Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2879
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per violazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio preventivo e il sopralluogo non sono applicabili in caso di accertamento catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la normativa vigente garantisce già la partecipazione del contribuente e non richiede la visita dell'ufficio in tali circostanze.

  • Rigettato
    Illegittimità per assenza di motivazione adeguata

    L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato, indicando i dati oggettivi e la classe attribuita, con particolare riferimento al metodo comparativo e alla valorizzazione di specifici elementi come la soppressione di un subalterno e le caratteristiche del locale, nonché il metodo del costo di ricostruzione e i relativi parametri.

  • Rigettato
    Nullità per violazione del termine di 12 mesi per la risposta

    Il termine di 12 mesi previsto dal d.m. n. 701 del 1994 per la risposta dell'Amministrazione ha natura ordinatoria e non perentoria, pertanto la sua inosservanza non comporta decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2879
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2879
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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