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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE PA RE, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3332/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/11/2024, parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione CAT. INV.- CIV, n. 07142748 e che l' , con missiva del 17/06/2019 gli aveva CP_1 comunicato la liquidazione della suddetta prestazione con decorrenza dall'1/01/2017 per un importo lordo complessivo di € 9.305,88;
Lamentava che l' aveva inopinatamente trattenuto al ricorrente la somma di € 5.715,54, CP_1 come si evince dal cedolino mensile del 16.12.2019, per pretesi indebiti non meglio specificati;
- che, pertanto, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo rimasto senza riscontro nei termini.
Rilevava di aver proposto, in data 11.01.2022, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
I.N.P.S., rimasto senza esito nei termini.
Concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' , e che CP_1
l' fosse condannato a restituire le somme eventualmente già trattenute in esecuzione del CP_1 provvedimento impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
L' restava contumace. CP_1
All'udienza odierna, in seguito alla discussione, la causa veniva decisa. Dalla lettura degli atti del giudizio risulta che la comunicazione di liquidazione della prestazione di invalidità civile riconosciuta al ricorrente, non contiene alcuna indicazione riguardo alle somme di cui l' ha chiesto la restituzione. CP_1
Si rileva che il ricorrente ha avuto notizia dell'addebito della somma di €5.715,54, solo dall'esame del cedolino mensile di liquidazione della prestazione riconosciuta.
Da tale atto, oltre alla semplice indicazione “recupero crediti”, non vi è alcuna indicazione sulla natura dell'indebito indicato, né sulle motivazioni che hanno condotto l'Ente al recupero delle somme sugli arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, con ciò ledendo il diritto di difesa del ricorrente.
Tra l'altro l' , preferendo il silenzio della contumacia, non ha fornito alcun elemento utile CP_1
a sostegno della sua tesi.
Ciò posto, la domanda va sol per questo fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_1 restituire quanto eventualmente già incassato in esecuzione del suddetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 07/11/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità della trattenuta di € 5.715,54, effettuata dall' sulla prestazione CP_1 liquidata a Parte_1
- Condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma di cui al punto che precede;
CP_1
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 04/12/2025
Il Giudice
IE PA RE