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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - VI TT EVA CA GIOVANBATTISTA TONA RI NI OG SENTENZA sul ricorso proposto da: GAB S.R.L avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la trasmissione degli atti al Tribunale per quanto di ulteriore competenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/06/2025 resa nel proc. n. 12/2020 r.g.m.p., il giudice delegato del Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza avanzata dal legale rappresentante della GAB s.r.l. con la quale veniva richiesto che tutte le spese inerenti all’amministrazione giudiziaria in quel procedimento fossero poste a carico dell’RA e che fosse dichiarato il diritto della GAB s.r.l. al recupero della somma di euro 149.760,00, quali acconti liquidati dal Tribunale all’amministratore giudiziario e corrisposti con fondi presenti nel conto corrente della società. Il giudice delegato riteneva di non provvedere evidenziando che il Tribunale aveva già evaso un’istanza del medesimo tenore con provvedimento in data 15/04/2025. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di AN BU, legale rappresentante della GAB s.r.l. Il ricorrente ha premesso l’iter della vicenda processuale nella quale le quote sociali della GAB s.r.l. nella misura del 90% e i beni della società erano stati sottoposti a sequestro in accoglimento di una richiesta connessa ad una proposta di misura di prevenzione patrimoniale a carico di US BU e dei suoi familiari. All’esito del procedimento, con decreto della Corte di appello di Messina, che ha riformato il decreto di confisca emesso dal Tribunale, quote e beni della società sono stati restituiti agli aventi diritto e il provvedimento è passato in giudicato. Durante il sequestro, protrattosi 36 mesi, l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale aveva emesso nei confronti della GAB s.r.l. due fatture per acconti sul compenso finale, determinati con provvedimento del Tribunale di Messina, che li aveva posti a carico del patrimonio capiente della società. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1872 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 04/12/2025 A seguito della revoca della confisca e della restituzione dei beni, il legale rappresentante della GAB s.r.l. avanzava istanza di ripetizione di tali somme e il giudice delegato alla procedura presso il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 15/04/2025, ripartiva le spese di gestione tra le società imputando la somma di euro 149.760,00, fatturata dall’amministratore giudiziario, tra le varie società già in sequestro e respingeva la richiesta di rimborso affermando che l’importo remunerava una gestione dinamica. Con successiva istanza la difesa chiedeva copia delle relazioni depositate dall’amministratore ai fini di impugnare il provvedimento del giudice delegato sull’istanza di rimborso. Ottenuti tali documenti, con ulteriore istanza del 25/06/2025 la difesa deduceva dinanzi al Tribunale di Messina la mancanza di un rendiconto finale, contestando, inoltre, che vi fossero elementi idonei ad inquadrare la prestazione professionale come dinamica anziché come di mera custodia;
pertanto, le spese di amministrazione giudiziaria avrebbero dovuto essere poste a carico dell’RA. A questa ulteriore istanza seguiva il decreto in calce di non luogo a provvedere che oggi viene impugnato. Secondo la difesa, tale provvedimento sarebbe viziato da violazione ed erronea applicazione della legge penale e da manifesta illogicità della motivazione. L’istanza proposta in data 25/06/2025 non doveva essere decisa dal giudice delegato, ma doveva essere qualificata come opposizione ed essere decisa dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in composizione collegiale. Con riguardo ai provvedimenti del giudice delegato che non hanno mera natura gestoria, ma incidono in modo definitivo su diritti soggettivi, come quello con il quale viene respinta l’istanza di restituzione di una somma dell’impresa già in sequestro, che è stata trattenuta per compensi e la cui imputabilità è contestata, si sostiene che debba essere assicurato il doppio grado di giurisdizione di merito e, in mancanza di altra espressa previsione contenuta nel codice antimafia, che debba trovare applicazione il rimedio generale dell’incidente di esecuzione. Il ricorso, infine, riepiloga le questioni in fatto e in diritto che il Tribunale in sede di opposizione al provvedimento del giudice delegato avrebbe dovuto riesaminare.
3. Il Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha chiesto che si annulli senza rinvio il provvedimento impugnato e si disponga la trasmissione degli atti al Tribunale per quanto di ulteriore competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni meglio appresso specificate.
2. La statuizione impugnata di non luogo a provvedere ha ad oggetto un’istanza espressamente avanzata al Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione, «perché voglia, ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, disporre che tutte le spese inerenti all’amministrazione giudiziaria del proc. n. 12/2020 r.g.m.p. siano poste a carico dell’erario; ritenere e dichiarare il diritto della GAB s.r.l. al recupero della somma di € 149.760,00, quali acconti liquidati dal Tribunale all’amministratore giudiziario e corrisposti con fondi presenti nel conto corrente della medesima». Il petitum dell’istanza è chiaramente individuato e si correla ad un precedente provvedimento emesso in data 15/04/2025 dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione nella persona del giudice delegato, che aveva respinto la richiesta di rimborso della somma di € 149.760,00, presentata in data 09/03/2025, a seguito del dissequestro delle quote sociale e dei beni aziendali della GAB s.r.l. 2 La difesa ricordava che con quel provvedimento era stato affermato che i compensi già liquidati all’amministratore giudiziario erano riferibili alla gestione dinamica dell’impresa e come tali non potevano essere posti a carico dell’RA. Frattanto, con decreto in data 14/04/2025, in accoglimento dell’istanza dell’amministratore giudiziario che aveva già provveduto alla restituzione dei beni in esecuzione del provvedimento della Corte di appello, il Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione aveva disposto la liquidazione del saldo del compenso all’amministratore giudiziario su richiesta da quest’ultimo formulata ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 159/2011, computando nel calcolo le somme già riscosse a titolo di acconto. Il difensore del legale rappresentante della società aveva ritenuto del tutto generica la motivazione del provvedimento del giudice delegato in data 15/04/2025 e pertanto aveva richiesto copia di tutti gli atti relativi all’amministrazione giudiziaria. Con la successiva istanza in data 25/06/2025, a fronte della quale è stata emessa la statuizione di non luogo a provvedere oggetto del ricorso per cassazione, la difesa aveva lamentato che il diritto al recupero era stato negato «senza neanche analiticamente valutare quali spese sostenute dall’amministratore giudiziario dovevano considerarsi pertinenti al funzionamento dell’ufficio medesimo» e «senza operare alcuna distinzione fra gestione del patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare»; aveva, inoltre, sostenuto che dalla documentazione non si ricavava alcun provvedimento dal quale desumersi che l’amministrazione giudiziaria fosse stata caratterizzata da una gestione dinamica, mentre risultava tutta l’attività volta ad assicurare lo svolgimento dell’ufficio di custodia e l’esercizio delle incombenze connesse all’amministrazione giudiziaria. Aveva, infine, richiamato, a conferma della destinazione dell’onorario a compensare le attività di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario, in mancanza di rendiconto finale, la motivazione del provvedimento del Tribunale in data 14/04/2025, con il quale si era provveduto alla liquidazione del saldo dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario. L’istanza chiedeva, quindi, in conclusione che gli acconti già liquidati dal Tribunale per l’attività prestata e posti a carico del patrimonio capiente della società venissero restituiti alla GAB s.r.l., ponendo l’equivalente a carico dell’RA. Con il ricorso per cassazione la difesa ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il giudice delegato ha ritenuto di non dover decidere su tale nuova istanza, perché avente ad oggetto le medesime richieste esitate con provvedimento in data 15/04/2025, e lamenta che il giudice delegato non abbia qualificato l’istanza del 25/05/2025 come un’opposizione al provvedimento del giudice delegato in data 15/04/2025 da trasmettere al Tribunale – sezione misure di prevenzione competente a deciderla.
