CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
AR EL BO Presidente
ES OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 717/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del suo liquidatore p.t. (P. Iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Coluccio appellante
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Valentino Sisti appellato
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 223/2024 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 11.06.2024. L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di l'Aquila adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
Nel merito:
In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare/riformare la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo n. 131/2022 emesso dal
Tribunale di Lanciano;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Pertanto, l'appellato rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e in ogni caso di seguito riportate:
“Voglia codesta On.le Corte d'Appello di L'Aquila in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti e nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla e confermare l'impugnata Parte_1 sentenza n. 223/2024 resa dal Tribunale di Lanciano.
Con vittoria delle spese del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 223/24, pubblicata in data 11 giugno 2024, il
Tribunale di Lanciano così provvedeva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
131/2022, n. 247/2022 R.G. Trib. Lanciano;
2) Condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 2.250,00 per
pag. 2/8 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA ed Iva. 3) Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società , con il quale il Tribunale Parte_1 di Lanciano aveva ingiunto a il pagamento della somma di € Controparte_1
5.113,30, oltre interessi legali e spese del monitorio, in conseguenza del mancato pagamento delle rate residue del finanziamento concesso dalla società opposta con contratto del 2.11.2006, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in quarantotto rate mensili di € 150,00 ciascuna.
1.2 Con la proposta opposizione aveva invocato “l'estinzione della Controparte_1 pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi degli artt.
2934, 2935 e 2946 c.c.” rappresentando che il contratto di mutuo, che prevedeva il pagamento dell'ultima rata a novembre 2010, era stato risolto anticipatamente in data
31.12.2008, a causa del proprio inadempimento dipeso dal fallimento della
[...]
, società datrice di lavoro, che aveva determinato la cessazione del rapporto di CP_2 lavoro.
L'opponente assumeva che alcuna formale e tempestiva richiesta di pagamento era stata formulata dalla società opposta al fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione e che la prima richiesta idonea era stata effettuata soltanto nel 2022, con missiva datata 10.02.2022 inviata dalla e ricevuta in data 17.02.2022, ben oltre Pt_1 il termine prescrizionale di dieci anni, sia volendo individuarne il decorso dal giorno della risoluzione del contratto (dicembre 2008), sia dal giorno dell'ultimo pagamento contrattualmente previsto (novembre 2010).
Sulla base di tali argomentazioni, il chiedeva al Tribunale di Lanciano di CP_1 accertare l'estinzione del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2 Si era costituita in giudizio la , contestando la eccepita prescrizione Parte_1 sulla base della circostanza che la società datrice di lavoro, era Controparte_3 stata dichiarata fallita nel 2009, con licenziamento anche dell'opponente, con conseguente obbligo di versamento del TFR in favore del dipendente, per cui la Pt_1 aveva preventivamente escusso la fallita società; dovendosi ritenere il credito originario inesigibile per tutto il tempo in cui persista la possibilità di fruttuosa escussione del pag. 3/8 debitore ceduto e dovendo il creditore cessionario escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, il debitore originario, non poteva ritenersi effettivamente decorso il termine decennale di prescrizione.
Da tale argomentazione l'allora creditrice opposta rappresentava che il fallimento della datrice di lavoro era stato chiuso nell'aprile del 2022 e che solo da quel momento la aveva potuto richiedere il pagamento all'allora opponente. Pt_1
1.3 Ricostruiti brevemente i fatti di causa, il Tribunale di Lanciano procedeva al relativo inquadramento giuridico rappresentando che:
- in linea generale, nel contratto di mutuo il termine iniziale della prescrizione va individuato con la scadenza dell'ultima rata, costituendo il pagamento delle rate del mutuo un'unica obbligazione;
- nel caso di specie trovava applicazione la disciplina dell'art. 1198 c.c., avendo la controversia ad oggetto la cessione del credito in luogo dell'adempimento, con la conseguenza che non vi era in tale fattispecie l'immediata liberazione del debitore originario a seguito della cessione ma l'affiancamento del credito originario, divenuto inesigibile, a quello ceduto;
- in considerazione del rimando contenuto nell'art. 1198, 2°c., c.c. all'art. 1267 c.c., era necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto da parte del cessionario con la conseguenza che “non essendovi estinzione del debito originario - con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto -, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 cod. civ., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto”(Cass., sentenza n. 3469 del 15/02/2007).
