Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5605/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del/della legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GHINI GIAMPAOLO;
− Domicilio: VIA PONTE MARINO 10 48121 RAVENNA presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Ghini
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona del/della legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SARTOR GIACOMO
− Domicilio: PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA presso lo studio dell'Avv. Giacomo Sartor
Decisa a Bologna il 17/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 540.511,00, oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda di mediazione al saldo effettivo, o quella diversa maggiore o minore somma che risultasse congrua e dovuta in corso di causa”
Parte convenuta:
“rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto”
1
1. allega: Parte_1
1) progetto di co-branding con , al fine di sviluppare nuovi prodotti di CP_1 design sostenibile e Made in Italy di alta qualità, attraverso una propria metodologia –il c.d. Metodo Regenesi©- che permette a potenziali partner di ricevere una prima analisi e una proposta di progetto su misura;
in particolare la collaborazione in cobranding tra e doveva portare alla creazione Pt_1 CP_1 di pezzi unici lavorati a mano da artigiani pellettieri italiani, realizzati con la pelle proveniente dalle tute utilizzate dai piloti motociclisti in gara nei campionati ufficiali MotoGP o nei test;
2) lettera di intenti 24/03/2014 con la quale e hanno manifestato CP_1 Pt_1 la comune volontà di collaborare per recuperare materiali consumati (quali, ad esempio, i capi di abbigliamento non più riutilizzabili perché rovinati a seguito di condizioni d'uso non corretta ovvero accidentate), nonché scarti produttivi e/o giacenze obsolete di magazzino;
3) di essersi accordata con il 16.05.2014 per la predisposizione di un CP_1 business plan e di un piano di marketing comuni, prevedendo un volume di vendita pari a circa 1.700/1800 articoli (di n. 1500 da sfridi e circa n. 200-300 da tute) per il 2014 da incrementare per il 2015
4) nel primo anno di lancio del progetto in co-branding Regenesi raggiungeva un fatturato pari ad € 80.769,00 al netto di IVA;
5) l'inadempimento di agli impegni assunti a partire dal 2015, soprattutto CP_1 sotto il profilo della mancata implementazione dei canali di vendita, con progressiva diminuzione di fatturato fino al suo azzeramento nel 2019;
6) il recesso da parte di in data 29 luglio 2019; CP_1
7) di aver subito danni in conseguenza dell'inadempimento di (perdita di CP_1 fatturato;
perdita di immagine;
perdita di chance), quantificati in euro 540.411,00.
Pertanto, chiede che sia condannata al risarcimento del danno Parte_1 CP_1 quantificato in euro 540.411,00 oltre interessi.
si difende eccependo: CP_1
1) l'inesistenza di accordi in relazione a obblighi di acquisto di certi quantitativi o ad attività di marketing;
2) il difetto di prova del danno.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
2 3.
La domanda è infondata.
Seppure è vero che, nel momento in cui dichiara di voler “recedere dal rapporto CP_1 di collaborazione”, affermando di non essere mai venuta meno “ad alcun obbligo assunto dalle parti” (mail 29 luglio 2019), dà per scontato che un rapporto (con degli obblighi a suo carico) esistesse, è altresì vero che l'assenza di sottoscrizioni sia sul doc. 5 CP_1 (lettera di intenti), sia sul doc. 10 (“accordo quadro”), implica che il Pt_1 Pt_1 contenuto obbligatorio di questo rapporto rientrasse nell'onere probatorio di parte attrice.
Premesso che i sopra citati documenti non contemplano obblighi di raggiungimento di un fatturato minimo, e che le strategie di vendita e marketing erano rimesse a successivi accordi tra le parti, l'onere di provare l'esistenza del titolo, cioè degli obblighi del cui inadempimento da parte di si duole (tenuto conto che anche negli anni Parte_2 successivi ai primi contatti le parti non sono mai addivenute alla sottoscrizione di un testo contrattuale), non è stato assolto.
I capitoli di prova orale formulati da parte attrice, infatti, non consentono di accertare l'esistenza degli obblighi dal cui (ipotetico) inadempimento far discendere il danno da perdita di fatturato (e chance, che comunque non sono state allegate in termini tali da poterle distinguere dalla suddetta perdita di fatturato), che costituisce la più ampia parte della pretesa risarcitoria di Pt_1
Anche negli scambi mail prodotti da le interlocuzioni non arrivano mai a Pt_1 prefigurare un fatturato minimo, così da non poter fondare neppure un principio di affidamento.
Per quanto riguarda la perdita di immagine, le richieste istruttorie non sono in grado di fondare un convincimento in ordine a un deterioramento - causalmente riconducibile a
- della considerazione di sul mercato, anzi dalla stessa narrativa di CP_1 Pt_1 si evince che è considerata un'azienda prestigiosa. Pt_1
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1 20.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 17/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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