TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RA CH per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LIDIA
CONSOLI per procura in atti
- CONVENUTA –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2022 Parte_1 conveniva in giudizio la (di seguito Controparte_2 CP_1
) dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta
[...]
pagina 1 di 8 esecuzione delle opere di costruzione, tra l'altro, di otto ville, site in Motta Sant'Anastasia, via
Giubileo 2000, n. 3, su incarico della e del diritto ad ottenere il Controparte_1 pagamento del corrispettivo, pari a € 282.415,72, oltre iva, per gli interni 5, 6, 7 e 8 e della ulteriore somma di € 280.000,00 per gli interni 1, 2, 3 e 4, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate o della diversa somma emersa all'esito del giudizio.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che la società, fino al marzo 2021, era stata amministrata congiuntamente da e , nominato Controparte_3 Controparte_4 liquidatore;
che, tuttavia, l'amministrazione era in effetti affidata in via esclusiva al CP_3 che, una volta divenuto liquidatore, il aveva verificato che, tra le altre anomalie, vi CP_4 erano delle posizioni contabili ancora aperte per opere edili effettuate nei confronti di terzi, tra cui il mancato pagamento delle 8 ville sopra indicate;
che il mentre era CP_3 coamministratore della società attrice, era anche presidente del consiglio di amministrazione della e non aveva mai disposto il pagamento delle ville, di modo che Controparte_1 aveva utilizzato la società per realizzare interessi personali;
che, peraltro, talune delle ville indicate erano nel godimento del e della sua famiglia;
che, con contratto di appalto CP_3 del 13.12.2004, la aveva commissionate alla Controparte_1 Parte_1 la realizzazione di 24 ville;
che 20 ville erano state ultimate nel giugno 2007, mentre le residue
4 ville non erano state ultimate per la presenza di un elettrodotto e la realizzazione delle stesse era stata poi commissionata al Consorzio Fimedil Costruzioni s.r.l.; che, inoltre, era stato concluso un accordo con la Cooperativa, in virtù del quale i soci di Parte_1 avrebbero acquistato le ville ad un prezzo agevolato, pari al costo di costruzione, e poi la
Cooperativa avrebbe versato l'importo a che le ville di cui agli Parte_1 interni 1 e 2 erano state assegnate ai soci e le ville di cui agli interni 3 e 4 erano CP_3 state assegnate ai soci e che le ville con interni 3 e 4 Per_1 CP_4 Parte_2 erano state acquistate al prezzo di € 70.000,00 oltre iva, mentre la villa 2 era stata venduta a terzi e la villa 1 era rimasta alla che non aveva versato alcunché alla CP_1 [...]
che, quindi, la Cooperativa risultava debitrice dell'importo complessivo di € Parte_1
280.000,00 per le 4 ville indicate.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la , contestando le domande. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione del credito, in quanto il contratto di appalto era stato stipulato il
13.12.2004 per la costruzione di 24 alloggi, ma non aveva trovato integrale attuazione per la presenza di un elettrodotto, per cui erano state costruite 20 villette, mentre il completamento delle 4 villette residue era stato commissionato ad altra società; il rapporto contrattuale tra le parti si era concluso il 30.03.2007, come da attestazione di fine lavori del direttore dei lavori, ing. , con conseguente decorso del termine ordinario di prescrizione. Parte_3
In merito all'amministrazione della società affermava che i maggiori poteri erano stati esercitati dal socio , il quale, nella sua qualità di amministratore, avrebbe potuto CP_4 accedere alla documentazione contabile e societaria, e che il aveva tentato di CP_4 agevolare il nipote, ing. Per_1
Contestava la relazione depositata dall'attrice in quanto la predetta relazione, redatta dall'ing. a suo avviso, smentiva la relazione fermo cantiere del 22.2.2010, del Per_1 medesimo ing. laddove era stato affermato che “oltre alle opere delle 20 villette sono state Per_1 completate pure le opere in cemento armato relative alle fondazioni, al primo solaio ed ai muri di sostegno delle quattro villette poi sospese”, come contabilizzato dall'ultimo SAL n. 23. Affermava, quindi, che la contabilizzazione delle opere eseguite dalla aveva riguardato sia le 20 Parte_1 villette sia le opere eseguite per le residue 4 villette, completate da altra impresa, e che la non vantava alcun credito, di cui comunque contestava la Parte_1 quantificazione, in quanto basato sul prezzario 2017; con riguardo alla somma di € 280.000,00 escludeva, inoltre, di avere consentito a taluni soci l'acquisto di unità immobiliari, sopportando le spese di acquisto del terreno, di catastazione, direzione lavori.
Con ricorso in corso di causa l'attrice chiedeva il sequestro conservativo dei beni immobili e dei conti correnti della società convenuta, e il sequestro giudiziario degli immobili della convenuta;
il ricorso veniva rigettato con ordinanza del 19.7.2022.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 28.10.2023 veniva pagina 3 di 8 inizialmente ammessa la prova orale, poi revocata all'udienza del 19.2.2024, alla quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.10.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella sua riorganizzazione, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo delle opere di realizzazione di 8 villette, commissionate dalla con contratto del 13.12.2004. Controparte_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La convenuta, dal canto suo, ha tempestivamente eccepito la prescrizione decennale, dal momento che, per 20 villette, la data di ultimazione dei lavori risulta fissata al marzo 2007 e da quel momento alla citazione in giudizio non è stata mai trasmessa alcuna richiesta di pagamento o altro atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alle residue 4 villette ha affermato che i lavori di realizzazione sono stati interrotti per la presenza di un elettrodotto e il relativo completamento è stato poi commissionato ad un altro soggetto.
Com'è noto, L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in
pagina 4 di 8 mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato
(C. Cass., n. 5413/2021.
Ebbene l'attrice non ha fornito alcuna prova di avere interrotto il termine prescrizionale.
Invero, che le opere di realizzazione delle 20 villette, come anche taluni lavori per la realizzazione delle villette del corpo C, si siano concluse nel febbraio/marzo 2007 emerge innanzitutto dalla relazione che il direttore dei lavori, ing. ha inoltrato all'Ufficio del Per_1
Genio Civile di Catania il 22.3.2007, prot. n. 78206 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), nella quale è attestato che i lavori si sono conclusi il 15.2.2007.
Dalla relazione di fermo cantiere del 22.2.2010 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), redatta sempre dall'ing. si evince che il mancato spostamento Per_1 dell'elettrodotto da parte di ha determinato “un'esecuzione frazionata e CP_5 dispersiva dell'appalto”, che i lavori sono proseguiti normalmente fino al 30.4.2006, dopo tale data e fino al 30.6.2006 i lavori sono proseguiti nelle residue 20 villette, mentre per le 4 villette interessate dall'elettrodotto non è stato più possibile realizzare alcunché fino alla fine lavori, datata in questo documento al 30.3.2007.
Peraltro, anche nella relazione dell'ing. allegata dall'attrice (doc. 11 alla citazione) Per_1 emerge che nel mese di giugno 2007 sono stati completati i lavori relativi ai 20 alloggi e che fino al 2017 si era in attesa dello spostamento dell'elettrodotto.
In tutti i documenti indicati, peraltro redatti dal medesimo ing. uno di essi Per_1 rivolto all'Ufficio del Genio Civile di Catania, la fine lavori per le 20 villette risulta datata tra il mese di febbraio e il mese di giugno 2007.
Da quella data, quindi, la società attrice avrebbe potuto chiedere il corrispettivo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione decennale.
La Suprema Corte al riguardo ha evidenziato che In tema di appalto, la previsione di cui all'art.
1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente (C. Cass., n. 32512/2023).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso di specie la stessa attrice ha dichiarato che in relazione alle opere commissionate non risultano sollevate contestazioni di sorta e che le 20 villette sono state ultimate tra il marzo e il giugno 2007. In applicazione dell'art. 1665 c.c., al più tardi dal giugno
2007, ex art. 2935 c.c., l'appaltatrice avrebbe dovuto e potuto Parte_1 pretendere il pagamento del corrispettivo, come del resto è avvenuto per le altre opere realizzate. Il fatto che ciò non sia avvenuto sulla base del mantenimento in vita del contratto di appalto fino alla realizzazione delle ulteriori 4 villette non esclude il maturare della prescrizione, non integrando, questa, una causa di sospensione della prescrizione.
Non risultando atti interruttivi della prescrizione fino alla richiesta di pagamento del
16.6.2021, data in cui il termine di prescrizionale era già maturato, la relativa domanda va rigettata.
Peraltro, dalla visura storica della emerge che l'attuale liquidatore Parte_1 della società è stato co-amministratore della stessa sin dal 2004.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 280.000,00 per i lavori relativi alle ulteriori 4 villette, se essa attiene a lavori già eseguiti nel 2007 risulta prescritta per le ragioni già esposte, diversamente l'attrice non risulta vantare alcun titolo.
Invero, non può rilevare in questa sede il non provato accordo tra i soci della
[...]
e la convenuta, in virtù del quale i soci avrebbero potuto Parte_1 CP_1 acquistare le villette al prezzo di € 70.0000,00 ciascuna, somma che poi la avrebbe CP_1 dovuto versare all'attrice; né una tale prova, visto il divieto di cui all'art. 2721 c.c., si sarebbe potuta affidare alle dichiarazioni testimoniali, trattandosi di prova documentale.
Occorre, inoltre, rilevare come nell'atto di citazione (pag. 8) l'attrice ha dichiarato che “la committente Coop Arcobaleno 89 ha deciso di affidare il completamento del corpo B al
Consorzio Fimedil Costruzioni s.r.l. di cui la stessa è parte […] confermando nella carica di direttore dei lavori l'ing. . Ciò è stato ribadito nella memoria ex art. 183, c. Parte_3
6, n. 2 c.p.c. (pag. 7).
Dunque, già dalla lettura degli atti dell'attrice emerge che le ultime quattro villette sono state realizzate da un soggetto diverso rispetto alla Parte_1
pagina 6 di 8 Nella menzionata relazione dell'ing. (doc. 11) si legge che “per tacito accordo il Per_1 completamento dei quattro alloggi sarebbe stato affidato alla stessa . Parte_1
In realtà la Cooperativa convenuta ha depositato il contratto di appalto concluso con il il 12.5.2017, avente ad oggetto la realizzazione dei quattro alloggi Controparte_6
(doc. 13 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), nonché le fatture emesse dal
Consorzio Fimedil e le copie dei bonifici (doc. 17), oltre ai contratti di subappalto conclusi dal
(docc. 18 e 19). Controparte_6
La documentazione in questione consente di escludere il rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta per la realizzazione/completamento delle residue quattro villette, essendo state le opere in esame specificamente commissionate al come peraltro Controparte_6 ammesso dall'attrice, e anche realizzate dal Controparte_6
Né assumono alcun rilievo, ai fini della prova del contratto tra le parti in causa, le copie di d.i.a. in atti, che afferiscono a rapporti con la pubblica amministrazione.
Il difetto del titolo conduce per ciò solo al rigetto della domanda in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti della convenuta.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.000.000,00), nel seguente modo: €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria, € 4.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 15.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3027/2022 r.g., vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate dall'attrice;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € Controparte_2
pagina 7 di 8 15.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania in data 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RA CH per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LIDIA
CONSOLI per procura in atti
- CONVENUTA –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2022 Parte_1 conveniva in giudizio la (di seguito Controparte_2 CP_1
) dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta
[...]
pagina 1 di 8 esecuzione delle opere di costruzione, tra l'altro, di otto ville, site in Motta Sant'Anastasia, via
Giubileo 2000, n. 3, su incarico della e del diritto ad ottenere il Controparte_1 pagamento del corrispettivo, pari a € 282.415,72, oltre iva, per gli interni 5, 6, 7 e 8 e della ulteriore somma di € 280.000,00 per gli interni 1, 2, 3 e 4, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate o della diversa somma emersa all'esito del giudizio.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che la società, fino al marzo 2021, era stata amministrata congiuntamente da e , nominato Controparte_3 Controparte_4 liquidatore;
che, tuttavia, l'amministrazione era in effetti affidata in via esclusiva al CP_3 che, una volta divenuto liquidatore, il aveva verificato che, tra le altre anomalie, vi CP_4 erano delle posizioni contabili ancora aperte per opere edili effettuate nei confronti di terzi, tra cui il mancato pagamento delle 8 ville sopra indicate;
che il mentre era CP_3 coamministratore della società attrice, era anche presidente del consiglio di amministrazione della e non aveva mai disposto il pagamento delle ville, di modo che Controparte_1 aveva utilizzato la società per realizzare interessi personali;
che, peraltro, talune delle ville indicate erano nel godimento del e della sua famiglia;
che, con contratto di appalto CP_3 del 13.12.2004, la aveva commissionate alla Controparte_1 Parte_1 la realizzazione di 24 ville;
che 20 ville erano state ultimate nel giugno 2007, mentre le residue
4 ville non erano state ultimate per la presenza di un elettrodotto e la realizzazione delle stesse era stata poi commissionata al Consorzio Fimedil Costruzioni s.r.l.; che, inoltre, era stato concluso un accordo con la Cooperativa, in virtù del quale i soci di Parte_1 avrebbero acquistato le ville ad un prezzo agevolato, pari al costo di costruzione, e poi la
Cooperativa avrebbe versato l'importo a che le ville di cui agli Parte_1 interni 1 e 2 erano state assegnate ai soci e le ville di cui agli interni 3 e 4 erano CP_3 state assegnate ai soci e che le ville con interni 3 e 4 Per_1 CP_4 Parte_2 erano state acquistate al prezzo di € 70.000,00 oltre iva, mentre la villa 2 era stata venduta a terzi e la villa 1 era rimasta alla che non aveva versato alcunché alla CP_1 [...]
