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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2879/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21890/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Roma 282 80100 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0235688 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1507/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.10.2024 e depositato il 7.11.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0235688, notificato il 22.07.2024, che ha modificato la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano presentata dal tecnico incaricato in data
14.03.2023, individuando, in particolare, una rendita complessiva di € 9.730,00, superiore a quella proposta di € 7.165,40.
A sostegno del ricorso, ha dedotto: la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio e in particolare del contraddittorio preventivo, considerato anche che l'accertamento è stato disposto senza effettuare alcun sopralluogo fisico;
l'illegittimità per assenza di motivazione adeguata;
la nullità per violazione del termine di 12 mesi entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere considerato che il DOCFA
è stato presentato il 14.03.2023.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con attribuzione della rendita operata con il DOCFA.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Napoli-Territorio ha chiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IS RI, comproprietaria degli immobili oggetto di accertamento. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza e regolarità dell'accertamento e della stima e l'adeguata motivazione del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che, in seguito a ordinanza con la quale la Corte ha ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio, parte ricorrente, con atto notificato il 19.09.2025, ha proceduto a chiamare in causa la comproprietaria Nominativo_1, che non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, va respinto il motivo di ricorso, con il quale si prospetta l'intervenuta decadenza per non avere l'Amministrazione provveduto nel termine di 12 mesi dalla presentazione del DOCFA, in violazione di quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994. Sul punto, in particolare, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione consolidato in materia, tale termine ha natura ordinatoria e non già perentoria, avendo “(…) il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica” (Cass., ord. n. 4752/2021 e, in termini analoghi, Cass., ord. n. 6411/2014).
Parimenti infondato è il motivo di ricorso con il quale si prospetta la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
Deve escludersi, infatti, che trovi applicazione in questo tipo di accertamento la procedura di attivazione del contraddittorio preventivo;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 18169/2025: “Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati” (cfr. in termini analoghi anche Cass., ord. n. 4752/2021).
Ancora, è pacificamente escluso che l'Amministrazione, in questo tipo di accertamenti, debba procedere all'effettuazione di sopralluoghi. Sul punto, infatti, costituisce principio consolidato affermato dai Giudici di
Legittimità quello secondo cui “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass., ord. n. 14630/2025 e, in termini conformi, Cass., ord. n. 374/2017). Ne consegue, quindi, l'irrilevanza dell'omesso sopralluogo nel caso di specie.
Infine, risulta infondato anche il motivo di ricorso con il quale si prospetta l'assente e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato. Quest'ultimo, infatti, risulta correttamente e adeguatamente motivato.
Com'è noto, secondo l'orientamento costante e condivisibile della Corte di Cassazione, “In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni;
nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (Cass., ord. n. 30166/2019 e, in termini analoghi, Cass. n. 9770/2019 e n. 31809/2018).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge che la classificazione operata dall'Ufficio, operata a seguito di presentazione di Do.C.Fa. da parte della ricorrente, è stata effettuata mediante il metodo c.d. comparativo e valorizzando, in particolare, il dato rappresentato dal fatto che “Dalla soppressione del subalterno 3 posto in banca dati in categoria D/1 con RC accertata dall'Ufficio in euro 10.357,00 scaturiscono i subalterni 12 ed i subalterni 8, 9, 10 e 11 tutti in categoria D/1 … La presente nello specifico tratta il sub 9, trattasi di porzione di capannone industriale posta al piano terra che si compone di locale avente altezze di m. 6,20-7,10 adibita a lavorazione, la struttura usufruisce di ampia area comune contraddistinte col subalterno 12 (…)” (cfr. pag. 5 avviso impugnato).
Ancora, la motivazione dell'atto prosegue evidenziando che la stima è stata operata “stabilendo il valore venale dell'immobile mediante il costo di ricostruzione con riferimento all'epoca censuaria stabilita dalla legge in conformità all'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” (cfr. pag. 6 dell'atto) e procedendo, poi, all'indicazione analitica dei parametri utilizzati e dei criteri di calcolo della stima. Si tratta, quindi, di una stima operata facendo applicazione di criteri previsti dalla legge e con puntuale richiamo ai parametri utilizzati e agli elementi concretamente considerati.
Inoltre, a conferma ulteriore della correttezza della stima operata dall'Amministrazione, deve osservarsi che
- come specificamente eccepito da quest'ultima nelle controdeduzioni e non contestato dalla ricorrente - il valore complessivo della rendita attribuita, pur superiore a quella proposta dal contribuente, è inferiore a quello precedentemente attribuito (€ 7.165,40 in luogo di € 10.357,00); ciò conferma ulteriormente e indirettamente la congruità della stima operata. Alla luce di ciò il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21890/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Roma 282 80100 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0235688 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1507/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.10.2024 e depositato il 7.11.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0235688, notificato il 22.07.2024, che ha modificato la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano presentata dal tecnico incaricato in data
14.03.2023, individuando, in particolare, una rendita complessiva di € 9.730,00, superiore a quella proposta di € 7.165,40.