1.4 Il Tribunale perveniva, quindi, alla decisione sulla base dei principi applicabili alla fattispecie della cessione in luogo dell'adempimento disciplinata dall'art. 1198 c.c.
Disattendeva la tesi sostenuta dall'opponente circa l'inapplicabilità della quiescenza del credito originario in ragione della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo a mezzo di comunicazione del 13.01.2009, nonché sul rilievo che l'art. 6 del contratto stesso non prevedesse la preventiva escussione del debitore ceduto, ritenendo che non potesse ricavarsi dalla richiamata clausola una tale volontà delle parti. pag. 4/8 Riteneva, in definitiva, che ai fini della risoluzione della vicenda fosse rilevante il rispetto dell'onere della prova, posto in capo alla cessionaria, circa l'esigibilità del credito, dell'insolvenza del debitore ceduto, e di aver adempiuto all'onere della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'art. 1267 c.c., onere probatorio non assolto dall'allora creditrice opposta non potendosi evincere dalla documentazione versata in atti la prova dell'attività posta in essere dalla opposta nei confronti del debitore ceduto diretta a dimostrare una qualsiasi richiesta di pagamento a questo indirizzata, non risultando così la prova della preventiva escussione del debitore ceduto.
Ciò aveva comportato la decorrenza del termine di prescrizione anche nei confronti del debitore cedente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano propone appello la società
sulla base di un unico motivo. Parte_1
2.1 L'appellante impugna la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto necessaria e non provata la previa escussione della società datrice di lavoro, debitore ceduto.
In particolare, premesso che il aveva sottoscritto in data 2.11.2006 un contratto CP_1 di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza dicembre 2006 per quarantotto quote mensili, restando inadempiente nella restituzione di ventinove quote, per un totale di € 4.350.00, sosteneva che, essendosi il rapporto di lavoro con il “terzo ceduto” risolto in data 31.12.2008, pertanto prima della scadenza del contratto di finanziamento prevista nel novembre 2010, la società datrice di lavoro non aveva più obbligo di trattenuta a partire dal 31.12.2008 e sino al novembre
2010, con la conseguenza che la creditrice non aveva alcun Parte_1 obbligo di preventiva escussione nei confronti della Controparte_3
3. Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza, contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto, con riproposizione dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4.1 A margine della contraddittorietà della ragione principale sulla quale si fonda l'atto di appello -assenza di ragione/motivo di escutere la società datrice di lavoro, fallita- rispetto a quanto argomentato in primo grado, ovvero la necessità di escutere prima la pag. 5/8 predetta società, ciò al fine di contrastare la eccepita prescrizione del credito sollevata dall'allora opponente, rasentando l'atto di appello profili di inammissibilità in quanto aspecifico, la Corte condivide le ragioni del decidere così come argomentate dal giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione impugnata.
4.2 In punto di fatto emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che la avesse concesso un finanziamento a , in forza di contratto Parte_1 Controparte_1
n.304228288 sottoscritto il 2 novembre 2006, per l'importo lordo di euro 7.200,00, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio percepito dal quale CP_1 dipendente della in quarantotto quote mensili di euro 150,00 Controparte_3 ciascuna.
Il contratto di mutuo prevedeva il pagamento della prima rata l'1 dicembre 2006 e dell'ultima rata nel mese di novembre 2010.
Il contratto veniva tuttavia risolto anticipatamente al 31.12.2008 per inadempimento del in ragione del fallimento del datore di lavoro e della CP_1 CP_2 conseguente cessazione del rapporto di lavoro;
residuavano all'epoca da rimborsare ancora ventinove ratei, per l'importo complessivo di euro 4.350,00.
4.3 Fermo restando l'inquadramento giuridico dal parte del primo giudice, trattandosi di cessione “pro solvendo”, quindi di cessione del credito in luogo dell'adempimento, previsto e disciplinato dall'art. 1198 c.c. che richiama al suo secondo comma l'art. 1267
c.c., appare privo di pregio l'assunto di parte appellante circa l'assenza di una qualsiasi ragione circa la preventiva escussione della debitrice ceduta, società datrice di lavoro, dal momento che questa aveva risolto il rapporto di lavoro con l'odierno appellato alla data del 31.12.2008, società dichiarata fallita nel 2009.
