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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3122/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3122 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elett.te dom.ti in Bacoli, alla Via G. De Rosa n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonio
Salemme che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORI OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Sant'Agata de' Goti al viale Vittorio Emanuele III n. 54, presso lo studio dell'avv. Claudio
Giorgio Suppa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
e per essa in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 CP_3 dom.ta in Milano al largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CESSIONARIO INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti, premesso di aver già proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 218/2015, azionata 2
dalla Banca, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione chiedendo sostanzialmente di accertare la verosimile fondatezza nel merito di quanto già proposto nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
(procedimento con RG 10313/2020) per l'accertamento della illegittimità dei crediti vantati dalla Banca procedente in ragione dell'usura, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la eccependo l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza dell'opposizione, anche considerato che nel frattempo il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato dichiarato inammissibile.
Con comparsa dell'1.07.2022 si costituiva il creditore cessionario chiedendo il rigetto della opposizione.
Con provvedimento del 3.05.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, ma poi rimessa sul ruolo con provvedimento del 19.08.2024.
Infine, con ordinanza del 17.12.2024, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Ebbene, il presente giudizio rappresenta la fase di merito dell'opposizione iniziata con ricorso dinanzi al g.e. Pertanto, trattandosi di un unico giudizio con struttura bifasica, gli unici motivi di opposizione vagliabili sono quelli di cui al ricorso al g.e.
E, nello specifico, gli opponenti chiedevano sostanzialmente al g.e. di sospendere la procedura per consentire loro di avere il tempo necessario all'espletamento del giudizio già incardinato ex art. 696 bis c.p.c., in cui era stato richiesto di accertare l'illegittimità del rapporto sottostante con la banca, valutandone la verosimile fondatezza riscontrabile già dalla CTP in atti.
Considerato, dunque, che nella fase di merito non possono proporsi nuovi motivi, non vi è alcuna decisione che questo giudice debba assumere in questa sede perché alcuna istanza di accertamento nel merito è stata avanzata nella prima fase (se non in via assolutamente generica e nelle sole conclusioni, senza alcuna argomentazione a sostegno): non possono essere accertati in questa sede l'usura, l'anatocismo e la cms dei finanziamenti alla base dei rapporti tra la società fallita e l'istituto di credito, perché non è stata proposta tale domanda nel ricorso originario;
per lo stesso motivo non può essere accertata l'esenzione degli opponenti da qualsivoglia obbligazione di ordine risarcitorio nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto (come richiesto soltanto in comparsa conclusionale), poiché tutte le 3
vicende penali e amministrative riportate in atti sono esterne ed estranee alla procedura esecutiva.
E a nulla vale che nell'atto introduttivo del presente giudizio gli opponenti chiedano di
“procedere all'accertamento dei rilievi già mossi nella fase cautelare” (sempre in maniera generica e priva di qualunque argomentazione) poiché, si ribadisce, nella prima fase hanno meramente chiesto al g.e. di sospendere la procedura sulla base della verosimile fondatezza del giudizio instaurato ex art. 696 bis c.p.c.; nulla più (giudizio, poi, dichiarato inammissibile).
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi
(tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, in base al quantum pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a pagare a favore di ciascuna delle due controparti costituite le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione per la Controparte_1
[...]
Aversa, 2 aprile 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3122 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elett.te dom.ti in Bacoli, alla Via G. De Rosa n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonio
Salemme che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORI OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Sant'Agata de' Goti al viale Vittorio Emanuele III n. 54, presso lo studio dell'avv. Claudio
Giorgio Suppa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
e per essa in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 CP_3 dom.ta in Milano al largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CESSIONARIO INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti, premesso di aver già proposto ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 218/2015, azionata 2
dalla Banca, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione chiedendo sostanzialmente di accertare la verosimile fondatezza nel merito di quanto già proposto nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
(procedimento con RG 10313/2020) per l'accertamento della illegittimità dei crediti vantati dalla Banca procedente in ragione dell'usura, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la eccependo l'inammissibilità CP_1
e l'infondatezza dell'opposizione, anche considerato che nel frattempo il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato dichiarato inammissibile.
Con comparsa dell'1.07.2022 si costituiva il creditore cessionario chiedendo il rigetto della opposizione.
Con provvedimento del 3.05.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, ma poi rimessa sul ruolo con provvedimento del 19.08.2024.
Infine, con ordinanza del 17.12.2024, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Ebbene, il presente giudizio rappresenta la fase di merito dell'opposizione iniziata con ricorso dinanzi al g.e. Pertanto, trattandosi di un unico giudizio con struttura bifasica, gli unici motivi di opposizione vagliabili sono quelli di cui al ricorso al g.e.
E, nello specifico, gli opponenti chiedevano sostanzialmente al g.e. di sospendere la procedura per consentire loro di avere il tempo necessario all'espletamento del giudizio già incardinato ex art. 696 bis c.p.c., in cui era stato richiesto di accertare l'illegittimità del rapporto sottostante con la banca, valutandone la verosimile fondatezza riscontrabile già dalla CTP in atti.
Considerato, dunque, che nella fase di merito non possono proporsi nuovi motivi, non vi è alcuna decisione che questo giudice debba assumere in questa sede perché alcuna istanza di accertamento nel merito è stata avanzata nella prima fase (se non in via assolutamente generica e nelle sole conclusioni, senza alcuna argomentazione a sostegno): non possono essere accertati in questa sede l'usura, l'anatocismo e la cms dei finanziamenti alla base dei rapporti tra la società fallita e l'istituto di credito, perché non è stata proposta tale domanda nel ricorso originario;
per lo stesso motivo non può essere accertata l'esenzione degli opponenti da qualsivoglia obbligazione di ordine risarcitorio nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto (come richiesto soltanto in comparsa conclusionale), poiché tutte le 3
vicende penali e amministrative riportate in atti sono esterne ed estranee alla procedura esecutiva.
E a nulla vale che nell'atto introduttivo del presente giudizio gli opponenti chiedano di
“procedere all'accertamento dei rilievi già mossi nella fase cautelare” (sempre in maniera generica e priva di qualunque argomentazione) poiché, si ribadisce, nella prima fase hanno meramente chiesto al g.e. di sospendere la procedura sulla base della verosimile fondatezza del giudizio instaurato ex art. 696 bis c.p.c.; nulla più (giudizio, poi, dichiarato inammissibile).
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi
(tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, in base al quantum pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a pagare a favore di ciascuna delle due controparti costituite le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione per la Controparte_1
[...]
Aversa, 2 aprile 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione