Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 05/03/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico delle Pensioni
TO GR
ha adottato la seguente SENTENZA 67/2026 sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. 69605 del registro di segreteria, depositato l’11 luglio 2024, proposto da:
P. M. C., nata a [...] (C.F. OMISSIS) e B. A., nato a [...] (C.F.
OMISSIS), eredi legittimi di B. V., nato a [...] e deceduto il 3.03.2018, ex 1° Maresciallo LGP SSP/E della Marina Militare, tutti residenti ad OMISSIS, rappresentati e difesi come da procura allegata al ricorso introduttivo dall’Avv. Giuseppe Martino (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Archi (RC) alla Via Vecchia Provinciale, n.26.
-parte ricorrenteContro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax
0917798749) – Avv. SC Gramuglia (C.F. [...];
Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.
SC EL (c.f. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5; -parte resistente-
AVVERSO
Il silenzio rifiuto dell’INPS – Direzione Provinciale – di Siracusa, in merito alla concessione della pensione privilegiata indiretta e alla richiesta di esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, quali familiari superstiti di vittima del dovere equiparata, ex art.1, c.564, L.266/05, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, per parte ricorrente l’avv. Martino e, per l’INPS, l’avv. EL, come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. I ricorrenti, vedova e figlio maggiorenne del 1° Maresciallo LGP SSP/E della Marina Militare B.V., hanno premesso:
- di aver chiesto, con istanza del 28.10.2019, all’Inps di Siracusa il pagamento della pensione indiretta di privilegio, a seguito del decesso del loro dante causa, riscontrato affetto da “1) Exitus per K al colon metastatico a livello epatico e peritoneale; 2) Litiasi renale
grave; 3) Disturbo ansioso depressivo; 4) Ispessimenti focali pleurici parietali bilaterali”, delle quali soltanto la prima e la quarta riconosciute come patologie dipendenti da causa di servizio con pareri del competente Comitato di novembre e dicembre 2019;
- di essere già titolari, ognuno per la propria quota, del trattamento pensionistico ordinario di riversibilità con iscrizione n. 17567754 a decorrere dal 01/04/2018 e che con istanza del 24.09.2020, hanno, altresì, presentato all’Inps la richiesta di ricostituzione della pensione con applicazione dell’esenzione Irpef, ai sensi dell’art.1, comma 211, della L.232/2016, in quanto riconosciuti familiari superstiti di vittima del dovere equiparata, ex art.1, c.564, L.266/05, giusto decreto n.165 del 17.07.2020 del Ministero della Difesa;
- che le succitate patologie, in data 17.10.2019, ai fini di pensione privilegiata sono state ascritte dalla CMO di Augusta con P.V.
Mod. BL/B n.OMISSIS, con data di stabilizzazione al 03.03.2018, come segue: la 1^ infermità alla 1^ ctg. Tab.A a Vita, la 2^ alla Tab.B (due annualità), la 3^ alla 8^ ctg. Tab.A a Vita e la 4^ alla Tab.B (tre annualità). Per cumulo, quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio, sono state ascritte alla 1^ ctg.
Tab. A a Vita, con diritto alla Superinvalidità della Tabella E ed all’Assegno di cumulo di 8^ ctg. Tab.A, la cui data di stabilizzazione veniva ricondotta al 03.03.2018.
Parte ricorrente, pertanto, dopo aver evidenziato la sostanziale inerzia di parte resistente, ha conseguentemente instaurato il presente giudizio chiedendo:
“1) In limine litis, annullare e/o disapplicare qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto richiesto;
2) Statuire, affinché, l’INPS resistente provveda alla concessione della pensione privilegiata di riversibilità, inerenti le seguenti infermità:
“Exitus per K al colon metastatico a livello epatico e peritoneale;
Ispessimenti focali pleurici parietali bilaterali”, già ascritte alla 1^ ctg.
Tab.A, a Vita, a decorrere dalla data del 03.03.2018, così come stabilito dalla CMO di Augusta.
3) Statuire l’esenzione dell’Irpef sullo stesso trattamento pensionistico, ai sensi dell’art.1, comma 211, della L.232/2016, in quanto gli odierni ricorrenti sono stati riconosciuti familiari superstiti di vittima del dovere equiparata, ex art.1, c.564, L.266/05 4) Condannare di conseguenza l’INPS alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di pensione privilegiata di riversibilità previa determinazione della stessa, a far data dalla succitata data di cui al sub.2), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5) Con ristoro di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver corrisposto le seconde.