In particolare, la preventiva escussione del “debitore ceduto” è obbligo normativamente previsto;
non è dato conoscere se la polizza assicurativa, per legge obbligatoria nelle ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, sia stata azionata o meno;
dall'art. 3 del contratto di mutuo emerge che “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il presente contratto estenderà i suoi effetti su qualsiasi somma spettante al lavoratore (..) in particolare sul trattamento di fine rapporto (..). Sin da ora, il cedente consente che
l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del residuo debito (..)”, con la conseguenza che sarebbe stato interesse, oltre che pag. 6/8 obbligo, dell'appellante escutere, come normativamente previsto, preventivamente la società datrice di lavoro a seguito del licenziamento del proprio lavoratore, in quanto tenuta alla corresponsione del TFR, ed eventualmente insinuarsi al passivo della massa fallimentare (Cass. Civ. Ord. n. 2217/2022), come del resto espressamente previsto dall'art. 6, ultima parte, del medesimo contratto di mutuo.
4.4 La Corte rileva, inoltre, che solo in quest'ultima ipotesi. posta in correlazione con quanto sostenuto in primo grado dall'appellante circa il decorso del termine di prescrizione a far data dalla chiusura del fallimento, avvenuta in ipotesi il 30 aprile del
2022, la missiva del febbraio 2022 inviata dalla all'odierno appellato avrebbe CP_4 avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine.
Dalla documentazione versata dall'appellante non risulta, tuttavia, che questa abbia posto in essere una qualsiasi attività idonea a escutere la società datrice di lavoro.
5. Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono, dunque, prive di pregio e non condivisibili.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
7. Trova, altresì, applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in liquidazione, Parte_1 in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 223/2024 resa dal
Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 11 giugno 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
pag. 7/8 2) condanna l'appellante al pagamento delle competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.966,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere est.
ES OC
Presidente
AR EL BO
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
AR EL BO Presidente
ES OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 717/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del suo liquidatore p.t. (P. Iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Coluccio appellante
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Valentino Sisti appellato
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 223/2024 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 11.06.2024. L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di l'Aquila adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
Nel merito:
In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare/riformare la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo n. 131/2022 emesso dal
Tribunale di Lanciano;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Pertanto, l'appellato rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e in ogni caso di seguito riportate:
“Voglia codesta On.le Corte d'Appello di L'Aquila in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti e nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla e confermare l'impugnata Parte_1 sentenza n. 223/2024 resa dal Tribunale di Lanciano.
Con vittoria delle spese del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 223/24, pubblicata in data 11 giugno 2024, il
Tribunale di Lanciano così provvedeva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
131/2022, n. 247/2022 R.G. Trib. Lanciano;
2) Condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 2.250,00 per
pag. 2/8 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA ed Iva. 3) Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società , con il quale il Tribunale Parte_1 di Lanciano aveva ingiunto a il pagamento della somma di € Controparte_1
5.113,30, oltre interessi legali e spese del monitorio, in conseguenza del mancato pagamento delle rate residue del finanziamento concesso dalla società opposta con contratto del 2.11.2006, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in quarantotto rate mensili di € 150,00 ciascuna.
1.2 Con la proposta opposizione aveva invocato “l'estinzione della Controparte_1 pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi degli artt.
2934, 2935 e 2946 c.c.” rappresentando che il contratto di mutuo, che prevedeva il pagamento dell'ultima rata a novembre 2010, era stato risolto anticipatamente in data
31.12.2008, a causa del proprio inadempimento dipeso dal fallimento della
[...]
, società datrice di lavoro, che aveva determinato la cessazione del rapporto di CP_2 lavoro.
L'opponente assumeva che alcuna formale e tempestiva richiesta di pagamento era stata formulata dalla società opposta al fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione e che la prima richiesta idonea era stata effettuata soltanto nel 2022, con missiva datata 10.02.2022 inviata dalla e ricevuta in data 17.02.2022, ben oltre Pt_1 il termine prescrizionale di dieci anni, sia volendo individuarne il decorso dal giorno della risoluzione del contratto (dicembre 2008), sia dal giorno dell'ultimo pagamento contrattualmente previsto (novembre 2010).
