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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2640/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) dott.ssa Francesca Sequino Giudice
Nella causa RG 2640/24 avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto dall'avv. Giuseppina Letizia (C.F. , P. IVA fax C.F._2 P.IVA_1
081/5093525, PEC ), e presso lo studio della stessa elettivamente Email_1 domiciliata in Castel Volturno alla Via B. Celentano n. 2
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] B, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Roberta Morgera
( )pec: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso il suo studio in Qualiano (Na) alla piazza D'Annunzio n. 4.
RESISTENTE
E
pagina 1 di 10 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo :
- Valutare la necessità di nominare un curatore speciale per il minore Persona_1
- Disporre l'affidamento condiviso del minore con liberalizzazione degli incontri e delle videochiamate, anche come prospettato da questa difesa o nella migliore e giusta delle soluzioni che
l'adito Tribunale potrà avanzare, in considerazione dell'interesse primario del minore alla bi- genitorialità;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento la somma pari ad Pt_1
Euro 200.00 oltre interessi e rivalutazioni secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese nei confronti del figlio minore;
- Disporre che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche Pt_1 straordinarie non coperte dal S.S.N., nonché farmaceutiche, di ortodonzia, sportive e ludiche, eventualmente occorrenti al minore.
Il procuratore della resistente concludeva:
1) RIGETTARE integralmente le richieste formulate dal Sig. nella propria memoria Parte_1 difensiva;
2) DISPORRE l'affidamento super esclusivo del minore in favore della madre Sig.ra Per_1 [...]
, con attribuzione alla stessa del potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di Parte_2 maggiore interesse per il bambino, incluse quelle relative a salute, educazione, istruzione, residenza abituale e rilascio di documenti per l'espatrio;
3) STABILIRE a carico del Sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile Parte_1 di € 350,00 in favore del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
4) DISPORRE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie di Parte_1 carattere sanitario, scolastico, sportivo e ludico del minore, previa documentazione e accordo con la madre;
4) DISPORRE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie di Parte_1 carattere sanitario, scolastico, sportivo e ludico del minore, previa documentazione e accordo con la madre;
pagina 2 di 10 5) REGOLAMENTARE il diritto di visita del padre in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti, previa valutazione dell'interesse del minore e della sua disponibilità agli incontri, con possibilità di graduale liberalizzazione solo previo accertamento dell'assenza di pregiudizi per il bambino;
6) DISPORRE che il Sig. si sottoponga a percorsi di sostegno alla genitorialità presso i Parte_1 servizi competenti, finalizzati al superamento delle problematiche comportamentali evidenziate;
7) CONDANNARE il Sig. al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa, Parte_1 oltre accessori di legge.
Il PM ha apposto il visto l'8.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.24 , premesso che da una relazione di fatto con la sig.ra Parte_1
ormai terminata, era nato data 11 maggio 2023 a Ellwangen (Germania) il piccolo Parte_2 riconosciuto da entrambi i genitori (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente estratto atto di nascita); Per_1 che la coppia per motivi lavorativi del si trasferiva in Germania;
Pt_1 che la compagna dopo la gravidanza il 07.09.2023 chiedeva di recarsi temporaneamente in Italia ma non faceva poi più ritorno in Germania dove era rimasto solo esso ricorrente, mentre la resistete si trasferiva a Qualiano (Napoli) alla via Fratelli Bandiera n. 44, presso il domicilio del compagno della madre ed impediva ogni rapporto del padre con il minore ingiustificatamente;
chiedeva:
-disporsi l'affidamento condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
-approvare il piano genitoriale di cui in parte motiva e altresì allegato da attuarsi nell'interesse del minore;
-quanto all'assegno di mantenimento per il minore, porre a carico del sig. , un assegno Parte_1 nella misura di € 200,00 al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale adito.