II. Con memoria debitamente depositata il 10 settembre 2025 si è costituito in giudizio l’INPS. L’Ente previdenziale, anzitutto, ha osservato che il dante causa dei ricorrenti è cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 30.04.2016 e che lo stesso è deceduto l’8 marzo 2018. Al riguardo, l’INPS ha evidenziato che la pensione indiretta di privilegio è una prestazione che può essere riconosciuta a chi decede in servizio e per causa di servizio. Non sarebbe, pertanto, integrato il requisito del decesso in servizio.
Con riguardo alla richiesta di esenzione Irpef, ai sensi dell’art.1, comma 211, della L.232/2016, parte resistente, nel citare alcune decisioni di questa Sezione, ha richiamato la disciplina ritenuta applicabile evidenziando come l’INPS possa riconoscere i benefici previdenziali in questione soltanto a seguito dell’emanazione di apposito provvedimento di riconoscimento della qualità di vittima del dovere o equiparato da parte degli organi competenti.
L’INPS ha, altresì, contestato la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ritenendo che, al più, in caso di soccombenza, potrà spettare soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell’art. 16 co VI L.
30/12/1991 n. 412 e dell’art. 20 co. 36 L. 23/12/1994 n. 724.
Da ultimo, l’Ente previdenziale ha formulato espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati ed ha concluso chiedendo di “rigettare il ricorso poiché inammissibile, nonché infondato in fatto e i diritto con vittoria di spese”.
III. Il 23 settembre 2025, ossia due giorni prima della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato irrituale memoria con le quali ha replicato alle difese sviluppate da parte resistente.
IV. Nel corso della pubblica udienza del 25 settembre 2025 parte ricorrente, nel ribadire le repliche contenute nella memoria da ultimo citata, ha rimarcato l’inerzia dell’INPS in ragione dell’erronea sovrapposizione delle ipotesi di decesso “per fatti di servizio” di cui agli artt. 92 e 93 del d.P.R. 1092/1973 con i casi di decesso “in servizio”
di cui all’art. 184 del citato d.P.R.. La difesa di parte ricorrente ha, altresì, contestato il mancato riconoscimento dello status di vittima del dovere ai fini dell’esenzione IRPEF in ragione dell’erronea interpretazione delle differenze intercorrenti tra le funzioni di attestazione e certificazione in carico al Ministero dell’Interno. Inoltre, l’Ente previdenziale non avrebbe tenuto debitamente conto del decreto adottato dal Ministero della Difesa nel quale è già presente l’attestazione sulla dipendenza da causa di servizio del decesso del dante causa dei ricorrenti. Parte ricorrente ha, pertanto, insistito per l’accoglimento del ricorso. L’avv. EL, parimenti, si è riportato ai propri scritti insistendo per il rigetto del ricorso.
All’esito della discussione, con ordinanza n. 120/25, è stata disposta l’acquisizione di documentazione attestante la qualità di studente del sig. B.A. con riferimento al tipo di corso di studi nonché alla durata dello stesso. Con l’occasione, constatato il riferimento in ricorso, sia a trattamenti pensionistici indiretti che di reversibilità, è stato chiesto alla parte ricorrente di precisare le proprie conclusioni in ordine al tipo di beneficio richiesto nonché sulla decorrenza invocata. È stata, pertanto, fissata l’udienza del 15 gennaio 2026 per la prosecuzione della trattazione.
V. Il 4 novembre 2025 parte ricorrente ha chiarito di agire per ottenere la pensione indiretta di privilegio a decorrere dalla data del decesso del de cuius (03.03.2018). Inoltre, con riguardo al sig. B.A. ha depositato: 1) Attestazione dell’Università di Pisa di iscrizione alla scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore sin dall’anno accademico 2019/2020 a tutt’oggi, 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, inerente il periodo di specializzazione; 3) Documento estratto del portale studenti, indicante gli anni accademici di iscrizione presso l’Università di Palermo dal 2014/2015 al 2017/2018.
VI. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 l’avv. Martino, nel richiamare la documentazione attestante l’iscrizione del sig. B. A. alla scuola di specializzazione presso l’Università di Pisa, ha reso noto di non aver potuto acquisire apposita attestazione per il periodo di precedente iscrizione all’Università di Palermo.
Al riguardo, parte ricorrente ha osservato comunque che l’iscrizione alla scuola di specializzazione sarebbe di per sé già sufficiente a provare la precedente iscrizione al corso universitario di medicina per il periodo di interesse.
