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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1681/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1812/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 415/2024 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione n. 415/2024 notificata in data 3/1/2025 relativa a IMU
2014 per i seguenti motivi
I) Omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
II) Nullità per mancato invio del dettaglio degli importi;
III) Violazione dell'art.6 l. 212/2000
IV) Prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente
Il Comune Biancavilla, costituitosi, ha eccepito quanto segue.
Il provvedimento n. 6822/2019 (All.1), prodromico all'ingiunzione n. 415/2024, è stato debitamente notificato in data 30/12/2019 (All.2).
L'atto prodromico Provv. n. 6822/2019 contiene già al suo interno i dettagli degli importi insoluti.
La notificazione degli atti è stata correttamente effettuata agli eredi, atteso che l'atto può essere persino notificato all'indirizzo del de cuius, deceduto il 20/02/2014, qualora ignoti o anche solo ad alcuni degli eredi
(sul punto Cass. n. 6386/2014, Cass. n.28192/2013).
Invero, la lamentata intestazione dell'atto deriva da un'erronea lettura del contenuto dell'atto, atteso che indica il soggetto contribuente, ossia il de cuius, e gli eredi nonché soggetti destinatari dell'atto, come si evince dalla pagina 1 dell'atto ivi riportata.
Il Provv. n. 6822/2019, prodromico all'ingiunzione n. 415/2024, è stato debitamente notificato ai sensi di quanto esposto all'eccezione I), decadendo l'Ente dalla pretesa creditoria il 31/12/2019 e atteso che la notifica avviene, per il mittente al momento di consegna dell'atto allo spedizioniere, come si evince dalla relata di notifica.
L'ingiunzione n. 415/2024 notificata in data 03.01.2025, considerato quanto espresso in punto di diritto, è da ritenersi notificata nei termini fissati dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento notificato il 30.12.2019 non è mai stato impugnato e dunque sono divenuti definitivi e non più contestabili nel merito, neanche con riferimento alla eventuale violazione dei termini di decadenza
(che avrebbero dovuto esser fatti valere con la impugnazione degli stessi).
Da tale data a quella di notifica della ingiunzione oggi impugnata non è decorso il quinquennio, e dunque nessuna prescrizione si è verificata (la notifica è avvenuta il 3.1.205 e dunque la data di consegna all'ufficio postale – effettivo momento utile, per il principio della scissione, a valutare la tempestività per il notificante-
è certamente avvenuta entro il 31.12.2024).
L'atto è altresì sufficientemente motivato col rinvio per relationem al precedente avviso, mai impugnato, che conteneva i dati identificativi.
Inoltre, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per l'omesso versamento della TASI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1. Cass.n. 15544 del 01/06/2023 precisa che “ In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
In definitiva, le irregolarità delle notifiche, in caso di morte del contribuente, per un verso sono sanate per il raggiungimento dello scopo e per altro verso neanche sussistono se, per l'omessa comunicazione da parte degli eredi, la notifica avvenga come se il de cuius sia ancora in vita o se gli eredi stessi siano stati comunque raggiunti dalla notifica.
Nessuna violazione dello statuto del contribuente infine è ravvisabile.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
(dott. Francesco Distefano)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1812/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 415/2024 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione n. 415/2024 notificata in data 3/1/2025 relativa a IMU
2014 per i seguenti motivi
I) Omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
II) Nullità per mancato invio del dettaglio degli importi;
III) Violazione dell'art.6 l. 212/2000
IV) Prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente
Il Comune Biancavilla, costituitosi, ha eccepito quanto segue.
Il provvedimento n. 6822/2019 (All.1), prodromico all'ingiunzione n. 415/2024, è stato debitamente notificato in data 30/12/2019 (All.2).
L'atto prodromico Provv. n. 6822/2019 contiene già al suo interno i dettagli degli importi insoluti.
La notificazione degli atti è stata correttamente effettuata agli eredi, atteso che l'atto può essere persino notificato all'indirizzo del de cuius, deceduto il 20/02/2014, qualora ignoti o anche solo ad alcuni degli eredi
(sul punto Cass. n. 6386/2014, Cass. n.28192/2013).
Invero, la lamentata intestazione dell'atto deriva da un'erronea lettura del contenuto dell'atto, atteso che indica il soggetto contribuente, ossia il de cuius, e gli eredi nonché soggetti destinatari dell'atto, come si evince dalla pagina 1 dell'atto ivi riportata.
Il Provv. n. 6822/2019, prodromico all'ingiunzione n. 415/2024, è stato debitamente notificato ai sensi di quanto esposto all'eccezione I), decadendo l'Ente dalla pretesa creditoria il 31/12/2019 e atteso che la notifica avviene, per il mittente al momento di consegna dell'atto allo spedizioniere, come si evince dalla relata di notifica.
L'ingiunzione n. 415/2024 notificata in data 03.01.2025, considerato quanto espresso in punto di diritto, è da ritenersi notificata nei termini fissati dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento notificato il 30.12.2019 non è mai stato impugnato e dunque sono divenuti definitivi e non più contestabili nel merito, neanche con riferimento alla eventuale violazione dei termini di decadenza
(che avrebbero dovuto esser fatti valere con la impugnazione degli stessi).
Da tale data a quella di notifica della ingiunzione oggi impugnata non è decorso il quinquennio, e dunque nessuna prescrizione si è verificata (la notifica è avvenuta il 3.1.205 e dunque la data di consegna all'ufficio postale – effettivo momento utile, per il principio della scissione, a valutare la tempestività per il notificante-
è certamente avvenuta entro il 31.12.2024).
L'atto è altresì sufficientemente motivato col rinvio per relationem al precedente avviso, mai impugnato, che conteneva i dati identificativi.
Inoltre, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per l'omesso versamento della TASI 2014 da parte degli eredi del sig. Nominativo_1. Cass.n. 15544 del 01/06/2023 precisa che “ In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
In definitiva, le irregolarità delle notifiche, in caso di morte del contribuente, per un verso sono sanate per il raggiungimento dello scopo e per altro verso neanche sussistono se, per l'omessa comunicazione da parte degli eredi, la notifica avvenga come se il de cuius sia ancora in vita o se gli eredi stessi siano stati comunque raggiunti dalla notifica.
Nessuna violazione dello statuto del contribuente infine è ravvisabile.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
(dott. Francesco Distefano)