerato che, per la parte immobiliare, la quota spettante ad ogni erede risulta essere pari ad € 330.901,90 (e quindi che a parte attrice spetta un conguaglio negativo pari ad €
26.125,78; a parte convenuta un conguaglio in positivo pari ad € 175.709,40), stabiliva che a CP_1
spettasse un conguaglio, a carico di , pari ad € 189.246,86 (cioè pari alla differenza
[...] Parte_1 tra la quota spettante, € 549.458,749, e quanto effettivamente ricevuto da , € 360.211,88), CP_1 oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'apertura della successione.
Rigettava la domanda di di compensare il credito di con l'asserito credito Parte_1 CP_1 della medesima, a titolo di ripetizione dei canoni di locazione (relativi all'immobile sito in RE, via
GO) percepiti e percipiendi da , ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. CP_1
1241 c.c., non avendo l'attrice assolto all'onere di allegazione relativo, né nell'an né nel quantum.
pagina 9 di 17 La sentenza veniva impugnata da , che articolava tre motivi di appello nel presente Parte_1 giudizio.
impugnava la sentenza separatamente (rg 600/24), articolando un unico motivo di appello, CP_1
e si costituiva nel presente giudizio.
Con decreto in data 17.7.24, il procedimento rg 600/24 veniva riunito al presente.
All'esito della prima udienza del 29.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 18.03.2025, poi rinviata al 1.7.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, poiché il Tribunale Parte_1 avrebbe erroneamente valutato le prove relative alla domanda, avanzata da , di collazione CP_1 dell'immobile sito in IO, relativamente alla sua quota di pertinenza. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe conferito erroneamente importanza probatoria alle dichiarazioni di , Parte_2
e , che, alla domanda: “in sede di rogito notarile del 1997 il sig. Tes_1 Testimone_2 Per_1 provvedeva con denari di sua proprietà al pagamento della quota prezzo pari al 50% della
[...] proprietà dell'immobile di IO intestato alla figlia” non avrebbero riferito circostanze da loro conosciute direttamente, limitandosi a riferire quanto appreso indirettamente, nell'ambito di generiche
“conversazioni”. In particolare, tali testi non avrebbero potuto indicare specificatamente quando e come sarebbero avvenute le elargizioni dal de cuius a . Dovendo la prova della donazione Parte_1 indiretta essere rigorosa, sia quanto alla dazione delle somme, sia quanto all'animus donandi del donante, tali testimonianze sarebbero, per l'appellante, ininfluenti.
Il Tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni di (che ha affermato che il Testimone_3 denaro per l'acquisto dell'immobile sito in IO sarebbe stato “prelevato da un conto corrente cointestato tra e ), affermando che la circostanza “non è tale da escludere Parte_1 Persona_1 che la somma erogata fosse comunque di totale appartenenza del de cuius, in assenza di altra specifica prova circa il pagamento diretto da parte dell'attrice”, ed omettendo di considerare la presunzione dell'eguaglianza delle quote del saldo di un conto corrente cointestato.
Inoltre, nell'atto di vendita del 16 luglio 1997, la venditrice ha dato atto di aver ricevuto il prezzo di acquisto dell'immobile per metà da e per metà da . Persona_1 Parte_1
pagina 10 di 17 Non avendo allegato nè provato l'entità della dazione, la modalità e la data, oltre che CP_1
l'utilizzo delle somme per l'acquisto dell'immobile, e l'animus donandi in capo al donante, l'allegazione deve ritenersi sfornita di prova.
Sul primo motivo di appello di , ha affermato essere corretta la sentenza di Parte_1 CP_1 primo grado. Le deposizioni testimoniali sarebbero tutte concordi. Sul fatto hanno reso testimonianza anche soggetti estranei al nucleo famigliare del de cuius, ad ulteriore dimostrazione di come fosse notoria e pacifica la circostanza che l'intero immobile sito in IO fosse stato acquistato con denari propri di e che questi abbia sostenuto in via esclusiva e integralmente anche i costi di Persona_1 ristrutturazione dell'immobile e di parte degli arredi. L'odierno appellato sostiene di avere provato, con prove documentali, quale la documentazione bancaria, e con prove orali dirette (cfr teste
[...]
, , , ) e contrarie ( , Per_2 Tes_1 CP_3 Testimone_2 Testimone_4 Tes_5
la disponibilità economica di l'erogazione delle somme per
[...] Testimone_3 Persona_1
l'acquisto della casa, compreso il 50% della quota di proprietà intestata alla figlia , la volontà Pt_1 del de cuius di effettuare la donazione in favore della figlia. Al contrario, , nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, non avrebbe offerto prova di una sua capacità patrimoniale e reddituale, e delle modalità con cui avrebbe ottenuto la provvista per l'acquisto. La dichiarazione della venditrice, nell'atto pubblico del 1997, sarebbe irrilevante, poiché le somme di denaro, necessarie all'acquisto della quota dell'appellante, sarebbero state erogate dal padre alla figlia per consentirle l'intestazione del bene.
La Corte osserva come correttamente il Tribunale abbia ritenuto provato che abbia Parte_1 ottenuto la proprietà del 50% dell'immobile sito in IO tramite donazione indiretta dal proprio padre. La prova della donazione indiretta deve essere fornita sia relativamente al fatto materiale della elargizione, sia relativamente all'animus donandi dell'asserito donante. Nel caso di specie, vi sono concordi dichiarazioni testimoniali a sostegno della qualificazione dell'atto del 1997 come donazione indiretta. Nessun teste ha dichiarato che ha pagato integralmente, con propri fondi, da Parte_1 proprio conto corrente, la quota dell'immobile acquistata. Tutti i testi hanno riferito come fosse circostanza nota, non solo all'interno della famiglia, ma anche presso conoscenti ed altri soggetti a conoscenza delle vicende familiari, che l'acquisto della quota da parte di fosse avvenuto Parte_1
a seguito di donazione di Solo ha affermato che, a suo dire, le somme per Persona_1 Testimone_3
l'acquisto sarebbero provenute dal conto cointestato tra padre e figlia, senza che, tuttavia, sussista nella documentazione in atti alcuna prova relativa a tale circostanza;
inoltre, si concorda con il Giudice di prime cure sul fatto che la eventuale, non provata, provenienza dei fondi dal conto cointestato non costituisca di per sé prova che la provvista derivasse, per la quota del 50%, da . Parte_1 pagina 11 di 17 In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, compreso il principio di vicinanza della prova, spetta a provare di avere reperito e conferito le somme necessarie per Parte_1
l'acquisto della quota di cui si tratta. non ha né allegato né provato di avere avuto, appena Parte_1 prima dell'acquisto nel 1997, la disponibilità delle somme necessarie per l'acquisto dell'immobile. Ella avrebbe potuto e dovuto allegare e provare circostanze relative ad una sua eventuale capacità reddituale, ad esempio derivante da attività lavorativa o di impresa;
ad una sua capacità patrimoniale, ad esempio derivante dall'alienazione di beni, con conseguente ottenimento della provvista necessaria per l'acquisto; all'eventuale reperimento della provvista in altro modo, ad esempio tramite la stipula di un contratto di mutuo. avrebbe potuto e dovuto, in virtù dell'onere sulla stessa Parte_1 incombente, depositare documentazione idonea a dimostrare i movimenti delle somme, asseritamente da lei reperite ed utilizzate per acquistare la quota di proprietà dell'immobile sito in IO, e la provenienza delle stesse. Invece, non ha proposto allegazioni in merito, né ha offerto elementi di prova.
Quanto alla sussistenza dell'animus donandi in capo al padre, si rileva come, per ammissione stessa di entrambi gli eredi, lo stesso abbia in vita effettuato donazioni ad entrambi figli, sia sotto forma di immobili sia sotto forma di beni mobili, cercando di equilibrare, per quanto possibile, l'entità delle donazioni fatte rispettivamente al figlio e alla figlia. In tale quadro, ed in considerazione del fatto che non risulta contestata da la circostanza che anche i costi della ristrutturazione e Parte_1 dell'acquisto degli arredi dell'immobile sito in IO siano stati sopportati dal padre, risulta provato, anche in via presuntiva, che sussisteva, nel 1997, l'animus donandi in capo al padre, nei confronti della figlia, relativamente al bene sito in IO. Per tali ragioni il motivo di appello deve essere dichiarato infondato e pertanto respinto.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Parte_1 ricompreso tra gli “importi da porre in collazione” anche la somma di Euro 424.113,68, pari alle somme effettivamente incassate dagli eredi dai conti del de cuius, poiché nessuna delle parti avrebbe chiesto tale collazione o ha allegato donazioni al riguardo. Nell'individuare i beni da fare rientrare nella massa ereditaria, avrebbe indicato l'importo di Euro 6.926,29; l'immobile sito in IO CP_1
(oggetto di ipotizzata donazione indiretta); l'importo di Euro 60.000,00 (di cui Euro 13.000,00 oggetto di asserita donazione, in favore di , per l'acquisto di una autovettura, e la residua somma Parte_1 come donazione a favore di soggetto terzo, il marito di questa). , nell'attestare, nella CP_1 comparsa conclusionale, che l'importo di Euro 424.113,68 ha formato oggetto di ripartizione fra i coeredi nel 2018 (cioè dopo la apertura della successione), avrebbe ammesso che si è trattato di uno pagina 12 di 17 scioglimento parziale della comunione ereditaria e non di donazioni, di talché per tali somme non si può né deve effettuare collazione.
ha poi sostenuto che non è provata (perché le somme erano su conto corrente cointestato Parte_1
a e al de cuius, e perché uno dei testi escussi al riguardo è figlia di ) la Parte_1 CP_1 donazione per euro 13.000,00 per l'acquisto di vettura Yaris, di talché tale somma non deve essere soggetta a collazione.
In conclusione, l'appellante ha affermato che il valore dell'asse ereditario è pari ad Euro 362.099,99, di cui Euro 3.463,00 quale saldo del conto corrente del de cuius al momento dell'apertura della successione;
Euro 155.192,00 corrispondente al valore dell'immobile sito in RE, via LD, oggetto di obbligo di collazione a carico di;
Euro 203.444,00 corrispondente al valore CP_1 dell'immobile sito in RE, via GO, valutato dal CTU in Euro 207.044,00, da cui deve dedursi l'importo di Euro 4.000,00 che il CTU medesimo ha stimato per la regolarizzazione edilizia e catastale del bene.
Pertanto, considerate le assegnazioni in natura dei beni immobili, di cui alla sentenza, non impugnate, secondo la quota spettante ad ogni erede risulta pari ad Euro 181.049,00 (Euro Parte_1
362.099,00 : 2 = Euro 191.049,00); a è stato attribuito un bene immobile del valore Parte_1 stimato in Euro 203.444, 00, con un conguaglio in negativo di Euro 22.395,00; a è stato CP_1 attribuito un bene immobile del valore stimato in Euro 155.192,00, con un conguaglio positivo di Euro
25.857,00.
Relativamente a tale motivo di appello, ha affermato di non essere incorso in alcuna CP_1 preclusione processuale, avendo tempestivamente articolato le proprie difese e conclusioni, con la richiesta di computo nella massa ereditaria delle risultanze del conto corrente n. 3157-78774 e dei collegati depositi amministrati. Ha osservato che tutte le doglianze, sollevate con tale motivo di appello, sono state dedotte per la prima volta in questo grado di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, ivi compreso lo svolgimento delle operazioni peritali, controparte non ha sollevato eccezioni sul punto, non ha formulato contestazioni di merito, ed ha ammesso il fatto che i due eredi si siano divisi le giacenze di conto corrente del de cuius (cc nr 3157). Pertanto, correttamente il Tribunale ha fatto confluire tali somme nella massa, al fine di calcolare relictum e quote.
Quanto alla donazione indiretta, da parte del de cuius, di euro 13.000,00 per l'acquisto di una Yaris, alla figlia, ha affermato che le produzioni documentali, provenienti dall'istituto bancario, dimostrano che la disposizione è stata impartita direttamente da nonostante vi sia evidenza che tutte le Parte_1 consistenze fossero di proprietà di Persona_1
pagina 13 di 17 Quanto alle ulteriori doglianze di , ha affermato non esservi motivo di censurare la Parte_1 sentenza appellata.
La Corte osserva, in primo luogo, che la richiesta di ricomprendere nell'asse ereditario le somme versate, sul conto corrente nr 3157, dal de cuius, poco prima del decesso, conto cointestato agli eredi, è stata tempestivamente proposta da . Correttamente il Tribunale, per calcolare la massa CP_1 ereditaria e determinare la quota spettante ciascuno dei coeredi, ha preso in considerazione anche le somme presenti, al momento dell'apertura della successione, su tale conto, dato che non è stato contestato da alcuna delle parti che le somme derivano da una serie di complesse operazioni finanziarie, effettuate dal de cuius appena prima della morte, che debbono essere qualificate, pacificamente, come donazione del padre a favore di entrambi gli eredi. Ciò è confermato anche dal fatto che , dopo l'apertura della successione, in data 3.7.2018, ha trasferito a sé stessa, dal Parte_1 conto 3157 cointestato con il fratello, ad altro conto corrente a lei sola intestato, somme importanti, indicando come causale “scioglimento della comunione ereditaria” (doc 34 fascicolo di CP_1 primo grado). Le censure di alla sentenza non colgono nel segno, non potendo il Parte_1
Tribunale escludere arbitrariamente, anche in considerazione della domanda proposta tempestivamente da , tali cespiti dal calcolo della massa ereditaria. Pertanto, le doglianze di CP_1 Parte_1 devono essere respinte, così come il relativo motivo d'appello.
Con il terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, , ha chiesto che si accerti, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente una donazione indiretta, da in favore di , in relazione alla quota del 50% dell'immobile sito in IO, Persona_1 Parte_1 che l'oggetto della donazione è il solo diritto di usufrutto. Infatti, avrebbe richiesto a Persona_1 [...]
di “modificare l'intestazione della proprietà”, volendo egli destinare la proprietà medesima Pt_1
“alla sua unica PO . Tale circostanza sarebbe stata ammessa da . CP_3 CP_1
Nell'ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello, ritenuta erronea la metodologia usata dal CTU
(riferimento a immobile comparabile) nello stimare il valore dell'immobile sito in IO,
[...]
ha affermato che il valore complessivo sarebbe di Euro 324.000,00 per l'intero immobile e Pt_1 pertanto di Euro 162.000,00 per la quota di metà della piena proprietà dello stesso. In considerazione dell'età (anni 61) di , il valore dell'usufrutto in esame (riguardante la quota di metà Parte_1 dell'immobile) risulterebbe pari ad Euro 89.100,00 (Euro 162.000,00 x 55%).
Perciò, nell'ipotesi di collazione del diritto di usufrutto in esame, il valore complessivo dell'asse ereditario risulterebbe pari ad Euro 451.199,00 (cioè Euro 362.099,00 + Euro 89.100,00); la quota pagina 14 di 17 spettante ad ogni erede risulterebbe pari ad Euro 225.599,00 (cioè Euro 451.199,00/2); a Parte_1 verrebbero attributi immobili in natura per un valore complessivo di Euro 292.544,00, con un conguaglio in negativo di Euro 66.945,00; a risulterebbe attribuito un bene immobile del CP_1 valore stimato in Euro 155.192,00, con un conguaglio in negativo di Euro 25.857,00, ma con conguaglio complessivo in suo favore di Euro 92.802,00.
