Articolo 5 della Legge 28 giugno 1871, n. 286
Articolo 4
Versione
13 luglio 1871
Art. 5.

Finche' non sia provveduto con Legge generale continueranno ad aver vigore le Leggi e i Regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addi' 28 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco

G. De Falco.

Entrata in vigore il 13 luglio 1871