che, quindi, la Cooperativa risultava debitrice dell'importo complessivo di € Parte_1
280.000,00 per le 4 ville indicate.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la , contestando le domande. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione del credito, in quanto il contratto di appalto era stato stipulato il
13.12.2004 per la costruzione di 24 alloggi, ma non aveva trovato integrale attuazione per la presenza di un elettrodotto, per cui erano state costruite 20 villette, mentre il completamento delle 4 villette residue era stato commissionato ad altra società; il rapporto contrattuale tra le parti si era concluso il 30.03.2007, come da attestazione di fine lavori del direttore dei lavori, ing. , con conseguente decorso del termine ordinario di prescrizione. Parte_3
In merito all'amministrazione della società affermava che i maggiori poteri erano stati esercitati dal socio , il quale, nella sua qualità di amministratore, avrebbe potuto CP_4 accedere alla documentazione contabile e societaria, e che il aveva tentato di CP_4 agevolare il nipote, ing. Per_1
Contestava la relazione depositata dall'attrice in quanto la predetta relazione, redatta dall'ing. a suo avviso, smentiva la relazione fermo cantiere del 22.2.2010, del Per_1 medesimo ing. laddove era stato affermato che “oltre alle opere delle 20 villette sono state Per_1 completate pure le opere in cemento armato relative alle fondazioni, al primo solaio ed ai muri di sostegno delle quattro villette poi sospese”, come contabilizzato dall'ultimo SAL n. 23. Affermava, quindi, che la contabilizzazione delle opere eseguite dalla aveva riguardato sia le 20 Parte_1 villette sia le opere eseguite per le residue 4 villette, completate da altra impresa, e che la non vantava alcun credito, di cui comunque contestava la Parte_1 quantificazione, in quanto basato sul prezzario 2017; con riguardo alla somma di € 280.000,00 escludeva, inoltre, di avere consentito a taluni soci l'acquisto di unità immobiliari, sopportando le spese di acquisto del terreno, di catastazione, direzione lavori.
Con ricorso in corso di causa l'attrice chiedeva il sequestro conservativo dei beni immobili e dei conti correnti della società convenuta, e il sequestro giudiziario degli immobili della convenuta;
il ricorso veniva rigettato con ordinanza del 19.7.2022.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 28.10.2023 veniva pagina 3 di 8 inizialmente ammessa la prova orale, poi revocata all'udienza del 19.2.2024, alla quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.10.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella sua riorganizzazione, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo delle opere di realizzazione di 8 villette, commissionate dalla con contratto del 13.12.2004. Controparte_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La convenuta, dal canto suo, ha tempestivamente eccepito la prescrizione decennale, dal momento che, per 20 villette, la data di ultimazione dei lavori risulta fissata al marzo 2007 e da quel momento alla citazione in giudizio non è stata mai trasmessa alcuna richiesta di pagamento o altro atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alle residue 4 villette ha affermato che i lavori di realizzazione sono stati interrotti per la presenza di un elettrodotto e il relativo completamento è stato poi commissionato ad un altro soggetto.
Com'è noto, L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in
pagina 4 di 8 mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato
(C. Cass., n. 5413/2021.
Ebbene l'attrice non ha fornito alcuna prova di avere interrotto il termine prescrizionale.
Invero, che le opere di realizzazione delle 20 villette, come anche taluni lavori per la realizzazione delle villette del corpo C, si siano concluse nel febbraio/marzo 2007 emerge innanzitutto dalla relazione che il direttore dei lavori, ing. ha inoltrato all'Ufficio del Per_1
Genio Civile di Catania il 22.3.2007, prot. n. 78206 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), nella quale è attestato che i lavori si sono conclusi il 15.2.2007.
Dalla relazione di fermo cantiere del 22.2.2010 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), redatta sempre dall'ing. si evince che il mancato spostamento Per_1 dell'elettrodotto da parte di ha determinato “un'esecuzione frazionata e CP_5 dispersiva dell'appalto”, che i lavori sono proseguiti normalmente fino al 30.4.2006, dopo tale data e fino al 30.6.2006 i lavori sono proseguiti nelle residue 20 villette, mentre per le 4 villette interessate dall'elettrodotto non è stato più possibile realizzare alcunché fino alla fine lavori, datata in questo documento al 30.3.2007.
