Sentenza 23 maggio 1972
Massime • 1
Le forme di pubblicita dell'istanza di riconoscimento della proprieta di un fondo rustico, prescritte dalla legge che detta provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta rurale (affissione dell'istanza nell'albo del comune e in quello della pretura, pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia, art 4, secondo comma, legge 14 novembre 1962, n 1610 ) hanno carattere tassativo ed inderogabile, ponendo una presunzione di generale conoscenza della presentazione dell'istanza e producendo notevoli effetti di natura processuale e patrimoniale nei confronti degli eventuali opponenti. L'inadempimento di tale pubblicita, mentre rende nullo il procedimento dinanzi al pretore, non rende invece improcedibile l'istanza, dato che l'art 4, secondo comma, della predetta legge non stabilisce alcun termine per l'esecuzione delle forme di pubblicita dell'istanza stessa ed il pretore ha facolta di assegnare un termine per il loro adempimento. ( nella specie, la suprema Corte ha annullato la sentenza del pretore per mancata osservanza delle forme di pubblicita di cui all'art 4 secondo comma, della legge 14 novembre 1962, n 1610, ed anche la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato improcedibile l'istanza, mentre avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al primo giudice per la rinnovazione del procedimento).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/1972, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1972 |
Testo completo
Le forme di pubblicita dell'istanza di riconoscimento della proprieta di un fondo rustico, prescritte dalla legge che detta provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta rurale (affissione dell'istanza nell'albo del comune e in quello della pretura, pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia, art 4, secondo comma, legge 14 novembre 1962, n 1610 ) hanno carattere tassativo ed inderogabile, ponendo una presunzione di generale conoscenza della presentazione dell'istanza e producendo notevoli effetti di natura processuale e patrimoniale nei confronti degli eventuali opponenti. L'inadempimento di tale pubblicita, mentre rende nullo il procedimento dinanzi al pretore, non rende invece improcedibile l'istanza, dato che l'art 4, secondo comma, della predetta legge non stabilisce alcun termine per l'esecuzione delle forme di pubblicita dell'istanza stessa ed il pretore ha facolta di assegnare un termine per il loro adempimento. ( nella specie, la suprema Corte ha annullato la sentenza del pretore per mancata osservanza delle forme di pubblicita di cui all'art 4 secondo comma, della legge 14 novembre 1962, n 1610, ed anche la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato improcedibile l'istanza, mentre avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al primo giudice per la rinnovazione del procedimento).*