3. Per la risoluzione della questione controversa, occorre anzitutto ricostruire la disciplina di riferimento per il caso in esame, in cui, dopo un lungo periodo nel quale quote e beni della GAB s.r.l. sono state poste in sequestro e affidate ad un amministratore giudiziario in pendenza di un procedimento di prevenzione patrimoniale volto alla confisca, è stata disposta la restituzione dei predetti beni da parte del giudice di appello con provvedimento che si deduce essere divenuto definitivo.
3.1. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 prevede che «nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9» (relative al trattamento per i trasferimenti fuori residenza), «sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le 3 somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato». Nel successivo comma 4 si stabilisce che «la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all' articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato». Infine, il comma 5 specifica che liquidazioni e rimborsi all’amministratore giudiziario sono fatti prima della redazione del conto finale e il decreto del Tribunale, emesso su richiesta dello stesso amministratore, deve essere comunicato a lui e all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Secondo il comma 7 del citato art. 42 d.lgs. n. 159/2011, questo provvedimento è impugnabile davanti alla Corte di appello da parte dello stesso amministratore giudiziario, mentre non è espressamente prevista la legittimazione ad impugnare delle altre parti del giudizio di prevenzione. La disciplina della sola impugnazione dell’amministratore giudiziario trova giustificazione nel fatto che le statuizioni del decreto, di cui si occupa l’art. 42 cit., hanno ad oggetto la determinazione di compenso e rimborsi e sulla loro misura l’interessato a controvertere è il soggetto che ha maturato il diritto alla liquidazione, cioè il professionista che ha svolto funzioni ausiliarie del giudice. Le altre parti coinvolte nel procedimento potranno se del caso proporre impugnazione avverso le statuizioni che, specificamente, in conseguenza della determinazione dell’importo del compenso o di altre statuizioni del Tribunale ad essa connesse, valgano a determinare pregiudizio alle loro posizioni giuridiche soggettive.
3.2. Nell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011, invece, è contenuta la disciplina del conto di gestione, l’atto nel quale, ai sensi della lettera dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, vanno anche ricompresi i compensi dell’amministratore giudiziario, le spese e i rimborsi. In forza dell’art. 43, comma 1, d.lgs. cit., l’amministratore giudiziario deve presentare il conto di gestione «all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti». La disposizione fissa l’obbligo di rendiconto individuando come adempimento finale quello della conclusione del giudizio («l’esito della procedura») e, comunque, prevede almeno due tappe intermedie di rendiconto, ricollegate alla decisione di confisca di primo grado e a quella di secondo grado. La precedente formulazione della disposizione individuava nella confisca di primo grado il momento entro il quale l’amministratore doveva depositare il conto di gestione in linea con la formulazione originaria dell’art. 38, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2011, che prevedeva il conferimento dell’amministrazione dei beni all’Agenzia, segnando così l’esaurimento dei compiti demandati all’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. L’art. 14, comma 5, legge n. 161/2017 ha modificato tali disposizioni, fissando il momento in cui l’amministratore giudiziario deve cedere il passo all’Agenzia nella gestione dei beni in sequestro in quello dell’emissione del provvedimento di confisca di secondo grado e lasciando, tuttavia, inalterata la disposizione dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 che fissava il termine del deposito del conto di gestione per l’amministratore giudiziario al provvedimento di confisca di primo grado. La formulazione vigente dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 si deve all’intervento 4 di modifica di cui all’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, conv. con mod. dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ha così allineato alla confisca di secondo grado, momento in cui subentra nella gestione l’Agenzia, l’obbligo per l’amministratore giudiziario di depositare il conto di gestione, ma in ogni caso mantiene la previsione del deposito di un primo conto di gestione quando viene disposta la confisca di primo grado, pur senza tuttavia prevedere alcuna specifica sanzione processuale o di altra natura. In ogni caso, deve intendersi valere quale clausola generale la previsione di cui all’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, secondo la quale la cessazione dell’incarico dell’amministratore giudiziario, anche nel corso della procedura, fa insorgere in capo a lui l’obbligo di rendere il conto della gestione secondo le scansioni fissate dall’art. 43 d.lgs. n. 159/2011. 3.3. Il conto di gestione viene sottoposto ad autorità giudiziaria diversa da quella che dispone la determinazione delle liquidazioni e dei rimborsi;
mentre è il Tribunale che provvede sulle richieste di liquidazione dell’amministratore giudiziario, è il conto di gestione che deve esporre in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale, ed è il giudice delegato l’autorità competente a verificarne in via preliminare la completezza, anche sotto il profilo della necessaria allegazione dei documenti giustificativi, delle relazioni periodiche sull'amministrazione e del registro delle operazioni effettuate. Dopo avere eventualmente richiesto le opportune integrazioni o modifiche, il giudice delegato, se ne accerta la regolarità, ne ordina il deposito in cancelleria e ne fa dare comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia, fissando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Se non vengono avanzate contestazioni o se esse siano inammissibili, il conto di gestione viene approvato dal giudice delegato. Se vengono avanzate contestazioni ammissibili (secondo quanto prescritto dall’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per essere tali devono essere «specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»), il giudice delegato «fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero». Pertanto, il conto di gestione, nel quale devono essere anche indicate le spettanze e i rimborsi dell’amministratore giudiziario nelle misure già determinate dal competente Tribunale, può rimanere nella sola cognizione del giudice delegato se non vi sono contestazioni. La sua approvazione è, invece, di competenza del Tribunale, al quale il giudice delegato deve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblico ministero o dell’Agenzia ai sensi del comma 3 dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011. 3.4. E’ nel conto di gestione che vanno indicate, tra l’altro, le spese necessarie o utili alla conservazione o alla gestione del bene, e tra i costi di esercizio vanno annoverate anche le voci che remunerano le attività svolte dall’amministratore giudiziario e dai suoi coadiutori. Si tratta di quelle che somme che, se il patrimonio sequestrato non è capiente o se la confisca o il sequestro vengono revocati, vengono poste carico dell’RA.
