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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910/2024 R.G. promossa da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 23.03.1995, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Eleonora Erba, del foro di Lodi, presso il cui studio in San Colombano al
Lambro (MI), Via O. Steffenini n.32 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Massalengo (LO), Via Don Minzoni n.34, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariateresa
Zucca, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Galileo Galilei n.7 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
• “affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
Pag. 1 di 7 • le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- Due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30; Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- Dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il
2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre
e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il 2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
• corrisponderà ad a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano,
Pag. 2 di 7 e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo sino a che la sig.ra con la minore vivranno presso l'abitazione presa in locazione con CP_1 il sig. in Massalengo Via Don Minzoni n. 34; qualora la sig.ra decidesse Parte_1 CP_1 di cambiare abitazione con la minore il sig. corrisponderà una quota di Parte_1 mantenimento pari ad euro 400,00 compresivi dei 150,00 (mantenimento) oltre 250,00
(compartecipazione locazione);
• l'assegno unico verrà percepito al 100% da CP_1
Spese compensate.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando di affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia pari ad €
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di attribuire l'assegno unico in misura integrale alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.10.2024 si è costituita CP_1 chiedendo di affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso di sé, di regolamentare il diritto di visita del padre escludendo il pernottamento sino al compimento del terzo anno di età e di porre un contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché oltre al 50% del canone di locazione e della retta dell'asilo nido.
All'udienza del 08.11.2024 sono state ascoltate le parti e, con successiva ordinanza del
21.06.2025, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- Due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30;
Pag. 3 di 7 - Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- Dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il
2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre
e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il 2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
- corrisponderà a a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano,
e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% da CP_1
- Spese compensate”.
Pag. 4 di 7 Con note scritte depositate per la successiva udienza del 14.07.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, all'esito, il Giudice relatore ha fissato udienza per la discussione e la rimessione in decisione della causa, udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.10.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate e il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli Per_1 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si è provveduto all'audizione della minore, tenuto conto della sua tenera età, dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
3. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30; Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla
Pag. 5 di 7 mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il 2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal
25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il
2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
3) dispone che corrisponderà a a titolo di concorso al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Per_1 bancario, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo sino a che la sig.ra con la minore CP_1 vivranno presso l'abitazione presa in locazione con il sig. in Massalengo Via Parte_1
Don Minzoni n. 34; qualora la sig.ra decidesse di cambiare abitazione con la CP_1 minore il sig. corrisponderà una quota di mantenimento pari ad € 400,00 Parte_1 comprensivi dei 150,00 € (mantenimento) oltre 250,00 € (compartecipazione locazione);
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico spetterà nella misura del 100% a CP_1
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Pag. 6 di 7 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910/2024 R.G. promossa da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 23.03.1995, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Eleonora Erba, del foro di Lodi, presso il cui studio in San Colombano al
Lambro (MI), Via O. Steffenini n.32 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Massalengo (LO), Via Don Minzoni n.34, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariateresa
Zucca, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Galileo Galilei n.7 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
• “affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
Pag. 1 di 7 • le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- Due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30; Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- Dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il
2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre
e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il 2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
• corrisponderà ad a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano,
Pag. 2 di 7 e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo sino a che la sig.ra con la minore vivranno presso l'abitazione presa in locazione con CP_1 il sig. in Massalengo Via Don Minzoni n. 34; qualora la sig.ra decidesse Parte_1 CP_1 di cambiare abitazione con la minore il sig. corrisponderà una quota di Parte_1 mantenimento pari ad euro 400,00 compresivi dei 150,00 (mantenimento) oltre 250,00
(compartecipazione locazione);
• l'assegno unico verrà percepito al 100% da CP_1
Spese compensate.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando di affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia pari ad €
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di attribuire l'assegno unico in misura integrale alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.10.2024 si è costituita CP_1 chiedendo di affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso di sé, di regolamentare il diritto di visita del padre escludendo il pernottamento sino al compimento del terzo anno di età e di porre un contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché oltre al 50% del canone di locazione e della retta dell'asilo nido.
All'udienza del 08.11.2024 sono state ascoltate le parti e, con successiva ordinanza del
21.06.2025, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- Due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30;
Pag. 3 di 7 - Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- Dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il
2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre
e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- Dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il 2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
- corrisponderà a a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano,
e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% da CP_1
- Spese compensate”.
Pag. 4 di 7 Con note scritte depositate per la successiva udienza del 14.07.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, all'esito, il Giudice relatore ha fissato udienza per la discussione e la rimessione in decisione della causa, udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.10.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate e il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli Per_1 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si è provveduto all'audizione della minore, tenuto conto della sua tenera età, dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
3. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che le visite paterne seguiranno il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana presso la casa della madre, che, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno individuati nel lunedì e nel mercoledì dall'uscita da scuola della minore/termine della giornata lavorativa del padre fino alle 20,30; Fino ai 3 anni di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, la giornata del sabato dalle 10:00 alle 18:00; quando la minore avrà compiuto tre anni di età, il padre potrà tenere con sé la figlia, anche presso il proprio domicilio, a weekend alternati dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
- dai tre anni di età la minore trascorrerà durante il periodo estivo con il padre almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- fino ai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, alternativamente, il 24 dicembre con un genitore dalla mattina alla sera dopo cena e il 25 dicembre dalla
Pag. 5 di 7 mattina alla sera dopo cena con l'altro genitore, nonché il 1 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con un genitore e il 6 gennaio, dalla mattina alla sera dopo cena, con l'altro genitore;
per il 2025, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il 24 dicembre e con la madre il 25 dicembre, con il padre il 1 gennaio e con la madre il 6 gennaio;
- dai tre anni di età della minore, la stessa trascorrerà, durante le festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre comprensivo di pernottamento e il periodo dal 1 gennaio mattina al 6 gennaio sera dopo cena;
con l'altro genitore il periodo dal
25 dicembre mattina al 31 dicembre comprensivo di pernottamento;
nel 2026, in caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre il periodo dal 25 al 31 dicembre e con la madre il 24 dicembre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio;
- dai tre anni di età della minore le festività pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Per il
2026 in caso di disaccordo tra i genitori la minore trascorrerà le festività pasquali con il padre;
- tutte le festività e ponti durante l'anno verranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
3) dispone che corrisponderà a a titolo di concorso al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Per_1 bancario, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (da intendersi comprensiva del contributo per il pagamento delle utenze della casa familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, e al 50% del canone di locazione della casa di abitazione della minore e della retta dell'asilo sino a che la sig.ra con la minore CP_1 vivranno presso l'abitazione presa in locazione con il sig. in Massalengo Via Parte_1
Don Minzoni n. 34; qualora la sig.ra decidesse di cambiare abitazione con la CP_1 minore il sig. corrisponderà una quota di mantenimento pari ad € 400,00 Parte_1 comprensivi dei 150,00 € (mantenimento) oltre 250,00 € (compartecipazione locazione);
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico spetterà nella misura del 100% a CP_1
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Pag. 6 di 7 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 7 di 7