L’avv. Martino ha richiamato, infine, l’applicazione degli articoli 92 e 93 del DPR 1092/73 insistendo per l’accoglimento del ricorso, anche in ordine all’esenzione IRPEF che deriverebbe dal decreto di riconoscimento della qualità equiparata a vittima del dovere effettuata con il decreto del Ministero della Difesa.
L’avv.to EL, per l’INPS, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere osservato che la trattazione del giudizio in materia di pensioni innanzi alla Corte dei conti è ispirato al principio di oralità (art. 155 c.g.c.) e che le parti del giudizio, esclusi gli atti tipici -rispettivamente introduttivo e di costituzione e risposta-,
non hanno facoltà di depositare atti difensionali scritti se non nel (solo)
caso in cui siano a ciò autorizzati dal Giudicante, al quale -e previa verifica del rispetto (e accettazione) del contraddittorio da parte del soggetto non depositante - spetta vagliarne l’ammissibilità ai fini della decisione del giudizio qualora una parte vi provveda sine titulo. (ex multis cfr. Corte dei conti Sez. giur. Veneto sent. 119/2025) Pertanto, le note depositate da parte ricorrente in data 23 settembre 2025, in vista della pubblica udienza del 25 settembre, non sono ammissibili e di esse, quindi, non si terrà conto.
2. Effettuata tale necessaria premessa, si osserva che i ricorrenti, vedova e figlio maggiorenne del sig. B. - come precisato con la produzione autorizzata del 4 novembre 2025 - agiscono per ottenere il riconoscimento della “pensione indiretta di privilegio” a seguito del decesso del loro dante causa, occorso il 03.03.2018, oltre all’esenzione IRPEF sullo stesso trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della L. 232/2016, quali soggetti riconosciuti familiari superstiti di vittima del dovere equiparata, ex art. 1, comma 564, L.266/05.
Al riguardo, si premette che la precisazione del petitum si è resa necessaria in quanto, di norma, la pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti di un soggetto che sia assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e che sia deceduto a causa di servizio. La pensione privilegiata indiretta compete, in particolare, nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (cfr. Corte dei conti Sez. III d’Appello sent.297/2022).
Diversamente, il trattamento di riversibilità in senso stretto spetta agli aventi causa di un soggetto già riconosciuto titolare di un trattamento diretto.
Sulla base di tali considerazioni, richiamando l’applicazione dell’art.
184 del d.P.R. n. 1092/1973 e rilevato il mancato decesso in servizio dell’ormai titolare di pensione ordinaria a seguito di dimissioni sig. B.
parte resistente si è opposta alla richiesta di pensione indiretta di privilegio.
D’altra parte, sul punto, deve rilevarsi che lo stesso Legislatore, in più occasioni, nel richiamare i trattamenti di riversibilità in senso ampio intende, piuttosto, riferirsi complessivamente ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti; si pensi, ad esempio, al Titolo V del citato d.P.R. dedicato al “trattamento di riversibilità” o, ancora, proprio al dettato dell’art. 184 cit. che espressamente richiama la pensione privilegiata di riversibilità per il caso di decesso in servizio.
Ebbene, per definire i confini del giudizio in esame, a prescindere da meri aspetti terminologici, si osserva che i ricorrenti agiscono, in primo luogo, per vedersi riconoscere il diritto al trattamento di privilegio in favore dei superstiti in ragione del decesso del loro dante causa, oltreché per il riconoscimento del citato beneficio fiscale.
3. Tanto premesso, il ricorso può trovare accoglimento per le motivazioni di cui appresso.
L’art. 81 (coniuge superstite) commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che: “La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.
La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali”.
L’art. 82 (orfani), inoltre, ai commi 1 e 2, stabilisce che: “Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”.
Sul punto assumono, altresì, rilievo il dettato degli artt. 92 e 93 del citato d.P.R. 1092/1973 che, rispettivamente, per quanto qui di interesse, stabiliscono al comma 1 che “Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI”; e l’art.
93, che Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85;
se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Dall’esame di dette disposizione emerge, anzitutto, che il primo comma dell’art.92 disciplina l’ipotesi del decesso del “dipendente” (in servizio) e non quella del “pensionato”, richiamato, invece, espressamente in tutti gli articoli che precedono la disciplina del trattamento ai superstiti.
D’altra parte, il comma 5 del citato art. 92 stabilisce che “Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato”.
