CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IO Riga Presidente Dr. AN IA NA Consigliere rel. Dr. Massimo De Cesare Consigliere all'udienza di discussione del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI Parte_1
IO PI PA e DE IO SA
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA LL
APPELLATE avente ad oggetto: sentenza n. 70/2024 in data 22 febbraio 2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di L'Aquila ha accolto la domanda proposta da , manovale edile e muratore, con la quale, evocando in CP_1 giudizio l' , chiedeva il riconoscimento della natura professionale delle malattie ernia Pt_1 discale L3-L4 ed ernia discale L4-L5, di cui era effetto. Il Giudice di primo grado ha accertato che le patologie lamentate dal ricorrente hanno determinato effetti invalidanti permanenti nella misura dell'8% a far data dalla domanda amministrativa dell'aprile 2019, i quali, unitamente al danno biologico già riconosciuto in precedenza dall' pari al 6% (per sindrome di Raynaud) hanno determinato un danno Pt_1 biologico unitario complessivo nella misura del 13%. Egli Il giudice di primo grado ha motivato il proprio convincimento sulle risultanze della CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa , la quale ha valutato sussistente Persona_1 il nesso causale fra l'attività svolta dal lavoratore nel periodo dedotto in giudizio e le malattie denunciate. Avverso la suindicata decisione, ha proposto appello l' Parte_2
, con ricorso depositato il 20/6/2024, chiedendo, di riformare la
[...] sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda del lavoratore, avuto riguardo alla natura non professionale di tutte le malattie menzionate. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per aver il Giudice acriticamente recepito le conclusioni peritali oltretutto non corrette, evidenziando inoltre il vizio di ultrapetizione, avendo lo stesso Giudice deciso in merito alla domanda di unifica del danno della malattia denunciata con quello relativo ad altra patologia già riconosciuta, mai avanzata da controparte. Il CTU di primo grado avrebbe errato in particolare nel fondare la propria perizia medico- legale sulla prova, mai fornita dal ricorrente, dell'esposizione al corrispondente rischio nonché del nesso eziologico sussistente tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta, trascurando nella valutazione la documentazione versata in atti dall'Istituto. Nel corso del presente giudizio, con memoria depositata il 14/2/2025 si è costituito CP_1
contestando ex adverso l'appello proposto e chiedendo il rigetto dello stesso e la
[...] conferma della sentenza impugnata. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. Già dall'anamnesi lavorativa della perizia espletata in primo grado – mediante la quale il CTU può acquisire, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., informazioni dalla parte su circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico – emerge che il ha iniziato a lavorare nel CP_1 febbraio 1985 dapprima come apprendista, quindi come manovale edile e, successivamente come muratore, dal marzo 2000 presso lo stesso datore di lavoro, occupandosi prevalentemente di ristrutturazione di edifici civili, demolizioni di tramezzi e di pareti in muratura, con frequente uso di martelli pneumatici ad aria compressa e frullini, montaggio di porte e finestre, getto di massetti ed altro. Nel contempo egli si dedicava, altresì, a tutte le necessità contingenti proprie dei cantieri di costruzione, sollevando ad esempio sacchi di pag. 2/4 cemento e di calce del peso di 50 Kg ciascuno, poi lentamente eliminati, e movimentando mattoni, blocchetti, soglie ed altri materiali pesanti quotidianamente. Nel corso del presente grado, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio e non espletata in primo grado e, all'esito dell'esame dei testi e , entrambi colleghi di lavoro del alle dipendenze Testimone_1 Testimone_2 CP_1 della Ditta GEO s.r.l., il primo nella qualità di termoidraulico e il secondo come muratore e carpentiere, possono dirsi confermate le circostanze allegate dal lavoratore e poste a fondamento delle conclusioni oggetto dell'elaborato peritale. Infatti, i testi hanno constatato, essendo presenti tutti i giorni in cantiere, che il CP_1 utilizzava tutti gli attrezzi impiegati nel cantiere, demolitori pneumatici e non, sollevava sacchetti di cemento di circa 25 kg ciascuno, scatole di piastrelle, mattoni ed altro materiale e, in alcune occasioni, anche il ferro, perché faceva all'occorrenza il carpentiere. Il lavoro veniva svolto sia all'esterno che all'interno, anche in inverno. L'orario di lavoro era per tutti di 8 ore giornaliere e l'attività di sollevamento del materiale e di utilizzo degli attrezzi poteva perdurare per circa 3, 4 ore al giorno in media, comunque per un tempo non inferiore a 2 ore al giorno, a seconda delle esigenze. Alla luce di dette emergenze probatorie, possono ritenersi dimostrate le circostanze allegate nel ricorso introduttivo di primo grado e poste a fondamento delle pretese del CP_1
Quanto ai profili medico legali, già il CTU nominato in primo grado ha ritenuto accertata, all'esito dell'analisi documentale del quadro clinico-strumentale riscontrato, “la sussistenza di un rischio professionale da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore
o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali, potendosi quindi riconoscere, con seria ed apprezzabile probabilità, il nesso causale o quantomeno concausale tra il lavoro svolto e la tecnopatia denunciata.” Il perito, per l'elaborazione delle conclusioni della propria relazione medico-legale, avendo riguardo alla natura del lavoro, al relativo tipo di attività connesse e svolte in concreto, così come riferite e confermate anche dai testi, nonché alla luce della letteratura più accreditata in materia, ha evidenziato il necessario e costante ricorso all'utilizzo di strumenti vibranti per molte ore al giorno ed ha tenuto conto che le prescrizioni di limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi sono state riconosciute al lavoratore solo tardivamente, rispetto all'inizio della sua lunga adibizione professionale, considerato altresì l'esteso coinvolgimento erniario del distretto rachideo in esame in un'età relativamente giovane del soggetto e la presenza di un'anterolistesi a livello L5-S1 (da ritenere preesistenza extralavorativa concorrente, vieppiù aggravatasi dal 2015 al 2019 in costanza di lavoro), nonché la variabilità di risposta individuale all'azione degli agenti patogeni. Il CTU ha pertanto concluso per la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente.
pag. 3/4 Ritiene questa Corte di poter condividere il giudizio espresso nella perizia medico-legale espletata in primo grado, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Quanto alla questione riguardante la mancata domanda di unifica da parte del ricorrente, è opportuno evidenziare che “la domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell' per Pt_1 la costituzione di una rendita "da unificare ad eventuali preesistenze accertate o in corso di accertamento" configura una pretesa che, ancorché possa apparire diversificata da una pluralità di ipotesi astrattamente applicabili, è in realtà unica, nel senso che essa mira a conseguire comunque una prestazione, la cui misura spetta al giudice determinare. In particolare il giudice investito del gravame proposto dall' ben può, anche d'ufficio e Pt_2 senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione, procedere alla unificazione della rendita valutando complessivamente l'inabilità derivante dal singolo infortunio e l'inabilità professionale preesistente”. In tema di tutela assicurativa infatti, ove l'assicurato, già colpito da uno o più eventi Pt_1 lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione all'integrità psicofisica subita (cfr Cass. n. 15898/2004 e Cass. n. 26997/2016) . L'appello pertanto va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
PQM
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.983 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN IA NA IO Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IO Riga Presidente Dr. AN IA NA Consigliere rel. Dr. Massimo De Cesare Consigliere all'udienza di discussione del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI Parte_1
IO PI PA e DE IO SA
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA LL
APPELLATE avente ad oggetto: sentenza n. 70/2024 in data 22 febbraio 2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di L'Aquila ha accolto la domanda proposta da , manovale edile e muratore, con la quale, evocando in CP_1 giudizio l' , chiedeva il riconoscimento della natura professionale delle malattie ernia Pt_1 discale L3-L4 ed ernia discale L4-L5, di cui era effetto. Il Giudice di primo grado ha accertato che le patologie lamentate dal ricorrente hanno determinato effetti invalidanti permanenti nella misura dell'8% a far data dalla domanda amministrativa dell'aprile 2019, i quali, unitamente al danno biologico già riconosciuto in precedenza dall' pari al 6% (per sindrome di Raynaud) hanno determinato un danno Pt_1 biologico unitario complessivo nella misura del 13%. Egli Il giudice di primo grado ha motivato il proprio convincimento sulle risultanze della CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa , la quale ha valutato sussistente Persona_1 il nesso causale fra l'attività svolta dal lavoratore nel periodo dedotto in giudizio e le malattie denunciate. Avverso la suindicata decisione, ha proposto appello l' Parte_2
, con ricorso depositato il 20/6/2024, chiedendo, di riformare la
[...] sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda del lavoratore, avuto riguardo alla natura non professionale di tutte le malattie menzionate. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per aver il Giudice acriticamente recepito le conclusioni peritali oltretutto non corrette, evidenziando inoltre il vizio di ultrapetizione, avendo lo stesso Giudice deciso in merito alla domanda di unifica del danno della malattia denunciata con quello relativo ad altra patologia già riconosciuta, mai avanzata da controparte. Il CTU di primo grado avrebbe errato in particolare nel fondare la propria perizia medico- legale sulla prova, mai fornita dal ricorrente, dell'esposizione al corrispondente rischio nonché del nesso eziologico sussistente tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta, trascurando nella valutazione la documentazione versata in atti dall'Istituto. Nel corso del presente giudizio, con memoria depositata il 14/2/2025 si è costituito CP_1
contestando ex adverso l'appello proposto e chiedendo il rigetto dello stesso e la
[...] conferma della sentenza impugnata. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. Già dall'anamnesi lavorativa della perizia espletata in primo grado – mediante la quale il CTU può acquisire, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., informazioni dalla parte su circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico – emerge che il ha iniziato a lavorare nel CP_1 febbraio 1985 dapprima come apprendista, quindi come manovale edile e, successivamente come muratore, dal marzo 2000 presso lo stesso datore di lavoro, occupandosi prevalentemente di ristrutturazione di edifici civili, demolizioni di tramezzi e di pareti in muratura, con frequente uso di martelli pneumatici ad aria compressa e frullini, montaggio di porte e finestre, getto di massetti ed altro. Nel contempo egli si dedicava, altresì, a tutte le necessità contingenti proprie dei cantieri di costruzione, sollevando ad esempio sacchi di pag. 2/4 cemento e di calce del peso di 50 Kg ciascuno, poi lentamente eliminati, e movimentando mattoni, blocchetti, soglie ed altri materiali pesanti quotidianamente. Nel corso del presente grado, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio e non espletata in primo grado e, all'esito dell'esame dei testi e , entrambi colleghi di lavoro del alle dipendenze Testimone_1 Testimone_2 CP_1 della Ditta GEO s.r.l., il primo nella qualità di termoidraulico e il secondo come muratore e carpentiere, possono dirsi confermate le circostanze allegate dal lavoratore e poste a fondamento delle conclusioni oggetto dell'elaborato peritale. Infatti, i testi hanno constatato, essendo presenti tutti i giorni in cantiere, che il CP_1 utilizzava tutti gli attrezzi impiegati nel cantiere, demolitori pneumatici e non, sollevava sacchetti di cemento di circa 25 kg ciascuno, scatole di piastrelle, mattoni ed altro materiale e, in alcune occasioni, anche il ferro, perché faceva all'occorrenza il carpentiere. Il lavoro veniva svolto sia all'esterno che all'interno, anche in inverno. L'orario di lavoro era per tutti di 8 ore giornaliere e l'attività di sollevamento del materiale e di utilizzo degli attrezzi poteva perdurare per circa 3, 4 ore al giorno in media, comunque per un tempo non inferiore a 2 ore al giorno, a seconda delle esigenze. Alla luce di dette emergenze probatorie, possono ritenersi dimostrate le circostanze allegate nel ricorso introduttivo di primo grado e poste a fondamento delle pretese del CP_1
Quanto ai profili medico legali, già il CTU nominato in primo grado ha ritenuto accertata, all'esito dell'analisi documentale del quadro clinico-strumentale riscontrato, “la sussistenza di un rischio professionale da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore
o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali, potendosi quindi riconoscere, con seria ed apprezzabile probabilità, il nesso causale o quantomeno concausale tra il lavoro svolto e la tecnopatia denunciata.” Il perito, per l'elaborazione delle conclusioni della propria relazione medico-legale, avendo riguardo alla natura del lavoro, al relativo tipo di attività connesse e svolte in concreto, così come riferite e confermate anche dai testi, nonché alla luce della letteratura più accreditata in materia, ha evidenziato il necessario e costante ricorso all'utilizzo di strumenti vibranti per molte ore al giorno ed ha tenuto conto che le prescrizioni di limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi sono state riconosciute al lavoratore solo tardivamente, rispetto all'inizio della sua lunga adibizione professionale, considerato altresì l'esteso coinvolgimento erniario del distretto rachideo in esame in un'età relativamente giovane del soggetto e la presenza di un'anterolistesi a livello L5-S1 (da ritenere preesistenza extralavorativa concorrente, vieppiù aggravatasi dal 2015 al 2019 in costanza di lavoro), nonché la variabilità di risposta individuale all'azione degli agenti patogeni. Il CTU ha pertanto concluso per la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente.
pag. 3/4 Ritiene questa Corte di poter condividere il giudizio espresso nella perizia medico-legale espletata in primo grado, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Quanto alla questione riguardante la mancata domanda di unifica da parte del ricorrente, è opportuno evidenziare che “la domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell' per Pt_1 la costituzione di una rendita "da unificare ad eventuali preesistenze accertate o in corso di accertamento" configura una pretesa che, ancorché possa apparire diversificata da una pluralità di ipotesi astrattamente applicabili, è in realtà unica, nel senso che essa mira a conseguire comunque una prestazione, la cui misura spetta al giudice determinare. In particolare il giudice investito del gravame proposto dall' ben può, anche d'ufficio e Pt_2 senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione, procedere alla unificazione della rendita valutando complessivamente l'inabilità derivante dal singolo infortunio e l'inabilità professionale preesistente”. In tema di tutela assicurativa infatti, ove l'assicurato, già colpito da uno o più eventi Pt_1 lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione all'integrità psicofisica subita (cfr Cass. n. 15898/2004 e Cass. n. 26997/2016) . L'appello pertanto va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
PQM
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.983 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN IA NA IO Riga
pag. 4/4