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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 40333 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 12 novembre 2024, (con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale) e vertente
Tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, Rag. , Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza R.B. Crivelli 50, presso lo
Studio dell'Avv. Selene Sabellico, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sig. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità amministratore CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7 giugno 2022, il in Roma esponeva di aver revocato il Parte_1
mandato, in data 6 agosto 2020, all'amministratore, Sig.
[...]
e di aver riscontrato, all'esito dell'esame della contabilità CP_2
condominiale, una serie di anomalie gestionali;
disposta una revisione contabile ed incaricata una professionista a tal fine, erano emerse diverse irregolarità contabili della precedente gestione, in riferimento, fra l'altro, al pagamento non autorizzato di bollettini relativi a utenze intestate a terzi, a pagamenti non autorizzati e privi di giustificativi, ad omessi versamenti dei pagamenti effettuati in contanti dai condomini sul conto corrente condominiale, all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia.
Evidenziava quindi la mala gestio del ricorrente e i danni conseguenti alla sua condotta e concludeva richiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme utilizzate, per euro 15.127,06, oltre che al risarcimento del danno subito, per euro 10.000,00.
Disposta la comparizione delle parti, non si costituiva parte resistente, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con provvedimento in data 7 marzo 2022 veniva disposto il mutamento del rito;
espletata CTU volta a verificare la correttezza, o meno, della gestione contabile del convenuto, con indicazione dell'importo corrispondente all'eventuale ammanco di cassa, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 12 novembre 2024, con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia del convenuto che non si è costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto l'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione alla mala gestio nello svolgimento dell'incarico di amministratore, con condanna della detta parte al pagamento dell'importo dovuto e quantificato, in relazione alle somme di cui aveva indebitamente disposto, in complessivi euro
15.127,06.
In particolare, il attore ha evidenziato che, all'esito della Parte_1
disposta revisione contabile, erano state riscontrate diverse irregolarità contabili correlate al pagamento non autorizzato di bollettini Acea
Luce e Acea Ato 2 relativi ad utenze intestate a soggetti terzi, a pagamenti non autorizzati e privi di giustificativi, all'omesso versamento sul conto corrente condominiale di pagamenti eseguiti in contanti dai condomini, all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia;
ha quindi rilevato come le somme di cui il convenuto ha indebitamente disposto, a fronte delle censure avanzate, risultano pari ad euro 15.127,06.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di verificare la correttezza, o meno, della gestione condominiale del convenuto, con eventuale conferma delle censure avanzate al suo operato e indicazione dell'importo corrispondente all'ammanco di cassa, ha evidenziato che, dall'esame della documentazione in atti, sono emerse numerose anomalie attribuibili all'amministrazione del Sig. fra cui CP_2 incongruenze fra entrate e uscite e disposizioni di pagamento non riferibili al . Parte_1
In particolare, il consulente ha accertato, dall'estratto conto postale intestato all'attore, una serie di pagamenti effettuati dal Sig. CP_2
nel periodo della sua gestione, senza un puntuale riscontro documentale con fatture intestate al Condominio, per complessivi euro
6.464,88; inoltre, il CTU ha dato atto che il convenuto ha usato il denaro disponibile sul conto corrente condominiale per il pagamento di 35 bollettini Acea riferiti a utenze intestate a soggetti diversi da parte attrice, per complessivi euro 4.424,90.
Il CTU ha altresì confermato, sulla base delle prodotte ricevute di pagamento di incassi di somme ricevute in contanti dai condomini, che solo una parte risulta versata sul conto corrente, indicando la cifra trattenuta dal convenuto in complessivi euro 3.635,80.
Quanto poi all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia, il consulente ha individuato nell'importo di euro 1.151,03, la somma da restituire al e corrispondente alle spese liquidate nel Parte_1
decreto ingiuntivo emesso a favore del creditore Parte_2
a tale titolo.
[...]
All'esito dell'indagine svolta, il CTU ha quindi evidenziato come l'ammanco di cassa riscontrato risulta pari alla complessiva cifra di euro 15.676,61.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal consulente debbano essere condivise, in quanto fondate su un'approfondita e completa disamina degli atti di causa, risultando altresì condotte con una metodologia corretta.
A ciò consegue che le censure attoree riguardanti la responsabilità del convenuto debbano essere condivise, evidenziandosi ulteriormente sul punto come alcuna contestazione sia stata avanzata dal convenuto, che non si è costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, avuto riguardo alla domanda avanzata da parte attrice, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore del , della somma di Parte_1
euro 15.127,06, per come richiesta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre interessi legali sino al saldo.
Né alcuna modifica della formulata domanda è stata avanzata da parte attrice, non essendo stati richiesti, a fronte del disposto mutamento del rito, i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nulla deve invece essere riconosciuto, sulla base degli elementi tempestivamente introdotti in giudizio e delle domande ritualmente formulate, in relazione al richiesto risarcimento dei danni subiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
a carico di parte convenuta vengono altresì poste, per come richiesto, le spese del procedimento di mediazione, che, per come chiarito dalla Suprema Corte, fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva (in questo senso C.C. 5389/24), oltre che, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 15.127,06, oltre interessi legali sino al saldo;
II. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 3.550,00, di cui euro 750,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro
1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 700,00 per la fase di mediazione;
III. Spese CTU già liquidate con separato decreto e poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 40333 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 12 novembre 2024, (con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale) e vertente
Tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, Rag. , Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza R.B. Crivelli 50, presso lo
Studio dell'Avv. Selene Sabellico, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sig. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità amministratore CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7 giugno 2022, il in Roma esponeva di aver revocato il Parte_1
mandato, in data 6 agosto 2020, all'amministratore, Sig.