Relativamente al terzo motivo di appello, ha affermato che correttamente il Tribunale ha CP_1 assoggettato a collazione il 50% della piena proprietà dell'immobile sito in IO e non il solo usufrutto della quota, essendo irrilevante la successiva donazione, operata dall'attrice in favore di terzi, limitatamente alla nuda proprietà. Inoltre, ha smentito le allegate ammissioni, attribuitegli dalla sorella, poiché ha sempre sostenuto che l'immobile sito in IO è stato interamente acquistato con denari del padre, a nulla rilevando successivi atti dispositivi in favore di terzi;
mai avrebbe CP_1 dichiarato che l'unico diritto che il de cuius avrebbe inteso donare alla figlia fosse il mero diritto di usufrutto né emergerebbe traccia di tale circostanza dall'istruttoria orale e /o da altri elementi di prova.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti, è divenuta titolare della piena proprietà del 50 % dell'immobile sito in IO Parte_1 nel 1997. Il trasferimento, tramite donazione diretta, della nuda proprietà di tale quota è avvenuto oltre
16 anni dopo tale acquisto, nel 2013. non ha allegato, né tantomeno provato, circostanze Parte_1 idonee a dimostrare che, nel 1997, il padre abbia voluto, a suo favore, la donazione indiretta dell'immobile sito in IO, come semplice “tramite” per la donazione diretta della nuda proprietà del medesimo bene, 16 anni dopo, a soggetto terzo. In virtù dei principi generali in materia di onere della prova, spetta a allegare e provare tali circostanze, anche relativamente alle peculiari Parte_1 peculiarità, dalla stessa asserite, dell' animus donandi in capo al padre, nel 1997; tuttavia non lo ha fatto.
Pertanto, deve ritenersi provato che, nel 1997, ha ottenuto la piena proprietà del 50% Parte_1 dell'immobile sito in IO. Tale bene, con tale consistenza, deve essere assoggettato a collazione.
La circostanza che il bene sia stato, limitatamente alla sola nuda proprietà, trasferito molti anni dopo, ma prima dell'apertura della successione, a terzi, non ha alcuna influenza relativamente alla consistenza del valore che deve essere considerato, per la valutazione della massa ereditaria e della quota di ciascuno degli eredi.
Col primo motivo di appello, ha affermato che il Tribunale di RE avrebbe errato nella CP_1 parte in cui, nel punto c) del dispositivo, ha assegnato in proprietà la quota del 50% degli immobili siti pagina 15 di 17 in IO a perché tale quota di essi era già di proprietà di dal 1997, ed Parte_1 Parte_1
è poi stata trasferita, con atto in data 21.1.2013, limitatamente alla nuda proprietà, a soggetto terzo
(trattenendo l'usufrutto per sé, con diritto di accrescimento per il marito); la quota era Parte_1 stata oggetto di mera domanda di collazione per imputazione da parte di . Vi sarebbe CP_1 manifesta contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva, con particolare riferimento al capo oggetto di impugnazione, oltre che violazione dell'art. 746 comma 2 c.c. (“ Se l'immobile è stato alienato, o ipotecato, la collazione si fa per imputazione”). Tuttavia risulterebbe chiaro dalla sentenza che il Giudice abbia riconosciuto la proprietà della quota in capo a e semplicemente Parte_1 effettuato la collazione (ad esempio si veda a pag. 17 il seguente passaggio: “risulta confermata la donazione indiretta del 50% della piena proprietà degli immobili di IO a favore dell'attrice e che tal quota debba essere messa in collazione”) . Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza nella parte in cui ha assegnato a la quota di proprietà del 50% degli immobili siti in IO, Parte_1 operando una collazione in natura dei beni immobili, invece che una collazione per imputazione, e affermando che la trascrizione della sentenza determinerebbe un danno al terzo acquirente della nuda proprietà.
ha replicato, eccependo il difetto di legittimazione di , che indebitamente Parte_1 CP_1 impugnerebbe la sentenza per far valere un diritto spettante a terzi. Nel merito, ha affermato che la eventuale modifica del Capo c) del dispositivo, nei termini prospettati da , dovrebbe essere CP_1 accompagnato da modifica del capo del dispositivo concernente l'obbligo di pagamento del conguaglio
(Euro 189.246,86), perché in tale importo è compreso il valore del bene immobile sito in IO, attribuito in proprietà alla Pt_1
La Corte osserva, relativamente a questo motivo di appello, come debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata da dato che la sentenza è stata resa nel Parte_1 giudizio tra lei e il fratello, e questi è legittimato a ottenere una sentenza che stabilisca correttamente il destino dei beni caduti in successione, successione nella quale gli unici eredi sono le odierne parti.
Nel merito, risulta chiaro, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, come il Giudice di prime cure abbia inteso effettuare una collazione, per imputazione, della quota di proprietà piena al 50% dell'immobile sito in IO in capo a Dal complesso della sentenza, infatti, risulta Parte_1 evidente come il Giudice di prime cure non abbia mai posto in dubbio il fatto che la titolarità di tale bene fosse sorta in capo a prima dell'apertura della successione di ed in Parte_1 Persona_1 particolare tramite donazione indiretta da quest'ultimo, nel 1997. Pertanto, il capo c) del dispositivo della sentenza impugnata deve essere eliminato. pagina 16 di 17 In conclusione, l'appello di deve essere integralmente respinto, mentre quello proposto Parte_1 da deve essere accolto. CP_1
In virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di . Esse si liquidano in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, CP_1 con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, sulla base del valore di causa dichiarato da
[...]
e corrispondente al conguaglio che è stata condannata a pagare in primo grado. Pt_1
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RE nr 806/2023, pubblicata in data 26 luglio
2023,
Rigetta l'appello di;
Parte_1
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, elimina il capo c) della sentenza impugnata CP_1
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite nel presente grado del giudizio, in favore di Parte_1
, che si liquidano in euro 9.991,00, per compensi, oltre 15% spese forfettarie iva E CPA CP_1
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE 1 21100 VARESE presso il difensore avv.
GRANATA SERGIO
APPELLANTE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TO KA e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MORAZZONE 5 21100 VARESE presso il difensore avv.
TO KA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per Parte_1
voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 806/2023 (repertorio n. 1072/2023 del 26 luglio 2023) emessa dal tribunale di RE
(sezione seconda civile;
giudice monocratico dott.ssa Giulia Tagliapietra) in data 25 luglio 2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 26 luglio 2023 e non notificata ed in riforma parziale della stessa
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
· accertare e dichiarare che il relictum alla data del decesso del de cuius sig. era costituito Persona_1 esclusivamente dal saldo di conto corrente n. 78874 presso per l'importo di Euro 3.463,00 CP_2 nonché dal bene immobile sito in RE – via IC GO e contraddistinto in Catasto fabbricati del detto comune – sezione VA, al foglio 11 con la particella n. 5393 sub 7 e con la particella n. 5393 sub 19 (oltre alla quota di un mezzo degli immobili siti Gallarate (VA) – via RE n. 19/A, contraddistinti con la particella n. 1434 sub. 3 e la particella n. 1434 sub. 4, che hanno formato oggetto di vendita e concordata divisione fra i coeredi del relativo netto ricavo);
· accertare e dichiarare che la massa ereditaria (comprendendosi l'immobile di RE – via Della
LD contraddistinto con le particelle n. 8160 sub. 13 e n. 8160 sub. 9, oggetto della disposta collazione a carico di ), non sussistendo ulteriori beni o importi da porre in collazione, ha CP_1
un valore complessivo di Euro 362.099,00 (di cui Euro 3.463,00 quale saldo del conto corrente del de cuius al momento dell'apertura della successione, Euro 155.192,00 corrispondente al valore stimato per l'immobile sito in RE, via Della LD oggetto di obbligo di collazione a carico di CP_1
, ed Euro 203.444,00 corrispondente al valore stimato per l'immobile sito in RE, via
[...]
GO);
· accertare e dichiarare che il conguaglio dovuto dalla sig.ra (cui è stata Parte_1 assegnata la piena proprietà dell'immobile sito in RE – via GO) in favore del sig. CP_1
è pari (alla luce di quanto illustrato nella parte motiva dell'atto di appello) ad Euro 48.252,00.
· condannare il sig. alla rifusione in favore dell'attuale appellante delle spese di lite Ferme CP_1 tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
NEL MERITO, IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA:
· nella denegata ipotesi in cui si ritenesse oggetto di collazione anche la quota del 50% dell'immobile sito in IO e contraddistinto in Catasto fabbricati del detto comune con i mappali n. 2859 sub 1,
pagina 2 di 17 n. 2859 sub. 2 nonché in Catasto terreni con il mappale n. 2859, limitare la collazione medesima al mero diritto di usufrutto;
sempre per tale denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la massaereditaria (comprendendosi l'immobile di RE – via Della LD oggetto della collazione disposta a carico di e l'usufrutto del 50% dell'immobile di IO oggetto della CP_1 collazione disposta a carico di ), ha un valore complessivo di Euro 451.199,00, Parte_1 assegnare alla sig.ra (oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in RE – Parte_1 via GO) il detto diritto di usufrutto sull'immobile sito in IO e dichiarare l'obbligo della stessa di corrispondere in favore del sig. , a titolo di conguaglio, l'importo di Euro CP_1
98.802,00.· in ogni caso, con vittoria di spese. Ferme tutte le altre statuizioni.
IN OGNI CASO
Con riferimento all'appello proposto da , dichiarare il difetto di legittimazione ad causam CP_1 dell'appellante, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione di Parte_1 depositata il 26 giugno 2024 e conseguente dichiarare l'inammissibilità ovvero ed in ogni caso
l'infondatezza del detto gravame. Con vittoria di spese e competenze.”
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello promosso da (rg 600/2024) CP_1
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ferme tutte le altre statuizioni, in riforma del Capo 4 punto c della Sentenza n. 806/2023, resa inter partes dal Tribunale di RE, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra – R.G. n. 2470/2018, pubblicata tramite deposito in cancelleria il 26.07.2023, mai notificata, così statuire e riformare il capo 4:
- In accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito della morte del signor Persona_1
- assegnare a Parte_1
a) omissis;
b) omissis;
c) per imputazione, ex artt. 746 c.2 c.c. e 747 c.c., il controvalore della quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in IO, Via G. Fidanza n 10 – alienati a terzi il 21.01.2013 con atto di donazione- identificati al Catasto Fabbricati del Comune di IO al foglio 9, mappa-2589, sub. 1,
pagina 3 di 17 Cat. A/2, classe 5, rendita 903,80, oltre ad annesso immobile identificato al foglio 9, mappale 2589, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, rendita 91,10 ed oltre all'area sulla quale insiste il fabbricato e la parte scoperta identificata al Catasto Terreni foglio 9, al mappale 2589 di are 06.75;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
B. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la impugnata sentenza n.806/2023 emessa dal Tribunale di RE, Sezione Seconda Civile, Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra, nell'ambito del giudizio N. R.G.2470/2018, depositata in cancelleria in data 26.07.2023, mai notificata, espungendo il capo 4 lettera c dal
P.Q.M
per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello promosso da CP_1
Ferme tutte le altre statuizioni della sentenza n.806/2023 Tribunale di RE oggi impugnata.
C. Respingere tutte le domande e conclusioni formulate da parte appellata e di Parte_1 cui alla sua costituzione in giudizio nel fascicolo RG 600/2024 perché infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO
D. Respingere e rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
806/2023 per tutte le argomentazioni dedotte e articolate nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento rg 587/2024 depositata da CP_1
D. Condannare al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese esenti e accessori di legge se dovuti e anche alle spese dell'espletata C.T.U.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di RE, , relativamente alla Parte_1 CP_1 successione del loro padre, deceduto in data 17.5.2016, per ottenere: Persona_1
- l'accertamento che il padre aveva attuato, in vita, la donazione indiretta, in favore del convenuto, di immobili, siti in RE, contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune di
RE (codice L 682) alla sezione Urbana VA, foglio 18 con la particella n. 8160 sub. 13
(categoria A/2, classe 4, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale mq. 109, rendita €
783,53 - via della LD n. 12/A, piano T) e con la particella n. 8160 sub. 19 (categoria C/6, classe 9, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq. 15, rendita € 72,82 - via della
LD n. 12/A, piano S1;
pagina 4 di 17 - la collazione ex art. 737 cod. civ di tali immobili;
- la declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria sorta ad esito del decesso del padre
Persona_1
- l'attribuzione, in favore di ciascuno dei condividenti, della proprietà esclusiva di una porzione, pari al 50% dei beni componenti l'asse ereditario, precisando che due unità immobiliari, site in
Gallarate, e già intestate al de cuius per quota di un mezzo, erano state cedute a terzi, e il netto ricavo era stato ripartito in parti uguali;
- il riconoscimento a favore dell'attrice, e ai fini del conguaglio, delle somme relative ai canoni di locazione (relativi ad altro immobile, sito in via GO, RE, contraddistinto in Catasto fabbricati del detto Comune – sezione VA, al foglio 11 con la particella n. 5393 sub. 7
(categoria A/2 – classe 4- vani 5, rendita 671,39) e con la particella n° 5393 sub. 19 (categoria
C/6 – classe 10- mq 20, rendita 113,62), caduto in successione) già percepiti e che verranno ulteriormente conseguiti (sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione) da . CP_1
Si costituiva , CP_1
- affermando che la donazione indiretta dell'immobile, sito in RE, via LD, (asseritamente avvenuta tramite pagamento, da parte del de cuius, del corrispettivo al venditore dell'immobile al momento della compravendita al figlio) non sarebbe provata;
- sostenendo che l'attrice avrebbe ricevuto, con donazione indiretta, la quota di metà di un compendio immobiliare sito in IO, Via G. Fidanza n° 10, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di IO al foglio 9, mappale 2589, sub. 1, Cat. A/2, classe 5, rendita 903,80, oltre ad annesso immobile identificato al 9, mappale 2589, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, rendita 91,10, oltre all'area sulla quale insiste il fabbricato e la parte scoperta identificata al Catasto Terreni foglio 9, al mappale 2589 di are 06.75
- che la sorella avrebbe ricevuto, inoltre, somme di denaro corrispondenti: a) alle giacenze di conto corrente e deposito titoli incassate dalla attrice, per un importo non inferiore ad € 219.094,30; b) un importo non inferiore ad € 38.822,84 (di cui € 25.822,84 come donazione all'attrice, in concomitanza dell'avvio imprenditoriale del marito, ed € 13.000,00 per l'acquisto dell'autovettura
Toyota Yaris).
chiedeva la collazione dei beni mobili ed immobili, asseritamente ricevuti dalla sorella, CP_1 lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione dei beni agli eredi pro quota.
pagina 5 di 17 Il Tribunale, a seguito di istruttoria testimoniale, e di espletamento di CTU per la valutazione degli immobili caduti in successione, con sentenza 806/2023, pubblicata il 26.7.23, accertava che:
- era morto intestato;
pertanto, dichiarava aperta la successione legittima dello stesso;
Persona_1
- eredi legittimi risultavano essere i due figli, in quanto il coniuge separato legalmente, sig.ra
, con dichiarazione ricevuta dal Tribunale di RE il 17.01.2016, dichiarava di Persona_2 rinunciare, puramente e semplicemente, all'eredità dell'ex marito;
- nella dichiarazione di successione, inviata all'Agenzia dell'Entrate in data 05.05.2017, venivano dichiarate le seguenti consistenze:
- 1) Immobile sito in RE, Via IC GO snc, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di RE al foglio 11, mappale 5393, sub. 7, Cat. A/2, classe 4, rendita 617,39, per un valore stimato di € 84.600,00, oltre alla quota proporzionale i 34,02/1000 di comproprietà sugli enti comuni del medesimo fabbricato, per la quota di 1/1 oltre a Immobile sito in RE, Via
IC GO Snc, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di RE, al foglio 11, mappale 5393, sub. 19, Cat. C/6, Classe 10, rendita 113,62, per un valore stimato di 14.320,000, oltre alla quota proporzionale di 4,16/1000 di comproprietà sugli enti comuni del medesimo immobile, per la quota di 1/1;
- 2) Immobile sito in Gallarate, Via RE, n° 19/A, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Gallarate al foglio 7, mappale 1434, sub. 3, Cat. A/3, Classe 2, rendita 650,74, per un valore di 41.000,00, per la quota di 1/2;
- 3) Immobile sito in Gallarate, Via RE, n 19/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gallarate al foglio 7, mappale 1413, sub. 4, Cat. C/6, Classe 5, rendita 49,58, per un valore di
3.124,00, per la quota di 1/2;
- 4) Conto corrente n° 78874 acceso dal de cuius presso la e cointestato con la figlia CP_2
, con un saldo credito all'apertura della successione pari a € 6.926,29 per Parte_1 la quota di ½
- gli immobili siti in Gallarate, di cui ai punti 2) e 3) che precedono, erano stati venduti in corso di giudizio;
pertanto in sentenza non se ne sarebbe tenuto conto, essendo il ricavato stato pacificamente distribuito tra gli eredi, secondo le quote a ciascuno spettanti.
Quanto alla domanda di accertamento delle donazioni e relativa collazione, ritenuto che il bene donato deve essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria, il Tribunale ha statuito che:
pagina 6 di 17 - la donazione indiretta, da parte del de cuius al figlio , dell'immobile sito in RE, via CP_1
LD, risulta provata sulla base dell'istruttoria testimoniale svolta dal Tribunale, avendo i testi concordemente affermato che l'immobile era stato acquistato da con provvista CP_1 fornita dal padre.
- in virtù di quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza legittimità, il conferimento per collazione deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto (“nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra
l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto" ex multis, Cass., n. 13619/2017).
- non essendo stato alienato il bene in questione, i sensi dell' art. 746 c.c. la collazione deve avvenire in natura. Il CTU ha individuato il valore dell'immobile sito in RE, via LD, nella somma di € 138.162,50 per l'appartamento, ed € 17.030,00 per l'autorimessa, valutazione non contestata dalle parti.
Quanto alla collazione del compendio immobiliare sito in IO, richiesta da a CP_1 carico della sorella, il Tribunale riteneva accertato che:
- il padre, aveva versato il prezzo dell'immobile per l'intero al venditore, riservandosi Persona_1
la quota di metà della proprietà del bene, e donando indirettamente la quota della del 50% alla figlia;
- il padre aveva sostenuto integralmente le spese per la ristrutturazione del compendio immobiliare, acquistato a rustico.
- in data 21.01.2013, l'attrice donava la nuda proprietà della sua quota alla PO CP_3
riservandosi il diritto di usufrutto (sempre nella misura del 50%) e con accrescimento in favore del coniuge (doc.
7.1 fasc. primo grado). Tale alienazione, per il Persona_3 Parte_1
Tribunale, è ininfluente ai fini della collazione, dovendosi fare riferimento al valore della donazione e pertanto al 50% della piena proprietà del bene.
- il CTU ha valutato il valore del bene, integralmente, in € 567.882,00, al netto delle spese di sanatoria, per il fabbricato destinato ad abitazione, e in € 30.452,50 per l'autorimessa; il valore della quota in collazione (50% della piena proprietà), pertanto, è pari a 299.167,25. pagina 7 di 17 Avendo l'attrice contestato la metodologia usata dal CTU per la valutazione dell'immobile sito in
IO, (valutazione effettuata con riferimento ad altro immobile ritenuto del tutto analogo dal
CTU), il giudice disponeva integrazione della CTU, nella quale venivano meglio spiegati i metodi utilizzati per la valutazione, e che conduceva al medesime conclusioni. Il Tribunale riteneva la CTU congruamente motivata e utilizzava i valori ivi espressi per la sentenza.
Quanto al conto corrente n. 78874, acceso presso – filiale di RE, cointestato al de Controparte_4 cuius ed a , la quale sosteneva che solo la metà della giacenza dovesse esser posta in Parte_1 collazione (mentre il fratello sosteneva che l'intero importo dovesse essere soggetto a collazione, trattandosi di somme di proprietà interamente del de cuius), il Tribunale osservava che la presunzione di eguaglianza delle quote dei cointestatari, ex art. 1298, co. 2, c.c., può cedere di fronte all'allegazione, da parte di uno tra i cointestatari, di una situazione giuridica diversa, ad esempio relativa alla proprietà esclusiva delle somme giacenti, purché le circostanze evidenziate assumano caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il Tribunale ha affermato che i figli avrebbero congiuntamente ricevuto dal padre, prima del di lui decesso, una donazione corrispondente a tutte le giacenze di cui egli era titolare. Infatti:
- poco prima di morire, trasferiva le proprie consistenze, su di un conto corrente (n. 3157 Persona_1
Contr presso iazza Battistero RE) intestato ai soli figli e;
autorizzava il trasferimento Pt_1 CP_1 del deposito amministrato in capo a detto nuovo conto corrente, che così assumeva la nuova numerazione n. 5853/000200468; successivamente svolgeva operazioni per complessivi 510.753,17, pervenuti al conto n. 3157.
- Dal cc nr 3157 l'attrice prelevava, il 3.07.2018, la somma di € 86.711,45 dichiarandola quale
“scioglimento comunione ereditaria”; percepiva da detto conto corrente, in data CP_1
08.08.2018, una somma pari € 74.000,00 pari al residuo di conto corrente lasciato dalla sorella a seguito dell'operazione anzidetta. Gli eredi poi ponevano in liquidazione il deposito titoli n.
5853/000200468, collegato al c/c 3157, che veniva liquidato in parti uguali tra i due fratelli: per l'effetto di tale operazione, incassava € 131.019,38 ad agosto 2018 e a luglio CP_1 Parte_1
2018 incassava la residua somma di € 132.382,85.
Pertanto, in assenza di prova, circa la proprietà dell'attrice sulla metà del conto corrente cointestato dall'attrice con il de cuius, n. 78874, stante la natura ereditaria perché previamente di proprietà del de cuius, delle somme presenti sui vari conti correnti di cui UI LU era titolare, il Tribunale ha ritenuto pagina 8 di 17 non provate le allegazioni dell'attrice e pertanto che l'intera giacenza sul conto corrente fosse, al momento della morte del de cuius di proprietà del medesimo.
Quanto alla richiesta, avanzata da , di collazione di un importo di € 38.822,84, di cui € CP_1
25.822,84 come donazione all'attrice, da parte del padre, in concomitanza dell'avvio imprenditoriale del marito, il Tribunale ha concluso che essa ha formato oggetto non già di una donazione a
[...]