Si costituiva la resistente la quale assumeva che:
- la relazione con il era durata circa due anni e fin da subito avevano decisero di andare a Pt_1 convivere, dapprima a Castelvolturno e poi da giugno 2022 si trasferivano in Germania, per esigenze lavorative del sig. ; Pt_1
- la convivenza però si rivelava ben presto intollerabile a causa dei comportamenti violenti del Pt_1
e per i continui tradimenti;
pagina 3 di 10 - il clima di tensione e violenza veniva poi acuito dall'assunzione del di sostanze stupefacenti Pt_1 unitamente all'abuso di alcool;
-durante la convivenza a Castelvolturno, il sig. veniva sottoposto alla misura degli arresti Pt_1 domiciliari, a causa di problemi di carattere giudiziario legati allo spaccio di droga. E' già durante quel periodo iniziavano i primi atteggiamenti violenti in danno della convivente, che si concretizzavano in schiaffi, pugni ed insulti;
-a causa delle continue aggressioni, perpetrate anche durante i primi mesi di gravidanza e che avevano suscitato nella sig.ra un forte stato di ansia, sottomissione e paura per la propria incolumità e Pt_2 soprattutto per il neonato, la stessa decideva, dopo aver informato il compagno, di lasciare la Germania per fare rientro in Italia e trasferirsi presso l'abitazione della madre ove si sentiva al sicuro e poteva garantire una maggior serenità al bambino.
Chiedeva :
-Affidare il minore in via “super esclusiva” alla madre, con collocazione presso la stessa;
- Statuire le modalità di incontri nel modo più rispondente alle esigenze del minore;
- Prevedere l'invio del presso il consultorio dei servizi Sociali od altra struttura, ad un Pt_1 percorso terapeutico-riabilitativo delle proprie capacità genitoriali;
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di apposita CTU, ordinando al di Pt_1 sottoporsi ad un percorso di riabilitazione presso il Sert o altra struttura competente;
- Porre a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad € 350,00 o altra ritenuta congrua.
All'esito dell'audizione delle parti, all'udienza del 10.09.2024, il Giudice delegato con ordinanza del
16.09.2024 disponeva in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1 madre, con collocazione abitativa presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per le questioni di straordinaria amministrazione;
la presa in carico ai Servizi sociali del nucleo familiare, predisponendo un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali dei sig.ri e avvalendosi della Parte_1 Controparte_1 collaborazione dell'Asl territorialmente competente, previa valutazione delle medesime capacità; la necessità a carico del ricorrente di dare prova di non fare uso di sostanze stupefacenti, avvalendosi dell'Asl territorialmente competente (Ser.D.) per eventuale percorso di disintossicazione e test comprovante il superamento della dipendenza riferito in udienza;
e che i Servizi sociali incaricati predisponessero un calendario di incontri padre-figlio in spazio neutro, compatibile con la permanenza del ricorrente in Germania (anche se dovesse trattarsi di incontri diradati nel tempo o da alternare con videochiamate gestite dagli stessi Servizi), segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel pagina 4 di 10 rapporto tra i genitori e il figlio minore e suggerendo i provvedimenti da adottarsi perché ritenuti utili nell'interesse della prole, con particolare riferimento al regime d'affido, al collocamento e alle modalità di incontro col genitore non collocatario e disponeva che versasse mensilmente a favore Parte_1 di entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat oltre al50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate. Disponeva altri l'audizione di due informatori sulle circostanze relative all'allegazione dei fatti di violenza.
Sentiti gli informatori e depositata la relazione dei SS e della ASL, all'udienza dell'11.11.2025. fissata ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c., previa concessione dei termini di cui alla citata norma, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del figlio minore nato in data [...] Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene parte resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato di aver subito atti di violenza, fisica e verbale, da parte del resistente, e ha chiesto tra l'altro l'affidamento super esclusivo del figlio, argomentando anche sull'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex compagno.
All'udienza del 10.9.2024 la resistente, ha confermato le allegazioni di violenza, dettagliando il racconto di alcuni episodi, nonché quelle relative all'uso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente;
il ricorrente, pur contestando gli assunti della controparte, ha riconosciuto quanto meno un episodio di violenza fisica ai danni della resistente, nonché di fare abituale uso di sostanze stupefacenti, sebbene in seguito abbia specificato per uso terapeutico producendo una certificazione medica tedesca dalla quale tuttavia emerge :
pagina 5 di 10 Risulta pacifico dagli atti l'esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente attinente alla materia degli stupefacenti, benché il ricorrente non sia stato in grado di offrire precise informazioni al riguardo, nonché la proposizione di una querela sporta dalla resistente nei confronti del ricorrente e di suo padre, per un episodio che ha coinvolto anche il figlio minorenne.
Dalla relazione dei SS di Gricignano di Aversa è emerso che pur avendo il Bifulco portato a termine positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità e pur risultando positivi gli incontri con il minore presso i SS sia con la modalità della video chiamata che in presenza (“ il sig in presenza Pt_1 cercava di interagire con il bambino portandogli giochi e così per ogni incontro programmato ha provato ad intrattenere il bambino nel miglior modo possibile , anche con video di cartoni animati. Il clima per la maggior parte degli incontri è apparso sereno . si è mostrato sempre gioioso ed Per_1 incuriosito dei regali che il padre gli portava e contento di stare con lui, il sig si è mostrato Pt_1 affettuoso ed amorevole ….anche nelle video chiamate il padre ha sempre cercato di coinvolgere il bambini con musiche e passatempi vari ……) emerge tuttavia e non è contestato che il ricorrente faccia ancora uso di sostanze stupefacenti seppure per scopo terapeutico ( come documentato ) e che lo stesso non ha effettuato il percorso presso il Ser.D.
La circostanza che il sia stato ristretto agli arresti domiciliari a Castel Volturno presso la madre Pt_1
è confermata dalla stessa sig.ra madre del ricorrente sentita a sommarie Testimone_1 informazioni. La madre della resistente - sentita quale persona informata sui fatti Persona_2 all'udienza del 28.01.2025 sebbene abbia dichiarato di non aver mai assistito ad episodi di violenza del verso la compagna, riferiva che quando si era recata in Germania “ il fumava erba ma
Pt_1 Pt_1 non so di che tipo. Dopo che aveva fumato andava a letto a dormire. Dormiva di giorno perché la sera andava a lavoro. Beveva molta birra durante il giorno” Ha poi riferito dell'episodio in cui il si
Pt_1 era recato per prelevare il minore in compagnia del padre dichiarando : L'11 gennaio del 2024 a casa del mio compagno a Qualiano il sig. è venuto con il padre per vedere il bambino e voleva
Pt_1 portarsi il minore con sé. Gli rispondemmo che poiché avevamo contattato il legale il doveva
Pt_1 vedere il bambino solo alla presenza della madre perché troppo piccolo. Il padre del replicò
Pt_1
pagina 6 di 10 che invece era possibile portarsi via il bambino. Noi chiamammo i CC e mentre sopraggiungevano il sig. prese il bambino e si sedette in macchina sul sedile posteriore insieme al figlio mentre il Pt_1 padre stava alla guida. Mia figlia per evitare che si portassero via il bambino si Persona_1 posizionò dietro l'auto che facendo retromarcia la sfiorò. Lei allora si posizionò davanti l'autovettura
e fui io che prontamente la tirai via con il cappuccio perché altrimenti l'auto l'avrebbe investita ed infatti fu colpita alla gamba sinistra e rovinò al suolo. Giunsero poi i CC e i sanitari del 118 che la trasportarono all'Ospedale di Giugliano in Campania. Il padre, il nonno e il bambino andarono ai CC di Qualiano e dopo venni chiamata dai CC per riprendere il bambino in caserma”.
Alla luce di tali circostanze, della distanza delle parti e della mancanza di comunicazione tra le stesse va quindi confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre .
Il padre potrà vedere il figlio quando si reca in Italia una volta alla presenza dei SS ed un'altra in forma libera alla presenza di persona di fiducia della Ove la permanenza del in Italia si Pt_2 Pt_1 protragga per oltre tre giorni il padre potrà vedere il figlio anche due volte alla settimana in forma libera sempre alla presenza di persona di fiducia della Pt_2
Il padre inoltre potrà effettuare una video chiamata al giorno al bambino per una durata non superiore a
15 minuti in considerazione dell'età del minore e dei conseguenti limitati tempi di attenzione di un bimbo piccolo.
Va suggerito inoltre al un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali presso i SS di Pt_1
Gricignano di Aversa anche in modalità telematica in considerazione della residenza in Germania del ricorrente
Va disposto infine il monitoraggio dei SS di Grignano di Aversa sul nucleo familiare per un anno segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sia la mancata attivazione dei percorsi sia ogni eventuale criticità
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore .
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del minore, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -soprattutto se giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi pagina 7 di 10 derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figli in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 2 ), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n.