Peraltro, anche nella relazione dell'ing. allegata dall'attrice (doc. 11 alla citazione) Per_1 emerge che nel mese di giugno 2007 sono stati completati i lavori relativi ai 20 alloggi e che fino al 2017 si era in attesa dello spostamento dell'elettrodotto.
In tutti i documenti indicati, peraltro redatti dal medesimo ing. uno di essi Per_1 rivolto all'Ufficio del Genio Civile di Catania, la fine lavori per le 20 villette risulta datata tra il mese di febbraio e il mese di giugno 2007.
Da quella data, quindi, la società attrice avrebbe potuto chiedere il corrispettivo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione decennale.
La Suprema Corte al riguardo ha evidenziato che In tema di appalto, la previsione di cui all'art.
1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente (C. Cass., n. 32512/2023).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso di specie la stessa attrice ha dichiarato che in relazione alle opere commissionate non risultano sollevate contestazioni di sorta e che le 20 villette sono state ultimate tra il marzo e il giugno 2007. In applicazione dell'art. 1665 c.c., al più tardi dal giugno
2007, ex art. 2935 c.c., l'appaltatrice avrebbe dovuto e potuto Parte_1 pretendere il pagamento del corrispettivo, come del resto è avvenuto per le altre opere realizzate. Il fatto che ciò non sia avvenuto sulla base del mantenimento in vita del contratto di appalto fino alla realizzazione delle ulteriori 4 villette non esclude il maturare della prescrizione, non integrando, questa, una causa di sospensione della prescrizione.
Non risultando atti interruttivi della prescrizione fino alla richiesta di pagamento del
16.6.2021, data in cui il termine di prescrizionale era già maturato, la relativa domanda va rigettata.
Peraltro, dalla visura storica della emerge che l'attuale liquidatore Parte_1 della società è stato co-amministratore della stessa sin dal 2004.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 280.000,00 per i lavori relativi alle ulteriori 4 villette, se essa attiene a lavori già eseguiti nel 2007 risulta prescritta per le ragioni già esposte, diversamente l'attrice non risulta vantare alcun titolo.
Invero, non può rilevare in questa sede il non provato accordo tra i soci della
[...]
e la convenuta, in virtù del quale i soci avrebbero potuto Parte_1 CP_1 acquistare le villette al prezzo di € 70.0000,00 ciascuna, somma che poi la avrebbe CP_1 dovuto versare all'attrice; né una tale prova, visto il divieto di cui all'art. 2721 c.c., si sarebbe potuta affidare alle dichiarazioni testimoniali, trattandosi di prova documentale.
Occorre, inoltre, rilevare come nell'atto di citazione (pag. 8) l'attrice ha dichiarato che “la committente Coop Arcobaleno 89 ha deciso di affidare il completamento del corpo B al
Consorzio Fimedil Costruzioni s.r.l. di cui la stessa è parte […] confermando nella carica di direttore dei lavori l'ing. . Ciò è stato ribadito nella memoria ex art. 183, c. Parte_3
6, n. 2 c.p.c. (pag. 7).
Dunque, già dalla lettura degli atti dell'attrice emerge che le ultime quattro villette sono state realizzate da un soggetto diverso rispetto alla Parte_1
pagina 6 di 8 Nella menzionata relazione dell'ing. (doc. 11) si legge che “per tacito accordo il Per_1 completamento dei quattro alloggi sarebbe stato affidato alla stessa . Parte_1
In realtà la Cooperativa convenuta ha depositato il contratto di appalto concluso con il il 12.5.2017, avente ad oggetto la realizzazione dei quattro alloggi Controparte_6
(doc. 13 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), nonché le fatture emesse dal
Consorzio Fimedil e le copie dei bonifici (doc. 17), oltre ai contratti di subappalto conclusi dal
(docc. 18 e 19). Controparte_6
La documentazione in questione consente di escludere il rapporto contrattuale tra l'attrice e la convenuta per la realizzazione/completamento delle residue quattro villette, essendo state le opere in esame specificamente commissionate al come peraltro Controparte_6 ammesso dall'attrice, e anche realizzate dal Controparte_6
Né assumono alcun rilievo, ai fini della prova del contratto tra le parti in causa, le copie di d.i.a. in atti, che afferiscono a rapporti con la pubblica amministrazione.
Il difetto del titolo conduce per ciò solo al rigetto della domanda in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti della convenuta.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.000.000,00), nel seguente modo: €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria, € 4.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 15.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3027/2022 r.g., vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate dall'attrice;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € Controparte_2
pagina 7 di 8 15.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania in data 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 8 di 8