, ma di un prestito al sig. , nei confronti del quale soltanto potrebbe perciò Pt_1 Persona_3 richiedersi la restituzione.
Quanto alla richiesta, avanzata da , di collazione di un importo di € 13.000,00, per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Toyota Yaris da parte di , il Tribunale ha ritenuto provato che Parte_1
l'importo è stato prelevato da , in data 31.10.2014, e il prezzo versato per l'auto con Parte_1 assegno, senza che l'attrice abbia contestato tale circostanza.
Ciò premesso il Tribunale ha stabilito che il relictum alla data del decesso, costituito dai beni definiti nella dichiarazione di successione, oltre che dai beni in collazione, avesse un valore complessivo pari ad € 1.098.917,48. Pertanto, il valore di ciascuna quota, pari al 50%, essendo le parti gli unici eredi del de cuius, risultava pari ad € 549.458,74 ciascuno.
Non essendo gli immobili divisibili in natura, e non sussistendo un erede con quota maggiore, ex art. 720 c.c., il Tribunale teneva conto delle volontà espresse dagli eredi;
riconosceva a Parte_1
l'immobile sito in RE, via GO, ed il 50% della quota dell'immobile di IO;
a
[...] CP_1
l'immobile sito in RE, via LD, ed il controvalore relativo al 50% della quota
[...] dell'immobile sito in IO.
Quanto ai conguagli, considerato che, per la parte immobiliare, la quota spettante ad ogni erede risulta essere pari ad € 330.901,90 (e quindi che a parte attrice spetta un conguaglio negativo pari ad €
26.125,78; a parte convenuta un conguaglio in positivo pari ad € 175.709,40), stabiliva che a CP_1
spettasse un conguaglio, a carico di , pari ad € 189.246,86 (cioè pari alla differenza
[...] Parte_1 tra la quota spettante, € 549.458,749, e quanto effettivamente ricevuto da , € 360.211,88), CP_1 oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'apertura della successione.
Rigettava la domanda di di compensare il credito di con l'asserito credito Parte_1 CP_1 della medesima, a titolo di ripetizione dei canoni di locazione (relativi all'immobile sito in RE, via
GO) percepiti e percipiendi da , ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. CP_1
1241 c.c., non avendo l'attrice assolto all'onere di allegazione relativo, né nell'an né nel quantum.
pagina 9 di 17 La sentenza veniva impugnata da , che articolava tre motivi di appello nel presente Parte_1 giudizio.
impugnava la sentenza separatamente (rg 600/24), articolando un unico motivo di appello, CP_1
e si costituiva nel presente giudizio.
Con decreto in data 17.7.24, il procedimento rg 600/24 veniva riunito al presente.
All'esito della prima udienza del 29.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 18.03.2025, poi rinviata al 1.7.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata, poiché il Tribunale Parte_1 avrebbe erroneamente valutato le prove relative alla domanda, avanzata da , di collazione CP_1 dell'immobile sito in IO, relativamente alla sua quota di pertinenza. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe conferito erroneamente importanza probatoria alle dichiarazioni di , Parte_2
e , che, alla domanda: “in sede di rogito notarile del 1997 il sig. Tes_1 Testimone_2 Per_1 provvedeva con denari di sua proprietà al pagamento della quota prezzo pari al 50% della
[...] proprietà dell'immobile di IO intestato alla figlia” non avrebbero riferito circostanze da loro conosciute direttamente, limitandosi a riferire quanto appreso indirettamente, nell'ambito di generiche
“conversazioni”. In particolare, tali testi non avrebbero potuto indicare specificatamente quando e come sarebbero avvenute le elargizioni dal de cuius a . Dovendo la prova della donazione Parte_1 indiretta essere rigorosa, sia quanto alla dazione delle somme, sia quanto all'animus donandi del donante, tali testimonianze sarebbero, per l'appellante, ininfluenti.
Il Tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni di (che ha affermato che il Testimone_3 denaro per l'acquisto dell'immobile sito in IO sarebbe stato “prelevato da un conto corrente cointestato tra e ), affermando che la circostanza “non è tale da escludere Parte_1 Persona_1 che la somma erogata fosse comunque di totale appartenenza del de cuius, in assenza di altra specifica prova circa il pagamento diretto da parte dell'attrice”, ed omettendo di considerare la presunzione dell'eguaglianza delle quote del saldo di un conto corrente cointestato.
Inoltre, nell'atto di vendita del 16 luglio 1997, la venditrice ha dato atto di aver ricevuto il prezzo di acquisto dell'immobile per metà da e per metà da . Persona_1 Parte_1
pagina 10 di 17 Non avendo allegato nè provato l'entità della dazione, la modalità e la data, oltre che CP_1
l'utilizzo delle somme per l'acquisto dell'immobile, e l'animus donandi in capo al donante, l'allegazione deve ritenersi sfornita di prova.
Sul primo motivo di appello di , ha affermato essere corretta la sentenza di Parte_1 CP_1 primo grado. Le deposizioni testimoniali sarebbero tutte concordi. Sul fatto hanno reso testimonianza anche soggetti estranei al nucleo famigliare del de cuius, ad ulteriore dimostrazione di come fosse notoria e pacifica la circostanza che l'intero immobile sito in IO fosse stato acquistato con denari propri di e che questi abbia sostenuto in via esclusiva e integralmente anche i costi di Persona_1 ristrutturazione dell'immobile e di parte degli arredi. L'odierno appellato sostiene di avere provato, con prove documentali, quale la documentazione bancaria, e con prove orali dirette (cfr teste
[...]
, , , ) e contrarie ( , Per_2 Tes_1 CP_3 Testimone_2 Testimone_4 Tes_5
la disponibilità economica di l'erogazione delle somme per
[...] Testimone_3 Persona_1
l'acquisto della casa, compreso il 50% della quota di proprietà intestata alla figlia , la volontà Pt_1 del de cuius di effettuare la donazione in favore della figlia. Al contrario, , nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, non avrebbe offerto prova di una sua capacità patrimoniale e reddituale, e delle modalità con cui avrebbe ottenuto la provvista per l'acquisto. La dichiarazione della venditrice, nell'atto pubblico del 1997, sarebbe irrilevante, poiché le somme di denaro, necessarie all'acquisto della quota dell'appellante, sarebbero state erogate dal padre alla figlia per consentirle l'intestazione del bene.