21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del figlio presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura dello stesso, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso per quanto concerne i redditi dei genitori, il ricorrente ha dichiarato di lavorare in
Germania con una retribuzione ( non documentata) di euro 1700,00, 1800,00 mensili e dalla relazione pagina 8 di 10 dei SS emergerebbe anche che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un lavoro il sabato come pizzaiolo mentre la resistente convive con la madre e due zie nonché con un nuovo compagno che lavora come carpentiere dal quale ha avuto un figlio l'11.06.2025 Controparte_2
Non vi sono dichiarazioni reddituali agli atti né la documentazione richiesta dal Collegio ai fini della determinazione della situazione patrimoniale delle parti
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro di Per_1
Euro 300,00 ( trecento /00) mensili da corrispondersi alla resistente e, entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale in considerazione dell'affido esclusivo verrà interamente percepito dalla per il figlio minore Pt_2 Per_1
In considerazione della parziale soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio a favore della resistente per : Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al
50 % (€ 903,00); fase decisionale ridotta del 40% (€ 1.743,00) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile
(da € 26.001 a € 52.000), totale € 4.389,00 ridotto al 50% = 2194,5 oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge , va compensato tra le parti il restante 50%
P.Q.M.
1)Dispone l'affidamento “super esclusivo” del minore alla madre, la quale potrà Persona_1 adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il figlio e disciplina il diritto di visita del padre come disposto in motivazione.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Parte_2 cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento,00) per il mantenimento del figlio minore oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Per_1 straordinarie per il figlio, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 9 di 10 3) Dispone che i SS di Gricignano di Aversa proseguano nel percorso di sostengo alla genitorialità per il monitorando il nucleo familiare per 12 mesi e segnalando alla Procura presso il tribunale per Pt_1
i minorenni di Napoli la mancata ottemperanza della partecipazione dei genitori ai percorsi indicati ed ogni eventuale ulteriore criticità
3) Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese del Parte_1 Parte_2 presente giudizio liquidate già in misura così ridotta in euro 2.194,5 oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
dichiara compensato tra le parti il restante 50%
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) dott.ssa Francesca Sequino Giudice
Nella causa RG 2640/24 avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto dall'avv. Giuseppina Letizia (C.F. , P. IVA fax C.F._2 P.IVA_1
081/5093525, PEC ), e presso lo studio della stessa elettivamente Email_1 domiciliata in Castel Volturno alla Via B. Celentano n. 2
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] B, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Roberta Morgera
( )pec: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso il suo studio in Qualiano (Na) alla piazza D'Annunzio n. 4.
RESISTENTE
E
pagina 1 di 10 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo :
- Valutare la necessità di nominare un curatore speciale per il minore Persona_1
- Disporre l'affidamento condiviso del minore con liberalizzazione degli incontri e delle videochiamate, anche come prospettato da questa difesa o nella migliore e giusta delle soluzioni che
l'adito Tribunale potrà avanzare, in considerazione dell'interesse primario del minore alla bi- genitorialità;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento la somma pari ad Pt_1
Euro 200.00 oltre interessi e rivalutazioni secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese nei confronti del figlio minore;
- Disporre che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche Pt_1 straordinarie non coperte dal S.S.N., nonché farmaceutiche, di ortodonzia, sportive e ludiche, eventualmente occorrenti al minore.
Il procuratore della resistente concludeva:
1) RIGETTARE integralmente le richieste formulate dal Sig. nella propria memoria Parte_1 difensiva;
2) DISPORRE l'affidamento super esclusivo del minore in favore della madre Sig.ra Per_1 [...]
, con attribuzione alla stessa del potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di Parte_2 maggiore interesse per il bambino, incluse quelle relative a salute, educazione, istruzione, residenza abituale e rilascio di documenti per l'espatrio;
3) STABILIRE a carico del Sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile Parte_1 di € 350,00 in favore del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
4) DISPORRE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie di Parte_1 carattere sanitario, scolastico, sportivo e ludico del minore, previa documentazione e accordo con la madre;
4) DISPORRE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie di Parte_1 carattere sanitario, scolastico, sportivo e ludico del minore, previa documentazione e accordo con la madre;
pagina 2 di 10 5) REGOLAMENTARE il diritto di visita del padre in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti, previa valutazione dell'interesse del minore e della sua disponibilità agli incontri, con possibilità di graduale liberalizzazione solo previo accertamento dell'assenza di pregiudizi per il bambino;
6) DISPORRE che il Sig. si sottoponga a percorsi di sostegno alla genitorialità presso i Parte_1 servizi competenti, finalizzati al superamento delle problematiche comportamentali evidenziate;
7) CONDANNARE il Sig. al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa, Parte_1 oltre accessori di legge.