A sostegno del ricorso, ha dedotto: la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio e in particolare del contraddittorio preventivo, considerato anche che l'accertamento è stato disposto senza effettuare alcun sopralluogo fisico;
l'illegittimità per assenza di motivazione adeguata;
la nullità per violazione del termine di 12 mesi entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere considerato che il DOCFA
è stato presentato il 14.03.2023.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con attribuzione della rendita operata con il DOCFA.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Napoli-Territorio ha chiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IS RI, comproprietaria degli immobili oggetto di accertamento. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza e regolarità dell'accertamento e della stima e l'adeguata motivazione del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che, in seguito a ordinanza con la quale la Corte ha ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio, parte ricorrente, con atto notificato il 19.09.2025, ha proceduto a chiamare in causa la comproprietaria Nominativo_1, che non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, va respinto il motivo di ricorso, con il quale si prospetta l'intervenuta decadenza per non avere l'Amministrazione provveduto nel termine di 12 mesi dalla presentazione del DOCFA, in violazione di quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994. Sul punto, in particolare, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione consolidato in materia, tale termine ha natura ordinatoria e non già perentoria, avendo “(…) il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica” (Cass., ord. n. 4752/2021 e, in termini analoghi, Cass., ord. n. 6411/2014).
Parimenti infondato è il motivo di ricorso con il quale si prospetta la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
Deve escludersi, infatti, che trovi applicazione in questo tipo di accertamento la procedura di attivazione del contraddittorio preventivo;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 18169/2025: “Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati” (cfr. in termini analoghi anche Cass., ord. n. 4752/2021).
Ancora, è pacificamente escluso che l'Amministrazione, in questo tipo di accertamenti, debba procedere all'effettuazione di sopralluoghi. Sul punto, infatti, costituisce principio consolidato affermato dai Giudici di
Legittimità quello secondo cui “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass., ord. n. 14630/2025 e, in termini conformi, Cass., ord. n. 374/2017). Ne consegue, quindi, l'irrilevanza dell'omesso sopralluogo nel caso di specie.
Infine, risulta infondato anche il motivo di ricorso con il quale si prospetta l'assente e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato. Quest'ultimo, infatti, risulta correttamente e adeguatamente motivato.
Com'è noto, secondo l'orientamento costante e condivisibile della Corte di Cassazione, “In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni;
nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (Cass., ord. n. 30166/2019 e, in termini analoghi, Cass. n. 9770/2019 e n. 31809/2018).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge che la classificazione operata dall'Ufficio, operata a seguito di presentazione di Do.C.Fa. da parte della ricorrente, è stata effettuata mediante il metodo c.d. comparativo e valorizzando, in particolare, il dato rappresentato dal fatto che “Dalla soppressione del subalterno 3 posto in banca dati in categoria D/1 con RC accertata dall'Ufficio in euro 10.357,00 scaturiscono i subalterni 12 ed i subalterni 8, 9, 10 e 11 tutti in categoria D/1 … La presente nello specifico tratta il sub 9, trattasi di porzione di capannone industriale posta al piano terra che si compone di locale avente altezze di m. 6,20-7,10 adibita a lavorazione, la struttura usufruisce di ampia area comune contraddistinte col subalterno 12 (…)” (cfr. pag. 5 avviso impugnato).
Ancora, la motivazione dell'atto prosegue evidenziando che la stima è stata operata “stabilendo il valore venale dell'immobile mediante il costo di ricostruzione con riferimento all'epoca censuaria stabilita dalla legge in conformità all'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” (cfr. pag. 6 dell'atto) e procedendo, poi, all'indicazione analitica dei parametri utilizzati e dei criteri di calcolo della stima. Si tratta, quindi, di una stima operata facendo applicazione di criteri previsti dalla legge e con puntuale richiamo ai parametri utilizzati e agli elementi concretamente considerati.
Inoltre, a conferma ulteriore della correttezza della stima operata dall'Amministrazione, deve osservarsi che
- come specificamente eccepito da quest'ultima nelle controdeduzioni e non contestato dalla ricorrente - il valore complessivo della rendita attribuita, pur superiore a quella proposta dal contribuente, è inferiore a quello precedentemente attribuito (€ 7.165,40 in luogo di € 10.357,00); ciò conferma ulteriormente e indirettamente la congruità della stima operata. Alla luce di ciò il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre oneri e accessori come per legge.