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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3645/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GEN. ARIMONDI N.45 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. VOLANTE ANTONELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELNUOVO, 35 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MEZZATESTA ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 28/12/2022).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza. La sig.ra
[...]
ha già lasciato il domicilio coniugale, e trasferirà la propria Parte_1 residenza in Piana degli Albanesi e il sig. manterrà, invece, Controparte_1 la propria residenza nella casa coniugale sita in San Giuseppe Jato Contrada
Traversa,
2) La sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in San Giuseppe Jato Contrada Traversa, come meglio sopra identificato, al sig. per l'importo complessivo di €.90.000,00, Controparte_1
(novantamila).
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 prezzo pattuito di €. 90,000,00 (novantamila) con il pagamento di numero sei rate di €. 15.000,00 ciascuna da corrispondere alle seguenti scadenze:
- La prima rata di €.15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il termine di giorni 15 dalla data di emissione della sentenza di separazione;
- La seconda rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il
31 di Dicembre 2025,, al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita
- La terza rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 30 di
Giugno 2026,
- La quarta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 31 di Dicembre 2026,
- La quinta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 30 di Giugno 2027,
- La sesta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 31 di
Dicembre 2027,
4) Il trasferimento di proprietà avverrà sotto condizione risolutiva
2 dell'integrale pagamento del prezzo pattuito di €.90.000,00 (novantamila) e pertanto l'efficacia del contratto di compravendita si intenderà risolta ove non saranno adempiute dal sig. anche le ulteriori rate successive Controparte_1 alla stipula dell'atto pubblico di compravendita alle scadenze pattuite e precisamente:
a) La terza rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 30.06.2026,
b) La quarta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 31.12.2026,
c) La quinta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 30.06.2027,
d) La sesta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 31.12.2027,
5) Le parti concordano che il mancato pagamento di una singola rata entro i termini stabiliti determinerà la risoluzione del contratto di compravendita con la perdita delle rate già versate dalla parte acquirente che resteranno acquisite alla parte venditrice a titolo di equo compenso per l'uso dell'abitazione da parte del sig. dalla data del Gennaio 2025 e a CP_1 titolo di risarcimento del danno per i canoni di locazione sostenuti dalla sig.ra a far data dal rilascio dell'immobile, Parte_1
6) Le spese notarili dell' atto di compravendita relativo all'immobile sito in
San Giuseppe Jato Contrada Traversa identificato al Catasto Fabbricati Foglio
5, Particella 1176, Categoria 14, Classe 5 saranno a carico del sig. CP_1
quale parte acquirente, che dovrà indicare il notaio prescelto entro il
[...] termine di giorni 20 (venti) dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale.
7) Gli eventuali oneri fiscali o sanzioni che dovessero pervenire da parte dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla stipula dell'atto pubblico e relative alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa godute dalla sig.ra saranno a carico integralmente del sig. , Parte_1 Controparte_1
8) Il sig. si fa carico inoltre di estinguere le rate residue Controparte_1 per l'acquisto degli arredi della casa, dei costi per le utenze domestiche (servizi di fornitura luce e acqua) sin dal Febbraio 2025, nonché dei costi per le
3 forniture dei servizi di base (internet) dal Febbraio 2025, e dell'imposta Tari
2025,
9) Dichiarano i coniugi, che salvo quanto con il presente ricorso previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, compresa l'attribuzione di mobili, mobilio, arredi, valori, regali personali e di nozze e autoveicoli.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 2, P. II, S. A, Anno 2023) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3645/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GEN. ARIMONDI N.45 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. VOLANTE ANTONELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELNUOVO, 35 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MEZZATESTA ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 23 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 28/12/2022).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza. La sig.ra
[...]
ha già lasciato il domicilio coniugale, e trasferirà la propria Parte_1 residenza in Piana degli Albanesi e il sig. manterrà, invece, Controparte_1 la propria residenza nella casa coniugale sita in San Giuseppe Jato Contrada
Traversa,
2) La sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in San Giuseppe Jato Contrada Traversa, come meglio sopra identificato, al sig. per l'importo complessivo di €.90.000,00, Controparte_1
(novantamila).
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 prezzo pattuito di €. 90,000,00 (novantamila) con il pagamento di numero sei rate di €. 15.000,00 ciascuna da corrispondere alle seguenti scadenze:
- La prima rata di €.15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il termine di giorni 15 dalla data di emissione della sentenza di separazione;
- La seconda rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il
31 di Dicembre 2025,, al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita
- La terza rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 30 di
Giugno 2026,
- La quarta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 31 di Dicembre 2026,
- La quinta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 30 di Giugno 2027,
- La sesta rata di €. 15.000,00 (quindicimila) verrà corrisposta entro il 31 di
Dicembre 2027,
4) Il trasferimento di proprietà avverrà sotto condizione risolutiva
2 dell'integrale pagamento del prezzo pattuito di €.90.000,00 (novantamila) e pertanto l'efficacia del contratto di compravendita si intenderà risolta ove non saranno adempiute dal sig. anche le ulteriori rate successive Controparte_1 alla stipula dell'atto pubblico di compravendita alle scadenze pattuite e precisamente:
a) La terza rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 30.06.2026,
b) La quarta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 31.12.2026,
c) La quinta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 30.06.2027,
d) La sesta rata di €.15.000,00 (quindicimila) che dovrà essere corrisposta, come pattuito entro il 31.12.2027,
5) Le parti concordano che il mancato pagamento di una singola rata entro i termini stabiliti determinerà la risoluzione del contratto di compravendita con la perdita delle rate già versate dalla parte acquirente che resteranno acquisite alla parte venditrice a titolo di equo compenso per l'uso dell'abitazione da parte del sig. dalla data del Gennaio 2025 e a CP_1 titolo di risarcimento del danno per i canoni di locazione sostenuti dalla sig.ra a far data dal rilascio dell'immobile, Parte_1
6) Le spese notarili dell' atto di compravendita relativo all'immobile sito in
San Giuseppe Jato Contrada Traversa identificato al Catasto Fabbricati Foglio
5, Particella 1176, Categoria 14, Classe 5 saranno a carico del sig. CP_1
quale parte acquirente, che dovrà indicare il notaio prescelto entro il
[...] termine di giorni 20 (venti) dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale.
7) Gli eventuali oneri fiscali o sanzioni che dovessero pervenire da parte dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla stipula dell'atto pubblico e relative alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa godute dalla sig.ra saranno a carico integralmente del sig. , Parte_1 Controparte_1
8) Il sig. si fa carico inoltre di estinguere le rate residue Controparte_1 per l'acquisto degli arredi della casa, dei costi per le utenze domestiche (servizi di fornitura luce e acqua) sin dal Febbraio 2025, nonché dei costi per le
3 forniture dei servizi di base (internet) dal Febbraio 2025, e dell'imposta Tari
2025,
9) Dichiarano i coniugi, che salvo quanto con il presente ricorso previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, compresa l'attribuzione di mobili, mobilio, arredi, valori, regali personali e di nozze e autoveicoli.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 2, P. II, S. A, Anno 2023) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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