TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/02/2026, n. 2111
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di potere e violazione art. 186 d.lgs. 36/2023

    Il Collegio ritiene che l'art. 186, comma 5, d.lgs. 36/2023 conferisca all'ANAC il potere di specificare un modus applicativo dei criteri legali, al fine di garantire omogeneità e buon andamento, senza annullare gli spazi di discrezionalità delle parti. La delibera non introduce criteri ultronei ma meglio definisce quelli previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione dei criteri stabiliti dall'ANAC

    Il Collegio osserva che i criteri stabiliti dall'ANAC non sono vincolanti e lasciano margini di negoziazione, con la possibilità di valorizzare i criteri a zero. Le griglie prevedono limiti massimi di aumento, preservando l'autonomia delle parti e la possibilità di raggiungere la quota minima del 50%. L'interpretazione dei criteri non porta necessariamente al 60% e rispetta la complessità delle situazioni concrete.

  • Rigettato
    Contestazione dei singoli criteri stabiliti dall'ANAC

    L'inclusione delle attività dirette è necessaria per evitare l'insussistenza dell'obbligo di esternalizzazione. I criteri relativi al valore, oggetto, durata e dimensioni dell'impresa sono ragionevoli, proporzionati e non vincolanti, rispettando la flessibilità negoziale. La penalizzazione per concessioni più vecchie è espressione di principi di ragionevolezza.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché le censure mosse alla delibera ANAC sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata della nota ministeriale sono infondate. La nota ha natura non provvedimentale.

  • Rigettato
    Contestazione applicazione art. 186 d.lgs. 36/2023 alle concessioni autostradali

    Il Collegio ritiene che l'art. 186, comma 6, d.lgs. 36/2023 non osti all'applicazione dei criteri generali dell'ANAC, purché compatibile con i piani economici finanziari. La nota ministeriale è coerente con l'interpretazione che integra le disposizioni generali con quelle speciali per i concessionari autostradali.

  • Rigettato
    Questioni esulanti dal thema decidendum

    Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e limita la decisione alle questioni effettivamente oggetto del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/02/2026, n. 2111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2111
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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