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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 580/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta CASSANO (C.F.: ) presso il cui studio sito in Paola alla via C.F._2 Antonio Gramsci, n.7, la parte è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo
Email_1 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 SA ID, via Lungomare Nord Trav. A n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe DE LUCA (C.F.: ) presso il cui studio sito in SA ID alla strada U trav. B n. C.F._4 4, la parte è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo Email_2
[...]
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in SA ID (Cs) il 23.04.2005 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2005 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figlie: (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._5 Parte_3
) nata a [...] il [...], entrambe economicamente non C.F._6 autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la sig.ra è attualmente disoccupata, mentre il sig. è Parte_1 CP_1 titolare, unitamente al fratello, dell'officina meccanica Doctor Diesel s.n.c., con sede in SA ID;
- che in ragione dell'adozione del regime della separazione dei beni, non vi sono beni in comune da dividere;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, prestandosi, fin da ora, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, ivi compresa la richiesta di rilascio del passaporto per la figlia minore;
Parte_3
2. la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nella di lei disponibilità Parte_1 compresi gli arredi;
3. il magazzino sito nelle adiacenze della casa coniugale di proprietà della sig.ra Parte_1 verrà svuotato di tutto quanto appartiene al sig. , il quale provvederà alla riconsegna CP_1 delle chiavi nonché alla rimozione del container allocato all'esterno;
4. i coniugi rinunziano a qualsiasi pretesa in ordine al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
5. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Pt_3 presso la madre ove vivrà anche la maggiore , con facoltà per il padre di frequentare le Pt_2 figlie e vederle ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le esigenze di salute, di studio o extrascolastiche delle Stesse;
6. fermo restando quanto concordato al punto 5) il padre potrà tenere con sé la figlia minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio e nel periodo pasquale e comunque per 20 giorni ogni anno nei mesi di luglio e di agosto, anche non continuativi sempre previa comunicazione alla madre;
7. il sig. provvederà al sostentamento delle figlie con la corresponsione di assegno mensile CP_1 di importo pari ad euro 800,00 (€. 400,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Tale assegno verrà corrisposto alla madre che lo gestirà nell'interesse esclusivo e secondo le esigenze delle figlie;
8. il sig. dichiara di prestare il consenso al passaggio di proprietà dell'autovettura Golf tg. CP_1 FL415EJ, già nella disponibilità della sig.ra , in favore di quest'ultima e dichiara, Parte_1 altresì, di farsi carico delle spese occorrende a tal fine;
9. Le spese scolastiche e straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%;
10. Le utenze domestiche restano a carico della sig.ra ; Parte_1
11. le spese mediche puramente eventuali, ordinarie e straordinarie sostenute dalle figlie, saranno poste ad esclusivo carico del sig. ; Controparte_1
12. Si da atto che non vi sono altri beni mobili o immobili da dividere tra i coniugi.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 580/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in
[...] SA ID (Cs) il 23.04.2005 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2005 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie A;
- omologa le condizioni relative alle figlie e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA ID (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA ID (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 580/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta CASSANO (C.F.: ) presso il cui studio sito in Paola alla via C.F._2 Antonio Gramsci, n.7, la parte è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo
Email_1 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 SA ID, via Lungomare Nord Trav. A n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe DE LUCA (C.F.: ) presso il cui studio sito in SA ID alla strada U trav. B n. C.F._4 4, la parte è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo Email_2
[...]
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in SA ID (Cs) il 23.04.2005 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2005 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figlie: (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._5 Parte_3
) nata a [...] il [...], entrambe economicamente non C.F._6 autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la sig.ra è attualmente disoccupata, mentre il sig. è Parte_1 CP_1 titolare, unitamente al fratello, dell'officina meccanica Doctor Diesel s.n.c., con sede in SA ID;
- che in ragione dell'adozione del regime della separazione dei beni, non vi sono beni in comune da dividere;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, prestandosi, fin da ora, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, ivi compresa la richiesta di rilascio del passaporto per la figlia minore;
Parte_3
2. la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimarrà nella di lei disponibilità Parte_1 compresi gli arredi;
3. il magazzino sito nelle adiacenze della casa coniugale di proprietà della sig.ra Parte_1 verrà svuotato di tutto quanto appartiene al sig. , il quale provvederà alla riconsegna CP_1 delle chiavi nonché alla rimozione del container allocato all'esterno;
4. i coniugi rinunziano a qualsiasi pretesa in ordine al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
5. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Pt_3 presso la madre ove vivrà anche la maggiore , con facoltà per il padre di frequentare le Pt_2 figlie e vederle ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le esigenze di salute, di studio o extrascolastiche delle Stesse;
6. fermo restando quanto concordato al punto 5) il padre potrà tenere con sé la figlia minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio e nel periodo pasquale e comunque per 20 giorni ogni anno nei mesi di luglio e di agosto, anche non continuativi sempre previa comunicazione alla madre;
7. il sig. provvederà al sostentamento delle figlie con la corresponsione di assegno mensile CP_1 di importo pari ad euro 800,00 (€. 400,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Tale assegno verrà corrisposto alla madre che lo gestirà nell'interesse esclusivo e secondo le esigenze delle figlie;
8. il sig. dichiara di prestare il consenso al passaggio di proprietà dell'autovettura Golf tg. CP_1 FL415EJ, già nella disponibilità della sig.ra , in favore di quest'ultima e dichiara, Parte_1 altresì, di farsi carico delle spese occorrende a tal fine;
9. Le spese scolastiche e straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%;
10. Le utenze domestiche restano a carico della sig.ra ; Parte_1
11. le spese mediche puramente eventuali, ordinarie e straordinarie sostenute dalle figlie, saranno poste ad esclusivo carico del sig. ; Controparte_1
12. Si da atto che non vi sono altri beni mobili o immobili da dividere tra i coniugi.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 580/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in
[...] SA ID (Cs) il 23.04.2005 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2005 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie A;
- omologa le condizioni relative alle figlie e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA ID (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA ID (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo