Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto e Costantino Sassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dalla Prefettura di Terni nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- per il riesame e conseguente revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS nei confronti del ricorrente;
nonché dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, ciascuna per quanto di competenza,
e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina fin d’ora di un commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il silenzio inadempimento formatosi sulle istanze presentate in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS- e volte ad ottenere il riesame e la conseguente revoca del divieto di detenere armi (imposto al ricorrente dalla Prefettura di Terni, con provvedimento in data -OMISSIS-).
2. Con memoria in data 5 maggio 2025, l’Amministrazione resistente - in ragione dell’adozione della revoca del divieto, da parte della Prefettura di Terni, mediante il provvedimento n. -OMISSIS- – ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Di ciò, non resta al Collegio che dare atto, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.