Il PM ha apposto il visto l'8.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.24 , premesso che da una relazione di fatto con la sig.ra Parte_1
ormai terminata, era nato data 11 maggio 2023 a Ellwangen (Germania) il piccolo Parte_2 riconosciuto da entrambi i genitori (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente estratto atto di nascita); Per_1 che la coppia per motivi lavorativi del si trasferiva in Germania;
Pt_1 che la compagna dopo la gravidanza il 07.09.2023 chiedeva di recarsi temporaneamente in Italia ma non faceva poi più ritorno in Germania dove era rimasto solo esso ricorrente, mentre la resistete si trasferiva a Qualiano (Napoli) alla via Fratelli Bandiera n. 44, presso il domicilio del compagno della madre ed impediva ogni rapporto del padre con il minore ingiustificatamente;
chiedeva:
-disporsi l'affidamento condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
-approvare il piano genitoriale di cui in parte motiva e altresì allegato da attuarsi nell'interesse del minore;
-quanto all'assegno di mantenimento per il minore, porre a carico del sig. , un assegno Parte_1 nella misura di € 200,00 al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale adito.
Si costituiva la resistente la quale assumeva che:
- la relazione con il era durata circa due anni e fin da subito avevano decisero di andare a Pt_1 convivere, dapprima a Castelvolturno e poi da giugno 2022 si trasferivano in Germania, per esigenze lavorative del sig. ; Pt_1
- la convivenza però si rivelava ben presto intollerabile a causa dei comportamenti violenti del Pt_1
e per i continui tradimenti;
pagina 3 di 10 - il clima di tensione e violenza veniva poi acuito dall'assunzione del di sostanze stupefacenti Pt_1 unitamente all'abuso di alcool;
-durante la convivenza a Castelvolturno, il sig. veniva sottoposto alla misura degli arresti Pt_1 domiciliari, a causa di problemi di carattere giudiziario legati allo spaccio di droga. E' già durante quel periodo iniziavano i primi atteggiamenti violenti in danno della convivente, che si concretizzavano in schiaffi, pugni ed insulti;
-a causa delle continue aggressioni, perpetrate anche durante i primi mesi di gravidanza e che avevano suscitato nella sig.ra un forte stato di ansia, sottomissione e paura per la propria incolumità e Pt_2 soprattutto per il neonato, la stessa decideva, dopo aver informato il compagno, di lasciare la Germania per fare rientro in Italia e trasferirsi presso l'abitazione della madre ove si sentiva al sicuro e poteva garantire una maggior serenità al bambino.
Chiedeva :
-Affidare il minore in via “super esclusiva” alla madre, con collocazione presso la stessa;
- Statuire le modalità di incontri nel modo più rispondente alle esigenze del minore;
- Prevedere l'invio del presso il consultorio dei servizi Sociali od altra struttura, ad un Pt_1 percorso terapeutico-riabilitativo delle proprie capacità genitoriali;
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di apposita CTU, ordinando al di Pt_1 sottoporsi ad un percorso di riabilitazione presso il Sert o altra struttura competente;
- Porre a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad € 350,00 o altra ritenuta congrua.
