Art. 11. (Oneri per riscatti e ricongiunzioni) 1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva. 2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonche' la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Articolo 10Articolo 12
Articolo 11 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
Versione
10 settembre 1991
10 settembre 1991
Altri contenuti
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