Con tale ultima previsione, il Legislatore ha, pertanto, riconosciuto analogo diritto per il caso in cui il già titolare di pensione di privilegio deceda a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Con riguardo al caso in esame, si osserva che, sebbene non sia espressamente disciplinata l’ipotesi di decesso del titolare di pensione ordinaria per fatti di servizio, si ritiene che la disciplina della fattispecie in esame risulti comunque ricavabile dal complesso di disposizione appena citate. Si osserva, infatti, che nel caso in esame - invero astrattamente di difficile configurazione se non in caso di patologie lungo latenti contratte per causa di servizio come nella fattispecie di cui è causa - l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio si sostanzia proprio nel decesso del pensionato, ancorché lo stesso non fosse già titolare di pensione di privilegio.
Risulta, infatti, incontestato che il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 475942019 reso nell’adunanza n. 2126 del 18/11/2019 ha espresso parere positivo circa la sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006 per l’infermità “Exitus per K colon metastatico a livello epatico e peritoneale” ritenuta causalmente connessa al servizio prestato dal sig. B. a bordo di Unità navali, la cui costruzione risale al periodo in cui l’utilizzo dell’amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni, come da dichiarazione resa dalla Marina Militare - Ufficio Generale del Personale in data 23/10/2019.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare il decreto del Ministero della Difesa, attesta la dipendenza da causa di servizio del decesso del sig. B. nonché il riconoscimento della qualità di vittima del dovere.
Deve quindi ritenersi fondata la domanda di riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato in favore della sig.ra P., con decorrenza dalla data richiesta. L’istanza di trattamento pensionistico ai superstiti del 28.10.2019, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.
167 e 191 commi 2 e 3 del citato d.P.R. 1092/1973 è infatti, intervenuta, nel termine di due anni dal decesso del dante causa, occorso il 03.03.2018.
3.1.Con segnato riguardo al sig. B. A., parimenti, si rileva che lo stesso è nato il [...] e, pertanto, alla data del decesso del padre, aveva compiuto ventidue anni di età. Si osserva, inoltre, che lo stesso figlio alla data del 28 ottobre 2019 (data della presentazione dell’istanza) aveva compiuto 24 anni di età e, a quella data risultava con alto grado di probabilità iscritto alla Facoltà di medicina di Palermo. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che negli anni immediatamente seguenti il sig. B. A. risulta iscritto alla Scuola di specializzazione di Pisa e, pertanto, anche la domanda del sig. B.A. può trovare accoglimento quale orfano maggiorenne iscritto all’Università del sig. B.V.
4. Per quanto concerne il richiesto beneficio dell’esenzione IRPEF, va rammentato anzitutto che l'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".
Al riguardo, come accennato in precedenza, con Decreto n. 109 del 13 febbraio 2020 è stato riconosciuto che l’infermità Exitus per K al colon metastatico a livello epatico e peritoneale, causa della morte del Luogotenente B. V., è riconosciuto Si dipendente da causa di servizio. Inoltre, con Decreto n.165 del 14.07.2020 prot. 0061973 del 17.07.2020, il Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva, è stata concessa la speciale elargizione agli eredi del sig. B., quale appartenente alla Marina Militare equiparato alle Vittime del dovere.
Sul punto, poi, deve rilevarsi che l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 recante il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che: “1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, […].
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni […].
L’art. 6 del citato d.P.R. stabilisce, inoltre, che: “L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
Dall’esame di dette disposizioni emerge, pertanto, che, diversamente da quanto sostenuto da Parte resistente, il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o soggetto equiparato non spetta al Ministero dell’Interno – chiamato alla tenuta della graduatoria unica nazionale ai fini dell’elargizione delle provvidenza - ma all’Amministrazione di appartenenza che, nel caso del sig. B.V. era, invero, il Ministero della Difesa. La qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere del sig.
B. V. è stata, pertanto, correttamente provata dalla parte ricorrente, ai fini del petitum nel presente giudizio, mediante la produzione dei citati decreti del Ministero della Difesa.
Pertanto, anche la richiesta applicazione del beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 può trovare accoglimento.
5. In sintesi, il ricorso può trovare accoglimento e, pertanto, deve riconoscersi in favore dei ricorrenti, nelle rispettive qualità, il diritto al trattamento privilegiato di riversibilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del loro dante causa sig. B.V., con condanna dell’INPS al pagamento, a partire dalla ridetta data, degli arretrati maturati, oltre ad interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi). Deve, inoltre, riconoscersi in favore dei ricorrenti il beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Deve, infine, respingersi l’eccezione di prescrizione considerato che non risulta decorso il termine quinquennale tra l’istanza del 28.10.2019 - quale idoneo atto interruttivo – ed il deposito del ricorso in esame.
7. Data la complessità della questione trattata, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l’INPS.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO GR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 5 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)