All'esito dell'audizione delle parti, all'udienza del 10.09.2024, il Giudice delegato con ordinanza del
16.09.2024 disponeva in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1 madre, con collocazione abitativa presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per le questioni di straordinaria amministrazione;
la presa in carico ai Servizi sociali del nucleo familiare, predisponendo un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali dei sig.ri e avvalendosi della Parte_1 Controparte_1 collaborazione dell'Asl territorialmente competente, previa valutazione delle medesime capacità; la necessità a carico del ricorrente di dare prova di non fare uso di sostanze stupefacenti, avvalendosi dell'Asl territorialmente competente (Ser.D.) per eventuale percorso di disintossicazione e test comprovante il superamento della dipendenza riferito in udienza;
e che i Servizi sociali incaricati predisponessero un calendario di incontri padre-figlio in spazio neutro, compatibile con la permanenza del ricorrente in Germania (anche se dovesse trattarsi di incontri diradati nel tempo o da alternare con videochiamate gestite dagli stessi Servizi), segnalando ogni anomalia eventualmente esistente nel pagina 4 di 10 rapporto tra i genitori e il figlio minore e suggerendo i provvedimenti da adottarsi perché ritenuti utili nell'interesse della prole, con particolare riferimento al regime d'affido, al collocamento e alle modalità di incontro col genitore non collocatario e disponeva che versasse mensilmente a favore Parte_1 di entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat oltre al50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate. Disponeva altri l'audizione di due informatori sulle circostanze relative all'allegazione dei fatti di violenza.
Sentiti gli informatori e depositata la relazione dei SS e della ASL, all'udienza dell'11.11.2025. fissata ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c., previa concessione dei termini di cui alla citata norma, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del figlio minore nato in data [...] Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene parte resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato di aver subito atti di violenza, fisica e verbale, da parte del resistente, e ha chiesto tra l'altro l'affidamento super esclusivo del figlio, argomentando anche sull'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex compagno.
All'udienza del 10.9.2024 la resistente, ha confermato le allegazioni di violenza, dettagliando il racconto di alcuni episodi, nonché quelle relative all'uso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente;
il ricorrente, pur contestando gli assunti della controparte, ha riconosciuto quanto meno un episodio di violenza fisica ai danni della resistente, nonché di fare abituale uso di sostanze stupefacenti, sebbene in seguito abbia specificato per uso terapeutico producendo una certificazione medica tedesca dalla quale tuttavia emerge :
pagina 5 di 10 Risulta pacifico dagli atti l'esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente attinente alla materia degli stupefacenti, benché il ricorrente non sia stato in grado di offrire precise informazioni al riguardo, nonché la proposizione di una querela sporta dalla resistente nei confronti del ricorrente e di suo padre, per un episodio che ha coinvolto anche il figlio minorenne.
Dalla relazione dei SS di Gricignano di Aversa è emerso che pur avendo il Bifulco portato a termine positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità e pur risultando positivi gli incontri con il minore presso i SS sia con la modalità della video chiamata che in presenza (“ il sig in presenza Pt_1 cercava di interagire con il bambino portandogli giochi e così per ogni incontro programmato ha provato ad intrattenere il bambino nel miglior modo possibile , anche con video di cartoni animati. Il clima per la maggior parte degli incontri è apparso sereno . si è mostrato sempre gioioso ed Per_1 incuriosito dei regali che il padre gli portava e contento di stare con lui, il sig si è mostrato Pt_1 affettuoso ed amorevole ….anche nelle video chiamate il padre ha sempre cercato di coinvolgere il bambini con musiche e passatempi vari ……) emerge tuttavia e non è contestato che il ricorrente faccia ancora uso di sostanze stupefacenti seppure per scopo terapeutico ( come documentato ) e che lo stesso non ha effettuato il percorso presso il Ser.D.
La circostanza che il sia stato ristretto agli arresti domiciliari a Castel Volturno presso la madre Pt_1
è confermata dalla stessa sig.ra madre del ricorrente sentita a sommarie Testimone_1 informazioni. La madre della resistente - sentita quale persona informata sui fatti Persona_2 all'udienza del 28.01.2025 sebbene abbia dichiarato di non aver mai assistito ad episodi di violenza del verso la compagna, riferiva che quando si era recata in Germania “ il fumava erba ma
Pt_1 Pt_1 non so di che tipo. Dopo che aveva fumato andava a letto a dormire. Dormiva di giorno perché la sera andava a lavoro. Beveva molta birra durante il giorno” Ha poi riferito dell'episodio in cui il si
Pt_1 era recato per prelevare il minore in compagnia del padre dichiarando : L'11 gennaio del 2024 a casa del mio compagno a Qualiano il sig. è venuto con il padre per vedere il bambino e voleva
Pt_1 portarsi il minore con sé. Gli rispondemmo che poiché avevamo contattato il legale il doveva
Pt_1 vedere il bambino solo alla presenza della madre perché troppo piccolo. Il padre del replicò
Pt_1
pagina 6 di 10 che invece era possibile portarsi via il bambino. Noi chiamammo i CC e mentre sopraggiungevano il sig. prese il bambino e si sedette in macchina sul sedile posteriore insieme al figlio mentre il Pt_1 padre stava alla guida. Mia figlia per evitare che si portassero via il bambino si Persona_1 posizionò dietro l'auto che facendo retromarcia la sfiorò. Lei allora si posizionò davanti l'autovettura
e fui io che prontamente la tirai via con il cappuccio perché altrimenti l'auto l'avrebbe investita ed infatti fu colpita alla gamba sinistra e rovinò al suolo. Giunsero poi i CC e i sanitari del 118 che la trasportarono all'Ospedale di Giugliano in Campania. Il padre, il nonno e il bambino andarono ai CC di Qualiano e dopo venni chiamata dai CC per riprendere il bambino in caserma”.