3.4.1. Da epoca risalente la giurisprudenza civile aveva messo a fuoco la ratio della disposizione oggi enunciata dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ma che già era 5 contenuta nell'art.
2-octies, comma 3, legge n. 575/1965, spiegando che «in tema di spese di gestione conseguenti al sequestro giudiziario di beni, disposto in applicazione di misure di sicurezza antimafia (…), pone una disciplina diversificata in funzione della finalità degli esborsi, in applicazione - quanto alle spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni - del principio secondo cui i costi di gestione seguono il bene stesso e, con esso, il suo titolare (trattandosi di costi che sarebbero comunque su di lui gravanti anche se il bene non fosse uscito dalla sua sfera di disponibilità), e - quanto al pagamento dell'amministratore - del parallelo principio, di portata generale, in base al quale le spese giudiziali debbono essere imputate secondo i criteri della soccombenza e della causalità; ne consegue che, ove il sequestro, inizialmente disposto, sia revocato, le spese per il compenso del custode giudiziario non possono far carico al titolare del bene il quale sia rimasto esente da ogni responsabilità anche in ordine alla causazione della procedura, ma debbono essere poste a carico dello Stato» (Cass. civ., Sez. 1, 26/06/2001, n. 8697, Rv. 547730 - 01) 3.4.2. Su questa linea interpretativa si è sviluppata la giurisprudenza penale, che, sempre con riguardo all'art.
2-octies, comma 3, legge n. 575/1965, nelle fattispecie di restituzione di bene produttivo, e in particolare di un’azienda della quale si è proseguito l’esercizio in costanza di sequestro, ha ritenuto che fosse necessario separare le spese di gestione, che vanno contabilizzate con gli incassi, e le spese relative al compenso erogato al custode ed amministratore del bene produttivo, che vanno, viceversa, detratte dalla contabilità della gestione e poste a carico dell’erario (Sez. 1, n. 44073 del 25/11/2010, Gaglio, Rv. 249060 – 01). In questo contesto, comunque, si affermava il principio per il quale il compenso dell’amministratore giudiziario dovesse rimanere a carico dell’RA, sicché la giurisprudenza successiva si è posta la questione di adeguatamente definire la latitudine della nozione di "compenso dell’amministratore giudiziario”, specie quando all'amministrazione giudiziaria di un bene produttivo sequestrato e confiscato si affianchi l'amministrazione gestoria della società, rimessa ad apposito organo esecutivo, titolare di autonomo compenso. A tale nozione vanno certamente ricondotte le competenze dovute per le attività di custodia che l’amministratore giudiziario svolge, sotto la vigilanza del giudice delegato, assolvendo a funzioni, sostanzialmente di curatela, del bene vincolato (cfr. Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 – 01 in motivazione). Si afferma che il sistema dei sequestri di prevenzione «si incentra sulla figura dell'amministrazione giudiziaria, ufficio di diritto pubblico, che si sostanzia in poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria del bene e che fonda sulla necessaria sostituzione nelle prerogative del proprietario, escluso per effetto della misura ablatoria dall'esercizio delle corrispondenti facoltà. Siffatti poteri incontrano un limite naturale conformato alla natura del bene sottoposto a vincolo giudiziale, di guisa che - ove l'oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica - l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica. (…) Alla custodia statica riconosciuta all'amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, viene a giustapporsi la gestione dinamica dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce ed in funzione della quale è orientato a potenziarne la redditività». Conclude, quindi, sul punto Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, cit. che «il 6 "doppio binario" che viene in tal modo a delinearsi comporta che i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società debbano essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d'esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo, in quanto necessarie all'amministrazione».
3.4.3. Lo stesso principio è stato affermato in relazione ai compensi del coadiutore dell’amministratore giudiziario;
se costui collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio, la sua retribuzione costituisce una spesa sostenuta dall'amministratore, da inserire nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, d.lgs. citato, mentre, ove l'originario coadiutore venga in seguito assunto con contratto di prestazione d'opera dalla società sottoposta ad amministrazione, questi perde la sua qualifica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest'ultima e non dell'erario (Sez. 2, n. 12000 del 14/01/2020, Italgas, Rv. 279032 – 01; lo stesso vale per i lavoratori dipendenti assunti nell’interesse dello svolgimento dell’attività di impresa, come afferma Sez. 5, n. 874 del 20/10/2020, dep. 2021, Mosca, Rv. 280402 – 01) 3.4.4. Tale principio è stato costantemente ribadito fino in tempi recenti. Secondo Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021, Lo Piccolo, Rv. 280979 – 01, «l'attività dell'amministratore sociale (…) attiene (…) non all'amministrazione giudiziaria in sé, ma all'operatività della società, sicché i costi delle remunerazioni di tali figure, così come già in precedenza quelli di ogni altro organo sociale, non possono che rientrare nella categoria delle spese di esercizio della società della quale consentono lo svolgimento dell'attività. Si ha, cioè, una necessità e utilità, ai fini della particolare gestione sociale, che diversifica tali spese da quelle per la remunerazione del coadiutore dell'amministratore giudiziario, che vanno invece rimborsate in caso di restituzione». E anche Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024, Brancato, Rv. 286550 - 02 ripropone la stessa chiara distinzione: «in tema di misure di prevenzione, l'amministratore della società, nel caso in cui sia anche amministratore giudiziario della stessa, ha diritto alla corresponsione di due distinti e autonomi compensi, di cui il primo, erogato in relazione all'attività di prosecuzione dell'impresa, è a carico delle spese di gestione dell'ente amministrato, mentre il secondo, a titolo di onorario per il "munus publicum" esercitato, grava sull'RA».
3.5. Alla luce di questo consolidato orientamento, pertanto, deve concludersi che il conto di gestione deve tenere distinte le voci del compenso relativo all’esercizio dell’attività propria e su tale diversa imputazione gli interessati potranno formulare contestazioni, di cui il giudice delegato dovrà tenere conto ai fini della verifica della regolarità; e se tali contestazioni sono ammissibili e persistono, ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs.n. 159/2011, il giudice delegato non può più pronunciarsi ed è tenuto a rimettere le parti dinanzi al collegio. Se è pur vero che, a mente dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ove gli utili e le risorse dell’impresa affidata all’amministratore giudiziario siano sufficienti, tutte le spese sia quelle inerenti al munus pubblicum sia quelle inerenti alle spese di gestione devono essere poste a carico dell’attivo dei beni in sequestro in costanza di misura cautelare, d’altro canto la diversa imputazione nel conto di gestione risulta necessaria per l’eventualità della restituzione anche parziale dei beni, in relazione alla quale dovrà darsi applicazione all’art. 42, comma 3, d.lgs. cit. Come ha notato Sez. 5, n. 26265 del 17/07/2025, Fuggetti, n.m., «le differenti attività 7 dell’amministratore giudiziario, da un lato di carattere privatistico in quanto volte alla conservazione e valorizzazione dei beni aziendali, e da un altro di natura pubblicistica, nella misura in cui si sostanziano nell’ausilio all’autorità giudiziaria nel reperimento di altri beni assoggettabili alla procedura e nell’indicazione dei crediti nei confronti del proposto dei quali è richiesto il riconoscimento e di un parere sull’opponibilità alla procedura, si riflettono sulla disciplina del compenso spettante allo stesso. Infatti, l’art. 3 del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, nell’individuare i principali criteri di determinazione del compenso mediante un meccanismo a scaglioni progressivi in base a percentuali che si riducono con l’aumento del valore dei cespiti, distingue a seconda che l’amministratore giudiziario gestisca direttamente l’azienda oggetto di sequestro (e, dunque, svolga anche attività di gestione demandate all’amministratore di una società non oggetto di una misura di prevenzione) ovvero la stessa sia gestita da terzi in virtù di un contratto di affitto, o, ancora, si tratti di beni immobili non costituiti in azienda». Sicché tanto nel rendiconto quanto nella motivazione del provvedimento che può precedere il rendiconto finale e che dispone la liquidazione degli onorari a saldo, determinandoli secondo le diverse voci eventualmente già risultanti dal conto di gestione parziale già approvato dopo la confisca di primo grado, deve essere chiarito, specie in presenza di contestazioni, per quali ragioni si assume che il compenso dell’amministratore giudiziario sia stato eventualmente erogato integralmente per attività riconducibili a quelle volte alla prosecuzione dell’impresa, indicandole in relazione al caso concreto. Ciò in particolare tenendo conto dei limiti del giudizio che deve essere svolto sul conto di gestione, atto presupposto per l’individuazione delle voci da porre a carico dell’RA e di quelle da lasciare a carico dell’impresa restituita. Dinanzi ad eventuali irregolarità o profili di incompletezza il giudice delegato o successivamente il Tribunale possono invitare l’amministratore giudiziario a provvedere alle necessarie modifiche o alla sanatoria, al fine, comunque, di giungere all’approvazione del rendiconto, mentre non è contemplato, e pertanto non è ammesso, l’esito della mancata approvazione (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364 – 01; Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano, Rv. 276464 – 01; più di recente Sez. 2, n. 34933 del 27/10/2025, Mercuri, n.m.).
4. Nella vicenda in esame, per quanto rappresentato dal ricorrente, non si è proceduto, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011, al deposito e all’approvazione del rendiconto e l’istanza di restituzione delle somme versate in acconto all’amministratore giudiziario e poste a carico della società è stata respinta con l’ordinanza in data 15/04/2025, facendo riferimento ai contenuti delle relazioni in atti, senza specificare se esse valessero ad indicare i compensi relativi all’attività gestoria, distinguendoli da quelli inerenti al munus pubblicum. La successiva istanza in data 25/06/2025 contestava proprio tale ultimo profilo della motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione e, a fronte di questa specifica doglianza, il giudice delegato ha emesso la statuizione di non doversi provvedere oggi impugnata con ricorso per cassazione. Il giudice delegato non ha proceduto né a promuovere, ove ancora non attivata, la procedura di approvazione del conto di gestione, affrontando così la doglianza in ordine all’assenza di rendiconto, né ha tenuto conto del fatto che l’istanza era rivolta al Tribunale, frattanto intervenuto sulla richiesta di liquidazione a saldo degli onorari dell’amministratore giudiziario, né ha valutato se la stessa valesse ad integrare un atto di opposizione avverso il proprio precedente provvedimento in data 15/04/2025, riguardo al quale venivano formulati specifici motivi di censura. 8 4.1. Il “non luogo a provvedere” in data 26/06/2025 integra, quindi, un atto abnorme, come tale da rimuovere, perché ha creato una stasi irreversibile del procedimento e perché è stato adottato dal giudice delegato in carenza del potere di emetterlo (cfr. ex multis di recente, Sez. 6, n. 49330 del 29/09/2022, Pmt c. Talbin, Rv. 284081 – 01; ma già Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno ulteriormente precisato che la categoria dell'abnormità è riferibile alle situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: «la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
4.2. Va ricordato che proprio avuto riguardo ad un’istanza di rivalutazione di un provvedimento del giudice delegato nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011, relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dei beni sequestrati o confiscati, si è pronunciata di recente Sez. 5, n. 7271 del 28/11/2024, dep. 2025, Curatela, Rv. 287618 – 01 e ha affermato che «in tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, analogamente a quanto previsto nella disciplina fallimentare, è consentita l'opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione». In questo senso già si era da tempo pronunciata Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 – 01: «in tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. (fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società di capitali avverso il decreto del giudice delegato di rigetto della richiesta di restituzione dei compensi erogati ai coadiutori dell'amministratore giudiziario)». In forza di questi principi, la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata qualificazione della sua istanza del 25/06/2025 come opposizione al precedente provvedimento del giudice delegato appare fondata e, in ogni caso, certamente il giudice delegato non avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa, a fronte della diversa autorità alla quale essa era chiaramente rivolta, dei profili coinvolti, inerenti a diritti soggettivi di tipo patrimoniali, e dell’omessa procedura di approvazione del rendiconto, presupposto dirimente 9 per la risoluzione della questione controversa, omissione alla quale avrebbe potuto rimediare, ma con diverso apposito subprocedimento.
5. Il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al competente Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina-sezione misure di prevenzione. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 10
lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la trasmissione degli atti al Tribunale per quanto di ulteriore competenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/06/2025 resa nel proc. n. 12/2020 r.g.m.p., il giudice delegato del Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza avanzata dal legale rappresentante della GAB s.r.l. con la quale veniva richiesto che tutte le spese inerenti all’amministrazione giudiziaria in quel procedimento fossero poste a carico dell’RA e che fosse dichiarato il diritto della GAB s.r.l. al recupero della somma di euro 149.760,00, quali acconti liquidati dal Tribunale all’amministratore giudiziario e corrisposti con fondi presenti nel conto corrente della società. Il giudice delegato riteneva di non provvedere evidenziando che il Tribunale aveva già evaso un’istanza del medesimo tenore con provvedimento in data 15/04/2025. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di AN BU, legale rappresentante della GAB s.r.l. Il ricorrente ha premesso l’iter della vicenda processuale nella quale le quote sociali della GAB s.r.l. nella misura del 90% e i beni della società erano stati sottoposti a sequestro in accoglimento di una richiesta connessa ad una proposta di misura di prevenzione patrimoniale a carico di US BU e dei suoi familiari. All’esito del procedimento, con decreto della Corte di appello di Messina, che ha riformato il decreto di confisca emesso dal Tribunale, quote e beni della società sono stati restituiti agli aventi diritto e il provvedimento è passato in giudicato. Durante il sequestro, protrattosi 36 mesi, l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale aveva emesso nei confronti della GAB s.r.l. due fatture per acconti sul compenso finale, determinati con provvedimento del Tribunale di Messina, che li aveva posti a carico del patrimonio capiente della società. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1872 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 04/12/2025 A seguito della revoca della confisca e della restituzione dei beni, il legale rappresentante della GAB s.r.l. avanzava istanza di ripetizione di tali somme e il giudice delegato alla procedura presso il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 15/04/2025, ripartiva le spese di gestione tra le società imputando la somma di euro 149.760,00, fatturata dall’amministratore giudiziario, tra le varie società già in sequestro e respingeva la richiesta di rimborso affermando che l’importo remunerava una gestione dinamica. Con successiva istanza la difesa chiedeva copia delle relazioni depositate dall’amministratore ai fini di impugnare il provvedimento del giudice delegato sull’istanza di rimborso. Ottenuti tali documenti, con ulteriore istanza del 25/06/2025 la difesa deduceva dinanzi al Tribunale di Messina la mancanza di un rendiconto finale, contestando, inoltre, che vi fossero elementi idonei ad inquadrare la prestazione professionale come dinamica anziché come di mera custodia;
pertanto, le spese di amministrazione giudiziaria avrebbero dovuto essere poste a carico dell’RA. A questa ulteriore istanza seguiva il decreto in calce di non luogo a provvedere che oggi viene impugnato. Secondo la difesa, tale provvedimento sarebbe viziato da violazione ed erronea applicazione della legge penale e da manifesta illogicità della motivazione. L’istanza proposta in data 25/06/2025 non doveva essere decisa dal giudice delegato, ma doveva essere qualificata come opposizione ed essere decisa dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in composizione collegiale. Con riguardo ai provvedimenti del giudice delegato che non hanno mera natura gestoria, ma incidono in modo definitivo su diritti soggettivi, come quello con il quale viene respinta l’istanza di restituzione di una somma dell’impresa già in sequestro, che è stata trattenuta per compensi e la cui imputabilità è contestata, si sostiene che debba essere assicurato il doppio grado di giurisdizione di merito e, in mancanza di altra espressa previsione contenuta nel codice antimafia, che debba trovare applicazione il rimedio generale dell’incidente di esecuzione. Il ricorso, infine, riepiloga le questioni in fatto e in diritto che il Tribunale in sede di opposizione al provvedimento del giudice delegato avrebbe dovuto riesaminare.
3. Il Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha chiesto che si annulli senza rinvio il provvedimento impugnato e si disponga la trasmissione degli atti al Tribunale per quanto di ulteriore competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni meglio appresso specificate.
2. La statuizione impugnata di non luogo a provvedere ha ad oggetto un’istanza espressamente avanzata al Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione, «perché voglia, ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, disporre che tutte le spese inerenti all’amministrazione giudiziaria del proc. n. 12/2020 r.g.m.p. siano poste a carico dell’erario; ritenere e dichiarare il diritto della GAB s.r.l. al recupero della somma di € 149.760,00, quali acconti liquidati dal Tribunale all’amministratore giudiziario e corrisposti con fondi presenti nel conto corrente della medesima». Il petitum dell’istanza è chiaramente individuato e si correla ad un precedente provvedimento emesso in data 15/04/2025 dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione nella persona del giudice delegato, che aveva respinto la richiesta di rimborso della somma di € 149.760,00, presentata in data 09/03/2025, a seguito del dissequestro delle quote sociale e dei beni aziendali della GAB s.r.l. 2 La difesa ricordava che con quel provvedimento era stato affermato che i compensi già liquidati all’amministratore giudiziario erano riferibili alla gestione dinamica dell’impresa e come tali non potevano essere posti a carico dell’RA. Frattanto, con decreto in data 14/04/2025, in accoglimento dell’istanza dell’amministratore giudiziario che aveva già provveduto alla restituzione dei beni in esecuzione del provvedimento della Corte di appello, il Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione aveva disposto la liquidazione del saldo del compenso all’amministratore giudiziario su richiesta da quest’ultimo formulata ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 159/2011, computando nel calcolo le somme già riscosse a titolo di acconto. Il difensore del legale rappresentante della società aveva ritenuto del tutto generica la motivazione del provvedimento del giudice delegato in data 15/04/2025 e pertanto aveva richiesto copia di tutti gli atti relativi all’amministrazione giudiziaria. Con la successiva istanza in data 25/06/2025, a fronte della quale è stata emessa la statuizione di non luogo a provvedere oggetto del ricorso per cassazione, la difesa aveva lamentato che il diritto al recupero era stato negato «senza neanche analiticamente valutare quali spese sostenute dall’amministratore giudiziario dovevano considerarsi pertinenti al funzionamento dell’ufficio medesimo» e «senza operare alcuna distinzione fra gestione del patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare»; aveva, inoltre, sostenuto che dalla documentazione non si ricavava alcun provvedimento dal quale desumersi che l’amministrazione giudiziaria fosse stata caratterizzata da una gestione dinamica, mentre risultava tutta l’attività volta ad assicurare lo svolgimento dell’ufficio di custodia e l’esercizio delle incombenze connesse all’amministrazione giudiziaria. Aveva, infine, richiamato, a conferma della destinazione dell’onorario a compensare le attività di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario, in mancanza di rendiconto finale, la motivazione del provvedimento del Tribunale in data 14/04/2025, con il quale si era provveduto alla liquidazione del saldo dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario. L’istanza chiedeva, quindi, in conclusione che gli acconti già liquidati dal Tribunale per l’attività prestata e posti a carico del patrimonio capiente della società venissero restituiti alla GAB s.r.l., ponendo l’equivalente a carico dell’RA. Con il ricorso per cassazione la difesa ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il giudice delegato ha ritenuto di non dover decidere su tale nuova istanza, perché avente ad oggetto le medesime richieste esitate con provvedimento in data 15/04/2025, e lamenta che il giudice delegato non abbia qualificato l’istanza del 25/05/2025 come un’opposizione al provvedimento del giudice delegato in data 15/04/2025 da trasmettere al Tribunale – sezione misure di prevenzione competente a deciderla.
3. Per la risoluzione della questione controversa, occorre anzitutto ricostruire la disciplina di riferimento per il caso in esame, in cui, dopo un lungo periodo nel quale quote e beni della GAB s.r.l. sono state poste in sequestro e affidate ad un amministratore giudiziario in pendenza di un procedimento di prevenzione patrimoniale volto alla confisca, è stata disposta la restituzione dei predetti beni da parte del giudice di appello con provvedimento che si deduce essere divenuto definitivo.
3.1. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 prevede che «nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9» (relative al trattamento per i trasferimenti fuori residenza), «sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le 3 somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato». Nel successivo comma 4 si stabilisce che «la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all' articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato». Infine, il comma 5 specifica che liquidazioni e rimborsi all’amministratore giudiziario sono fatti prima della redazione del conto finale e il decreto del Tribunale, emesso su richiesta dello stesso amministratore, deve essere comunicato a lui e all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Secondo il comma 7 del citato art. 42 d.lgs. n. 159/2011, questo provvedimento è impugnabile davanti alla Corte di appello da parte dello stesso amministratore giudiziario, mentre non è espressamente prevista la legittimazione ad impugnare delle altre parti del giudizio di prevenzione. La disciplina della sola impugnazione dell’amministratore giudiziario trova giustificazione nel fatto che le statuizioni del decreto, di cui si occupa l’art. 42 cit., hanno ad oggetto la determinazione di compenso e rimborsi e sulla loro misura l’interessato a controvertere è il soggetto che ha maturato il diritto alla liquidazione, cioè il professionista che ha svolto funzioni ausiliarie del giudice. Le altre parti coinvolte nel procedimento potranno se del caso proporre impugnazione avverso le statuizioni che, specificamente, in conseguenza della determinazione dell’importo del compenso o di altre statuizioni del Tribunale ad essa connesse, valgano a determinare pregiudizio alle loro posizioni giuridiche soggettive.
3.2. Nell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011, invece, è contenuta la disciplina del conto di gestione, l’atto nel quale, ai sensi della lettera dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, vanno anche ricompresi i compensi dell’amministratore giudiziario, le spese e i rimborsi. In forza dell’art. 43, comma 1, d.lgs. cit., l’amministratore giudiziario deve presentare il conto di gestione «all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti». La disposizione fissa l’obbligo di rendiconto individuando come adempimento finale quello della conclusione del giudizio («l’esito della procedura») e, comunque, prevede almeno due tappe intermedie di rendiconto, ricollegate alla decisione di confisca di primo grado e a quella di secondo grado. La precedente formulazione della disposizione individuava nella confisca di primo grado il momento entro il quale l’amministratore doveva depositare il conto di gestione in linea con la formulazione originaria dell’art. 38, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2011, che prevedeva il conferimento dell’amministrazione dei beni all’Agenzia, segnando così l’esaurimento dei compiti demandati all’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. L’art. 14, comma 5, legge n. 161/2017 ha modificato tali disposizioni, fissando il momento in cui l’amministratore giudiziario deve cedere il passo all’Agenzia nella gestione dei beni in sequestro in quello dell’emissione del provvedimento di confisca di secondo grado e lasciando, tuttavia, inalterata la disposizione dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 che fissava il termine del deposito del conto di gestione per l’amministratore giudiziario al provvedimento di confisca di primo grado. La formulazione vigente dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 si deve all’intervento 4 di modifica di cui all’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, conv. con mod. dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ha così allineato alla confisca di secondo grado, momento in cui subentra nella gestione l’Agenzia, l’obbligo per l’amministratore giudiziario di depositare il conto di gestione, ma in ogni caso mantiene la previsione del deposito di un primo conto di gestione quando viene disposta la confisca di primo grado, pur senza tuttavia prevedere alcuna specifica sanzione processuale o di altra natura. In ogni caso, deve intendersi valere quale clausola generale la previsione di cui all’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, secondo la quale la cessazione dell’incarico dell’amministratore giudiziario, anche nel corso della procedura, fa insorgere in capo a lui l’obbligo di rendere il conto della gestione secondo le scansioni fissate dall’art. 43 d.lgs. n. 159/2011. 3.3. Il conto di gestione viene sottoposto ad autorità giudiziaria diversa da quella che dispone la determinazione delle liquidazioni e dei rimborsi;
mentre è il Tribunale che provvede sulle richieste di liquidazione dell’amministratore giudiziario, è il conto di gestione che deve esporre in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale, ed è il giudice delegato l’autorità competente a verificarne in via preliminare la completezza, anche sotto il profilo della necessaria allegazione dei documenti giustificativi, delle relazioni periodiche sull'amministrazione e del registro delle operazioni effettuate. Dopo avere eventualmente richiesto le opportune integrazioni o modifiche, il giudice delegato, se ne accerta la regolarità, ne ordina il deposito in cancelleria e ne fa dare comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia, fissando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Se non vengono avanzate contestazioni o se esse siano inammissibili, il conto di gestione viene approvato dal giudice delegato. Se vengono avanzate contestazioni ammissibili (secondo quanto prescritto dall’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per essere tali devono essere «specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»), il giudice delegato «fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero». Pertanto, il conto di gestione, nel quale devono essere anche indicate le spettanze e i rimborsi dell’amministratore giudiziario nelle misure già determinate dal competente Tribunale, può rimanere nella sola cognizione del giudice delegato se non vi sono contestazioni. La sua approvazione è, invece, di competenza del Tribunale, al quale il giudice delegato deve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblico ministero o dell’Agenzia ai sensi del comma 3 dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011. 3.4. E’ nel conto di gestione che vanno indicate, tra l’altro, le spese necessarie o utili alla conservazione o alla gestione del bene, e tra i costi di esercizio vanno annoverate anche le voci che remunerano le attività svolte dall’amministratore giudiziario e dai suoi coadiutori. Si tratta di quelle che somme che, se il patrimonio sequestrato non è capiente o se la confisca o il sequestro vengono revocati, vengono poste carico dell’RA.
3.4.1. Da epoca risalente la giurisprudenza civile aveva messo a fuoco la ratio della disposizione oggi enunciata dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ma che già era 5 contenuta nell'art.
2-octies, comma 3, legge n. 575/1965, spiegando che «in tema di spese di gestione conseguenti al sequestro giudiziario di beni, disposto in applicazione di misure di sicurezza antimafia (…), pone una disciplina diversificata in funzione della finalità degli esborsi, in applicazione - quanto alle spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni - del principio secondo cui i costi di gestione seguono il bene stesso e, con esso, il suo titolare (trattandosi di costi che sarebbero comunque su di lui gravanti anche se il bene non fosse uscito dalla sua sfera di disponibilità), e - quanto al pagamento dell'amministratore - del parallelo principio, di portata generale, in base al quale le spese giudiziali debbono essere imputate secondo i criteri della soccombenza e della causalità; ne consegue che, ove il sequestro, inizialmente disposto, sia revocato, le spese per il compenso del custode giudiziario non possono far carico al titolare del bene il quale sia rimasto esente da ogni responsabilità anche in ordine alla causazione della procedura, ma debbono essere poste a carico dello Stato» (Cass. civ., Sez. 1, 26/06/2001, n. 8697, Rv. 547730 - 01) 3.4.2. Su questa linea interpretativa si è sviluppata la giurisprudenza penale, che, sempre con riguardo all'art.
2-octies, comma 3, legge n. 575/1965, nelle fattispecie di restituzione di bene produttivo, e in particolare di un’azienda della quale si è proseguito l’esercizio in costanza di sequestro, ha ritenuto che fosse necessario separare le spese di gestione, che vanno contabilizzate con gli incassi, e le spese relative al compenso erogato al custode ed amministratore del bene produttivo, che vanno, viceversa, detratte dalla contabilità della gestione e poste a carico dell’erario (Sez. 1, n. 44073 del 25/11/2010, Gaglio, Rv. 249060 – 01). In questo contesto, comunque, si affermava il principio per il quale il compenso dell’amministratore giudiziario dovesse rimanere a carico dell’RA, sicché la giurisprudenza successiva si è posta la questione di adeguatamente definire la latitudine della nozione di "compenso dell’amministratore giudiziario”, specie quando all'amministrazione giudiziaria di un bene produttivo sequestrato e confiscato si affianchi l'amministrazione gestoria della società, rimessa ad apposito organo esecutivo, titolare di autonomo compenso. A tale nozione vanno certamente ricondotte le competenze dovute per le attività di custodia che l’amministratore giudiziario svolge, sotto la vigilanza del giudice delegato, assolvendo a funzioni, sostanzialmente di curatela, del bene vincolato (cfr. Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 – 01 in motivazione). Si afferma che il sistema dei sequestri di prevenzione «si incentra sulla figura dell'amministrazione giudiziaria, ufficio di diritto pubblico, che si sostanzia in poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria del bene e che fonda sulla necessaria sostituzione nelle prerogative del proprietario, escluso per effetto della misura ablatoria dall'esercizio delle corrispondenti facoltà. Siffatti poteri incontrano un limite naturale conformato alla natura del bene sottoposto a vincolo giudiziale, di guisa che - ove l'oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica - l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica. (…) Alla custodia statica riconosciuta all'amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, viene a giustapporsi la gestione dinamica dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce ed in funzione della quale è orientato a potenziarne la redditività». Conclude, quindi, sul punto Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, cit. che «il 6 "doppio binario" che viene in tal modo a delinearsi comporta che i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società debbano essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d'esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo, in quanto necessarie all'amministrazione».
3.4.3. Lo stesso principio è stato affermato in relazione ai compensi del coadiutore dell’amministratore giudiziario;
se costui collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio, la sua retribuzione costituisce una spesa sostenuta dall'amministratore, da inserire nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, d.lgs. citato, mentre, ove l'originario coadiutore venga in seguito assunto con contratto di prestazione d'opera dalla società sottoposta ad amministrazione, questi perde la sua qualifica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest'ultima e non dell'erario (Sez. 2, n. 12000 del 14/01/2020, Italgas, Rv. 279032 – 01; lo stesso vale per i lavoratori dipendenti assunti nell’interesse dello svolgimento dell’attività di impresa, come afferma Sez. 5, n. 874 del 20/10/2020, dep. 2021, Mosca, Rv. 280402 – 01) 3.4.4. Tale principio è stato costantemente ribadito fino in tempi recenti. Secondo Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021, Lo Piccolo, Rv. 280979 – 01, «l'attività dell'amministratore sociale (…) attiene (…) non all'amministrazione giudiziaria in sé, ma all'operatività della società, sicché i costi delle remunerazioni di tali figure, così come già in precedenza quelli di ogni altro organo sociale, non possono che rientrare nella categoria delle spese di esercizio della società della quale consentono lo svolgimento dell'attività. Si ha, cioè, una necessità e utilità, ai fini della particolare gestione sociale, che diversifica tali spese da quelle per la remunerazione del coadiutore dell'amministratore giudiziario, che vanno invece rimborsate in caso di restituzione». E anche Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024, Brancato, Rv. 286550 - 02 ripropone la stessa chiara distinzione: «in tema di misure di prevenzione, l'amministratore della società, nel caso in cui sia anche amministratore giudiziario della stessa, ha diritto alla corresponsione di due distinti e autonomi compensi, di cui il primo, erogato in relazione all'attività di prosecuzione dell'impresa, è a carico delle spese di gestione dell'ente amministrato, mentre il secondo, a titolo di onorario per il "munus publicum" esercitato, grava sull'RA».