Sulla base di tali argomentazioni, il chiedeva al Tribunale di Lanciano di CP_1 accertare l'estinzione del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2 Si era costituita in giudizio la , contestando la eccepita prescrizione Parte_1 sulla base della circostanza che la società datrice di lavoro, era Controparte_3 stata dichiarata fallita nel 2009, con licenziamento anche dell'opponente, con conseguente obbligo di versamento del TFR in favore del dipendente, per cui la Pt_1 aveva preventivamente escusso la fallita società; dovendosi ritenere il credito originario inesigibile per tutto il tempo in cui persista la possibilità di fruttuosa escussione del pag. 3/8 debitore ceduto e dovendo il creditore cessionario escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, il debitore originario, non poteva ritenersi effettivamente decorso il termine decennale di prescrizione.
Da tale argomentazione l'allora creditrice opposta rappresentava che il fallimento della datrice di lavoro era stato chiuso nell'aprile del 2022 e che solo da quel momento la aveva potuto richiedere il pagamento all'allora opponente. Pt_1
1.3 Ricostruiti brevemente i fatti di causa, il Tribunale di Lanciano procedeva al relativo inquadramento giuridico rappresentando che:
- in linea generale, nel contratto di mutuo il termine iniziale della prescrizione va individuato con la scadenza dell'ultima rata, costituendo il pagamento delle rate del mutuo un'unica obbligazione;
- nel caso di specie trovava applicazione la disciplina dell'art. 1198 c.c., avendo la controversia ad oggetto la cessione del credito in luogo dell'adempimento, con la conseguenza che non vi era in tale fattispecie l'immediata liberazione del debitore originario a seguito della cessione ma l'affiancamento del credito originario, divenuto inesigibile, a quello ceduto;
- in considerazione del rimando contenuto nell'art. 1198, 2°c., c.c. all'art. 1267 c.c., era necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto da parte del cessionario con la conseguenza che “non essendovi estinzione del debito originario - con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto -, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 cod. civ., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto”(Cass., sentenza n. 3469 del 15/02/2007).
1.4 Il Tribunale perveniva, quindi, alla decisione sulla base dei principi applicabili alla fattispecie della cessione in luogo dell'adempimento disciplinata dall'art. 1198 c.c.
Disattendeva la tesi sostenuta dall'opponente circa l'inapplicabilità della quiescenza del credito originario in ragione della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo a mezzo di comunicazione del 13.01.2009, nonché sul rilievo che l'art. 6 del contratto stesso non prevedesse la preventiva escussione del debitore ceduto, ritenendo che non potesse ricavarsi dalla richiamata clausola una tale volontà delle parti. pag. 4/8 Riteneva, in definitiva, che ai fini della risoluzione della vicenda fosse rilevante il rispetto dell'onere della prova, posto in capo alla cessionaria, circa l'esigibilità del credito, dell'insolvenza del debitore ceduto, e di aver adempiuto all'onere della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'art. 1267 c.c., onere probatorio non assolto dall'allora creditrice opposta non potendosi evincere dalla documentazione versata in atti la prova dell'attività posta in essere dalla opposta nei confronti del debitore ceduto diretta a dimostrare una qualsiasi richiesta di pagamento a questo indirizzata, non risultando così la prova della preventiva escussione del debitore ceduto.
Ciò aveva comportato la decorrenza del termine di prescrizione anche nei confronti del debitore cedente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano propone appello la società
sulla base di un unico motivo. Parte_1
2.1 L'appellante impugna la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto necessaria e non provata la previa escussione della società datrice di lavoro, debitore ceduto.
In particolare, premesso che il aveva sottoscritto in data 2.11.2006 un contratto CP_1 di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza dicembre 2006 per quarantotto quote mensili, restando inadempiente nella restituzione di ventinove quote, per un totale di € 4.350.00, sosteneva che, essendosi il rapporto di lavoro con il “terzo ceduto” risolto in data 31.12.2008, pertanto prima della scadenza del contratto di finanziamento prevista nel novembre 2010, la società datrice di lavoro non aveva più obbligo di trattenuta a partire dal 31.12.2008 e sino al novembre
2010, con la conseguenza che la creditrice non aveva alcun Parte_1 obbligo di preventiva escussione nei confronti della Controparte_3
3. Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza, contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto, con riproposizione dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4.1 A margine della contraddittorietà della ragione principale sulla quale si fonda l'atto di appello -assenza di ragione/motivo di escutere la società datrice di lavoro, fallita- rispetto a quanto argomentato in primo grado, ovvero la necessità di escutere prima la pag. 5/8 predetta società, ciò al fine di contrastare la eccepita prescrizione del credito sollevata dall'allora opponente, rasentando l'atto di appello profili di inammissibilità in quanto aspecifico, la Corte condivide le ragioni del decidere così come argomentate dal giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione impugnata.
4.2 In punto di fatto emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che la avesse concesso un finanziamento a , in forza di contratto Parte_1 Controparte_1
n.304228288 sottoscritto il 2 novembre 2006, per l'importo lordo di euro 7.200,00, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio percepito dal quale CP_1 dipendente della in quarantotto quote mensili di euro 150,00 Controparte_3 ciascuna.
Il contratto di mutuo prevedeva il pagamento della prima rata l'1 dicembre 2006 e dell'ultima rata nel mese di novembre 2010.
Il contratto veniva tuttavia risolto anticipatamente al 31.12.2008 per inadempimento del in ragione del fallimento del datore di lavoro e della CP_1 CP_2 conseguente cessazione del rapporto di lavoro;
residuavano all'epoca da rimborsare ancora ventinove ratei, per l'importo complessivo di euro 4.350,00.
4.3 Fermo restando l'inquadramento giuridico dal parte del primo giudice, trattandosi di cessione “pro solvendo”, quindi di cessione del credito in luogo dell'adempimento, previsto e disciplinato dall'art. 1198 c.c. che richiama al suo secondo comma l'art. 1267
c.c., appare privo di pregio l'assunto di parte appellante circa l'assenza di una qualsiasi ragione circa la preventiva escussione della debitrice ceduta, società datrice di lavoro, dal momento che questa aveva risolto il rapporto di lavoro con l'odierno appellato alla data del 31.12.2008, società dichiarata fallita nel 2009.
In particolare, la preventiva escussione del “debitore ceduto” è obbligo normativamente previsto;
non è dato conoscere se la polizza assicurativa, per legge obbligatoria nelle ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, sia stata azionata o meno;
dall'art. 3 del contratto di mutuo emerge che “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il presente contratto estenderà i suoi effetti su qualsiasi somma spettante al lavoratore (..) in particolare sul trattamento di fine rapporto (..). Sin da ora, il cedente consente che
l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del residuo debito (..)”, con la conseguenza che sarebbe stato interesse, oltre che pag. 6/8 obbligo, dell'appellante escutere, come normativamente previsto, preventivamente la società datrice di lavoro a seguito del licenziamento del proprio lavoratore, in quanto tenuta alla corresponsione del TFR, ed eventualmente insinuarsi al passivo della massa fallimentare (Cass. Civ. Ord. n. 2217/2022), come del resto espressamente previsto dall'art. 6, ultima parte, del medesimo contratto di mutuo.
4.4 La Corte rileva, inoltre, che solo in quest'ultima ipotesi. posta in correlazione con quanto sostenuto in primo grado dall'appellante circa il decorso del termine di prescrizione a far data dalla chiusura del fallimento, avvenuta in ipotesi il 30 aprile del
2022, la missiva del febbraio 2022 inviata dalla all'odierno appellato avrebbe CP_4 avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine.
Dalla documentazione versata dall'appellante non risulta, tuttavia, che questa abbia posto in essere una qualsiasi attività idonea a escutere la società datrice di lavoro.
5. Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata appaiono, dunque, prive di pregio e non condivisibili.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
7. Trova, altresì, applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in liquidazione, Parte_1 in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 223/2024 resa dal
Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 11 giugno 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
pag. 7/8 2) condanna l'appellante al pagamento delle competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.966,00, oltre il 15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere est.
ES OC
Presidente
AR EL BO
pag. 8/8