La Corte osserva come correttamente il Tribunale abbia ritenuto provato che abbia Parte_1 ottenuto la proprietà del 50% dell'immobile sito in IO tramite donazione indiretta dal proprio padre. La prova della donazione indiretta deve essere fornita sia relativamente al fatto materiale della elargizione, sia relativamente all'animus donandi dell'asserito donante. Nel caso di specie, vi sono concordi dichiarazioni testimoniali a sostegno della qualificazione dell'atto del 1997 come donazione indiretta. Nessun teste ha dichiarato che ha pagato integralmente, con propri fondi, da Parte_1 proprio conto corrente, la quota dell'immobile acquistata. Tutti i testi hanno riferito come fosse circostanza nota, non solo all'interno della famiglia, ma anche presso conoscenti ed altri soggetti a conoscenza delle vicende familiari, che l'acquisto della quota da parte di fosse avvenuto Parte_1
a seguito di donazione di Solo ha affermato che, a suo dire, le somme per Persona_1 Testimone_3
l'acquisto sarebbero provenute dal conto cointestato tra padre e figlia, senza che, tuttavia, sussista nella documentazione in atti alcuna prova relativa a tale circostanza;
inoltre, si concorda con il Giudice di prime cure sul fatto che la eventuale, non provata, provenienza dei fondi dal conto cointestato non costituisca di per sé prova che la provvista derivasse, per la quota del 50%, da . Parte_1 pagina 11 di 17 In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, compreso il principio di vicinanza della prova, spetta a provare di avere reperito e conferito le somme necessarie per Parte_1
l'acquisto della quota di cui si tratta. non ha né allegato né provato di avere avuto, appena Parte_1 prima dell'acquisto nel 1997, la disponibilità delle somme necessarie per l'acquisto dell'immobile. Ella avrebbe potuto e dovuto allegare e provare circostanze relative ad una sua eventuale capacità reddituale, ad esempio derivante da attività lavorativa o di impresa;
ad una sua capacità patrimoniale, ad esempio derivante dall'alienazione di beni, con conseguente ottenimento della provvista necessaria per l'acquisto; all'eventuale reperimento della provvista in altro modo, ad esempio tramite la stipula di un contratto di mutuo. avrebbe potuto e dovuto, in virtù dell'onere sulla stessa Parte_1 incombente, depositare documentazione idonea a dimostrare i movimenti delle somme, asseritamente da lei reperite ed utilizzate per acquistare la quota di proprietà dell'immobile sito in IO, e la provenienza delle stesse. Invece, non ha proposto allegazioni in merito, né ha offerto elementi di prova.
Quanto alla sussistenza dell'animus donandi in capo al padre, si rileva come, per ammissione stessa di entrambi gli eredi, lo stesso abbia in vita effettuato donazioni ad entrambi figli, sia sotto forma di immobili sia sotto forma di beni mobili, cercando di equilibrare, per quanto possibile, l'entità delle donazioni fatte rispettivamente al figlio e alla figlia. In tale quadro, ed in considerazione del fatto che non risulta contestata da la circostanza che anche i costi della ristrutturazione e Parte_1 dell'acquisto degli arredi dell'immobile sito in IO siano stati sopportati dal padre, risulta provato, anche in via presuntiva, che sussisteva, nel 1997, l'animus donandi in capo al padre, nei confronti della figlia, relativamente al bene sito in IO. Per tali ragioni il motivo di appello deve essere dichiarato infondato e pertanto respinto.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Parte_1 ricompreso tra gli “importi da porre in collazione” anche la somma di Euro 424.113,68, pari alle somme effettivamente incassate dagli eredi dai conti del de cuius, poiché nessuna delle parti avrebbe chiesto tale collazione o ha allegato donazioni al riguardo. Nell'individuare i beni da fare rientrare nella massa ereditaria, avrebbe indicato l'importo di Euro 6.926,29; l'immobile sito in IO CP_1
(oggetto di ipotizzata donazione indiretta); l'importo di Euro 60.000,00 (di cui Euro 13.000,00 oggetto di asserita donazione, in favore di , per l'acquisto di una autovettura, e la residua somma Parte_1 come donazione a favore di soggetto terzo, il marito di questa). , nell'attestare, nella CP_1 comparsa conclusionale, che l'importo di Euro 424.113,68 ha formato oggetto di ripartizione fra i coeredi nel 2018 (cioè dopo la apertura della successione), avrebbe ammesso che si è trattato di uno pagina 12 di 17 scioglimento parziale della comunione ereditaria e non di donazioni, di talché per tali somme non si può né deve effettuare collazione.
ha poi sostenuto che non è provata (perché le somme erano su conto corrente cointestato Parte_1
a e al de cuius, e perché uno dei testi escussi al riguardo è figlia di ) la Parte_1 CP_1 donazione per euro 13.000,00 per l'acquisto di vettura Yaris, di talché tale somma non deve essere soggetta a collazione.
In conclusione, l'appellante ha affermato che il valore dell'asse ereditario è pari ad Euro 362.099,99, di cui Euro 3.463,00 quale saldo del conto corrente del de cuius al momento dell'apertura della successione;
Euro 155.192,00 corrispondente al valore dell'immobile sito in RE, via LD, oggetto di obbligo di collazione a carico di;
Euro 203.444,00 corrispondente al valore CP_1 dell'immobile sito in RE, via GO, valutato dal CTU in Euro 207.044,00, da cui deve dedursi l'importo di Euro 4.000,00 che il CTU medesimo ha stimato per la regolarizzazione edilizia e catastale del bene.
Pertanto, considerate le assegnazioni in natura dei beni immobili, di cui alla sentenza, non impugnate, secondo la quota spettante ad ogni erede risulta pari ad Euro 181.049,00 (Euro Parte_1
362.099,00 : 2 = Euro 191.049,00); a è stato attribuito un bene immobile del valore Parte_1 stimato in Euro 203.444, 00, con un conguaglio in negativo di Euro 22.395,00; a è stato CP_1 attribuito un bene immobile del valore stimato in Euro 155.192,00, con un conguaglio positivo di Euro
25.857,00.
Relativamente a tale motivo di appello, ha affermato di non essere incorso in alcuna CP_1 preclusione processuale, avendo tempestivamente articolato le proprie difese e conclusioni, con la richiesta di computo nella massa ereditaria delle risultanze del conto corrente n. 3157-78774 e dei collegati depositi amministrati. Ha osservato che tutte le doglianze, sollevate con tale motivo di appello, sono state dedotte per la prima volta in questo grado di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, ivi compreso lo svolgimento delle operazioni peritali, controparte non ha sollevato eccezioni sul punto, non ha formulato contestazioni di merito, ed ha ammesso il fatto che i due eredi si siano divisi le giacenze di conto corrente del de cuius (cc nr 3157). Pertanto, correttamente il Tribunale ha fatto confluire tali somme nella massa, al fine di calcolare relictum e quote.
Quanto alla donazione indiretta, da parte del de cuius, di euro 13.000,00 per l'acquisto di una Yaris, alla figlia, ha affermato che le produzioni documentali, provenienti dall'istituto bancario, dimostrano che la disposizione è stata impartita direttamente da nonostante vi sia evidenza che tutte le Parte_1 consistenze fossero di proprietà di Persona_1
pagina 13 di 17 Quanto alle ulteriori doglianze di , ha affermato non esservi motivo di censurare la Parte_1 sentenza appellata.
La Corte osserva, in primo luogo, che la richiesta di ricomprendere nell'asse ereditario le somme versate, sul conto corrente nr 3157, dal de cuius, poco prima del decesso, conto cointestato agli eredi, è stata tempestivamente proposta da . Correttamente il Tribunale, per calcolare la massa CP_1 ereditaria e determinare la quota spettante ciascuno dei coeredi, ha preso in considerazione anche le somme presenti, al momento dell'apertura della successione, su tale conto, dato che non è stato contestato da alcuna delle parti che le somme derivano da una serie di complesse operazioni finanziarie, effettuate dal de cuius appena prima della morte, che debbono essere qualificate, pacificamente, come donazione del padre a favore di entrambi gli eredi. Ciò è confermato anche dal fatto che , dopo l'apertura della successione, in data 3.7.2018, ha trasferito a sé stessa, dal Parte_1 conto 3157 cointestato con il fratello, ad altro conto corrente a lei sola intestato, somme importanti, indicando come causale “scioglimento della comunione ereditaria” (doc 34 fascicolo di CP_1 primo grado). Le censure di alla sentenza non colgono nel segno, non potendo il Parte_1
Tribunale escludere arbitrariamente, anche in considerazione della domanda proposta tempestivamente da , tali cespiti dal calcolo della massa ereditaria. Pertanto, le doglianze di CP_1 Parte_1 devono essere respinte, così come il relativo motivo d'appello.