Alla luce di tali circostanze, della distanza delle parti e della mancanza di comunicazione tra le stesse va quindi confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre .
Il padre potrà vedere il figlio quando si reca in Italia una volta alla presenza dei SS ed un'altra in forma libera alla presenza di persona di fiducia della Ove la permanenza del in Italia si Pt_2 Pt_1 protragga per oltre tre giorni il padre potrà vedere il figlio anche due volte alla settimana in forma libera sempre alla presenza di persona di fiducia della Pt_2
Il padre inoltre potrà effettuare una video chiamata al giorno al bambino per una durata non superiore a
15 minuti in considerazione dell'età del minore e dei conseguenti limitati tempi di attenzione di un bimbo piccolo.
Va suggerito inoltre al un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali presso i SS di Pt_1
Gricignano di Aversa anche in modalità telematica in considerazione della residenza in Germania del ricorrente
Va disposto infine il monitoraggio dei SS di Grignano di Aversa sul nucleo familiare per un anno segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sia la mancata attivazione dei percorsi sia ogni eventuale criticità
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore .
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del minore, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -soprattutto se giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi pagina 7 di 10 derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figli in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 2 ), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n.
21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del figlio presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura dello stesso, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso per quanto concerne i redditi dei genitori, il ricorrente ha dichiarato di lavorare in
Germania con una retribuzione ( non documentata) di euro 1700,00, 1800,00 mensili e dalla relazione pagina 8 di 10 dei SS emergerebbe anche che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un lavoro il sabato come pizzaiolo mentre la resistente convive con la madre e due zie nonché con un nuovo compagno che lavora come carpentiere dal quale ha avuto un figlio l'11.06.2025 Controparte_2
Non vi sono dichiarazioni reddituali agli atti né la documentazione richiesta dal Collegio ai fini della determinazione della situazione patrimoniale delle parti
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro di Per_1
Euro 300,00 ( trecento /00) mensili da corrispondersi alla resistente e, entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale in considerazione dell'affido esclusivo verrà interamente percepito dalla per il figlio minore Pt_2 Per_1
In considerazione della parziale soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio a favore della resistente per : Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al
50 % (€ 903,00); fase decisionale ridotta del 40% (€ 1.743,00) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile
(da € 26.001 a € 52.000), totale € 4.389,00 ridotto al 50% = 2194,5 oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge , va compensato tra le parti il restante 50%
P.Q.M.
1)Dispone l'affidamento “super esclusivo” del minore alla madre, la quale potrà Persona_1 adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il figlio e disciplina il diritto di visita del padre come disposto in motivazione.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Parte_2 cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento,00) per il mantenimento del figlio minore oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Per_1 straordinarie per il figlio, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 9 di 10 3) Dispone che i SS di Gricignano di Aversa proseguano nel percorso di sostengo alla genitorialità per il monitorando il nucleo familiare per 12 mesi e segnalando alla Procura presso il tribunale per Pt_1
i minorenni di Napoli la mancata ottemperanza della partecipazione dei genitori ai percorsi indicati ed ogni eventuale ulteriore criticità
3) Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese del Parte_1 Parte_2 presente giudizio liquidate già in misura così ridotta in euro 2.194,5 oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
dichiara compensato tra le parti il restante 50%
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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