Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 699
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Sentenza 17 settembre 2025

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Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice di primo grado, ha esaminato la controversia promossa da una comodante nei confronti dei comodatari, i quali, secondo la prospettazione attorea, non avevano restituito l'immobile concesso in comodato alla scadenza pattuita, adducendo pretesti e tenendo condotte censurabili. La comodante ha quindi richiesto l'ordine di rilascio dell'immobile e il pagamento di un'indennità di occupazione. I comodatari, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'esistenza di un contratto di locazione dissimulato sotto la veste del comodato, chiedendo la conversione del contratto nello schema legale di locazione abitativa e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa di presunte riprese video illegittime e del distacco della linea internet. Il Giudice, rilevata l'assoggettamento della causa al rito locatizio, ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per memorie integrative. La comodante ha integrato la domanda originaria, chiedendo in subordine l'accertamento della cessazione del contratto locatizio transitorio o la sua risoluzione per morosità. I comodatari hanno chiarito alcuni aspetti già segnalati, mentre la comodante ha integrato la domanda di condanna già spiegata in citazione.

Il Tribunale ha preliminarmente accertato l'esistenza di un contratto di locazione abitativa, dissimulato sotto la apparenza di un comodato gratuito, sulla base della documentazione prodotta dai resistenti attestante i versamenti periodici di € 555,00, di cui € 500,00 a titolo di canone e € 55,00 per consumi stimati forfettariamente. Di conseguenza, ha dichiarato l'inefficacia del contratto di comodato simulato e l'efficacia di quello realmente voluto dalle parti, ossia una locazione transitoria con scadenza al 18.3.2022, tacitamente rinnovabile per un altro anno, con canone mensile di € 500,00 oltre oneri accessori. Tale accertamento ha comportato la trasmissione della sentenza all'Agenzia delle Entrate per accertamenti fiscali e il rigetto delle domande dei resistenti volte a recuperare somme versate in corso di rapporto. La domanda della comodante di declaratoria di cessazione del contratto transitorio al 18.3.2023 è stata respinta, ritenendo nulla la clausola di transitorietà per mancata specificazione della causa e assenza di documentazione comprovante la transitorietà, riconducendo il contratto alla durata ordinaria di quattro anni più quattro. Tuttavia, è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dei resistenti, i quali non hanno provato fatti impeditivi o estintivi della loro morosità nel pagamento del canone dal marzo 2024. Pertanto, i resistenti sono stati condannati al rilascio dell'immobile entro il 18.11.2025 e al pagamento dei canoni insoluti e degli oneri accessori. La domanda risarcitoria dei resistenti per presunti danni non patrimoniali è stata respinta per difetto di allegazione e prova. Le spese di lite sono state compensate integralmente, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni nella parziale soccombenza di entrambe le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 699
    Giurisdizione : Trib. Grosseto
    Numero : 699
    Data del deposito : 17 settembre 2025

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