3.5. Alla luce di questo consolidato orientamento, pertanto, deve concludersi che il conto di gestione deve tenere distinte le voci del compenso relativo all’esercizio dell’attività propria e su tale diversa imputazione gli interessati potranno formulare contestazioni, di cui il giudice delegato dovrà tenere conto ai fini della verifica della regolarità; e se tali contestazioni sono ammissibili e persistono, ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs.n. 159/2011, il giudice delegato non può più pronunciarsi ed è tenuto a rimettere le parti dinanzi al collegio. Se è pur vero che, a mente dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ove gli utili e le risorse dell’impresa affidata all’amministratore giudiziario siano sufficienti, tutte le spese sia quelle inerenti al munus pubblicum sia quelle inerenti alle spese di gestione devono essere poste a carico dell’attivo dei beni in sequestro in costanza di misura cautelare, d’altro canto la diversa imputazione nel conto di gestione risulta necessaria per l’eventualità della restituzione anche parziale dei beni, in relazione alla quale dovrà darsi applicazione all’art. 42, comma 3, d.lgs. cit. Come ha notato Sez. 5, n. 26265 del 17/07/2025, Fuggetti, n.m., «le differenti attività 7 dell’amministratore giudiziario, da un lato di carattere privatistico in quanto volte alla conservazione e valorizzazione dei beni aziendali, e da un altro di natura pubblicistica, nella misura in cui si sostanziano nell’ausilio all’autorità giudiziaria nel reperimento di altri beni assoggettabili alla procedura e nell’indicazione dei crediti nei confronti del proposto dei quali è richiesto il riconoscimento e di un parere sull’opponibilità alla procedura, si riflettono sulla disciplina del compenso spettante allo stesso. Infatti, l’art. 3 del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, nell’individuare i principali criteri di determinazione del compenso mediante un meccanismo a scaglioni progressivi in base a percentuali che si riducono con l’aumento del valore dei cespiti, distingue a seconda che l’amministratore giudiziario gestisca direttamente l’azienda oggetto di sequestro (e, dunque, svolga anche attività di gestione demandate all’amministratore di una società non oggetto di una misura di prevenzione) ovvero la stessa sia gestita da terzi in virtù di un contratto di affitto, o, ancora, si tratti di beni immobili non costituiti in azienda». Sicché tanto nel rendiconto quanto nella motivazione del provvedimento che può precedere il rendiconto finale e che dispone la liquidazione degli onorari a saldo, determinandoli secondo le diverse voci eventualmente già risultanti dal conto di gestione parziale già approvato dopo la confisca di primo grado, deve essere chiarito, specie in presenza di contestazioni, per quali ragioni si assume che il compenso dell’amministratore giudiziario sia stato eventualmente erogato integralmente per attività riconducibili a quelle volte alla prosecuzione dell’impresa, indicandole in relazione al caso concreto. Ciò in particolare tenendo conto dei limiti del giudizio che deve essere svolto sul conto di gestione, atto presupposto per l’individuazione delle voci da porre a carico dell’RA e di quelle da lasciare a carico dell’impresa restituita. Dinanzi ad eventuali irregolarità o profili di incompletezza il giudice delegato o successivamente il Tribunale possono invitare l’amministratore giudiziario a provvedere alle necessarie modifiche o alla sanatoria, al fine, comunque, di giungere all’approvazione del rendiconto, mentre non è contemplato, e pertanto non è ammesso, l’esito della mancata approvazione (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364 – 01; Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano, Rv. 276464 – 01; più di recente Sez. 2, n. 34933 del 27/10/2025, Mercuri, n.m.).
4. Nella vicenda in esame, per quanto rappresentato dal ricorrente, non si è proceduto, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011, al deposito e all’approvazione del rendiconto e l’istanza di restituzione delle somme versate in acconto all’amministratore giudiziario e poste a carico della società è stata respinta con l’ordinanza in data 15/04/2025, facendo riferimento ai contenuti delle relazioni in atti, senza specificare se esse valessero ad indicare i compensi relativi all’attività gestoria, distinguendoli da quelli inerenti al munus pubblicum. La successiva istanza in data 25/06/2025 contestava proprio tale ultimo profilo della motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione e, a fronte di questa specifica doglianza, il giudice delegato ha emesso la statuizione di non doversi provvedere oggi impugnata con ricorso per cassazione. Il giudice delegato non ha proceduto né a promuovere, ove ancora non attivata, la procedura di approvazione del conto di gestione, affrontando così la doglianza in ordine all’assenza di rendiconto, né ha tenuto conto del fatto che l’istanza era rivolta al Tribunale, frattanto intervenuto sulla richiesta di liquidazione a saldo degli onorari dell’amministratore giudiziario, né ha valutato se la stessa valesse ad integrare un atto di opposizione avverso il proprio precedente provvedimento in data 15/04/2025, riguardo al quale venivano formulati specifici motivi di censura. 8 4.1. Il “non luogo a provvedere” in data 26/06/2025 integra, quindi, un atto abnorme, come tale da rimuovere, perché ha creato una stasi irreversibile del procedimento e perché è stato adottato dal giudice delegato in carenza del potere di emetterlo (cfr. ex multis di recente, Sez. 6, n. 49330 del 29/09/2022, Pmt c. Talbin, Rv. 284081 – 01; ma già Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno ulteriormente precisato che la categoria dell'abnormità è riferibile alle situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: «la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
4.2. Va ricordato che proprio avuto riguardo ad un’istanza di rivalutazione di un provvedimento del giudice delegato nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011, relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dei beni sequestrati o confiscati, si è pronunciata di recente Sez. 5, n. 7271 del 28/11/2024, dep. 2025, Curatela, Rv. 287618 – 01 e ha affermato che «in tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, analogamente a quanto previsto nella disciplina fallimentare, è consentita l'opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione». In questo senso già si era da tempo pronunciata Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 – 01: «in tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. (fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società di capitali avverso il decreto del giudice delegato di rigetto della richiesta di restituzione dei compensi erogati ai coadiutori dell'amministratore giudiziario)». In forza di questi principi, la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata qualificazione della sua istanza del 25/06/2025 come opposizione al precedente provvedimento del giudice delegato appare fondata e, in ogni caso, certamente il giudice delegato non avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa, a fronte della diversa autorità alla quale essa era chiaramente rivolta, dei profili coinvolti, inerenti a diritti soggettivi di tipo patrimoniali, e dell’omessa procedura di approvazione del rendiconto, presupposto dirimente 9 per la risoluzione della questione controversa, omissione alla quale avrebbe potuto rimediare, ma con diverso apposito subprocedimento.
5. Il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al competente Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina-sezione misure di prevenzione. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 10