Art. 16. 1. L' articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 378 , e' abrogato.
Nota all' art. 16 :
L' art. 52 della legge n. 50/1971 , come modificato dalla legge n. 378/1974 era cosi' formulato: "Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 30 giugno 1975".
Nota all' art. 16 :
L' art. 52 della legge n. 50/1971 , come modificato dalla legge n. 378/1974 era cosi' formulato: "Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 30 giugno 1975".