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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
(C.F. e P. IV ), in persona de legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Partisani ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Cesena (FC), al Corso G. Sozzi, n. 27, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore ed omonimo titolare (P. IV ), elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Corropoli (TE), al Viale Gran Sasso, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Monte, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di obbligazioni contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Nel merito (salvo gravame): - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente all'opposto – per le ragioni esposte in atti ed anche ex art. 1460 c.c. - per le Parte_1 CP_1 causali di cui al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e/o respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza dell'opposto e così, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna opponente, dichiararsi la risoluzione del contratto di animazione e piano bar concluso dalle parti, con condanna dell'opposto alla restituzione di quanto ricevuto per complessivi € 10.400,00 ed al risarcimento dei danni per € 5.000,00, o in diversa maggior o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi. Assolversi in ogni caso la opponente da ogni avversa pretesa o compensarsi in parte qua i reciproci Parte_1 rapporti di dare / avere”.
Opposta: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, A) Confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1072/2021 per tutti i motivi esposti, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la al pagamento di tutto quanto disposto nel suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, comprese le spese legali;
B) In ordine alla riconvenzionale esperita dalla ditta opponente dichiarare l'esatto adempimento del contratto di animazione e, per l'effetto, rigettare la predetta riconvenzionale e la richiesta della restituzione della somma di euro 10.400,00 nonché di quella di euro 5.000,00 per danni. C) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Controparte_1 di , formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2021 (R.G.
[...] CP_1 2972/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data 19.10.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 7.604,00, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo della rimanente complessiva somma di €. 7.604,00 a fronte della fattura n. PA/2021/0019 del 30.08.2021 dell'importo di € 7.002,00 e n. PA/2021/0021 del 10.09.2021 dell'importo di € 602,00, in virtù del contratto - avente ad oggetto attività a vario titolo di animazione presso la struttura alberghiera denominata HOTEL METROPOLITAN di Milano Marittima, di proprietà della Pt_1
- a valersi per il periodo 01.06.2021-05.09.2021 per un importo complessivo di €. 21.000,00.
[...]
In via preliminare l'opponente ha eccepito e dedotto: - l'eccezione di disconoscimento di firma apposta sul contratto di animazione;
- il grave inadempimento della , Controparte_1 che non ha reso la prestazione come da suddetto contratto di animazione, vale a dirsi nel periodo dei mesi di luglio ed agosto, nonché nella prima settimana del mese di settembre;
- in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto sul quale si fonderebbero le pretese avverse, per l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, con condanna dell'opposto alla restituzione di quanto ricevuto (per complessivi
€ 10.400,00) e al risarcimento dei danni da inadempimento (per € 5.000,00, o in diversa maggior o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa).
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito e dedotto di aver adempiuto agli obblighi contrattuali previsti e la carenza probatoria delle eccezioni di parte opponente, per i motivi e come descritto in atti.
Istruita la causa a mezzo documentali e prove orali, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo l'opposizione basata su prova scritta, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entro il termine perentorio concesso erano state depositate note dal solo difensore della convenuta opposta il quale ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che l'opposta ha dato prova del proprio credito, avendo provato il titolo (fasc. monitorio) in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto, a prescindersi dall'avanzata eccezione di disconoscimento della firma (e dalla mancata articolazione di apposita istanza di verificazione da parte dell'opponente) - rivelatasi ininfluente ai fini del decidere - tenuto conto che dall'istruttoria espletata e dall'analisi documentale, è emerso di fatto – oltre che formalmente con l'avanzare del reclamo in cui dettagliatamente parte opponente contestava le esatte prestazioni di parte opposta – indipendentemente dalla ricezione o meno da parte opposta di tali contestazioni, per quanto qui di interesse, che il rapporto contrattuale si è effettivamente instaurato tra le parti, sicchè non v'è dubbio che non possono contestarsi le carenze nell'adempimento delle prestazioni contrattuali fino a prospettare il grave inadempimento per un verso, e dall'altro disconoscersi il rapporto contrattuale intercorso.
Infatti la nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 03.11.22 ha Parte_2 confermato indirettamente che il dell'impresa ha reso la propria prestazione CP_1 Controparte_1 presso il Metropolitan della allorquando ha dichiarato al capitolo 2) della memoria 183, Parte_1 sesto comma, secondo termine, cpc. “io dopo ho fatto ritirare il bonifico;
non so se vi fosse l'intenzione di far lavorare ancora il ”, nonché quando, rispondendo al capitolo 3) della predetta memoria, CP_1 non ha smentito che la parte opposta aveva svolto l'attività di animazione nel periodo luglio 2021 e mese successivo, presso la struttura della Gepo Srl. Inoltre, come già sopra riferito, il contratto di animazione fu inviato in data 16.07.2021, dall'e-mail dell'Hotel Metropolitan all'e-mail di
[...] ; contratto di animazione sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
la quale, al momento del reso interrogatorio formale era ancora legale Parte_1 Parte_2 rappresentante.
Nel merito, e in ordine all'eccezione di grave inadempimento, essa va rigettata, infatti, le prove orali hanno apportato elementi utili in tal senso. A tal proposito, in ordine alle mancanze asseritamente a carico di parte opposta, basti dirsi quanto confermato dal teste indifferente, sentita Testimone_1 all'udienza del 25.5.2023, che rendeva dichiarazioni conformi a criteri logici argomentativi - a differenza degli altri testi che fornivano dichiarazioni, a prescindere dalla loro attendibilità, generiche non dettagliate/non utili ai fini del decidere – e così riferiva “cap. 5: è vera la circostanza, dette attività sono state effettuate;
adr: ciò posso dire perché lavoravo lì come animatrice ed ero presente;
io facevo acquagym ed anche le attività di spiaggia la mattina;
cap. 6: è vera la circostanza;
adr: facevamo attività in spiaggia tutte le mattine;
cap. 7: nulla so sulle lamentele per la musica;
alcune sere nelle quali non c'era spettacolo in teatro collaboravamo con il piano bar;
cap. 8: è vera la circostanza, però le mascotte Pe c'erano in maniera alternata, ovvero o o o uno dei tre Musk;
cap. 9: è vera la Per_1 Per_2 circostanza, ci volevano tutti bene e ci apprezzavano;
cap. 10: nulla so, io sono arrivata dopo, ovvero il primo luglio. cap. 11: è vera la circostanza;
adr: lavoravamo la mattina dalle 10 al 12,30 ed il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 circa più la sera dalle 9,00 fino alle 23,00/mezzanotte; cap. 12: confermo che portavamo sempre le mascherine, tranne che quando facevamo attività aerobiche o motorie;
cap. 13: ho già risposto;
cap. 14: è vero, facevamo l'accoglienza tutti i sabato mattina all'ingresso della struttura con palloncini gonfiabili, musica e mascotte, sempre in maniera alternata;
cap. 15: nulla so;
2: nulla so;
posso solo dire che le serate di zucchero filato, da quando ho iniziato io a lavorare sono state fatte;
cap. 3: nulla so di reclami o lamentele ma posso dire che ci volevano tutti bene;
cap. 4: le mascotte durante la baby dance sono comparse anche sempre in modo alternato;
l'acqua gym è stato fatto e l'altro servizio di radio Metropolitan è stato fatto in alcune serata quando collaboravamo con il piano bar;
cap. 5: si, dette attività erano state pubblicizzate;
cap. 6: assolutamente no, eravamo sempre presenti ed anticipavamo anche la puntualità; non sono a conoscenza di eventuali rimostranze dell'hotel rispetto alla puntualità; cap. 7: come ho già detto, indossavamo la mascherina tranne che per le attività aerobiche e motorie;
cap. 8: non sono a conoscenza della circostanza;
noi facevamo accoglienza tutti i sabati delle settimane in cui arrivavano nuovi ospiti;
adr: gli arrivi erano settimanali e noi facevamo accoglienza il sabato, per la maggior parte li facevamo il sabato mattina presto”.
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale, basti dirsi, con riferimento al menzionato riparto dell'onere della prova, che alle recensioni depositate da parte opponente si contrappongono tutte le recensioni positive depositate dall'opposta - agli atti di causa- e non può pertanto ravvisarsi di un danno all'immagine, e in quanto l'opponente, ha beneficiato, come acclarato in corso di causa del servizio oggetto di contrattazione - e di causa - delle prestazioni da parte opposta, e poiché del tutto sfornite di supporto probatorio in ordine al danno patito, e nell'an e nel quantum.
Per tutte tali ragioni, in definitiva, l'opposizione va integralmente rigetta e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avanzata.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto della definizione immediata del giudizio e dell'all'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3504/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1072/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle Parte_1 spese processuali, in favore della Controparte_1 CP_1
, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove
[...] dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 28.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
(C.F. e P. IV ), in persona de legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Partisani ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Cesena (FC), al Corso G. Sozzi, n. 27, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore ed omonimo titolare (P. IV ), elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Corropoli (TE), al Viale Gran Sasso, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Monte, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di obbligazioni contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Nel merito (salvo gravame): - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente all'opposto – per le ragioni esposte in atti ed anche ex art. 1460 c.c. - per le Parte_1 CP_1 causali di cui al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e/o respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza dell'opposto e così, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna opponente, dichiararsi la risoluzione del contratto di animazione e piano bar concluso dalle parti, con condanna dell'opposto alla restituzione di quanto ricevuto per complessivi € 10.400,00 ed al risarcimento dei danni per € 5.000,00, o in diversa maggior o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi. Assolversi in ogni caso la opponente da ogni avversa pretesa o compensarsi in parte qua i reciproci Parte_1 rapporti di dare / avere”.
Opposta: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, A) Confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1072/2021 per tutti i motivi esposti, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la al pagamento di tutto quanto disposto nel suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, comprese le spese legali;
B) In ordine alla riconvenzionale esperita dalla ditta opponente dichiarare l'esatto adempimento del contratto di animazione e, per l'effetto, rigettare la predetta riconvenzionale e la richiesta della restituzione della somma di euro 10.400,00 nonché di quella di euro 5.000,00 per danni. C) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Controparte_1 di , formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2021 (R.G.
[...] CP_1 2972/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data 19.10.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 7.604,00, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo della rimanente complessiva somma di €. 7.604,00 a fronte della fattura n. PA/2021/0019 del 30.08.2021 dell'importo di € 7.002,00 e n. PA/2021/0021 del 10.09.2021 dell'importo di € 602,00, in virtù del contratto - avente ad oggetto attività a vario titolo di animazione presso la struttura alberghiera denominata HOTEL METROPOLITAN di Milano Marittima, di proprietà della Pt_1
- a valersi per il periodo 01.06.2021-05.09.2021 per un importo complessivo di €. 21.000,00.
[...]
In via preliminare l'opponente ha eccepito e dedotto: - l'eccezione di disconoscimento di firma apposta sul contratto di animazione;
- il grave inadempimento della , Controparte_1 che non ha reso la prestazione come da suddetto contratto di animazione, vale a dirsi nel periodo dei mesi di luglio ed agosto, nonché nella prima settimana del mese di settembre;
- in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto sul quale si fonderebbero le pretese avverse, per l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, con condanna dell'opposto alla restituzione di quanto ricevuto (per complessivi
€ 10.400,00) e al risarcimento dei danni da inadempimento (per € 5.000,00, o in diversa maggior o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa).
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito e dedotto di aver adempiuto agli obblighi contrattuali previsti e la carenza probatoria delle eccezioni di parte opponente, per i motivi e come descritto in atti.
Istruita la causa a mezzo documentali e prove orali, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo l'opposizione basata su prova scritta, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entro il termine perentorio concesso erano state depositate note dal solo difensore della convenuta opposta il quale ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che l'opposta ha dato prova del proprio credito, avendo provato il titolo (fasc. monitorio) in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto, a prescindersi dall'avanzata eccezione di disconoscimento della firma (e dalla mancata articolazione di apposita istanza di verificazione da parte dell'opponente) - rivelatasi ininfluente ai fini del decidere - tenuto conto che dall'istruttoria espletata e dall'analisi documentale, è emerso di fatto – oltre che formalmente con l'avanzare del reclamo in cui dettagliatamente parte opponente contestava le esatte prestazioni di parte opposta – indipendentemente dalla ricezione o meno da parte opposta di tali contestazioni, per quanto qui di interesse, che il rapporto contrattuale si è effettivamente instaurato tra le parti, sicchè non v'è dubbio che non possono contestarsi le carenze nell'adempimento delle prestazioni contrattuali fino a prospettare il grave inadempimento per un verso, e dall'altro disconoscersi il rapporto contrattuale intercorso.
Infatti la nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 03.11.22 ha Parte_2 confermato indirettamente che il dell'impresa ha reso la propria prestazione CP_1 Controparte_1 presso il Metropolitan della allorquando ha dichiarato al capitolo 2) della memoria 183, Parte_1 sesto comma, secondo termine, cpc. “io dopo ho fatto ritirare il bonifico;
non so se vi fosse l'intenzione di far lavorare ancora il ”, nonché quando, rispondendo al capitolo 3) della predetta memoria, CP_1 non ha smentito che la parte opposta aveva svolto l'attività di animazione nel periodo luglio 2021 e mese successivo, presso la struttura della Gepo Srl. Inoltre, come già sopra riferito, il contratto di animazione fu inviato in data 16.07.2021, dall'e-mail dell'Hotel Metropolitan all'e-mail di
[...] ; contratto di animazione sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
la quale, al momento del reso interrogatorio formale era ancora legale Parte_1 Parte_2 rappresentante.
Nel merito, e in ordine all'eccezione di grave inadempimento, essa va rigettata, infatti, le prove orali hanno apportato elementi utili in tal senso. A tal proposito, in ordine alle mancanze asseritamente a carico di parte opposta, basti dirsi quanto confermato dal teste indifferente, sentita Testimone_1 all'udienza del 25.5.2023, che rendeva dichiarazioni conformi a criteri logici argomentativi - a differenza degli altri testi che fornivano dichiarazioni, a prescindere dalla loro attendibilità, generiche non dettagliate/non utili ai fini del decidere – e così riferiva “cap. 5: è vera la circostanza, dette attività sono state effettuate;
adr: ciò posso dire perché lavoravo lì come animatrice ed ero presente;
io facevo acquagym ed anche le attività di spiaggia la mattina;
cap. 6: è vera la circostanza;
adr: facevamo attività in spiaggia tutte le mattine;
cap. 7: nulla so sulle lamentele per la musica;
alcune sere nelle quali non c'era spettacolo in teatro collaboravamo con il piano bar;
cap. 8: è vera la circostanza, però le mascotte Pe c'erano in maniera alternata, ovvero o o o uno dei tre Musk;
cap. 9: è vera la Per_1 Per_2 circostanza, ci volevano tutti bene e ci apprezzavano;
cap. 10: nulla so, io sono arrivata dopo, ovvero il primo luglio. cap. 11: è vera la circostanza;
adr: lavoravamo la mattina dalle 10 al 12,30 ed il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 circa più la sera dalle 9,00 fino alle 23,00/mezzanotte; cap. 12: confermo che portavamo sempre le mascherine, tranne che quando facevamo attività aerobiche o motorie;
cap. 13: ho già risposto;
cap. 14: è vero, facevamo l'accoglienza tutti i sabato mattina all'ingresso della struttura con palloncini gonfiabili, musica e mascotte, sempre in maniera alternata;
cap. 15: nulla so;
2: nulla so;
posso solo dire che le serate di zucchero filato, da quando ho iniziato io a lavorare sono state fatte;
cap. 3: nulla so di reclami o lamentele ma posso dire che ci volevano tutti bene;
cap. 4: le mascotte durante la baby dance sono comparse anche sempre in modo alternato;
l'acqua gym è stato fatto e l'altro servizio di radio Metropolitan è stato fatto in alcune serata quando collaboravamo con il piano bar;
cap. 5: si, dette attività erano state pubblicizzate;
cap. 6: assolutamente no, eravamo sempre presenti ed anticipavamo anche la puntualità; non sono a conoscenza di eventuali rimostranze dell'hotel rispetto alla puntualità; cap. 7: come ho già detto, indossavamo la mascherina tranne che per le attività aerobiche e motorie;
cap. 8: non sono a conoscenza della circostanza;
noi facevamo accoglienza tutti i sabati delle settimane in cui arrivavano nuovi ospiti;
adr: gli arrivi erano settimanali e noi facevamo accoglienza il sabato, per la maggior parte li facevamo il sabato mattina presto”.
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale, basti dirsi, con riferimento al menzionato riparto dell'onere della prova, che alle recensioni depositate da parte opponente si contrappongono tutte le recensioni positive depositate dall'opposta - agli atti di causa- e non può pertanto ravvisarsi di un danno all'immagine, e in quanto l'opponente, ha beneficiato, come acclarato in corso di causa del servizio oggetto di contrattazione - e di causa - delle prestazioni da parte opposta, e poiché del tutto sfornite di supporto probatorio in ordine al danno patito, e nell'an e nel quantum.
Per tutte tali ragioni, in definitiva, l'opposizione va integralmente rigetta e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avanzata.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto della definizione immediata del giudizio e dell'all'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3504/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1072/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle Parte_1 spese processuali, in favore della Controparte_1 CP_1
, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove
[...] dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 28.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)