Con il terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, , ha chiesto che si accerti, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente una donazione indiretta, da in favore di , in relazione alla quota del 50% dell'immobile sito in IO, Persona_1 Parte_1 che l'oggetto della donazione è il solo diritto di usufrutto. Infatti, avrebbe richiesto a Persona_1 [...]
di “modificare l'intestazione della proprietà”, volendo egli destinare la proprietà medesima Pt_1
“alla sua unica PO . Tale circostanza sarebbe stata ammessa da . CP_3 CP_1
Nell'ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello, ritenuta erronea la metodologia usata dal CTU
(riferimento a immobile comparabile) nello stimare il valore dell'immobile sito in IO,
[...]
ha affermato che il valore complessivo sarebbe di Euro 324.000,00 per l'intero immobile e Pt_1 pertanto di Euro 162.000,00 per la quota di metà della piena proprietà dello stesso. In considerazione dell'età (anni 61) di , il valore dell'usufrutto in esame (riguardante la quota di metà Parte_1 dell'immobile) risulterebbe pari ad Euro 89.100,00 (Euro 162.000,00 x 55%).
Perciò, nell'ipotesi di collazione del diritto di usufrutto in esame, il valore complessivo dell'asse ereditario risulterebbe pari ad Euro 451.199,00 (cioè Euro 362.099,00 + Euro 89.100,00); la quota pagina 14 di 17 spettante ad ogni erede risulterebbe pari ad Euro 225.599,00 (cioè Euro 451.199,00/2); a Parte_1 verrebbero attributi immobili in natura per un valore complessivo di Euro 292.544,00, con un conguaglio in negativo di Euro 66.945,00; a risulterebbe attribuito un bene immobile del CP_1 valore stimato in Euro 155.192,00, con un conguaglio in negativo di Euro 25.857,00, ma con conguaglio complessivo in suo favore di Euro 92.802,00.
Relativamente al terzo motivo di appello, ha affermato che correttamente il Tribunale ha CP_1 assoggettato a collazione il 50% della piena proprietà dell'immobile sito in IO e non il solo usufrutto della quota, essendo irrilevante la successiva donazione, operata dall'attrice in favore di terzi, limitatamente alla nuda proprietà. Inoltre, ha smentito le allegate ammissioni, attribuitegli dalla sorella, poiché ha sempre sostenuto che l'immobile sito in IO è stato interamente acquistato con denari del padre, a nulla rilevando successivi atti dispositivi in favore di terzi;
mai avrebbe CP_1 dichiarato che l'unico diritto che il de cuius avrebbe inteso donare alla figlia fosse il mero diritto di usufrutto né emergerebbe traccia di tale circostanza dall'istruttoria orale e /o da altri elementi di prova.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti, è divenuta titolare della piena proprietà del 50 % dell'immobile sito in IO Parte_1 nel 1997. Il trasferimento, tramite donazione diretta, della nuda proprietà di tale quota è avvenuto oltre
16 anni dopo tale acquisto, nel 2013. non ha allegato, né tantomeno provato, circostanze Parte_1 idonee a dimostrare che, nel 1997, il padre abbia voluto, a suo favore, la donazione indiretta dell'immobile sito in IO, come semplice “tramite” per la donazione diretta della nuda proprietà del medesimo bene, 16 anni dopo, a soggetto terzo. In virtù dei principi generali in materia di onere della prova, spetta a allegare e provare tali circostanze, anche relativamente alle peculiari Parte_1 peculiarità, dalla stessa asserite, dell' animus donandi in capo al padre, nel 1997; tuttavia non lo ha fatto.
Pertanto, deve ritenersi provato che, nel 1997, ha ottenuto la piena proprietà del 50% Parte_1 dell'immobile sito in IO. Tale bene, con tale consistenza, deve essere assoggettato a collazione.
La circostanza che il bene sia stato, limitatamente alla sola nuda proprietà, trasferito molti anni dopo, ma prima dell'apertura della successione, a terzi, non ha alcuna influenza relativamente alla consistenza del valore che deve essere considerato, per la valutazione della massa ereditaria e della quota di ciascuno degli eredi.
Col primo motivo di appello, ha affermato che il Tribunale di RE avrebbe errato nella CP_1 parte in cui, nel punto c) del dispositivo, ha assegnato in proprietà la quota del 50% degli immobili siti pagina 15 di 17 in IO a perché tale quota di essi era già di proprietà di dal 1997, ed Parte_1 Parte_1
è poi stata trasferita, con atto in data 21.1.2013, limitatamente alla nuda proprietà, a soggetto terzo
(trattenendo l'usufrutto per sé, con diritto di accrescimento per il marito); la quota era Parte_1 stata oggetto di mera domanda di collazione per imputazione da parte di . Vi sarebbe CP_1 manifesta contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva, con particolare riferimento al capo oggetto di impugnazione, oltre che violazione dell'art. 746 comma 2 c.c. (“ Se l'immobile è stato alienato, o ipotecato, la collazione si fa per imputazione”). Tuttavia risulterebbe chiaro dalla sentenza che il Giudice abbia riconosciuto la proprietà della quota in capo a e semplicemente Parte_1 effettuato la collazione (ad esempio si veda a pag. 17 il seguente passaggio: “risulta confermata la donazione indiretta del 50% della piena proprietà degli immobili di IO a favore dell'attrice e che tal quota debba essere messa in collazione”) . Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza nella parte in cui ha assegnato a la quota di proprietà del 50% degli immobili siti in IO, Parte_1 operando una collazione in natura dei beni immobili, invece che una collazione per imputazione, e affermando che la trascrizione della sentenza determinerebbe un danno al terzo acquirente della nuda proprietà.
ha replicato, eccependo il difetto di legittimazione di , che indebitamente Parte_1 CP_1 impugnerebbe la sentenza per far valere un diritto spettante a terzi. Nel merito, ha affermato che la eventuale modifica del Capo c) del dispositivo, nei termini prospettati da , dovrebbe essere CP_1 accompagnato da modifica del capo del dispositivo concernente l'obbligo di pagamento del conguaglio
(Euro 189.246,86), perché in tale importo è compreso il valore del bene immobile sito in IO, attribuito in proprietà alla Pt_1
La Corte osserva, relativamente a questo motivo di appello, come debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata da dato che la sentenza è stata resa nel Parte_1 giudizio tra lei e il fratello, e questi è legittimato a ottenere una sentenza che stabilisca correttamente il destino dei beni caduti in successione, successione nella quale gli unici eredi sono le odierne parti.
Nel merito, risulta chiaro, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, come il Giudice di prime cure abbia inteso effettuare una collazione, per imputazione, della quota di proprietà piena al 50% dell'immobile sito in IO in capo a Dal complesso della sentenza, infatti, risulta Parte_1 evidente come il Giudice di prime cure non abbia mai posto in dubbio il fatto che la titolarità di tale bene fosse sorta in capo a prima dell'apertura della successione di ed in Parte_1 Persona_1 particolare tramite donazione indiretta da quest'ultimo, nel 1997. Pertanto, il capo c) del dispositivo della sentenza impugnata deve essere eliminato. pagina 16 di 17 In conclusione, l'appello di deve essere integralmente respinto, mentre quello proposto Parte_1 da deve essere accolto. CP_1
In virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di . Esse si liquidano in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, CP_1 con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, sulla base del valore di causa dichiarato da
[...]
e corrispondente al conguaglio che è stata condannata a pagare in primo grado. Pt_1
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RE nr 806/2023, pubblicata in data 26 luglio
2023,
Rigetta l'appello di;
Parte_1
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, elimina il capo c) della sentenza impugnata CP_1
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite nel presente grado del giudizio, in favore di Parte_1
, che si liquidano in euro 9.991,00, per compensi, oltre 15% spese forfettarie iva E CPA CP_1
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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