[...]
e di aver riscontrato, all'esito dell'esame della contabilità CP_2
condominiale, una serie di anomalie gestionali;
disposta una revisione contabile ed incaricata una professionista a tal fine, erano emerse diverse irregolarità contabili della precedente gestione, in riferimento, fra l'altro, al pagamento non autorizzato di bollettini relativi a utenze intestate a terzi, a pagamenti non autorizzati e privi di giustificativi, ad omessi versamenti dei pagamenti effettuati in contanti dai condomini sul conto corrente condominiale, all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia.
Evidenziava quindi la mala gestio del ricorrente e i danni conseguenti alla sua condotta e concludeva richiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme utilizzate, per euro 15.127,06, oltre che al risarcimento del danno subito, per euro 10.000,00.
Disposta la comparizione delle parti, non si costituiva parte resistente, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con provvedimento in data 7 marzo 2022 veniva disposto il mutamento del rito;
espletata CTU volta a verificare la correttezza, o meno, della gestione contabile del convenuto, con indicazione dell'importo corrispondente all'eventuale ammanco di cassa, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 12 novembre 2024, con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia del convenuto che non si è costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto l'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione alla mala gestio nello svolgimento dell'incarico di amministratore, con condanna della detta parte al pagamento dell'importo dovuto e quantificato, in relazione alle somme di cui aveva indebitamente disposto, in complessivi euro
15.127,06.
In particolare, il attore ha evidenziato che, all'esito della Parte_1
disposta revisione contabile, erano state riscontrate diverse irregolarità contabili correlate al pagamento non autorizzato di bollettini Acea
Luce e Acea Ato 2 relativi ad utenze intestate a soggetti terzi, a pagamenti non autorizzati e privi di giustificativi, all'omesso versamento sul conto corrente condominiale di pagamenti eseguiti in contanti dai condomini, all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia;
ha quindi rilevato come le somme di cui il convenuto ha indebitamente disposto, a fronte delle censure avanzate, risultano pari ad euro 15.127,06.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di verificare la correttezza, o meno, della gestione condominiale del convenuto, con eventuale conferma delle censure avanzate al suo operato e indicazione dell'importo corrispondente all'ammanco di cassa, ha evidenziato che, dall'esame della documentazione in atti, sono emerse numerose anomalie attribuibili all'amministrazione del Sig. fra cui CP_2 incongruenze fra entrate e uscite e disposizioni di pagamento non riferibili al . Parte_1
In particolare, il consulente ha accertato, dall'estratto conto postale intestato all'attore, una serie di pagamenti effettuati dal Sig. CP_2
nel periodo della sua gestione, senza un puntuale riscontro documentale con fatture intestate al Condominio, per complessivi euro
6.464,88; inoltre, il CTU ha dato atto che il convenuto ha usato il denaro disponibile sul conto corrente condominiale per il pagamento di 35 bollettini Acea riferiti a utenze intestate a soggetti diversi da parte attrice, per complessivi euro 4.424,90.
Il CTU ha altresì confermato, sulla base delle prodotte ricevute di pagamento di incassi di somme ricevute in contanti dai condomini, che solo una parte risulta versata sul conto corrente, indicando la cifra trattenuta dal convenuto in complessivi euro 3.635,80.
Quanto poi all'omesso pagamento delle spese del servizio di pulizia, il consulente ha individuato nell'importo di euro 1.151,03, la somma da restituire al e corrispondente alle spese liquidate nel Parte_1
decreto ingiuntivo emesso a favore del creditore Parte_2
a tale titolo.
[...]
All'esito dell'indagine svolta, il CTU ha quindi evidenziato come l'ammanco di cassa riscontrato risulta pari alla complessiva cifra di euro 15.676,61.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal consulente debbano essere condivise, in quanto fondate su un'approfondita e completa disamina degli atti di causa, risultando altresì condotte con una metodologia corretta.
A ciò consegue che le censure attoree riguardanti la responsabilità del convenuto debbano essere condivise, evidenziandosi ulteriormente sul punto come alcuna contestazione sia stata avanzata dal convenuto, che non si è costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, avuto riguardo alla domanda avanzata da parte attrice, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore del , della somma di Parte_1
euro 15.127,06, per come richiesta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre interessi legali sino al saldo.
Né alcuna modifica della formulata domanda è stata avanzata da parte attrice, non essendo stati richiesti, a fronte del disposto mutamento del rito, i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nulla deve invece essere riconosciuto, sulla base degli elementi tempestivamente introdotti in giudizio e delle domande ritualmente formulate, in relazione al richiesto risarcimento dei danni subiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
a carico di parte convenuta vengono altresì poste, per come richiesto, le spese del procedimento di mediazione, che, per come chiarito dalla Suprema Corte, fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva (in questo senso C.C. 5389/24), oltre che, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 15.127,06, oltre interessi legali sino al saldo;
II. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 3.550,00, di cui euro 750,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro
1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 700,00 per la fase di mediazione;
III. Spese CTU già liquidate con separato decreto e poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE